Anno 1980
Numero 39
Data 30/04/1980
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 maggio 1980, n. 32, S.O.
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Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 39

Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell' Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.



Art. 1


Fatto salvo quanto stabilito dalla riforma sanitaria, lorganizzazione e la gestione dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della legge 23.12.75, n. 745, secondo le norme dellaccordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata approvate con legge regionale.




Art. 2


Per la elezione dei rappresentanti della Regione Puglia nel Consiglio di Amministrazione dellIstituto, ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.

Risultano eletti i sei nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per lelezione dei rappresentanti della Regione Puglia nel Collegio Sindacale dellIstituto, ciascun Consigliere regionale vota per un solo nome.  Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.




Art. 3


Alla copertura, per il 1980, dell onere derivante dall applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si provvede mediante l imputazione all apposito cap. 03904 denominato Regionalizzazione dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (fondo sanitario regionale) che presenta lo stanziamento di pari importo di L. 300.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri relativi faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci di previsione.