Anno 1982
Numero 32
Data 08/11/1982
Abrogato
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
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Legge Regionale 8 novembre 1982, n. 32

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


CAPO 1

Attribuzioni delle funzioni in materia di igiene e sanita pubblica veterinaria e di polizia veterinaria. Attribuzioni alle Unita  Sanitarie Locali, al Comune, al Sindaco, alla Regione





Art. 1

Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria(2) 


[Ai sensi dell art. 13 della legge 23- 12- 1978, n. 833, le funzioni in materia di igiene e sanita pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante il servizio veterinario delle Unita Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorita sanitaria locale.

Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

1) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

2) le indagini epizoolotogiche su base locale e la tutela igienico sanitaria degli allevamenti;

3) l educazione sanitaria in materia di igiene e sanita pubblica veterinaria;

4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilita degli animali;

6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonche sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

7) la vigilanza sull importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla protezione degli animali e sull utilizzazione degli  stessi per esperimenti scientifici;

10) la vigilanza ed il controllo per la repressione dell impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all alimentazione umana;

11) la vigilanza sui farmaci per uso veterinario e sul loro impiego negli animali;

12) la vigilanza sull esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;

13) la vigilanza sull utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

14) l ispezione, la vigilanza ed il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito,  trasporto, commercializzazione e, in collaborazione con i  servizi di igiene pubblica, nella fase di somministrazione.

Alle funzioni di cui al comma precedente si aggiungono le funzioni indicate nell art. 7, lett. b), della legge 23- 12- 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e che vengono sub - delegate ai Comuni, nonche ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

Sono, altresì delegate ai Comuni, che le esercitano  avvalendosi del servizio veterinario della competente Unita Sanitaria Locale, le funzioni regionali previste dall art. 66, punto d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 riguardanti l attivita veterinaria per il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e l assistenza zooiatrica di cui all ultimo comma dell art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4.

In particolare tali funzioni comprendono:

- l attuazione dei programmi, obbligatori e quelli richiesti dagli interessati, di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie infettive ed infestive di interesse antropozoonosico e zoo - sanitaria finanziati dallo Stato e dalla Regione;

- il coordinamento nell attuazione dei programmi per la prevenzione e cura della ipofertilita e della sterilita e per la fecondazione artificiale degli animali;

- il coordinamento nella attuazione dei programmi rivolti al miglioramento igienico - sanitario ai fini dell incremento della produzione del latte e delle  altre produzioni zootecniche;

- l assistenza zooiatrica, compresa quella gratuita agli aventi diritto, da realizzarsi anche mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti;

- l assistenza per l igiene zootecnica. ] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 2

Attribuzioni del Sindaco, quale Autorita Sanitaria  Locale, e relative funzioni amministrative(3) 


[Ai sensi dell art. 32 della legge 23- 12- 78, n. 833, il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia nel territorio del Comune. In materia di igiene e sanita pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, il Sindaco adotta, quale Autorita sanitaria Locale, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi, ivi compresi quelli gia demandati al Veterinario Provinciale, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi del DPR 26 marzo 1980, n. 327.

Per i relativi atti il Sindaco si avvale del servizio veterinario della Unita Sanitaria Locale di cui il Comune fa parte, secondo le procedure previste dall art. 26 della legge regionale 26- 5- 80, n. 51 e dai relativi regolamenti il cui schema sara approvato dal Consiglio regionale.

In attesa dell adozione dei regolamenti di cui al precedente comma rimangono efficaci in quanto applicabili, i regolamenti comunali e consortili di cui all art. 31 del DPR 13- 6- 55, n. 854; nonche quello speciale relativo ai macelli pubblici e privati di cui all art. 8  del RD 20- 12- 1928, n. 3298.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 3

Competenze della Regione in materia veterinaria(4) 


[Nelle materie di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni ad essa espressamente riservate dalla legge avvalendosi eventualmente anche  dei servizi veterinari delle USL ed in particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di verificare ed assicurare, nell ambito della programmazione regionale l uniformita degli interventi  e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanita pubblica veterinaria;

b) per le stesse finalita provvede al necessario raccordo tecnico - amministrativo tra i servizi veterinari delle Unita Sanitarie Locali e quelli  centrali e periferici del Ministero della Sanita,  istituiti con il DPR 31- 7- 1980, n. 614;

c) emana direttive in materia di igiene, sanita e polizia veterinaria e ne verifica l attuazione;

