Anno 1982
Numero 23
Data 27/05/1982
Abrogato
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 27 maggio 1982, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) 


[La legge regionale 26- 5- 1980, n. 51 e modificata secondo il disposto degli articoli che seguono.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

(3) 


[All art. 4, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente: Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) se l ambito territoriale dell USL coincide  in parte con il territorio di una Comunita Montana,  all Assemblea partecipa, con voto consultivo, un consigliere  della Comunita Montana eletto dalla Assemblea della stessa. Hanno altresì diritto alla partecipazione con voto consultivo i Sindaci dei Comuni associati.]  



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

(4) 


[L art. 6 e così sostituito:

I Consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i criteri seguenti:

- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;

- nel caso di elezione di piu di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle  ultime elezioni comunali. L assegnazione viene  effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti  interi. La rappresentanza eventualmente residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di quozienti piu elevate; nel caso che due o piu liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano ottenuto nessun rappresentante;

- nel caso che due o piu liste abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che hanno  conseguito il piu alto numero di resti elettorali.

Il Consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma, i propri rappresentanti su designazione dei singoli gruppi politici, espressione delle liste presentate nelle elezioni comunali, la cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata dal rappresentante di ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali.

La perdita della qualita di Consigliere comunale comporta la cessazione da ogni incarico nell ambito dell USL connesso a tale qualita.

E consentita la permanenza nella carica fino alla sostituzione ove non sia vietata da altre disposizioni di legge.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente la Assemblea, il Presidente dell Assemblea e tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione ed al Comune che lo ha eletto. Quest ultimo e tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all Organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente quarto comma, l Organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo  previsto dall art. 59, comma quarto, della legge 10- 2- 1953, n. 62.

Nel caso in cui il Comune sia retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario con gli stessi criteri di proporzionalita di cui al precedente primo comma, rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali. La nomina dovra ricadere sui consiglieri comunali che risultano maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti salvi i casi di incompatibilita.

Lo stesso criterio sara seguito nel caso che la designazione dei rappresentanti venga effettuata dal Commissario ad acta .

I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovra essere effettuata dal Consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento.

In caso di ritardo o rifiuto a provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma sesto.

La costituzione dell Assemblea viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione da parte dei Consigli comunali. Con il medesimo decreto e convocata la prima riunione.

La sostituzione dei componenti l Assemblea e operante con la adozione di deliberazione da parte del Consiglio comunale esecutiva ai sensi di legge. Il provvedimento verra trasmesso per  comunicazione, al Presidente della Giunta regionale.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 4

(5) 


[L art. 7 e così sostituito:

La durata dell Assemblea e fissata in cinque anni.

L Assemblea si ricostituisce in coincidenza del rinnovo simultaneo dei Consigli comunali di tutti i Comuni ovvero dei Comuni che esprimano piu della meta dei componenti l Assemblea medesima.

In caso di rinnovo del Consiglio comunale in uno o piu Comuni non costituenti la maggioranza dell Assemblea, si procedera da parte dello stesso Consiglio comunale alla elezione della propria rappresentanza.

In attesa del rinnovo restano in carica i componenti  precedentemente nominati.  ]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 5

(6) 


[Il primo comma dell art. 8 e così sostituito:

L Assemblea generale:

a) elegge l Ufficio di Presidenza;

b) determina, nell ambito della programmazione regionale le scelte dell Unita Sanitaria Locale;

c) elegge il Comitato di gestione;

d) approva i Bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali e pluriennali ed i programmi che impegnino piu esercizi, la pianta organica del personale, i Regolamenti e le convenzioni, ad eccezione di quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali o regionali;

e) articola i distretti di base;

f) discute ogni trimestre una relazione del Comitato di gestione sull andamento dei servizi e della gestione .

Il terzo comma dell art. 8 e così sostituito:

<< Si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Comitato di gestione .]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 6

(7) 


[Il secondo comma dell art. 9 e così modificato:

L avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti dell Assemblea entro i termini indicati nell articolo precedente .]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 7

(8)  PRESIDENZA DELL ASSEMBLEA GENERALE


[L art. 10 e così sostituito:

E costituito un Ufficio di Presidenza dell Assemblea generale, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere Segretario.

