Anno 1980
Numero 53
Data 31/05/1980
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 giugno 1980, n. 41, suppl. ord.
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Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 53

Norme integrative alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18. Istituzione della delegazione romana di rappresentanza della Regione Puglia.



Art. 1


È istituita, con sede in Roma, la Delegazione di rappresentanza, della Regione Puglia.

La Delegazione svolge funzioni di unità organizzativa di corrispondenza e di coordinamento, nella Capitale, degli organi regionali.

In particolare: segreteria amministrativa; assistenza durante la permanenza a Roma per ragioni di ufficio del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, nonchè dei componenti lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e dei rappresentanti delle Commissioni e dei Gruppi consiliari;  interventi tecnici ed operativi in connessione alle procedure di approvazione delle leggi regionali, nonchè del perfezionamento e della conclusione delle pratiche amministrative nei diversi settori di competenza regionale;  rapporti con altre Regioni.




Art. 2


 Il coordinatore della delegazione romana è funzionario delegato, ed è nominato con Decreto del Presidente della Regione, dintesa con il Presidente del Consiglio regionale.




Art. 3


Alla delegazione, funzionalmente dipendente dal Presidente della Giunta, è assegnata la dotazione organica di cui alla allegata tabella A.




Art. 4

Norma transitoria


Per la prima costituzione, può disporsi, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, il distacco di dipendenti regionali per un periodo non superiore ad un anno.




Art. 5

Disposizioni finanziarie


Gli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge trovano già copertura, per il 1980, nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1980 nei seguenti capitoli.


 


Parte II - Spesa

 

Stanziamento di bilancio

 

Cap. 00302. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali - legge regionale n. 18/1974 ed oneri rivenienti dallapplicazione dellart. 4 della legge regionale n. 23/1974 .

L.

80.300.000

 

L.

33.000.000.000

 

Cap. 00304. - Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi - legge regionale n. 18/1974 .

»

5.100.000

 

»

2.000.000.000

 

Cap. 00124. - Spese di rappresentanza del presidente e della Giunta regionale

»

2.000.000

 

»

100.000.000

 

Cap. 00338. - Servizio automobilistico per la rappresentanza regionale e per gli uffici centrali e periferici della Regione

L.

3.500.000

 

L.

500.000.000

 

Cap. 00340. - Fitto di locali

»

24.000.000

 

»

1.500.000.000

 

Cap. 00344. - Spese condominiali e di pulizia, acqua, luce, ecc., per i locali adibiti a uffici regionali

»

6.000.000

 

»

600.000.000

 

Cap. 00346. - Spese per lacquisto e la manutenzione di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per gli uffici regionali

»

1.000.000

 

»

400.000.000

 

Cap. 00352. - Spese varie di ufficio: cancelleria e fornitura di materiale speciale, fornitura di stampati, carta bianca e da lettera, rilegatura, spese per la stampa dei bilanci preventivi e consuntivi della Regione e dei relativi documenti, della relazione sulla attività dellamministrazione regionale, bollatura di atti, carta bollata, bolli, pubblicazioni varie, stampe

»

1.000.000

 

»

800.000.000

 

Cap. 00354. - spese postali, telegrafiche e telefoniche

»

11.000.000

 

»

700.000.000

 

Cap. 00356. - spese per lacquisto di libri, riviste, giornali e associazioni alla Raccolta ufficiale delle leggi e alla Gazzetta Ufficiale

»

1.000.000

 

»

150.000.000

 

Cap. 02208. - Interventi ai sensi della legge regionale n. 38/1977, della legge regionale n. 37/1978, della legge regionale n. 12/1974 - Opere di competenza regionale. Fondo per interventi in c/capitale per: - manutenzione e spese di funzionamento di opere portuali e opere marittime compreso ripristino dei fondali degli specchi di acqua; - ristrutturazione, miglioramento, sistemazione, riattamento di opere marittime e opere portuali comprese nuove opere integrative per la funzionalità dei porti; - manutenzione degli edifici destinati a sedi di uffici regionali; - consolidamento statistico e ripristino di edifici di carattere storico-monumentale ai sensi della L. n. 1039/1939 e della L. n. 292/1968; - lavori di pronto intervento e di ripristino di opere pubbliche e di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali, comprese opere di difesa, consolidamento e trasferimento abitati; - manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di quelle di sistemazione idraulica forestale nei comprensori di bonifica integrale e montana nei bacini classificati montani .

»

3.000.000

 

»

10.000.000.000

 

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione