Legge Regionale 8 novembre 1982, n. 32 Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria - Riordino dei servizi veterinari.(1)
CAPO 1Attribuzioni delle funzioni in
materia di igiene e sanita pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.
Attribuzioni alle Unita Sanitarie
Locali, al Comune, al Sindaco, alla Regione
Art. 1Attribuzione ed esercizio delle
funzioni amministrative in materia veterinaria(2) [Ai sensi dell art. 13 della
legge 23- 12- 1978, n. 833, le funzioni in materia di igiene e sanita pubblica
veterinaria e di polizia veterinaria, non espressamente riservate allo Stato e
alla Regione, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante il servizio
veterinario delle Unita Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di
ciascun Sindaco quale autorita sanitaria locale. Tali funzioni comprendono in
particolare quelle concernenti: 1) la profilassi delle zoonosi
e delle altre malattie infettive ed infestive degli animali soggetti a misure di
polizia veterinaria; 2) le indagini epizoolotogiche
su base locale e la tutela igienico sanitaria degli allevamenti;
3) l educazione sanitaria in
materia di igiene e sanita pubblica veterinaria; 4) la vigilanza sulle stalle di
sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi,
sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi
animali; 5) la vigilanza sulle stazioni
di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per
la cura della sterilita degli animali; 6) la vigilanza sul trasporto
degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonche sullo spostamento degli
animali per ragioni di pascolo; 7) la vigilanza sull
importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e
avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa; 8) la vigilanza sui trattamenti
immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche; 9) la tutela igienico -
sanitaria dei mangimi per l alimentazione zootecnica; la vigilanza sulla
protezione degli animali e sull utilizzazione degli stessi per esperimenti
scientifici; 10) la vigilanza ed il
controllo per la repressione dell impiego di sostanze ormonali e antiormonali
come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui
carni ed i cui prodotti siano destinati all alimentazione umana;
11) la vigilanza sui farmaci
per uso veterinario e sul loro impiego negli animali; 12) la vigilanza sull
esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da
associazioni o enti privati; 13) la vigilanza sull
utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
14) l ispezione, la vigilanza
ed il controllo veterinario degli alimenti di origine animale e dei relativi
derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, commercializzazione e, in
collaborazione con i servizi di igiene
pubblica, nella fase di somministrazione. Alle funzioni di cui al comma
precedente si aggiungono le funzioni indicate nell art. 7, lett. b), della
legge 23- 12- 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e che vengono sub
- delegate ai Comuni, nonche ogni altra funzione in materia veterinaria
attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.
Sono, altresì delegate ai
Comuni, che le esercitano avvalendosi
del servizio veterinario della competente Unita Sanitaria Locale, le funzioni
regionali previste dall art. 66, punto d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616
riguardanti l attivita veterinaria per il miglioramento e incremento
zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e
l assistenza zooiatrica di cui all ultimo comma dell art. 1 del DPR 14
gennaio 1972, n. 4. In particolare tali funzioni
comprendono: - l attuazione dei programmi,
obbligatori e quelli richiesti dagli interessati, di bonifica sanitaria e di
eradicazione delle malattie infettive ed infestive di interesse antropozoonosico
e zoo - sanitaria finanziati dallo Stato e dalla Regione; - il coordinamento nell
attuazione dei programmi per la prevenzione e cura della ipofertilita e della
sterilita e per la fecondazione artificiale degli
animali; - il coordinamento nella
attuazione dei programmi rivolti al miglioramento igienico - sanitario ai fini
dell incremento della produzione del latte e delle altre produzioni
zootecniche; - l assistenza zooiatrica,
compresa quella gratuita agli aventi diritto, da realizzarsi anche mediante
convenzioni con veterinari liberi professionisti;
- l assistenza per l igiene
zootecnica. ]
Art. 2Attribuzioni del Sindaco, quale
Autorita Sanitaria Locale, e relative
funzioni amministrative(3) [Ai sensi dell art. 32 della
legge 23- 12- 78, n. 833, il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti
con efficacia nel territorio del Comune. In materia di igiene e sanita pubblica
veterinaria e di polizia veterinaria, il Sindaco adotta, quale Autorita
sanitaria Locale, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi, ivi compresi
quelli gia demandati al Veterinario Provinciale, non riservati allo Stato e
alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi del DPR 26 marzo 1980, n.
