Legge Regionale 23 giugno 1981, n. 33 Bilancio di previsione della regione Puglia per l' esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981/ 82 - Modificazioni alla delibera consiliare n. 94 del 28/ 29 aprile 1981.
Art. 1(Stato di previsione dell
entrata e della spesa) Il totale generale delle spese
della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1981, e approvato in L.
5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in L. 7.010.267.783.916 in termini
di cassa. Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1981 e approvato in
L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in lire 7.031.573.278.418 in
termini di cassa. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1981 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1981 annesso alla presente
legge.
E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1981 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla
contabilita regionale .
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) E approvato il quadro
riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1981 annesso alla
presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio
pluriennale per il biennio 1981/ 82 (all. nn. 1 e 2).
E approvato l allegato
bilancio annuale per l esercizio finanziario 1981 dell Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP) e dell Ente Regionale Pugliese
Trasporti( ERPT), della Gestione speciale Riforma nei limiti degli stanziamenti
indicati nel bilancio di previsione della Regione per il 1981.
Art. 4(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) Sono considerate obbligatorie e
d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440
e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell
allegato n. 3 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102
delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti
compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della
legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo sanitario
regionale) Le somme iscritte nei capitoli
di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via
provvisoria.
La Giunta regionale, in
relazione all approvazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario
regionale, fino all entrata in funzione delle Unita Sanitarie Locali nonche
alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, e autorizzata,
sentito il parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga alla
LR n. 17 del 30- 5- 1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei
capitoli di spesa afferenti il Fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi
tra i capitoli dello stesso Fondo sanitario regionale per sopperire alle reali
esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.
Art. 6(Fondo di riserva per spese
impreviste) La Giunta regionale e
autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento
di somme da fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione
in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art.
37 della legge di contabilita regionale.
Art. 7(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) E determinato in L.
100.000.000.000 per l esercizio 1981 il Fondo di riserva, per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 16104.
Il prelevamento di somme dal
fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non
soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di
contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19- 5-
1976.
Art. 8(Esercizio delle funzioni
delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi
specifici) La Giunta regionale e
autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1981, le
variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni
vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono
state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.
Art. 9(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) Alle spese per l esercizio
delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 17 della
Costituzione si provvede sulla base
della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi
regionali.
Art. 10(Fondi a disposizione del
Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio
regionale) I fondi regionali a
disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale
iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno
erogati secondo le modalita di applicazione dell art. 184 del RD 11 novembre 1923, e successive
integrazioni e modificazioni, salvo diversa disposizione legislativa regionale.
Art. 11(Fondi
globali) Con separati e successivi
provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali
autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai
fondi globali previsti ai Capp. 16202 e 16204 dello stato di previsione della
spesa, giusta gli allegati nn. 7 e 8 al bilancio 1981 e con le modalita
previste all art. 36 della legge di contabilita
regionale.
Art. 12(Classificazione della
spesa) Per l anno 1981 le spese della
Regione sono classificate giusta quanto previsto all art 30 della legge di
contabilita regionale.
In mancanza delle
determinazioni di cui al VI comma dello art. 9 della legge n. 335 del 19- 5-
1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di
classificazione di cui alle tabelle A , B e
C allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).
Art. 13(Riparto quote Fondo sanitario
regionale) Il riparto delle quote del
Fondo sanitario regionale per il 1981 e determinato in via provvisoria, sulla
proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei
rispettivi capitoli del Fondo sanitario stesso.
Art. 14(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) Le autorizzazioni di spesa per
l esercizio 1981 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore,
che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e
che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di
spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure
di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi
statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli,
aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese
introdotte con la legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 15(Residui
perenti) E autorizzata l iscrizione in
appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli
impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1978 e precedenti, per
le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30-
5- 1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell
esercizio 1980, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30- 5- 77 e successive
modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere
reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1981.
Art. 16(Applicazione saldo finanziario
attivo) E autorizzata l applicazione
al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981 del presunto saldo
finanziario attivo al termine dellesercizio 1980, per l ammontare di lire
407.756.043.962.
Art. 17 LAVORI
PUBBLICI
I limiti di impegno
trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del Bilancio 1980, gia autorizzati per
l anno 1980 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita
di cui alle leggi regionali n. 2 del 21 gennaio 1974 e n. 37 de 12 agosto 1978,
graveranno a partire dal bilancio per l esercizio 1982 fino al 2016.
Art. 18Le promesse di contributo
assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978
possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima quota
di ammortamento, nell esercizio 1981, con imputazione della spesa al relativo
capitolo di bilancio.
Art. 19Le norme di cui al comma a)
dell art. 9 della LR 12- 8- 1978, n. 37, si applicano, in deroga alle norme di
cui allo art. 4 della LR 6- 5- 1977, n. 15, anche alle opere di edilizia
scolastica, ivi comprese quelle finanziate con i fondi della legge 5- 8- 1975,
n. 412.
