Anno 1980
Numero 27
Data 22/04/1980
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 aprile 1980, n. 29.
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Nessun allegato

Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 27

Costituzione del Comitato regionale per l' anno internazionale del bambino.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[La Regione Puglia, in ricorrenza dell anno internazionale del bambino, vista la risoluzione adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite e tenuto conto dell invito formulato dal Governo alle Regioni, promuove un programma di iniziative intese a porre all attenzione dei vari livelli decisionali e della popolazione i problemi dell infanzia, attuando attivita di particolare impegno e concrete realizzazioni.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Per la definizione dei programmi e iniziative di cui all articolo precedente, nonche per le indicazioni circa le attivita da attuare a livello internazionale e nazionale, e costituito il  Comitato regionale per l anno internazionale del bambino, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale - o da un suo delegato – e composto dagli Assessori Regionali ai Servizi Sociali, alla Sanita, all Istruzione, alla Cultura, dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti V e VI, dal Commissario del Governo per la Regione Puglia, da un rappresentante dell ANCI e da uno dell UPI, dal Sovrintendente scolastico regionale, dai Rettori delle Universita di Bari e Lecce, dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Bari e Lecce, da un rappresentante della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, dal delegato regionale del CONI, dal Presidente del Comitato regionale della CRI, da un rappresentante della Consulta regionale per l emigrazione, da un rappresentante della Consulta regionale per la Cooperazione nonche dai rappresentanti delle associazioni con finalita a favore dell infanzia, in numero non superiore a sei.

Il Comitato predetto viene costituito con atto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l Ufficio di Presidenza. Per ogni componente effettivo dovra essere designato uno supplente.

L incarico di Segretario del Comitato viene affidato dal Presidente del Consiglio a funzionario del Consiglio regionale, sentito l Ufficio di Presidenza.

Del Comitato fa parte, con voto consultivo, il rappresentante della Regione nel Comitato per il coordinamento delle attivita regionali.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Il Comitato ha sede presso gli Uffici del Consiglio regionale ed e da questo dotato delle attrezzature e del personale necessario.

Esso dura in carica sino al 30 giugno 1980.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo costituito da sette membri, compreso il Presidente.

Le funzioni di Segretario dell Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Comitato.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno sei membri.

Il Comitato riferisce sulla sua attivita al Consiglio regionale mediante relazione scritta, da depositarsi presso la Presidenza entro il 30 luglio 1980.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[L Esecutivo e impegnato ad elaborare e realizzare un programma per un Convegno regionale sulle finalita di cui al precedente articolo 1.

Tale programma viene sottoposto all esame ed all approvazione del Comitato di cui all art.2.]  



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(7) 


[Per la realizzazione delle finalita di cui alla presente legge e autorizzata la spesa di L.50.000.000.] 


(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 7

(8) 


[L onere riveniente dall applicazione della presente legge trova copertura, per l esercizio 1980, nel Bilancio pluriennale 19 80/ 81 allart. 4 - obiettivo funzionale A - 1 – Consiglio regionale - Cap. 0112 Compensi, onorari e rimborso per consulenze prestate da Enti e privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, spese per iniziative popolari - LR n. 14 del 4- 7- 1973 .]


(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B