327.
Per i relativi atti il Sindaco
si avvale del servizio veterinario della Unita Sanitaria Locale di cui il
Comune fa parte, secondo le procedure previste dall art. 26 della legge
regionale 26- 5- 80, n. 51 e dai relativi regolamenti il cui schema sara
approvato dal Consiglio regionale.
In attesa dell adozione dei
regolamenti di cui al precedente comma rimangono efficaci in quanto applicabili,
i regolamenti comunali e consortili di cui all art. 31 del DPR 13- 6- 55, n.
854; nonche quello speciale relativo ai macelli pubblici e privati di cui all
art. 8 del RD 20- 12- 1928, n.
3298.]
Art. 3Competenze della Regione in
materia veterinaria(4) [Nelle materie di cui al
precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni ad essa espressamente
riservate dalla legge avvalendosi eventualmente anche dei servizi veterinari delle USL ed in
particolare:
a) svolge funzioni di indirizzo
e coordinamento al fine di verificare ed assicurare, nell ambito della
programmazione regionale l uniformita degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia
di igiene e sanita pubblica veterinaria;
b) per le stesse finalita
provvede al necessario raccordo tecnico - amministrativo tra i servizi
veterinari delle Unita Sanitarie Locali e quelli centrali e periferici del Ministero della
Sanita, istituiti con il DPR 31- 7-
1980, n. 614;
c) emana direttive in materia
di igiene, sanita e polizia veterinaria e ne verifica l attuazione;
d) coordina e verifica l
esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle UUSSLL svolte in
esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunita Economica
Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con
gli Stati membri, recepite con la legge 30- 4- 1976, n. 397, e con la legge 29-
11- 1971, n. 1073. Coordina e verifica, altresì, l applicazione nel territorio
regionale della vigente normativa sanitaria che regola i traffici di
importazione, esportazione e transito, da e per l estero, di animali, prodotti
ed avanzi animali;
e) predispone i piani di
profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e
regionale e ne coordina la corretta
applicazione;
f) provvede alla
classificazione delle acque marine ai sensi della legge 2- 5- 1977, n. 192;
g) relativamente agli aspetti
veterinari, esercita le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai
sensi degli articoli 19 e 22 della legge 14- 7- 1965, n.
963;
h) assicura il coordinamento
delle iniziative zoosanitarie e zootecniche nel quadro della programmazione
regionale sanitaria ed economica;
i) provvede alla istituzione e
organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione per veterinari
nonche di corsi di formazione professionale per il personale para -
veterinario, con la collaborazione degli istituti universitari, dell Istituto
Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e delle associazioni di
categoria. I corsi formativi riguardanti il personale delle Unita Sanitarie
locali saranno istituiti ed organizzati di intesa con le stesse
UUSSLL;
l) provvede a raccogliere ed
elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali a promuovere ogni
iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio
zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento.]
Art. 4Attribuzioni del Presidente
della Giunta regionale(5) [Al Presidente della
Giunta regionale compete la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai
sensi dello art. 32 della legge 23/ 12/ 1978, n. 833. ]
Art. 5Attribuzioni della Giunta
regionale(6) [Sono di competenza della Giunta
regionale:
1) il controllo sulle materie
delegate e sub - delegate di cui al precedente articolo 1;
2) i provvedimenti sostitutivi,
mediante commissario ad acta nei casi di inadempienza dei
Sindaci;
3) l esercizio delle funzioni
di competenza regionale prescritte dal DPR 26 marzo 1980, n. 327.
Le funzioni di cui al
precedente comma, punto 3) vengono esercitate attraverso il servizio veterinario
regionale previsto dal successivo art. 6. ]
Art. 6Servizio veterinario
regionale(7) [Per lo svolgimento delle
funzioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e istituito un Servizio
Veterinario della Regione, con articolazione per Ufficio in ciascun Capoluogo di
Provincia.
Essi hanno autonomia tecnica e
dipendono funzionalmente dalla Presidenza della Giunta regionale.
Al predetto Servizio e alle sue
articolazioni provinciali sono preposti funzionari veterinari del ruolo
regionale, appartenenti al piu alto livello funzionale, nominati dalla Giunta
regionale in conformita delle norme vigenti.
