Anno 1980
Numero 20
Data 22/03/1980
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° aprile 1980, n. 23, S.O.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 22 marzo 1980, n. 20

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1980 e Bilancio pluriennale 1980 - 1981.



Art. 1

(Stato di previsione dell entrata e della spesa)


Il totale generale delle spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1980 e approvato in L. 2.348.733.814.562 in termini di competenza ed in L. 3.012.079.184.473 in termini di cassa.

Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia nonche di ogni altra somma e provento dovuti per l anno 1980 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1980 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1980 in conformita delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 Norme sulla contabilita regionale.




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1980 annesso alla presente legge.




Art. 3

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato Bilancio pluriennale per il biennio 1980/ 81 (Allegato n.1 - 2).

E approvato l allegato Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1980 dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP).




Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale. 




Art. 5

(Fondo sanitario regionale)


Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via provvisoria.

La Giunta regionale, in relazione all approvazione del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale, all entrata in funzione delle Unita Sanitarie Locali nonche alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, e autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga alla legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo Sanitario Regionale per sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.

Il primo comma dell art. 2/ ter della LR n. 40 del 3- 7- 1979 (Disposizioni transitorie) e così modificato: << Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le modalita previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in luoghi di cura siti nel territorio nazionale od estero effettuati dall 1 gennaio 1975 e fino all entrata in vigore della presente legge, ancorche in carenza della prescritta autorizzazione preventiva. Il termine per la presentazione delle domande e riaperto e si chiude entro il XXX giorno dall entrata in vigore della presente legge.

Per quanto previsto dall ultimo comma dell art. 3 della legge regionale n. 64 del 7- 9- 1979, l ammissibilita al contributo deve intedersi riferita anche alle opere degli enti e di tutte le altre imprese elencate ai punti 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo.

Di conseguenza, la seguente parte terminale dell ultimo comma del sopracitato art. 3 della legge regionale n. 64 del 7- 9- 1979 << e purche l impresa richiedente appartenga al settore della molluschicoltura >> e revocata.

Per i casi particolari di cui sopra, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all ultimo comma dell art. 4 della stessa legge scade il trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.

Il punto c) dell art. 8 della legge regionale n. 64 del 7- 9- 1979 e sostituito dal seguente: << c) iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata alla capacita dell impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con le modalita di cui al precedente art. 7, comma II e III >>.  




Art. 6

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.




Art. 7

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 50.000.000.000 per l esercizio 1980 il fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap.16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge 335 del 19 maggio 1976.




Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1980, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dello Stato da assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.  




Art. 9

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 17 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.




Art. 10

(Fondi a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale)


I fondi regionali a disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione dellart. 184 del RD 11- 11- 1923, e successive integrazioni e  modificazioni.




Art. 11

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 16202 - 16204 - 16206 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8 e 9 al bilancio 1980 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.  




Art. 12

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1980 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle << A >>, << B >>, e << C >> allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).





Art. 13

(Riparto quote Fondo Sanitario Regionale)


Il riparto delle quote del Fondo Sanitario Regionale per il 1980 e determinato in via provvisoria, sulla proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo Sanitario stesso. 




Art. 14

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1980 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di Bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni. 




Art. 15

(Residui perenti)


E autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1977 e precedenti, per le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, e 1978 e precedenti per le spese di cui al II comma dell art. 71 della stessa legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1979, ai sensi dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1980. 




Art. 16

(Applicazione saldo finanziario attivo)


E autorizzata l applicazione al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1979, per l ammontare di Lire 400.129.208.568.

Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

1) per L. 74.240.150.000: Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 - Capitoli di bilancio nn. 00164 - 00390 - 01424 - 02358 - 02362 - 02366 – 02370 - 03910 - 04939 - 05128 - 07302 – 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 – 14302  - 15302.

2) per L. 2.631.000.000: passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 02376 - 03908 - 09404 – 11404

3) per L. 169.401.837.975: spese iscritte nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1979, in applicazione della facolta di cui all art. 45, IV comma, della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 - Capitoli di Bilancio nn. 01216 - 03320 - 03324 – 03918 - 03920 - 03922 - 04108 - 04110 (p) 04420 (p) 04710 (p) 04940 - 04941 - 09208 (p) 14106 (p) 4) per L. 72.791.780.440: spese iscritte nel Bilancio per l esercizio finanziario 1980 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge - Capitoli di  bilancio nn. 01206 - 01208 - 01218 - 01220 - 02302 - 03512 - 04913 – 05106 - 06110 (p) 06114 (p) 06116 (p) 06118 (p) 06120 - 07104 - 07402 - 09202 (p) - 13102 - 13104 - 13202 - 13306 - 15108.