Nel caso di cui alla lettera a) dell art. 4 della presente legge, il Presidente dell Assemblea generale e il Sindaco.

Nel caso in cui alla lettera c) del citato articolo 4 il Presidente dell Assemblea generale e il Presidente della Comunita Montana.

Nell ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto, con la presenza di almeno i due terzi, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima convocazione;

con la presenza di almeno la meta piu uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda convocazione; nel caso di parita di voti tra due candidati, risulta eletto il piu anziano di eta.

Gli stessi criteri valgono per l elezione del Vice Presidente e del Consigliere Segretario.

Per la prima seduta e sino alla nomina dell Ufficio di Presidenza, l Assemblea e presieduta dal componente piu anziano di eta. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal componente piu giovane di eta.

Il Presidente convoca e presiede l Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

L Ufficio di Presidenza si avvale, per lo svolgimento delle attribuzioni dell Assemblea generale, dell Ufficio di Segreteria del Comitato di gestione .]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 8

(9) 


[Il primo comma dell art. 11 e così modificato:

L organizzazione e il funzionamento dell Assemblea generale sono disciplinate dal Regolamento adottato dalla medesima Assemblea con l approvazione dei 2/ 3 dei suoi componenti. ]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 9

(10) 


[L art. 12 e così sostituito:

La carica di Presidente dell Assemblea generale e incompatibile con quella di componente del Comitato di gestione.

Sono altresì incompatibili con l ufficio di Presidente o di componente del Comitato di gestione le cariche di:

- Sindaco o Assessore comunale;

- Presidente o Assessore provinciale;

- Presidente o componente di Giunta di Comunita Montana;

- Presidente o componente dell Organo deliberante di Enti, amministrazioni o Aziende cui partecipi uno o piu Comuni dell ambito territoriale o l Amministrazione della Provincia nel cui territorio ricada l ambito dell USL.

Sono fatte salve, altresì, le incompatibilita previste dalla legge 23- 4- 1981, n. 154.

I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte di altri Comitati di gestione .]  



(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 10

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE(11) 


[L art. 13 e così sostituito:

Il Comitato di gestione e costituito di undici componenti. Nelle UUSSLL che gestiscono servizi o presidi multizonali esso si compone di quindici componenti. Alle liste che costituiscono la maggioranza sono attribuiti otto componenti, alle minoranze tre componenti.

Nelle UUSSLL il cui Comitato di gestione e costituito di quindici componenti, dieci sono attribuiti alla maggioranza e cinque alle minoranze. Le rappresentanze assegnate alle minoranze sono commisurate in rapporto al numero dei propri componenti di ciascuna lista nell Assemblea generale.

Ove la minoranza o le minoranze abbiano rappresentanze inferiori ad un terzo rispetto ai membri dell Assemblea generale, saranno rappresentate nel Comitato di gestione secondo il loro rapporto proporzionale rispetto all Assemblea.

Nel caso di cui al comma precedente, alle minoranze va garantita una rappresentanza non inferiore a due componenti nel Comitato di gestione composti da undici ed a tre componenti nei Comitati di gestione composti da quindici membri.

Il Comitato viene eletto dall Assemblea generale con la presenza di almeno la meta piu uno dei suoi componenti, a maggioranza semplice, e con voto limitato ad uno.

La votazione, per la nomina del Comitato di gestione e limitata ai candidati inclusi nella lista di maggioranza o nell unica o piu liste di minoranza.

I componenti di Comitati di gestione possono essere eletti al di fuori dell Assemblea in numero non superiore a cinque se il Comitato conta undici membri, non superiore a sette se e costituito da quindici componenti.

Le attribuzioni del Comitato di gestione, nel caso previsto dalla lettera c) dell art. 4 della presente legge, sono svolte dalla Giunta Esecutiva della Comunita Montana.