Il suddetto Servizio provvede
in particolare a:
- coordinamento tecnico,
assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle Unita Sanitarie Locali;
- coordinamento tecnico -
funzionale dei piani nazionali e regionali di profilassi e di risanamento degli
allevamenti nell ambito del territorio provinciale di
competenza;
- distribuzione gratuita
tramite le UUSSLL dei prodotti biologici (sieri, vaccini, allergeni, ecc.) e
medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attivita di cui al
punto precedente;
- tenuta dello schedario
generale degli allevamenti per ogni Provincia, istituito per le zooprofilassi
obbligatorie;
- tenuta del registro ufficiale
delle malattie infettive e diffusive del bestiame denunziate ai sensi del DPR 8/
2/ 1954, n. 320;
- necessari collegamenti
tecnico – funzionali con i servizi della Agricoltura della Regione e con le
Sezioni provinciali dell Istituto Zooprofilattico della Puglia e della
Basilicata nonche i rapporti con le organizzazioni territoriali degli
allevatori, secondo le direttive degli
Assessorati alla Sanita e all Agricoltura.
Il servizio di cui sopra
informera tempestivamente il Presidente della Giunta regionale di ogni
circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell art.
32, terzo comma, della legge 23- 12- 78, n. 833, nonche i casi di inadempienza
dell autorita sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in
materia di igiene e sanita pubblica veterinaria.
Il responsabile dell Ufficio
veterinario provinciale sostituisce il gia veterinario Provinciale in tutte le Commissioni e Comitati provinciali nei quali ne e prevista
la partecipazione. ]
Art. 7Bonifica e tutela sanitaria del
patrimonio zootecnico(8) [In attesa della legge regionale
sulla disciplina unitaria dei programmi di profilassi e di bonifica sanitaria
degli allevamenti e degli interventi per il miglioramento dello stato di salute
e di produttivita degli animali, a finanziamento statale e regionale, le
relative attivita sono deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le
organizzazioni di categoria.
Per quanto attiene, in
particolare, alla predisposizione dei programmi di profilassi obbligatoria per
il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi,
disciplinata dalla legge 9/ 6/ 1964, n. 615 e successive modifiche e dai
relativi decreti ministeriali di attuazione, la Commissione provinciale,
prevista dall art. 3 della legge 23/ 1/ 1968, n. 33, vi provvede d intesa con i servizi veterinari delle
UUSSLL.
CAPO 2° Organizzazione del
servizio veterinario delle Unita
Sanitarie Locali]
Art. 8Ambiti territoriali del
servizio veterinario delle UUSSLL(9) Il Servizio veterinario e
organizzato, di norma, nello ambito di
ciascuna USL come previsto dalla LR n. 51 del 26/ 5/ 1980.
Al fine di garantire le
esigenze di funzionalita operativa e di omogeneita/ uniformita delle
prestazioni anche specialistiche in tutti i Comuni, il Servizio veterinario puo
essere organizzato nell ambito di piu Unita Sanitarie Locali, tenuto conto
dei parametri indicati dall art. 16
della legge 23/ 12/ 1978, n. 833, e delle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale.
L accorpamento territoriale di
piu Unita Sanitarie Locali per il servizio veterinario e d obbligo quando
queste fanno parte di uno stesso Comune.
Quando il Servizio Veterinario
non risulti validamente articolato nelle due aree funzionali di cui al
successivo art. 9, che abbiano, ciascuna, una consistenza base ridotta di
Veterinari operatori, le UUSSLL, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni
del Piano sanitario regionale, istituiscono il Servizio veterinario nell ambito
di piu UUSSLL E esclusa, in ogni modo, la possibilita dell inserimento di
un area del servizio veterinario in altri servizi sanitari dell Unita
Sanitaria Locale.
L attivita del Servizio
veterinario di primo livello e di pronto intervento viene esercitata normalmente
nei distretti veterinari istituiti secondo le norme di cui all art. 30 della LR
n. 51 del 26- 5- 80, tenuti presenti i parametri
elencati nel sopracitato articolo 16 della legge 23- 12- 78, n.
833. ]
Art. 9Organizzazione del Servizio
veterinario(10) [Il servizio veterinario delle
Unita Sanitarie Locali e articolato nelle due aree funzionali in conformita
alle funzioni ad esso attribuite dai precedenti artt. 1 e 2, di seguito
indicate:
1) Sanita animale, igiene
dell allevamento e delle produzioni animali - all interno di questa area e
garantita la istituzione di un servizio per l esercizio delle funzioni relative
alla sanita animale e assistenza
zooiatrica, con particolare riferimento
a quelle previste dal penultimo e ultimo comma del precedente art. 1.
