Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 28 Modifica alla legge regionale n. 50 del 7 agosto 1979 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2) [L art. 2 della legge regionale
7 agosto 1979, n. 50 e sostituito dal seguente:
La diaria corrisposta
ai consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese, ai sensi dell art. 1
della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, e fissata in lire 450.000 mensili
a decorrere dal 1° gennaio 1979 .]
Art. 2(3) [L onere riveniente dall
applicazione della presente legge, valutato in L. 25.200.000 per il 1979, e L.
25.200.000 per il 1980, trova copertura sul Cap. 00102 del Bilancio 80
Spese per indennita di carica e di missione spettante ai componenti
del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi - LLRR
n. 4 del 25- 2- 72, n. 27 del 17- 8- 74 n. 23 del 14- 4- 75, n. 15 del 23- 6-
76, n. 22 del 12- 8- 77, n. 33 del 21- 7- 78, e n. 50 del 7- 8- 79 .
Al bilancio di previsione per
l esercizio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
Cap. 00102 Spese per
indennita di carica e di missione spettante ai componenti del Consiglio reg.le
e assicurazione contro gli infortuni degli stessi LLRR n. 4 del 25- 2- 722, n. 27 del 17- 8- 74, n. 23 del 14- 4- 75, n. 15 del 23- 6- 76, n. 22 del 12- 8- 77,, n. 33 del 21- 7- 78, e n. 50 del 7- 8- 79 - Anni 79- 80 competenza L. 50.400.000, cassa L.
50.400.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 16102 Fondi di
riserva per spese obbligatorie e d ordine competenza L. 50.400.000,
cassa L. 50.400.000]
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