Legge Regionale 10 maggio 1982, n. 21
Modifica del quarto comma, art. 1, della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3.(1)
Articolo unico [Il quarto comma dell articolo
1 della L. R. 7- 1- 80, n. 3 e così modificato:
“Le somme disponibili saranno
utilizzate sino a completa copertura di tutte le domande”.]