Anno 1981
Numero 33
Data 23/06/1981
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 giugno 1981, n. 52
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Nessun allegato

Legge Regionale 23 giugno 1981, n. 33

Bilancio di previsione della regione Puglia per l' esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981/ 82 - Modificazioni alla delibera consiliare n. 94 del 28/ 29 aprile 1981.



Art. 1

(Stato di previsione dell entrata e della spesa)


Il totale generale delle spese della Regione Puglia, per l esercizio finanziario 1981, e approvato in L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in L. 7.010.267.783.916 in termini di cassa.

Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1981 e approvato in L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in lire 7.031.573.278.418 in termini di cassa.

Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1981 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1981 annesso alla presente legge.

E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1981 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 1977 Norme sulla contabilita regionale .




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


E approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l esercizio 1981 annesso alla presente legge. 




Art. 3

(Bilancio pluriennale)


Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1981/ 82 (all. nn. 1 e 2).

E approvato l allegato bilancio annuale per l esercizio finanziario 1981 dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia( ERSAP) e dell Ente Regionale Pugliese Trasporti( ERPT), della Gestione speciale Riforma nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione della Regione per il 1981.  




Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


Sono considerate obbligatorie e d ordine, ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 5

(Fondo sanitario regionale)


Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via provvisoria.

La Giunta regionale, in relazione all approvazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, fino all entrata in funzione delle Unita Sanitarie Locali nonche alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, e autorizzata, sentito il parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga alla LR n. 17 del 30- 5- 1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il Fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso Fondo sanitario regionale per sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.




Art. 6

(Fondo di riserva per spese impreviste)


La Giunta regionale e autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme da fondo per spese impreviste di cui al Cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale. 




Art. 7

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


E determinato in L. 100.000.000.000 per l esercizio 1981 il Fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente e iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del Consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all art. 41 della legge di contabilita regionale e all art. 12 della legge n. 335 del 19- 5- 1976.




Art. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)


La Giunta regionale e autorizzata ad introdurre, nel Bilancio di previsione per l esercizio 1981, le variazioni occorrenti per iscrivere nella Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell art. 43 della legge di contabilita regionale.  




Art. 9

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 17 della Costituzione  si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali. 




Art. 10

(Fondi a disposizione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale)


I fondi regionali a disposizione del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale iscritti ai Capp. 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalita di applicazione dell art. 184  del RD 11 novembre 1923, e successive integrazioni e modificazioni, salvo diversa disposizione legislativa regionale.  




Art. 11

(Fondi globali)


Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 16202 e 16204 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7 e 8 al bilancio 1981 e con le modalita previste all art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 12

(Classificazione della spesa)


Per l anno 1981 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all art 30 della legge di contabilita regionale.

In mancanza delle determinazioni di cui al VI comma dello art. 9 della legge n. 335 del 19- 5- 1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A , B e C allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).




Art. 13

(Riparto quote Fondo sanitario regionale)


Il riparto delle quote del Fondo sanitario regionale per il 1981 e determinato in via provvisoria, sulla proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del Fondo sanitario stesso.




Art. 14

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1981 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977 e successive modificazioni ed integrazioni. 




Art. 15

(Residui perenti)


E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1978 e precedenti, per le spese di cui al III comma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell esercizio 1980, ai sensi dell art. 71 della LR n. 17 del 30- 5- 77 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1981. 




Art. 16

(Applicazione saldo finanziario attivo)


E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981 del presunto saldo finanziario attivo al termine dellesercizio 1980, per l ammontare di lire 407.756.043.962.




Art. 17


 LAVORI PUBBLICI

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del Bilancio 1980, gia autorizzati per l anno 1980 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalita di cui alle leggi regionali n. 2 del 21 gennaio 1974 e n. 37 de 12 agosto 1978, graveranno a partire dal bilancio per l esercizio 1982 fino al 2016.  




Art. 18


Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 possono essere utilizzate mediante l assunzione dell impegno della prima quota di ammortamento, nell esercizio 1981, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio. 




Art. 19


Le norme di cui al comma a) dell art. 9 della LR 12- 8- 1978, n. 37, si applicano, in deroga alle norme di cui allo art. 4 della LR 6- 5- 1977, n. 15, anche alle opere di edilizia scolastica, ivi comprese quelle finanziate con i fondi della legge 5- 8- 1975, n. 412. 