2) Igiene della produzione e
della commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Il regolamento dell Unita
Sanitaria Locale stabilisce, tra l altro, le norme atte a garantire l
autonomia delle attivita di ciascuna area funzionale, l esercizio del loro
coordinamento e la disciplina dei servizi di cui al successivo art.
11. ]
Art. 10Attivita ispettiva, di
vigilanza e controllo in materia di profilassi e polizia veterinaria e di igiene
degli alimenti di origine animale(11) [L attivita ispettiva, di
vigilanza e controllo relativa alla competenza di ciascuna delle due aree
funzionali di cui al precedente art. 9, e diretta dal rispettivo veterinario
responsabile, che si avvale di personale qualificato alle sue dipendenze
appositamente incaricato dal Comitato di Gestione della USL.
Nell ambito delle attribuzioni
conferitegli dalla legge e limitatamente all esercizio delle relative funzioni,
al personale incaricato delle suddette funzioni e attribuita la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell art. 221 del Codice di
Procedura Penale secondo le procedure vigenti in materia.
I relativi nominativi sono
comunicati dal Presidente del Comitato di Gestione ai Sindaci del territorio ed
alla Regione.
Il veterinario dirigente del
servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente
informato. ]
Art. 11Personale del servizio
veterinario(12) [Il personale del servizio
veterinario, in relazione ai compiti delle due aree funzionali di cui al
precedente art. 9, e costituito da:
a) veterinari esperti in
materia di profilassi e di polizia veterinaria, coadiuvati da vigili veterinari,
veterinari esperti nelle cliniche veterinarie e nella igiene zootecnica,
coadiuvati da infermieri veterinari e da
personale ausiliario addestrato per le mansioni zootecniche;
b) veterinari esperti in
materia di igiene degli alimenti di origine animale, coadiuvati da vigili
veterinari e dal personale ausiliario per le incombenze sanitarie dei macelli di
cui all art. 6, comma 6, comma 8, della
legge 29/ 11/ 1971 n. 1073;
Il personale veterinario si
distingue nelle seguenti qualifiche funzionali:
- veterinario dirigente;
- veterinario
coadiutore;
- veterinario
collaboratore.
Date le esigenze di
specializzazione, ai veterinari dirigenti e coadiutori non possono essere
attribuite mansioni diverse da quelle dell area funzionale di appartenenza. Solo ai
veterinari collaboratori potranno essere assegnate, alla occorrenza, mansioni
delle due aree funzionali.
L organico del personale viene
definito in base alle indicazioni del piano sanitario regionale ed alle esigenze
delle attivita connesse alla sanita animale e assistenza
zooiatrica. ]
Art. 12Veterinario dirigente del
servizio(13) [La funzione del veterinario
dirigente del servizio e affidata dal Comitato di Gestione ad uno dei veterinari responsabili delle due aree
funzionali, tenuti presenti i requisiti
richiesti dagli articoli 15 e 47 della
legge 23- 12- 78, n. 833.
Il veterinario dirigente del
servizio fa parte della direzione sanitaria della USL e provvede agli affari
generali di competenza, assicurando, in particolare, i rapporti funzionali fra
le due aree. ]
Art. 13Qualifica e compiti dei
veterinari responsabili delle aree funzionali(14) [ A ciascuna delle due aree
funzionali di cui al precedente articolo 9 e preposto un veterinario con la
qualifica di dirigente che, preferibilmente, risulti esperto o specialista nelle
specifiche materie, come indicato alle lettere a) e b) del precedente art. 11.
Il responsabile dell area
funzionale dirige la relativa attivita, riferisce periodicamente al dirigente
del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.
Il responsabile dell area
funzionale che non riveste la qualifica di dirigente del servizio partecipa di
diritto ai lavori della direzione sanitaria tutte le volte in cui devono essere
trattati gli affari di sua competenza, ai sensi dello art. 8 del DPR 20- 12-
1979, n. 761. ]
Art. 14Compiti e funzioni dei
veterinari coadiutori(15) [ Presso ciascuna area funzionale
e assegnato, di norma, almeno un
veterinario con la qualifica di coadiutore.
