Legge Regionale 14 aprile 1980, n. 22
Modifica alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26, recante " Norme in materia di circoscrizioni comunali".
Articolo unico Il primo comma dell art. 2 della legge regionale 20- 12- 1973, n. 26 e sostituito dal seguente:
Possono essere costituite in Comune autonomo una o piu frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono.
E necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi .