Anno 1982
Numero 30
Data 03/11/1982
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 novembre 1982, n. 110, S.O.
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Legge Regionale 3 novembre 1982, n. 30

Esercizio delle funzioni trasferite e/ o delegate alla Regione riguardanti l' assistenza agli utenti di motori agricoli.(1) 


(1) Vedi anche le ll.rr. 16/2000 e 23/2004


Art. 1

(Esercizio delle funzioni amministrative)


Fino all entrata in vigore della legislazione organica relativa alle deleghe agli enti locali, le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, quelle relative ai servizi e controlli - che non siano di competenza del Ministero delle Finanze - riguardanti la distribuzione ed uso dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato per la agricoltura, nonche quelle concernenti l approvazione dei consumi dell anno precedente e delle assegnazioni per il nuovo anno, sono esercitate dalla Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale, mediante le Commissioni di cui al successivo articolo e a mezzo degli uffici della Regione.




Art. 2

(Commissioni provinciali e regionali)


Entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge e istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in ogni Provincia, una Commissione provinciale con il compito di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati ai sensi della legislazione vigente in materia.

Ogni Commissione e composta da:

1) tre funzionari regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, designati fra quelli appartenenti alle fasce direttive in servizio presso gli Ispettorati provinciali alla agricoltura della Regione;

2) un funzionario dell UTIF, designato dall Intendente di Finanza territorialmente competente;

3) un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dalla relativa Organizzazione professionale;

4) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative presenti nel CNEL, designato dalle stesse a livello provinciale.

Svolge le funzioni di segretario uno dei funzionari regionali di cui al punto 1).

Entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge e altresì istituita, con Decreto  del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale con il compito di esprimere alla Regione pareri in materia di consumi di prodotti petroliferi per l agricoltura e di organizzazione della rete di vendita.

La Commissione e composta da:

1) L Assessore regionale all Agricoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente;

2) un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dalla relativa Organizzazione professionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative presenti nel CNEL designato dalle stesse a livello regionale;

4) un rappresentante per ciascuno dei tre Organismi distributori di carburante agricolo maggiormente presenti a livello regionale;

5) due rappresentanti delle Societa petrolifere operanti nel territorio regionale, dei quali uno designato dalle Aziende a partecipazione statale.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale.

Le sedute delle Commissioni di cui al presente articolo sono valide quando e presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Il coordinamento dell attivita delle Commissioni e svolto dalla Giunta regionale mediante l Assessore regionale competente.

Ai componenti le Commissioni, esclusi i funzionari regionali per i quali vale la normativa regionale vigente, spettano i compensi e i rimborsi previsti dall art. 4 della legge regionale 12/ 8/ 1981, n. 45.

Le Commissioni di cui al presente articolo si riuniscono negli Uffici della Regione.  




Art. 3

(Convenzioni)


La Regione, al fine di potenziare la propria assistenza a favore degli utenti di motori agricoli, puo avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative, presenti nel CNEL, e di quelle degli esercenti per conto terzi per l espletamento delle pratiche inerenti le funzioni di cui alla presente legge.

A tale scopo il Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all art. 2, e autorizzato a stipulare entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione fra la Regione e le Organizzazioni di cui al precedente comma.




Art. 4


Per far fronte a quanto stabilito nel precedente art. 3 e autorizzata una spesa annuale pari a lire 250.000.000 che per l anno in corso gravera sul Cap. 00138 Spese per studi, indagini, progetti e rilevazioni, ecc. del bilancio per lo esercizio finanziario 1982 e per gli anni successivi sui rispettivi capitoli del bilancio regionale.