Legge Regionale 14 aprile 1980, n. 23 Norme per l' istituzione degli ambiti territoriali pugliesi.(1)
Art. 1(Zonizzazione)(2) [La Regione Puglia, al fine di
definire gli ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione
dei servizi e delle funzioni esercitate dalle Amministrazioni locali, sentiti i
Comuni e le Province a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978
n. 833, suddivide il territorio regionale nelle zone che risultano dall
allegato A).
Le zone di cui al primo comma
costituiscono gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e
sanitari ai sensi dell art. 25 II e III comma, dell art. 32, IV comma, del DPR
24 luglio 1977, n. 616 e dell art. 11, V comma, della legge 23 dicembre 1978,
n.833.]
Art. 2(Procedimento di variazione
degli ambienti)(3) [Il Consiglio regionale puo
modificare la delimitazione delle zone di cui all art. 1, ove ne venga fatta
richiesta da uno o piu Consigli comunali delle aree interessate, anche al fine
di promuovere intese con altre Regioni
per la gestione comune dei servizi in territori finitimi ai sensi dell art. 8
del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
I provvedimenti regionali di
cui al presente articolo sono adottati sentiti le Province ed i Comuni
territorialmente interessati.]
Art. 3(Distretti
scolastici)(4) [La Giunta regionale, a
norma dell art. 9, I comma, del DPR 31 maggio 1974, n. 416 e dell art. 11,
ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, proporra all
Amministrazione scolastica di variare la delimitazione dei distretti scolastici
in conformita alla suddivisione determinata ai sensi della presente legge.]
Art. 4(Cooperazione
intercomunale)(5) [I Comuni compresi in ciascun
ambito territoriale cooperano, attraverso le forme previste dalla legge sulla
gestione degli ambiti territoriali pugliesi, in conformita ai criteri di
programmazione e di organizzazione dei servizi fissati dal Consiglio
regionale.
Le Province, nei limiti delle
loro competenze, esercitano le funzioni stabilite dalle legislazioni statale e
regionale.]
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