La restante quota, pari a L. 81.064.440.153, del saldo finanziario presunto delle gestioni 1979 e precedenti e destinata alla copertura  di quote parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di previsione 1980.




Art. 17


I limiti di impegno trentacinquennali di cui al cap. 113 del Bilancio 1979, gia autorizzati per l anno 1979 per la concessione dei contributi agli Enti Locali per le finalita di cui alla LR n. 2 del 21 gennaio 1974 e 37 del 12- 8- 1978, graveranno a partire dal Bilancio per l esercizio 1981 fino al 2015.

La dichiarazione di abitabilita, prevista dall art. 1 - comma 2 - della legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979, non e richiesta per i cittadini che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979, intendano acquistare l abitazione di cui sono inquilini.




Art. 18


Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975- 1976 e 1977 non utilizzate in via definitiva, con decreto, entro il 31- 12- 1979 potranno essere utilizzate, mediante assunzione dell impegno della prima quota di ammortamento, nell esercizio 1980, con imputazione della spesa al relativo capitolo di Bilancio.




Art. 19

AGRICOLTURA


Lo stanziamento di L. 20.000.000.000 previsto al Cap. 04104 della spesa del Bilancio di previsione 1980 si riferisce al concorso regionale negli interessi dei prestiti contratti a tutta l annata agraria 1978/ 79.

La differenziale disponibilita sullo stanziamento di cui al comma precedente sara attribuita all annata agraria 1979/ 80, con le seguenti direttive per l attuazione degli interventi:

a) continuare l opera di incentivazione dei prestiti agrari di conduzione, specie per le aziende di minore dimensione;

b) fissare annualmente per ciascun Istituto o Ente abilitato all esercizio del credito agrario di conduzione un limite di operativita tenendo presenti l attivita espletata nello specifico settore negli ultimi tre anni e le disponibilita recate dal bilancio regionale;

c) confermare il sistema di erogazione frazionata del prestito in due o tre tranches;

d) confermare che l 80% delle disponibilita di concorso regionale negli interessi e riservata ai coltivatori diretti e ai conduttori di piccole aziende e che il restante 20% sia preferenzialmente utilizzato per imprenditori agricoli a titolo principale;

e) ferma restando la riserva di cui al precedente punto d), stabilire che, a parita di condizioni,  dovranno particolarmente considerarsi: 1) le aziende  che nella precedente annata agraria siano state  colpite da calamita naturali o avversita atmosferiche  di natura eccezionale; 2) le aziende in fase di avviamenti e quelle nelle quali siano in corso piani di riconversione produttiva e di ammodernamento strutturale, che non siano in contrasto con i programmi regionali di sviluppo dai quali risultino incrementate la produzione lorda vendibile e l occupazione;

f) escludere dal concorso regionale negli interessi le aziende per le quali risultino evidenti possibilita di autonomo finanziamento;

g) elevare il tetto massimo del prestito ammissibile al concorso regionale da 20 a 40 milioni in considerazione della lievitazione dei costi dei mezzi tecnici e della manodopera.

La spesa prevista dal Cap. 16206 e vincolata, per il 25%, al finanziamento dei programmi di sviluppo predisposti e approvati dalle Comunita montane ai sensi della legge nazionale n. 1102/ 1971.

Tale somma sara ripartita fra le Comunita Montane entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge secondo i parametri di cui alla LR n. 9/ 74 e al relativo regolamento di attuazione.




Art. 20

TRASPORTI


Il fondo stanziato sul Cap. 05102 della Parte II - SPESA - e destinato a finanziare le prime tre trimestralita delle sovvenzioni di esercizio per l anno 1980 e, previo accertamento della regolarita dell esercizio, la quarta trimestralita delle sovvenzioni per l anno 1979.

 




Art. 21


La Giunta regionale e autorizzata a trasferire all Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT) i fondi di cui al Cap. 05112 relativi alla legge 384/ 1977 con vincolo di destinazione all acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di viaggiatori, ai sensi della deliberazione CIPE del 14- 5- 1979.




Art. 22


INDUSTRIA

 A decorrere dall esercizio finanziario 1981 la misura del contributo di cui agli artt. 3, comma secondo, 11, primo comma, e 12, comma secondo, della LR 27- 2- 1979, n. 9, e elevata, rispettivamente a lire venti milioni, a lire cinquecentomila ed a lire trentacinquemilioni.

