Legge Regionale 22 giugno 1981, n. 31
Convenzioni con societa' autostradali.(1)
Art. 1(2)
[In relazione alle esigenze
connesse alla esplicazione del mandato consiliare, il Presidente del Consiglio
regionale e autorizzato a stipulare convenzioni con Societa autostradali
allo scopo di dotare ciascun Consigliere
regionale di documenti di libero percorso autostradale dietro versamento di una
somma forfetaria.
Tali documenti potranno essere
usati solo dal Consigliere regionale intestatario.]