Art. 20

AGRICOLTURA 

(Contributi sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilita e dalla capacita produttiva dei terreni destinati nel 1980 a tabacchicoltura)



I contributi per il miglioramento e l incremento delle colture da rinnovo, previsti dalla LR n. 28 del 8- 4- 1975, sono concessi alle aziende agricole che nel 1980 hanno coltivato tabacco.

La Regione si avvarra per l attuazione dell intervento:

a) delle Associazioni dei produttori di tabacco e delle Cooperative tabacchicole regolarmente costituite cui e conferito il compito di raccogliere le domande dei produttori e di istruirle secondo le norme tecniche da definirsi dalla Giunta regionale;

b) degli Ispettorati provinciali dell agricoltura con compiti di riscontro della documentazione e di controllo mediante sondaggio a campione su una aliquota non inferiore al 5% delle richieste.

Alle Associazioni dei produttori e alle Cooperative e corrisposto un rimborso spese forfetizzato  del 3% della sommatoria dei contributi relativi alle pratiche dagli stessi curate.

Per la presentazione delle domande di contributo e stabilito il termine di 100 giorni dalla data  dell entrata in vigore della presente legge. 




Art. 21


E istituito un fondo di rotazione in favore dell ERSAP per provvedere alle anticipazioni di somme necessarie ad attuare interventi disposti dalla Regione a sostegno della cooperazione e delle produzioni agricole.

Detto fondo, stabilito in L. 50.000.000.000, fara carico al Cap. 17011 della parte II Spesa.

Le modalita di utilizzazione e di gestione del fondo verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell ERSAP, sentita la competente Commissione consiliare.

Con legge di bilancio annualmente a partire dal 1982 il Fondo sara reintegrato delle somme anticipate dall ERSAP per gli interventi disposti dalla Regione nel corso dell anno precedente. 




Art. 22

TRASPORTI


Il fondo stanziato sul Cap. 05107 della Parte II - Spesa e destinato a finanziare le prime tre trimestralita delle sovvenzioni di esercizio per l anno 1981 e, previo accertamento della regolarita dell esercizio, la quarta trimestralita delle sovvenzioni per l anno 1980. 




Art. 23


Nel Bilancio del corrente esercizio e stanziata al Cap. 06144 la somma di L. 170 milioni per eseguire un indagine diretta a favorire la valorizzazione e la migliore conoscenza di tutti i materiali di cava, le possibilita di loro nuovi impieghi, il miglioramento tecnologico dei procedimenti di estrazione e lavorazione in condizione di massima sicurezza per gli addetti nonche per accertare le proprieta coibenti dei materiali lapidei ai fini della diffusione del loro impiego nell edilizia e del contenimento e del risparmio dei consumi energetici.

Nel bilancio del corrente esercizio finanziario e stanziata al Cap. 06146 la somma di L. 80 milioni per eseguire un indagine sulla struttura delle imprese estrattive della Regione e sulla entita dei loro possibili e prevedibili investimenti a breve e/ o medio termine nonche per individuare le cause che impediscono il costituirsi di valide ed estese forme di cooperazione economica tra gli operatori economici del settore analizzandone i risultati e con le relative conclusioni.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono affidati dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Industria, previa stipula di apposite convenzioni nelle quali saranno specificate le metodologie da adottare, il numero degli elaborati ed i termini di consegna.

Alla liquidazione delle spese di cui al primo e secondo comma si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell Assessore preposto al Settore Industria.




Art. 24


All art. 26 della L. R. 22- 3- 1980, n. 20 e aggiunto il seguente comma:

Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dello Assessore preposto al Settore Industria.  




Art. 25


Nel bilancio del corrente esercizio finanziario e stanziata al Cap. 06142 la somma di L. 70 milioni  per maggiori spese, IVA compresa, relativa alle indagini e ricerche geologiche di cui all art. 21 della LR 27- 2- 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni. 

Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,  dell Assessore preposto al Settore Industria. 




Art. 26

(1) 


[E autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la partecipazione dell amministrazione alle manifestazioni indicate nel primo comma dell art. 6 della LR 28 maggio 1975, n. 48, con le modalita ivi previste, e per l esercizio di ogni altra attivita promozionale nelle materie << acque minerali e termali >> e << cave e torbiere >>.

Ogni iniziativa da assumere ai sensi del precedente comma e deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore preposto al Settore Industria.

E altresì applicabile il terzo comma dell art. 6  della predetta legge regionale 28 maggio 1975, n. 48.

Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega,  dell Assessore preposto al Settore Industria previa osservanza delle formalita stabilite nell art. 6, ultimo comma, della LR 28- 5- 1975, n. 48.] 




(1) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 10


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]