Legge Regionale 22 marzo 1980, n. 20 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1980 e Bilancio pluriennale 1980 - 1981.
Art. 1(Stato di previsione dell
entrata e della spesa) Il totale generale delle spese
della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1980 e approvato in L.
2.348.733.814.562 in termini di competenza ed in L. 3.012.079.184.473 in termini
di cassa. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia nonche di ogni altra somma e
provento dovuti per l anno 1980 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1980 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1980 in conformita delle
disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 Norme
sulla contabilita regionale.
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1980 annesso alla
presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato Bilancio
pluriennale per il biennio 1980/ 81 (Allegato n.1 - 2).
E approvato l allegato
Bilancio annuale per l esercizio finanziario 1980 dell Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP).
Art. 4(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440
e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell
allegato n. 3 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo sanitario
regionale) Le somme iscritte nei capitoli
di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via
provvisoria.
La Giunta regionale, in
relazione all approvazione del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario
Regionale, all entrata in funzione delle Unita Sanitarie Locali nonche alle
reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, e autorizzata,
sentito il parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga alla
legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, alla rideterminazione delle entrate e
delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il fondo sanitario regionale, e
allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo Sanitario Regionale per
sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di
intervento.
Il primo comma dell art. 2/
ter della LR n. 40 del 3- 7- 1979 (Disposizioni transitorie) e così modificato:
<< Sono assunti a carico della Regione Puglia, nelle misure e secondo le
modalita previste dalla presente legge, gli oneri relativi ai ricoveri in
luoghi di cura siti nel territorio nazionale od estero effettuati dall 1
gennaio 1975 e fino all entrata in vigore della presente legge, ancorche in
carenza della prescritta autorizzazione preventiva. Il termine per la
presentazione delle domande e riaperto e si chiude entro il XXX giorno dall
entrata in vigore della presente legge.
Per quanto previsto dall
ultimo comma dell art. 3 della legge regionale n. 64 del 7- 9- 1979, l
ammissibilita al contributo deve intedersi riferita anche alle opere degli enti
e di tutte le altre imprese elencate ai punti 1), 2) e 3) del secondo comma
dello stesso articolo.
Di conseguenza, la seguente
parte terminale dell ultimo comma del sopracitato art. 3 della legge regionale
n. 64 del 7- 9- 1979 << e purche l impresa richiedente appartenga al
settore della molluschicoltura >> e revocata.
Per i casi particolari di cui
sopra, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all
ultimo comma dell art. 4 della stessa legge scade il trentesimo giorno
successivo all entrata in vigore della presente legge.
Il punto c) dell art. 8 della
legge regionale n. 64 del 7- 9- 1979 e sostituito dal seguente: << c)
iniziative di altre imprese di molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei
molluschi eduli lamellibranchi che dimostrino di avere una produzione ovvero una
lavorazione propria adeguata alla capacita dell impianto di depurazione di cui
si chiede il finanziamento: contributo in conto capitale nella misura del 30%
della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo in conto interessi con
le modalita di cui al precedente art. 7, comma II e III >>.
Art. 6(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento
di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro
iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi
dell art. 37 della legge di contabilita regionale.
Art. 7(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
50.000.000.000 per l esercizio 1980 il fondo di riserva, per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa del Cap.16104.
Il prelevamento di somme dal
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di
contabilita regionale e all art. 12 della legge 335 del 19 maggio
1976.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1980, le
variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dello Stato da assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 17 della Costituzione
si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia
diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 10(Fondi a disposizione del
Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio
regionale) I fondi regionali a
disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale
iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno
erogati secondo le modalita di applicazione dellart. 184 del RD 11- 11- 1923,
e successive integrazioni e
modificazioni.
Art. 11(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali
autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti ai Capp. 16202 - 16204 - 16206 dello stato di previsione
della spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8 e 9 al bilancio 1980 e con le
modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 12(Classificazione della
spesa) Per l anno 1980 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di
contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al VI comma dell art. 9 della legge 19 maggio 1976, n.
335, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle << A >>, << B >>, e
<< C >> allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n.
6).