Art. 20AGRICOLTURA (Contributi sulle spese
sostenute per il miglioramento della coltivabilita e dalla capacita produttiva
dei terreni destinati nel 1980 a tabacchicoltura)
I contributi per il
miglioramento e l incremento delle colture da rinnovo, previsti dalla LR n. 28
del 8- 4- 1975, sono concessi alle aziende agricole che nel 1980 hanno coltivato
tabacco.
La Regione si avvarra per l
attuazione dell intervento:
a) delle Associazioni dei
produttori di tabacco e delle Cooperative tabacchicole regolarmente costituite
cui e conferito il compito di raccogliere le domande dei produttori e di
istruirle secondo le norme tecniche da definirsi dalla Giunta
regionale;
b) degli Ispettorati
provinciali dell agricoltura con compiti di riscontro della documentazione e di
controllo mediante sondaggio a campione su una aliquota non inferiore al 5%
delle richieste.
Alle Associazioni dei
produttori e alle Cooperative e corrisposto un rimborso spese forfetizzato del 3% della sommatoria dei contributi
relativi alle pratiche dagli stessi curate.
Per la presentazione delle
domande di contributo e stabilito il termine di 100 giorni dalla data dell entrata in vigore della presente legge.
Art. 21E istituito un fondo di
rotazione in favore dell ERSAP per provvedere alle anticipazioni di somme
necessarie ad attuare interventi disposti dalla Regione a sostegno della
cooperazione e delle produzioni agricole.
Detto fondo, stabilito in L.
50.000.000.000, fara carico al Cap. 17011 della parte II Spesa.
Le modalita di utilizzazione e
di gestione del fondo verranno stabilite con provvedimento della Giunta
regionale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell ERSAP,
sentita la competente Commissione consiliare.
Con legge di bilancio
annualmente a partire dal 1982 il Fondo sara reintegrato delle somme anticipate
dall ERSAP per gli interventi disposti dalla Regione nel corso dell anno
precedente.
Art. 22TRASPORTI Il fondo stanziato sul Cap.
05107 della Parte II - Spesa e destinato a finanziare le prime tre
trimestralita delle sovvenzioni di esercizio per l anno 1981 e, previo
accertamento della regolarita dell esercizio, la quarta trimestralita delle
sovvenzioni per l anno 1980.
Art. 23Nel Bilancio del corrente
esercizio e stanziata al Cap. 06144 la somma di L. 170 milioni per eseguire un
indagine diretta a favorire la valorizzazione e la migliore conoscenza di tutti
i materiali di cava, le possibilita di loro nuovi impieghi, il miglioramento
tecnologico dei procedimenti di estrazione e lavorazione in condizione di
massima sicurezza per gli addetti nonche per accertare le proprieta coibenti
dei materiali lapidei ai fini della diffusione del loro impiego nell edilizia e
del contenimento e del risparmio dei consumi energetici.
Nel bilancio del corrente
esercizio finanziario e stanziata al Cap. 06146 la somma di L. 80 milioni per
eseguire un indagine sulla struttura delle imprese estrattive della Regione e
sulla entita dei loro possibili e prevedibili investimenti a breve e/ o medio
termine nonche per individuare le cause che impediscono il costituirsi di
valide ed estese forme di cooperazione economica tra gli operatori economici del
settore analizzandone i risultati e con le relative conclusioni.
Gli incarichi di cui ai
precedenti commi sono affidati dalla Giunta regionale, su proposta dell
Assessore all Industria, previa stipula di apposite convenzioni nelle quali
saranno specificate le metodologie da adottare, il numero degli elaborati ed i
termini di consegna.
Alla liquidazione delle spese
di cui al primo e secondo comma si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore
Industria.
Art. 24All art. 26 della L. R. 22- 3-
1980, n. 20 e aggiunto il seguente comma:
Alla liquidazione
della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per
sua delega, dello Assessore preposto al Settore Industria.
Art. 25Nel bilancio del corrente
esercizio finanziario e stanziata al Cap. 06142 la somma di L. 70 milioni per maggiori spese, IVA compresa, relativa
alle indagini e ricerche geologiche di cui all art. 21 della LR 27- 2- 1979, n.
9, e successive modifiche ed integrazioni.
Alla liquidazione della spesa
si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua
delega, dell Assessore preposto al
Settore Industria.
Art. 26(1) [E autorizzata la spesa, nei
limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la partecipazione dell
amministrazione alle manifestazioni indicate nel primo comma dell art. 6 della
LR 28 maggio 1975, n. 48, con le modalita ivi previste, e per l esercizio di
ogni altra attivita promozionale nelle materie << acque minerali e
termali >> e << cave e torbiere >>.
Ogni iniziativa da assumere ai
sensi del precedente comma e deliberata dalla Giunta regionale su proposta
dell Assessore preposto al Settore Industria.
E altresì applicabile il terzo
comma dell art. 6 della predetta legge
regionale 28 maggio 1975, n. 48.
Alla liquidazione della spesa
si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua
delega, dell Assessore preposto al
Settore Industria previa osservanza delle formalita stabilite nell art. 6,
ultimo comma, della LR 28- 5- 1975, n. 48.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]
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