I veterinari coadiutori hanno
la responsabilita del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attivita ed
a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario. Nell
ambito distrettuale o interdistrettuale essi coordinano tutte le prestazioni di
primo livello delle rispettive aree.
Il Comitato di gestione
attribuisce, con apposito incarico, a veterinari coadiutori:
a) la responsabilita sanitaria
dei macelli pubblici e privati dei macelli avi - cunicoli e dei laboratori di
sezionamento delle carni;
b) la responsabilita sanitaria dei mercati all ingrosso delle carni e dei prodotti
ittici.
Per le suddette attivita hanno
titolo di preferenza i veterinari coadiutori con il titolo della
specializzazione in igiene degli alimenti di origine animale. ]
Art. 15Compiti dei veterinari
collaboratori(16) [I veterinari
collaboratori assicurano, nell ambito delle rispettive aree funzionali a cui
sono assegnati, le prestazioni di base a livello distrettuale o
interdistrettuale con la assistenza del personale ausiliario addetto. ]
(16) Compiti dei veterinari
collaboratori
Art. 16Convenzioni
veterinarie(17) [Limitatamente all attivita di
sanita animale e di assistenza zooiatrica di cui alla 1a area funzionale, le
Unita Sanitarie Locali - nel caso in cui non possano provvedervi compiutamente
con il proprio servizio - stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari
abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all Albo
professionale.
Le convenzioni con i suddetti
medici veterinari verranno stipulate in conformita a quanto disposto dall art. 48 della legge 23/ 12/ 1978, n.
833.
L attivita dei veterinari
convenzionati di cui al presente articolo e programmata e coordinata dal
veterinario dirigente del Servizio, d’intesa con il veterinario responsabile dell area
interessata. ]
Art. 17Tariffe per prestazioni
veterinarie a favore dei privati(18) [Le tariffe relative agli
accertamenti ed ispezioni in materia di igiene - sanita e polizia veterinaria
espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle UUSSLL sono
stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla Giunta
regionale, previo parere della competente commissione consiliare. ]
Art. 18Servizi
multizonali(19) [Alla istituzione dei Servizi
multizonali e alla definizione dei relativi ambiti territoriali, provvedera il
Piano Sanitario regionale.
In attesa dell entrata in
funzione dei servizi multizonali di cui sopra, le relative attivita sono
assicurate dai servizi veterinari delle UUSSLL, le quali provvederanno a fornire
i mezzi ed il personale necessario, stabilendo, all occorrenza, intese o altre
forme di collaborazione con altre UUSSLL per l utilizzazione di servizi o di
strutture di comune interesse. ]
Art. 19Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della Basilicata(20) [L Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Puglia e della
Basilicata e struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regioni e delle Unita sanitarie
locali.
Detto Istituto conserva la
propria natura giuridica di Ente
sanitario di diritto pubblico in conformita a
quanto disposto dalla vigente legislazione.
L Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, con le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria
collaborazione ai settori veterinari delle Unita Sanitarie Locali, ai servizi
veterinari multizonali e, se del caso, ai settori per l igiene pubblica e per
la prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unita
Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle
malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi,
nonche per l igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la
zootecnia.
Le sezioni diagnostiche
provinciali dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante
dell Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle
Unita Sanitarie locali. ]
Art. 20Norme transitorie per il
personale(21) [Fino all entrata in vigore
della legge regionale sullo ordinamento degli Uffici, la Giunta regionale
assegna provvisoriamente al proprio servizio veterinario il personale del ruolo
veterinario regionale necessario al suo funzionamento, ferma restando la
facolta di avvalersi dei servizi veterinari delle UUSSLL per lo svolgimento
della attivita istruttoria tecnica ai fini dell esercizio delle funzioni
regionali previste dalla presente
legge.
Le norme riguardanti l
organizzazione dei servizi previsti nella presente legge e la relativa
utilizzazione del personale trovano applicazione fino all entrata in vigore
della legge sull ordinamento degli uffici regionali. ]
Art. 21Esercizio della libera
professione veterinaria del personale dipendente dalle
UUSSLL(22) [Con successiva legge regionale
saranno disciplinate le modalita ed i limiti per l esercizio dell attivita
libero - professionale del personale veterinario dipendente dalle UUSSLL, ai
sensi dell articolo 36 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761]
|