 




Art. 23


Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all art. 16, comma secondo, della LR 27- 2- 1979, n. 9, in relazione agli artt. 11 e 12 della medesima legge, e prorogato fino al quindicesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge. 




Art. 24


Alla legge regionale 27 febbraio 1979, n.9, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

I) In fine del terzo comma dell art. 5, dopo la parola stabilito , sostituire il punto (.) con punto e virgola (; ) ed aggiungere: tuttavia l impresa puo, a suo totale rischio e pericolo, sia per quanto concerne l accoglimento della domanda di contributo che l eventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al comma precedente .

II) i primi tre comma dell art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

Accertata la regolarita della contabilita e della documentazione di spesa esibita si provvede alla liquidazione del contributo .

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute .

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall Assessore preposto al Settore Industria .

III) Dopo la parola il contributo >> di cui al quarto comma dell art. 6 sopprimere le parole: di cui all art. 3.

IV) Dopo il quarto comma dell art. 13 e inserito il seguente altro:

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore Industria .

V) Il terzo comma, lett. c), dell art. 11 e sostituito dal seguente:

c) atto di notorieta dal quale risultino l entita degli investimenti fissi ed il numero delle unita lavorative di ogni impresa aderente al consorzio

VI) L art. 22 e sostituito dal seguente:

Per le indagini geologiche, le ricerche e lo studio teorico - sperimentale di cui all articolo precedente e autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

L incarico di cui al precedente comma e affidato dalla Giunta regionale alle Universita pugliesi ai sensi e per gli effetti dell articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull istruzione superiore approvato con DPR 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modifiche ed integrazioni, previa stipula di apposita convenzione nella quale saranno specificate le metodologie da adottarsi nella esecuzione dell incarico e le modalita per la liquidazione della spesa .

VII) L art. 23 e sostituito dal seguente:

E autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la formazione e l acquisto della cartografia di base, tecnica e tematica, relativa alle materie acque minerali e termali e cave e torbiere .

VIII) Il primo comma dell art. 25 e sostituito dal seguente:

Per le analisi di cui all articolo precedente e autorizzata la spesa di L. 150 milioni .

IX) Il terzo comma dell art. 29 e sostituito dal seguente:

La Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Industria, bandisce il concorso su scala nazionale e stabilisce altresi tutte le modalita e condizioni per il suo espletamento, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice .

X) L art. 30 e sostituito dal seguente:

<< E autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la redazione e stampa di cataloghi che evidenzino i principali tipi di pietra pugliese .

Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell assessore all Industria, deliberare il contratto ai sensi dell ultima parte dell art. 17 - RD 1 novembre 1923, n. 2444, e successive modifiche ed integrazioni, con impresa qualificata la quale disponga o si avvalga di esperti in campo geo - mineralogico .

XI) Dopo il capo secondo del titolo secondo e aggiunto il seguente altro:

Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti - art. 30 bis - Alla liquidazione delle spese previste nei capi primo e secondo del presente titolo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore Industria . 




Art. 25


Le spese e le indennita di missione le quali, in base alla vigente legislazione statale e/ o regionale, siano eseguite per conto di soggetti privati nelle materie acque minerali e termali   e cave e torbiere sono a carico degli interessati e devono essere anticipate all amministrazione regionale. Il loro importo e determinato in misura corrispondente alle spese ed indennita stabilite dalla vigente legislazione per le missioni eseguite per conto della Regione.

A tal fine, nello stato di previsione dell entrata del bilancio regionale sara inserito annualmente il seguente capitolo: Rimborso spese ed indennita di missione che, in base alla vigente legislazione statale e/ o regionale, sono eseguite per conto di soggetti privati nelle materie acque minerali e termali e cave e torbiere . 




Art. 26


E autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per analisi di campioni di materiali di cave e torbiere e di campioni di acque minerali e termali relative all esercizio di funzioni amministrative nelle medesime materie.




Art. 27

(1) 


SPORT

L ultimo comma dell art. 18 della L. R. n.32 del 21 luglio 1978 e così modificato:

a) una somma pari all 8% dell investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 500 milioni per i contributi di cui al precedente art. 12, I comma;

b) una somma pari al 2% dell investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 80 milioni per i contributi di cui al II comma e per l attivita di cui al III comma del precedente art. 12;

c) una somma pari a L. 7 miliardi e a L. 700 milioni per i contributi rispettivamente previsti agli artt. 9 e 10 della presente legge.

Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalle rispettive leggi di Bilancio.]


ALL. OMISSIS



(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98, allegato C.