Il Comitato di gestione nomina il proprio Segretario individuandolo tra il personale inquadrato o, in attesa della formazione del ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella 2 A del ruolo amministrativo di cui all art. 1 del DPR 20- 12- 1979, n. 761 e in servizio presso l USL con i criteri di cui all art. 8 dello  stesso DPR n. 761.

I componenti dell Ufficio di direzione di cui al successivo art. 42 non possono ricoprire l incarico di Segretario del Comitato di gestione.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto di ottenere copie di tutti gli atti necessari all espletamento del proprio mandato, salvo i limiti di legge. ]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 11

(12) 


[L art. 21 e così sostituito

 Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; con le stesse modalita viene eletto un Vice Presidente.

Fino alla elezione del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente piu anziano di eta.

Il Presidente assicura l esecuzione degli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza dell USL ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate nel rispetto del principio della collegialita da leggi o Regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e sostituito dal Vice Presidente.

Il Comitato di gestione delega ai propri componenti l assolvimento di particolari funzioni dell USL inerenti ad attivita esecutive, istruttorie o a rilevanza interna, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. ]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 12

(13) 


[Il primo comma dell art. 22 e così sostituito:

Il Presidente del Comitato di gestione assume, in caso di estrema urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato di gestione, strettamente necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell USL .

Il secondo comma dell art. 22 e così sostituito:

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato nella prima seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni dall adozione dei provvedimenti .]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 13

(14) 


[L art. 23 e così sostituito:

 Ai componenti l Assemblea generale compete unicamente per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute assembleari o di commissioni consiliari regolarmente previste nei regolamenti delle UUSSLL ed in un numero massimo di dodici riunioni all anno, una indennita di presenza pari a quella stabilita delle vigenti norme per i consiglieri comunali di popolazione corrispondente a quelle dell USL.

Al Presidente dell Assemblea generale compete una indennita di funzione pari al 50% rispetto a  quella stabilita per i componenti il Comitato di gestione.

Al Vice Presidente e al Consigliere Segretario compete una indennita pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.

Tali indennita non sono cumulabili con quella del Sindaco o Assessore comunale.

Al Presidente ed ai componenti l Assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.  ]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 14

(15) PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI


[L art. 31 e così sostituito:

Al fine di assicurare la partecipazione di cui all art. 13, comma terzo, della legge 23- 12- 1978, n. 833, l Assemblea generale con apposito Regolamento, stabilira norme per la consultazione delle formazioni sociali, delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, degli utenti e dei rappresentanti degli originari interessi individuati dall art. 13 della legge 23- 12- 1978, n. 833, in ordine alla programmazione e alla gestione dei servizi.

Con lo stesso Regolamento dovranno essere ugualmente disciplinate le attivita di consultazione da parte del Comitato di gestione.

A livello di distretto o anche di presidio o servizio in merito a specifici fondamentali aspetti dell attuazione dei servizi, saranno consultati gli utenti interessati.

In attesa della regolamentazione, l Assemblea determinera con proprio atto deliberativo le forme e modalita di partecipazione atte ad assicurare l adempimento di quanto previsto dai commi precedenti. ]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 15

(16) 


[L art. 37 e così sostituito:

 SCIOGLIMENTO E REVOCA DEL COMITATO DI GESTIONE

Qualora il Comitato di Gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del Piano Sanitario Regionale, il Presidente della Regione invita il Presidente del Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il Comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita il Presidente dell Assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del Comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l Assemblea Generale non vi provveda entro venti giorni, si provvedera ai sensi di legge.

Il Comitato di gestione nel caso in cui non si attenga agli indirizzi programmatici deliberati dall Assemblea generale puo essere revocato, su proposta sottoscritta da almeno 2/ 5 dei suoi componenti, con deliberazione motivata adottata dall Assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La validita della revoca e subordinata alla contestuale elezione del nuovo Comitato. ]  



(16) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 16

(17) 


[L art. 38 e così sostituito:

 Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale verifica correntemente la corrispondenza dell azione della USL agli indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite l Assessore alla Sanita che riferisce alla Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell Assessorato, anche di Uffici costituiti in ciascun capoluogo di provincia.

