Anno 1980
Numero 23
Data 14/04/1980
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 aprile 1980, n. 27.
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Legge Regionale 14 aprile 1980, n. 23

Norme per l' istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(Zonizzazione)(2) 


[La Regione Puglia, al fine di definire gli ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione dei servizi e delle funzioni esercitate dalle Amministrazioni locali, sentiti i Comuni e le Province a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, suddivide il territorio regionale nelle zone che risultano dall allegato A).

Le zone di cui al primo comma costituiscono gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari ai sensi dell art. 25 II e III comma, dell art. 32, IV comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell art. 11, V comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(Procedimento di variazione degli ambienti)(3) 


[Il Consiglio regionale puo modificare la delimitazione delle zone di cui all art. 1, ove ne venga fatta richiesta da uno o piu Consigli comunali delle aree interessate, anche al fine di  promuovere intese con altre Regioni per la gestione comune dei servizi in territori finitimi ai sensi dell art. 8 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

I provvedimenti regionali di cui al presente articolo sono adottati sentiti le Province ed i Comuni territorialmente interessati.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(Distretti scolastici)(4) 


[La Giunta regionale, a norma dell art. 9, I comma, del DPR 31 maggio 1974, n. 416 e dell art. 11, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, proporra all Amministrazione scolastica di variare la delimitazione dei distretti scolastici in conformita alla suddivisione determinata ai sensi della presente legge.]  


(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(Cooperazione intercomunale)(5) 


[I Comuni compresi in ciascun ambito territoriale cooperano, attraverso le forme previste dalla legge sulla gestione degli ambiti territoriali pugliesi, in conformita ai criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi fissati dal Consiglio regionale.

Le Province, nei limiti delle loro competenze, esercitano le funzioni stabilite dalle legislazioni statale e regionale.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A