Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 27 Costituzione del Comitato regionale per l' anno internazionale del bambino.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, in
ricorrenza dell anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata
dall Assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell invito
formulato dal Governo alle Regioni, promuove un programma di iniziative intese a
porre all attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i
problemi dell infanzia, attuando attivita di particolare impegno e concrete
realizzazioni.]
Art. 2(3) [Per la definizione dei
programmi e iniziative di cui all articolo precedente, nonche per le
indicazioni circa le attivita da attuare a livello internazionale e nazionale,
e costituito il Comitato regionale per
l anno internazionale del bambino, presieduto dal Presidente del Consiglio
regionale - o da un suo delegato – e composto dagli Assessori Regionali ai
Servizi Sociali, alla Sanita, all Istruzione, alla Cultura, dai Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti V e VI, dal Commissario del Governo per
la Regione Puglia, da un rappresentante dell ANCI e da uno dell UPI, dal
Sovrintendente scolastico regionale, dai Rettori delle Universita di Bari e
Lecce, dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Bari e Lecce, da un
rappresentante della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, dal delegato
regionale del CONI, dal Presidente del Comitato regionale della CRI, da un
rappresentante della Consulta regionale per l emigrazione, da un rappresentante
della Consulta regionale per la Cooperazione nonche dai rappresentanti delle
associazioni con finalita a favore dell infanzia, in numero non superiore a
sei.
Il Comitato predetto viene
costituito con atto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l Ufficio
di Presidenza. Per ogni componente effettivo dovra essere designato uno
supplente.
L incarico di Segretario del
Comitato viene affidato dal Presidente del Consiglio a funzionario del Consiglio
regionale, sentito l Ufficio di Presidenza.
Del Comitato fa parte, con voto
consultivo, il rappresentante della Regione nel Comitato per il coordinamento
delle attivita regionali.]
Art. 3(4) [Il Comitato ha sede presso gli
Uffici del Consiglio regionale ed e da questo dotato delle attrezzature e del
personale necessario.
Esso dura in carica sino al 30
giugno 1980.]
Art. 4(5) [Il Comitato elegge nel suo seno
un Esecutivo costituito da sette membri, compreso il Presidente.
Le funzioni di Segretario dell
Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Comitato.
Il Comitato si riunisce su
convocazione del Presidente o su richiesta di almeno sei membri.
Il Comitato riferisce sulla sua
attivita al Consiglio regionale mediante relazione scritta, da depositarsi
presso la Presidenza entro il 30 luglio 1980.]
Art. 5(6) [L Esecutivo e impegnato ad
elaborare e realizzare un programma per un Convegno regionale sulle finalita di
cui al precedente articolo 1.
Tale programma viene sottoposto
all esame ed all approvazione del Comitato di cui all art.2.]
Art. 6(7) [Per la realizzazione
delle finalita di cui alla presente legge e autorizzata la spesa di
L.50.000.000.]
Art. 7(8) [L onere riveniente dall
applicazione della presente legge trova copertura, per l esercizio 1980, nel
Bilancio pluriennale 19 80/ 81 allart. 4 - obiettivo funzionale A - 1 –
Consiglio regionale - Cap. 0112 Compensi, onorari e rimborso per
consulenze prestate da Enti e privati a favore del Consiglio regionale;
convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per iniziative popolari
- LR n. 14 del 4- 7- 1973 .]
|