Legge Regionale 13 febbraio 1981, n. 19 Norme di attuazione dell' art. 5 - 6° comma - della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.
Art. 1 Il personale in possesso dei requisiti di cui
al VI comma dell art. 5 della LR 12- 5- 1980, n. 43, a domanda, e inquadrato
nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, a
condizione che: a) abbia
superato gli accertamenti di idoneita di cui agli articoli
seguenti;
b) sia in
possesso dei requisiti di legge per l accesso al pubblico
impiego.
Art. 2 La domanda di inquadramento, indirizzata al
Presidente della Giunta regionale, dovra essere presentata entro e non oltre
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3[ L’inquadramento giuridico ed economico avverrà, nel quinto livello di cui alla L.R. 13.3.1980, n. 16, a far tempo dal 1 giugno 1980 ] (1) Fino allespletamento delle operazioni di inquadramento il personale di che trattasi continua ad essere utilizzato dalla Regione con lo stesso trattamento economico provvisorio in godimento. Allo scopo di non creare soluzione di continuità nellespletamento dei compiti istituzionali, la Giunta regionale, nelle more dellentrata in vigore della presente legge, è autorizzata alladozione degli atti relativi al mantenimento in servizio degli operatori dall1.1.1981.
Art. 4Gli
accertamenti di idoneita consisteranno in un esame orale concernente le
seguenti materie:
- nozioni di
diritto costituzionale ed amministrativo;
- nozioni di
diritto regionale;
- nozioni di
sociologia, psicologia e pedagogia sociale;
- tecniche e
problematiche dell educazione permanente e della istruzione
ricorrente;
- tecniche di
animazione con particolare riguardo agli aspetti psico - sociali e
pedagogici.
Art. 5Lidoneità sarà accertata da una Commissione così composta: - Presidente della Giunta o suo delegato-Presidente; - n. 3 esperti estranei allAmministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale-componenti; (2) - n. 3 rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale-componenti; - funzionario del settore Personale del VII livello di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18-componente; - funzionario dellAssessorato alla Pubblica Istruzione-componente; - funzionario dellAssessorato alla Cultura-componente; - funzionario del Settore Personale-Segretario. I componenti ed il segretario sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Le prove di idoneità saranno avviate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
(2) Il numero dei componenti di cui alla seconda e terza alinea sono stati così modificati dall'articolo unico della l.r. 56/81
Art. 6 Per effetto della presente legge, la dotazione
organica del ruolo unico regionale, fissata nella Tabella D
dell art. 51 della LR 13- 3- 80, n. 16 e successive modificazioni ed
integrazioni, viene aumentata di 733 unita del V livello in conformita di
quanto previsto dall art. 5 della LR 12- 5- 80, n. 43.
Art. 7Per la
copertura dei posti disponibili fino alla concorrenza di n. 733 unita, la
Giunta regionale provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami da
bandire entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
Art. 8Al personale
inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente
art. 3, verra riconosciuta un anzianita, ai soli fini economici, dalla data
di inizio del servizio alle dipendenze della Regione.
Art. 9L onere presunto di L.
3.600.000.000 riveniente dall applicazione della presente legge fara capo al
Cap. 00302 del bilancio di previsione 1981 e successivi.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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