d) coordina e verifica l esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle UUSSLL svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunita Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri, recepite con la legge 30- 4- 1976, n. 397, e con la legge 29- 11- 1971, n. 1073. Coordina e verifica, altresì, l applicazione nel territorio regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di importazione, esportazione e transito, da e per l estero, di animali, prodotti ed avanzi animali;

e) predispone i piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale  e ne coordina la corretta applicazione;

f) provvede alla classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2- 5- 1977, n. 192;

g) relativamente agli aspetti veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14- 7- 1965, n. 963;

h) assicura il coordinamento delle iniziative zoosanitarie e zootecniche nel quadro della programmazione regionale sanitaria ed economica;

i) provvede alla istituzione e organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari nonche di corsi di formazione professionale per il personale para - veterinario, con la collaborazione degli istituti universitari, dell Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di categoria. I corsi formativi riguardanti il personale delle Unita Sanitarie locali saranno istituiti ed organizzati di intesa con le stesse UUSSLL;

l) provvede a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale(5) 


[Al Presidente della Giunta regionale compete la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dello art. 32 della legge 23/ 12/ 1978, n. 833. ] 


(5) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 5

Attribuzioni della Giunta regionale(6) 


[Sono di competenza della Giunta regionale:

1) il controllo sulle materie delegate e sub - delegate di cui al precedente articolo 1;

2) i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario   ad acta   nei casi di inadempienza dei Sindaci;

3) l esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dal DPR 26 marzo 1980, n. 327.

Le funzioni di cui al precedente comma, punto 3) vengono esercitate attraverso il servizio veterinario regionale previsto dal successivo art. 6. ] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 6

Servizio veterinario regionale(7) 


[Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e istituito un Servizio Veterinario della Regione, con articolazione per Ufficio in ciascun Capoluogo di Provincia.

Essi hanno autonomia tecnica e dipendono funzionalmente dalla Presidenza della Giunta regionale.

Al predetto Servizio e alle sue articolazioni provinciali sono preposti funzionari veterinari del ruolo regionale, appartenenti al piu alto livello funzionale, nominati dalla Giunta regionale in conformita delle norme vigenti.

Il suddetto Servizio provvede in particolare a:

- coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle Unita Sanitarie Locali;

- coordinamento tecnico - funzionale dei piani nazionali e regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti nell ambito del territorio provinciale di competenza;

- distribuzione gratuita tramite le UUSSLL dei prodotti biologici (sieri, vaccini, allergeni, ecc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attivita di cui al punto precedente;

- tenuta dello schedario generale degli allevamenti per ogni Provincia, istituito per le zooprofilassi obbligatorie;

- tenuta del registro ufficiale delle malattie infettive e diffusive del bestiame denunziate ai sensi del DPR 8/ 2/ 1954, n. 320;

- necessari collegamenti tecnico – funzionali con i servizi della Agricoltura della Regione e con le Sezioni provinciali dell Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata nonche i rapporti con le organizzazioni territoriali degli allevatori, secondo le direttive degli  Assessorati alla Sanita e all Agricoltura.

Il servizio di cui sopra informera tempestivamente il Presidente della Giunta regionale di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell art. 32, terzo comma, della legge 23- 12- 78, n. 833, nonche i casi di inadempienza dell autorita sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanita pubblica veterinaria.

Il responsabile dell Ufficio veterinario provinciale sostituisce il gia veterinario Provinciale   in tutte le Commissioni e Comitati provinciali nei quali ne e prevista la partecipazione. ] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 7

Bonifica e tutela sanitaria del patrimonio zootecnico(8) 


[In attesa della legge regionale sulla disciplina unitaria dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria degli allevamenti e degli interventi per il miglioramento dello stato di salute e di produttivita degli animali, a finanziamento statale e regionale, le relative attivita sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta  della Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per quanto attiene, in particolare, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, disciplinata dalla legge 9/ 6/ 1964, n. 615 e successive modifiche e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, la Commissione provinciale, prevista dall art. 3 della legge 23/ 1/ 1968, n. 33, vi provvede  d intesa con i servizi veterinari delle UUSSLL.

CAPO 2° Organizzazione del servizio veterinario delle  Unita Sanitarie Locali] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 8

Ambiti territoriali del servizio veterinario delle UUSSLL(9) 


Il Servizio veterinario e organizzato, di norma, nello ambito di  ciascuna USL come previsto dalla LR n. 51 del 26/ 5/ 1980.

Al fine di garantire le esigenze di funzionalita operativa e di omogeneita/ uniformita delle prestazioni anche specialistiche in tutti i Comuni, il Servizio veterinario puo essere organizzato nell ambito di piu Unita Sanitarie Locali, tenuto conto dei parametri indicati dall art. 16  della legge 23/ 12/ 1978, n. 833, e delle indicazioni e  prescrizioni del piano sanitario regionale.

