Legge Regionale 3 febbraio 1982, n. 10
Trattamento di previdenza e quiescenza al personale dello E.R.P.T.(1)
Art. 1(2)
[Il personale dell Ente
Regionale Pugliese Trasporti( ERPT), istituito con LR 26- 2- 1974, n. 16, e
iscritto a decorrere dalla data di assunzione presso l Ente stesso alla CPDEL -
Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali - ai fini della quiescenza e all INADEL –
Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali, ai fini del trattamento
di previdenza (indennita premio di fine servizio).
Sono applicabili nei confronti
del personale suddetto tutte le disposizioni di legge riguardanti il personale
della Regione Puglia in materia di quiescenza, previdenza ed assistenza.]