Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 30 Esercizio delle funzioni trasferite e/ o delegate alla Regione riguardanti l' assistenza agli utenti di motori agricoli.(1)
Art. 1(Esercizio delle funzioni
amministrative) Fino all entrata in vigore
della legislazione organica relativa alle deleghe agli enti locali, le funzioni
amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, quelle relative ai
servizi e controlli - che non siano di competenza del Ministero delle Finanze -
riguardanti la distribuzione ed uso dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato
per la agricoltura, nonche quelle concernenti l approvazione dei consumi dell
anno precedente e delle assegnazioni per il nuovo anno, sono esercitate dalla
Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante le
Commissioni di cui al successivo articolo e a mezzo degli uffici della
Regione.
Art. 2(Commissioni provinciali e
regionali) Entro 60 giorni dall entrata
in vigore della presente legge e istituita, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, in ogni Provincia, una Commissione provinciale con il compito
di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati ai sensi
della legislazione vigente in materia.
Ogni Commissione e composta
da:
1) tre funzionari regionali, di
cui uno con funzioni di Presidente, designati fra quelli appartenenti alle fasce
direttive in servizio presso gli Ispettorati provinciali alla agricoltura della
Regione;
2) un funzionario dell UTIF,
designato dall Intendente di Finanza territorialmente
competente;
3) un rappresentante della
categoria esercenti per conto terzi, designato dalla relativa Organizzazione
professionale;
4) un rappresentante per
ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente
rappresentative presenti nel CNEL, designato dalle stesse a livello
provinciale.
Svolge le funzioni di
segretario uno dei funzionari regionali di cui al punto 1).
Entro 60 giorni dall entrata
in vigore della presente legge e altresì istituita, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, una
Commissione regionale con il compito di esprimere alla Regione pareri in materia
di consumi di prodotti petroliferi per l agricoltura e di organizzazione della
rete di vendita.
La Commissione e composta da:
1) L Assessore regionale all
Agricoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente;
2) un rappresentante della
categoria esercenti per conto terzi, designato dalla relativa Organizzazione
professionale;
3) un rappresentante per
ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente
rappresentative presenti nel CNEL designato dalle stesse a livello regionale;
4) un rappresentante per
ciascuno dei tre Organismi distributori di carburante agricolo maggiormente
presenti a livello regionale;
5) due rappresentanti delle
Societa petrolifere operanti nel territorio regionale, dei quali uno designato
dalle Aziende a partecipazione statale.
Svolge le funzioni di
Segretario un funzionario regionale.
Le sedute delle Commissioni di
cui al presente articolo sono valide quando e presente la maggioranza dei
componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.
Il coordinamento dell
attivita delle Commissioni e svolto dalla Giunta regionale mediante l
Assessore regionale competente.
Ai componenti le Commissioni,
esclusi i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente,
spettano i compensi e i rimborsi previsti dall art. 4 della legge regionale 12/
8/ 1981, n. 45.
Le Commissioni di cui al
presente articolo si riuniscono negli Uffici della Regione.
Art. 3(Convenzioni) La Regione, al fine di
potenziare la propria assistenza a favore degli utenti di motori agricoli, puo
avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni sindacali e professionali
agricole maggiormente rappresentative, presenti nel CNEL, e di quelle degli
esercenti per conto terzi per l espletamento delle pratiche inerenti le
funzioni di cui alla presente legge.
A tale scopo il Presidente
della Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all art. 2, e
autorizzato a stipulare entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente
legge, apposita convenzione fra la Regione e le Organizzazioni di cui al
precedente comma.
Art. 4Per far fronte a quanto
stabilito nel precedente art. 3 e autorizzata una spesa annuale pari a lire
250.000.000 che per l anno in corso gravera sul Cap. 00138 Spese per
studi, indagini, progetti e rilevazioni, ecc. del bilancio per lo
esercizio finanziario 1982 e per gli anni successivi sui rispettivi capitoli del
bilancio regionale.
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