Art. 13(Riparto quote Fondo Sanitario
Regionale) Il riparto delle quote del
Fondo Sanitario Regionale per il 1980 e determinato in via provvisoria, sulla
proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei
rispettivi capitoli del Fondo Sanitario stesso.
Art. 14(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) Le autorizzazioni di spesa per
l esercizio 1980 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore,
che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e
che rinviano le loro determinazioni alla legge di Bilancio, sono disposte dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di
spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure
di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi
statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli,
aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese
introdotte con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 15(Residui
perenti) E autorizzata la iscrizione in
appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli
impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1977 e precedenti, per
le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30-
5- 1977, e 1978 e precedenti per le spese di cui al II comma dell art. 71 della
stessa legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, che si presume cadano in
perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1979, ai sensi dell
art. 71 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 e successive modificazioni
ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai
creditori nel corso dell esercizio 1980.
Art. 16(Applicazione saldo finanziario
attivo) E autorizzata l applicazione
al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 del presunto saldo
finanziario attivo al termine dell esercizio 1979, per l ammontare di Lire
400.129.208.568.
Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
1) per L. 74.240.150.000:
Residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e
reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 -
Capitoli di bilancio nn. 00164 - 00390 - 01424 - 02358 - 02362 - 02366 – 02370 -
03910 - 04939 - 05128 - 07302 – 09402 - 10902 - 11402 - 12402 - 13502 –
14302 - 15302.
2) per L. 2.631.000.000:
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capitoli di Bilancio nn. 02376 - 03908 - 09404 – 11404
3) per L. 169.401.837.975:
spese iscritte nel Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980 in
corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o
introitate nel corso dell esercizio 1979, in applicazione della facolta di cui
all art. 45, IV comma, della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 - Capitoli
di Bilancio nn. 01216 - 03320 - 03324 – 03918 - 03920 - 03922 - 04108 - 04110
(p) 04420 (p) 04710 (p) 04940 - 04941 - 09208 (p) 14106 (p) 4) per L.
72.791.780.440: spese iscritte nel Bilancio per l esercizio finanziario 1980 in
corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di
spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato
impegno delle medesime a norma di legge - Capitoli di bilancio nn. 01206 - 01208 - 01218 - 01220 -
02302 - 03512 - 04913 – 05106 - 06110 (p) 06114 (p) 06116 (p) 06118 (p) 06120 -
07104 - 07402 - 09202 (p) - 13102 - 13104 - 13202 - 13306 - 15108.
La restante quota, pari a L.
81.064.440.153, del saldo finanziario presunto delle gestioni 1979 e precedenti
e destinata alla copertura di quote
parte delle altre spese iscritte nella parte II - SPESA - del bilancio di
previsione 1980.
Art. 17I limiti di impegno
trentacinquennali di cui al cap. 113 del Bilancio 1979, gia autorizzati per l
anno 1979 per la concessione dei contributi agli Enti Locali per le finalita di
cui alla LR n. 2 del 21 gennaio 1974 e 37 del 12- 8- 1978, graveranno a partire
dal Bilancio per l esercizio 1981 fino al 2015.
La dichiarazione di
abitabilita, prevista dall art. 1 - comma 2 - della legge regionale n. 57 del
29- 8- 1979, non e richiesta per i cittadini che, essendo in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979, intendano
acquistare l abitazione di cui sono inquilini.
Art. 18Le promesse di contributo
assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975- 1976 e 1977 non
utilizzate in via definitiva, con decreto, entro il 31- 12- 1979 potranno essere
utilizzate, mediante assunzione dell impegno della prima quota di ammortamento,
nell esercizio 1980, con imputazione della spesa al relativo capitolo di
Bilancio.
Art. 19AGRICOLTURA Lo stanziamento di L.
20.000.000.000 previsto al Cap. 04104 della spesa del Bilancio di previsione
1980 si riferisce al concorso regionale negli interessi dei prestiti contratti a
tutta l annata agraria 1978/ 79.