L accorpamento territoriale di piu Unita Sanitarie Locali per il servizio veterinario e d obbligo quando queste fanno parte di uno stesso Comune.

Quando il Servizio Veterinario non risulti validamente articolato nelle due aree funzionali di cui al successivo art. 9, che abbiano, ciascuna, una consistenza base ridotta di Veterinari operatori, le UUSSLL, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni del Piano sanitario regionale, istituiscono il Servizio veterinario nell ambito di piu UUSSLL E esclusa, in ogni modo, la possibilita dell inserimento di un area del servizio veterinario in altri servizi sanitari dell Unita Sanitaria Locale.

L attivita del Servizio veterinario di primo livello e di pronto intervento viene esercitata normalmente nei distretti veterinari istituiti secondo le norme di cui all art. 30 della LR n. 51  del  26- 5- 80, tenuti presenti i parametri elencati nel sopracitato articolo 16 della legge 23- 12- 78, n. 833. ]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 9

Organizzazione del Servizio veterinario(10) 


[Il servizio veterinario delle Unita Sanitarie Locali e articolato nelle due aree funzionali in conformita alle funzioni ad esso attribuite dai precedenti artt. 1 e 2, di seguito indicate:

1) Sanita animale, igiene dell allevamento e delle produzioni animali - all interno di questa area e garantita la istituzione di un servizio per l esercizio delle funzioni relative alla sanita  animale e assistenza zooiatrica, con particolare  riferimento a quelle previste dal penultimo e ultimo comma del precedente art. 1.

2) Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il regolamento dell Unita Sanitaria Locale stabilisce, tra l altro, le norme atte a garantire l autonomia delle attivita di ciascuna area funzionale, l esercizio del loro coordinamento e la disciplina dei servizi di cui al successivo art. 11. ]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 10

Attivita ispettiva, di vigilanza e controllo in materia di profilassi e polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale(11) 


[L attivita ispettiva, di vigilanza e controllo relativa alla competenza di ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9, e diretta dal rispettivo veterinario responsabile, che si avvale di personale qualificato alle sue dipendenze appositamente incaricato dal Comitato di Gestione della USL.

Nell ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all esercizio delle relative funzioni, al personale incaricato delle suddette funzioni e attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell art. 221 del Codice di Procedura Penale secondo le procedure vigenti in materia.

I relativi nominativi sono comunicati dal Presidente del Comitato di Gestione ai Sindaci del territorio ed alla Regione.

Il veterinario dirigente del servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle  suddette funzioni, di cui viene costantemente informato. ] 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 11

Personale del servizio veterinario(12) 


[Il personale del servizio veterinario, in relazione ai compiti delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9, e costituito da:

a) veterinari esperti in materia di profilassi e di polizia veterinaria, coadiuvati da vigili veterinari, veterinari esperti nelle cliniche veterinarie e nella igiene zootecnica, coadiuvati da  infermieri veterinari e da personale ausiliario addestrato per le mansioni zootecniche;

b) veterinari esperti in materia di igiene degli alimenti di origine animale, coadiuvati da vigili veterinari e dal personale ausiliario per le incombenze sanitarie dei macelli di cui all art. 6, comma 6, comma 8,  della legge 29/ 11/ 1971 n. 1073;

Il personale veterinario si distingue nelle seguenti qualifiche funzionali:

- veterinario dirigente;

- veterinario coadiutore;

- veterinario collaboratore.

Date le esigenze di specializzazione, ai veterinari dirigenti e coadiutori non possono essere attribuite mansioni diverse da quelle dell area  funzionale di appartenenza. Solo ai veterinari collaboratori potranno essere assegnate, alla occorrenza, mansioni delle due aree funzionali.

L organico del personale viene definito in base alle indicazioni del piano sanitario regionale ed alle esigenze delle attivita connesse alla sanita animale e assistenza zooiatrica. ]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 12

Veterinario dirigente del servizio(13) 


[La funzione del veterinario dirigente del servizio e affidata dal Comitato di Gestione ad uno  dei veterinari responsabili delle due aree funzionali,  tenuti presenti i requisiti richiesti dagli articoli 15 e 47  della legge 23- 12- 78, n. 833.