A questi ultimi Uffici - con delibera del Consiglio su proposta della Giunta – saranno attribuiti compiti informativi, istruttori rispetto agli interventi della Regione nei riguardi delle UUSSLL, e di collaborazione a sostegno dell opera, degli Organi e Servizi delle stesse.

Gli Uffici provinciali di cui sopra costituiscono articolazione periferica dell Assessorato alla Sanita e sono coordinati secondo la materia dagli Uffici centrali dello stesso.

Per il riscontro di cui al primo comma l Assemblea della USL ogni anno inviera all Assessorato alla Sanita una relazione redatta secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno l Assessore regionale alla Sanita relazionera al Consiglio regionale sull andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale nonche sullo stato di attuazione della programmazione sanitaria. ]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 17

(18) 


[L art. 40 e così sostituito:

  In ogni Unita Sanitaria Locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) SERVIZI SANITARI:

a) Igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro;

b) assistenza sanitaria di base, nonche organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi;

c) organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici;

d) igiene e assistenza veterinaria;

e) servizio farmaceutico

2) SERVIZI AMMINISTRATIVI:

a) affari generali;

b) amministrazione del personale – organizzazione e metodi;

c) amministrazione economico - finanziaria;

d) amministrazione del provveditorato,  dell economato e gestione tecnica;

e) gestione delle convenzioni.

In aggiunta ai predetti potranno essere riconosciuti laddove gia esistenti, o autorizzati se resi necessari in relazione alle caratteristiche peculiari, delle singole UUSSLL, servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro, di gestione tecnica o altro servizio. Nelle UUSSLL gia dotate di Ufficio legale, puo essere istituito un Settore legale autonomo, che risponde direttamente al Comitato di gestione, cui sono demandati il patrocinio e la consulenza legale della stessa USL.

In riferimento al comma precedente, competente a decidere e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell Assemblea dell USL.

Ferma restando l applicazione del primo comma dell art. 66 del DPR 20- 12- 1979, n. 761, a ciascun Servizio e preposto un dirigente, in possesso di titolo di studio specifico, che risponde dell andamento del proprio Servizio, nel rispetto delle attribuzioni di coordinamento dei Coordinatori, direttamente al Comitato di gestione.

Ove i Servizi di igiene e sicurezza del lavoro siano organizzati in forma autonoma, agli stessi potranno essere preposti funzionari del ruolo professionale o amministrativo, oltre che sanitario, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Nei presidi ospedalieri classificati multizonali, per quanto concerne la funzionalita interna, la responsabilita sanitaria e affidata a un dirigente sanitario, la responsabilita amministrativa a un dirigente amministrativo.

Anche i dirigenti sanitario e amministrativo di cui al comma precedente sono nominati, ai sensi dell art. 66 del DPR 761 del 20- 12- 1979, e scelti tra i dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali di cui alla tabella A, quadro 1° dell allegato n. 2 del succitato DPR 761.

Essi fanno parte dell Ufficio di direzione e del Consiglio tecnico degli operatori e sono parificati per requisiti, funzioni e trattamento ai capi servizio.

I Coordinatori amministrativo e sanitario partecipano alle sedute del Comitato di gestione senza diritto al voto.

I dirigenti dei servizi possono essere chiamati ad intervenire alle sedute del Comitato di gestione per esprimere il proprio parere in ordine alla trattazione di argomenti rientranti nelle competenze dei rispettivi servizi. ]



(18) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 18

(19) 


[All art. 41 e aggiunto il seguente comma:

 In attesa dell approvazione del Piano sanitario regionale, competente a decidere sul raggruppamento dei Servizi di cui al comma precedente, e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, anche su proposta dell Assemblea dell USL.  ]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 19

(20) 


[ I Comitati di gestione devono essere integrati nel rispetto dei criteri indicati nel precedente articolo 10 entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dovra essere nominato l Ufficio di Presidenza della Assemblea generale.

I Consigli comunali entro lo stesso termine stabilito al primo comma, sono tenuti a rivedere le rappresentanze gia espresse, in modo che esse risultino conformi alle norme di cui all articolo 3. ]



(20) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.