Legge Regionale 30 gennaio 1982, n. 5
Modifica art. 20 legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978 - Norme in materia di LLPP.(1)
Articolo unico All art. 20 della LR del 12-
8- 1978, n. 37, relativa a norme in materia di Lavori Pubblici, e aggiunto il
seguente ultimo comma:
I provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono
adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei Comuni e dai
Presidenti delle Amministrazioni provinciali .]