La differenziale disponibilita
sullo stanziamento di cui al comma precedente sara attribuita all annata
agraria 1979/ 80, con le seguenti direttive per l attuazione degli
interventi:
a) continuare l opera di
incentivazione dei prestiti agrari di conduzione, specie per le aziende di
minore dimensione;
b) fissare annualmente per
ciascun Istituto o Ente abilitato all esercizio del credito agrario di
conduzione un limite di operativita tenendo presenti l attivita espletata
nello specifico settore negli ultimi tre anni e le disponibilita recate dal
bilancio regionale;
c) confermare il sistema di
erogazione frazionata del prestito in due o tre tranches;
d) confermare che l 80% delle
disponibilita di concorso regionale negli interessi e riservata ai coltivatori
diretti e ai conduttori di piccole aziende e che il restante 20% sia
preferenzialmente utilizzato per imprenditori agricoli a titolo
principale;
e) ferma restando la riserva di
cui al precedente punto d), stabilire che, a parita di condizioni, dovranno particolarmente considerarsi: 1) le
aziende che nella precedente annata
agraria siano state colpite da calamita
naturali o avversita atmosferiche di
natura eccezionale; 2) le aziende in fase di avviamenti e quelle nelle quali
siano in corso piani di riconversione produttiva e di ammodernamento
strutturale, che non siano in contrasto con i programmi regionali di sviluppo
dai quali risultino incrementate la produzione lorda vendibile e l occupazione;
f) escludere dal concorso
regionale negli interessi le aziende per le quali risultino evidenti
possibilita di autonomo finanziamento;
g) elevare il tetto massimo del
prestito ammissibile al concorso regionale da 20 a 40 milioni in considerazione
della lievitazione dei costi dei mezzi tecnici e della manodopera.
La spesa prevista dal Cap.
16206 e vincolata, per il 25%, al finanziamento dei programmi di sviluppo
predisposti e approvati dalle Comunita montane ai sensi della legge nazionale
n. 1102/ 1971.
Tale somma sara ripartita fra
le Comunita Montane entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente
legge secondo i parametri di cui alla LR n. 9/ 74 e al relativo regolamento di
attuazione.
Art. 20TRASPORTI Il fondo stanziato sul Cap.
05102 della Parte II - SPESA - e destinato a finanziare le prime tre
trimestralita delle sovvenzioni di esercizio per l anno 1980 e, previo
accertamento della regolarita dell esercizio, la quarta trimestralita delle
sovvenzioni per l anno 1979.
Art. 21La Giunta regionale e
autorizzata a trasferire all Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT) i fondi
di cui al Cap. 05112 relativi alla legge 384/ 1977 con vincolo di destinazione
all acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di viaggiatori, ai sensi
della deliberazione CIPE del 14- 5- 1979.
Art. 22INDUSTRIA A decorrere dall esercizio
finanziario 1981 la misura del contributo di cui agli artt. 3, comma secondo,
11, primo comma, e 12, comma secondo, della LR 27- 2- 1979, n. 9, e elevata,
rispettivamente a lire venti milioni, a lire cinquecentomila ed a lire
trentacinquemilioni.
Art. 23Il termine per la presentazione
delle domande di contributo di cui all art. 16, comma secondo, della LR 27- 2-
1979, n. 9, in relazione agli artt. 11 e 12 della medesima legge, e prorogato
fino al quindicesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente
legge.
Art. 24Alla legge regionale 27
febbraio 1979, n.9, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
I) In fine del terzo comma
dell art. 5, dopo la parola stabilito , sostituire il punto
(.) con punto e virgola (; ) ed aggiungere: tuttavia l impresa puo, a
suo totale rischio e pericolo, sia per quanto concerne l accoglimento della
domanda di contributo che l eventuale misura del contributo medesimo, chiedere
di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della
comunicazione di cui al comma precedente .
II) i primi tre comma dell
art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
Accertata la
regolarita della contabilita e della documentazione di spesa esibita si
provvede alla liquidazione del contributo .
Qualora sia
insufficiente, lo stanziamento di bilancio e ripartito tra le imprese ammesse
al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute
.
Alla liquidazione del
contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con decreto del Presidente
della Giunta regionale o, per sua delega, dall Assessore preposto al Settore
Industria .
III) Dopo la parola il
contributo >> di cui al quarto comma dell art. 6 sopprimere le parole: di cui all art. 3.
