Anno 1982
Numero 37
Data 10/12/1982
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 24 dicembre 1982, n. 125.
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Legge Regionale 10 dicembre 1982, n. 37

Pubblicita' della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti.



Art. 1

Ambito soggettivo di applicazione della legge.


I seguenti soggetti sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale propria e dei propri familiari in conformità alla legge 5 luglio 1982, n. 441 e secondo le modalità stabilite dalla presente legge:

1)      presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione Puglia;

2)      presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione Puglia concorra, in qualsiasi forma, per un importo superiore al Venti per cento;

3)      presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento la Regione Puglia concorra in misura superiore al cinquanta per cento dellammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio sempre che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni. (1) 



(1) Per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali vedi Regolamento regionale 15 novembre 1982, n. 1


Art. 2

Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati.


Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti previsti nellarticolo precedente sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta regionale e presso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale:

1)      una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;  le azioni di società; le quote di partecipazione a società; lesercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, con lapposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero;(2) 

2)      copia dellultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche.



(2) Punto così integrato dalla l.r. 34/2012, art. 4, c. 1, lett. a).


Art. 3

Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli.


Gli adempimenti indicati nellarticolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con la indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dallart. 2.

Se il consenso non è stato prestato, i soggetti di cui allarticolo 1 devono dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui allart. 2.

Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, i soggetti di cui allart. 1, entro un mese dalla data del consenso, sono tenuti a integrare gli atti indicati nellarticolo precedente.

Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dellart. 2, n. 2 va esclusa lindicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia depositata deve recare la formula sul mio onore affermo che la presente dichiarazione dei redditi è conforme, per la parte che concerne i miei redditi, a quella presentata allUfficio delle Imposte dirette, con la relativa sottoscrizione.




Art. 4

Variazione della situazione patrimoniale.


Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui va applicata limposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui allart. 1 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta e presso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale unattestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal numero 1 dellart. 1, intervenute nellanno precedente e copia dellultima dichiarazione dei redditi.

Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dallart. 3.




Art. 5

Obblighi conseguenti alla cessazione della carica.


Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui allart. 1 sono tenuti a depositare presso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1 dellart. 2, intervenute dopo lultima attestazione di cui allart. 3. Essi sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente lultimo anno o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dallart. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.




Art. 6

Moduli.


Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.




Art. 7

Inadempimento.


Ove i soggetti di cui allart. 1 non adempiano gli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 9, il Presidente della Giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida linteressato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora linadempimento persista per altri quindici giorni dopo la diffida, linteressato decade dalla carica.  Il Presidente della Giunta regionale gli dà comunicazione della avvenuta decadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informandone altresì gli organi direttivi dellente o, secondo i casi, dellIstituto o della società ed il Presidente del Consiglio regionale.

È abrogato lart. 8, primo comma, numeri 2 e 3, della L.R. 23.6.1978, n. 24.

Sono abrogate altresì le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4°  dello stesso articolo 8 incompatibili con la presente legge.




Art. 8

Diritto di informazione dei cittadini.


Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dal numero 1 dellart. 2 e dagli articoli 3, 4 e 5.

A questo fine tali dichiarazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet istituzionale, (3)  nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di cui allarticolo 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi depositate ai sensi del numero 2 dellarticolo 2.



(3) Comma così integrato dalla l.r. 34/2012, art. 4, c. 1, lett. b).


Art. 9

Disposizione transitoria.


I soggetti di cui allarticolo 1 in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nellart. 2 entro un mese dallentrata in vigore della presente legge.




Art. 10


Allonere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nellambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.