Il veterinario dirigente del servizio fa parte della direzione sanitaria della USL e provvede agli affari generali di competenza, assicurando, in particolare, i rapporti funzionali fra le due aree. ]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 13

Qualifica e compiti dei veterinari responsabili delle aree funzionali(14) 


[ A ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente articolo 9 e preposto un veterinario con la qualifica di dirigente che, preferibilmente, risulti esperto o specialista nelle specifiche materie, come indicato alle lettere a) e b) del precedente art. 11.

Il responsabile dell area funzionale dirige la relativa attivita, riferisce periodicamente al dirigente del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.

Il responsabile dell area funzionale che non riveste la qualifica di dirigente del servizio partecipa di diritto ai lavori della direzione sanitaria tutte le volte in cui devono essere trattati gli affari di sua competenza, ai sensi dello art. 8 del DPR 20- 12- 1979, n. 761. ] 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 14

Compiti e funzioni dei veterinari coadiutori(15) 


[ Presso ciascuna area funzionale e assegnato, di norma,  almeno un veterinario con la qualifica di coadiutore.

I veterinari coadiutori hanno la responsabilita del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attivita ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario. Nell ambito distrettuale o interdistrettuale essi coordinano tutte le prestazioni di primo livello delle rispettive aree.

Il Comitato di gestione attribuisce, con apposito incarico, a veterinari coadiutori:

a) la responsabilita sanitaria dei macelli pubblici e privati dei macelli avi - cunicoli e dei laboratori di sezionamento delle carni;

b) la responsabilita sanitaria dei mercati  all ingrosso delle carni e dei prodotti ittici.

Per le suddette attivita hanno titolo di preferenza i veterinari coadiutori con il titolo della specializzazione in igiene degli alimenti di origine animale. ]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 15

Compiti dei veterinari collaboratori(16) 


[I veterinari collaboratori assicurano, nell ambito delle rispettive aree funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base a livello distrettuale o interdistrettuale con la assistenza del personale ausiliario addetto. ]  


(16) Compiti dei veterinari collaboratori


Art. 16

Convenzioni veterinarie(17) 


[Limitatamente all attivita di sanita animale e di assistenza zooiatrica di cui alla 1a area funzionale, le Unita Sanitarie Locali - nel caso in cui non possano provvedervi compiutamente con il proprio servizio - stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all Albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformita a quanto disposto  dall art. 48 della legge 23/ 12/ 1978, n. 833.

L attivita dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo e programmata e coordinata dal veterinario dirigente del Servizio, d’intesa con il  veterinario responsabile dell area interessata. ]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 17

Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati(18) 


[Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di igiene - sanita e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle UUSSLL sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare. ]  


(18) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 18

Servizi multizonali(19) 


[Alla istituzione dei Servizi multizonali e alla definizione dei relativi ambiti territoriali, provvedera il Piano Sanitario regionale.

In attesa dell entrata in funzione dei servizi multizonali di cui sopra, le relative attivita sono assicurate dai servizi veterinari delle UUSSLL, le quali provvederanno a fornire i mezzi ed il personale necessario, stabilendo, all occorrenza, intese o altre forme di collaborazione con altre UUSSLL per l utilizzazione di servizi o di strutture di comune interesse. ]



(19) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 19

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata(20) 


[L Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e  della Basilicata e struttura pluriregionale al servizio di  entrambe le Regioni e delle Unita sanitarie locali.

Detto Istituto conserva la propria natura giuridica  di Ente sanitario di diritto pubblico in conformita a  quanto disposto dalla vigente legislazione.

L Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai settori veterinari delle Unita Sanitarie Locali, ai servizi veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l igiene pubblica e per la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unita Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonche per l igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.

Le sezioni diagnostiche provinciali dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unita Sanitarie locali. ] 



(20) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 20

Norme transitorie per il personale(21) 


[Fino all entrata in vigore della legge regionale sullo ordinamento degli Uffici, la Giunta regionale assegna provvisoriamente al proprio servizio veterinario il personale del ruolo veterinario regionale necessario al suo funzionamento, ferma restando la facolta di avvalersi dei servizi veterinari delle UUSSLL per lo svolgimento della attivita istruttoria tecnica ai fini dell esercizio delle funzioni regionali  previste dalla presente legge.

Le norme riguardanti l organizzazione dei servizi previsti nella presente legge e la relativa utilizzazione del personale trovano applicazione fino all entrata in vigore della legge sull ordinamento degli uffici regionali. ] 



(21) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 21

Esercizio della libera professione veterinaria del personale dipendente dalle UUSSLL(22) 


[Con successiva legge regionale saranno disciplinate le modalita ed i limiti per l esercizio dell attivita libero - professionale del personale veterinario dipendente dalle UUSSLL, ai sensi dell articolo 36 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18