IV) Dopo il quarto comma dell
art. 13 e inserito il seguente altro:
Alla liquidazione del
contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con decreto del Presidente
della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore
Industria .
V) Il terzo comma, lett. c),
dell art. 11 e sostituito dal seguente:
c) atto di notorieta
dal quale risultino l entita degli investimenti fissi ed il numero delle
unita lavorative di ogni impresa aderente al consorzio
VI) L art. 22 e sostituito
dal seguente:
Per le indagini
geologiche, le ricerche e lo studio teorico - sperimentale di cui all articolo
precedente e autorizzata la spesa di lire 500
milioni.
L incarico di cui al
precedente comma e affidato dalla Giunta regionale alle Universita pugliesi ai
sensi e per gli effetti dell articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull
istruzione superiore approvato con DPR 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive
modifiche ed integrazioni, previa stipula di apposita convenzione nella quale
saranno specificate le metodologie da adottarsi nella esecuzione dell incarico
e le modalita per la liquidazione della spesa .
VII) L art. 23 e sostituito
dal seguente:
E autorizzata la
spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la formazione e l
acquisto della cartografia di base, tecnica e tematica, relativa alle materie
acque minerali e termali e cave e torbiere .
VIII) Il primo comma dell art.
25 e sostituito dal seguente:
Per le analisi di cui
all articolo precedente e autorizzata la spesa di L. 150 milioni .
IX) Il terzo comma dell art.
29 e sostituito dal seguente:
La Giunta regionale,
su proposta dell Assessore all Industria, bandisce il concorso su scala
nazionale e stabilisce altresi tutte le modalita e condizioni per il suo
espletamento, ivi compresa la nomina della commissione giudicatrice .
X) L art. 30 e sostituito dal
seguente:
<< E autorizzata la
spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la redazione e
stampa di cataloghi che evidenzino i principali tipi di pietra pugliese
.
Spetta alla Giunta
regionale, su proposta dell assessore all Industria, deliberare il contratto
ai sensi dell ultima parte dell art. 17 - RD 1 novembre 1923, n. 2444, e
successive modifiche ed integrazioni, con impresa qualificata la quale disponga
o si avvalga di esperti in campo geo - mineralogico .
XI) Dopo il capo secondo del
titolo secondo e aggiunto il seguente altro:
Capo III -
Disposizioni comuni ai capi precedenti - art. 30 bis - Alla liquidazione delle
spese previste nei capi primo e secondo del presente titolo si provvede con
decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore
preposto al Settore Industria .
Art. 25Le spese e le indennita di
missione le quali, in base alla vigente legislazione statale e/ o regionale,
siano eseguite per conto di soggetti privati nelle materie acque
minerali e termali e
cave e torbiere sono a carico degli interessati e devono essere
anticipate all amministrazione regionale. Il loro importo e determinato in
misura corrispondente alle spese ed indennita stabilite dalla vigente
legislazione per le missioni eseguite per conto della
Regione.
A tal fine, nello stato di
previsione dell entrata del bilancio regionale sara inserito annualmente il
seguente capitolo: Rimborso spese ed indennita di missione che, in
base alla vigente legislazione statale e/ o regionale, sono eseguite per conto
di soggetti privati nelle materie acque minerali e termali e cave e torbiere
.
Art. 26E autorizzata la spesa, nei
limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per analisi di campioni di
materiali di cave e torbiere e di campioni di acque minerali e termali relative
all esercizio di funzioni amministrative nelle medesime
materie.
Art. 27(1) SPORT [ L ultimo comma dell art. 18
della L. R. n.32 del 21 luglio 1978 e così modificato:
a) una somma pari all 8% dell
investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 500 milioni
per i contributi di cui al precedente art. 12, I comma;
b) una somma pari al 2% dell
investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 80 milioni
per i contributi di cui al II comma e per l attivita di cui al III comma del
precedente art. 12;
c) una somma pari a L. 7
miliardi e a L. 700 milioni per i contributi rispettivamente previsti agli artt.
9 e 10 della presente legge.
Per gli esercizi successivi i
relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalle rispettive
leggi di Bilancio.]
ALL.
OMISSIS
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98, allegato C.
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