Anno 1982
Numero 7
Data 01/02/1982
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 febbraio 1982, n. 17.
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Legge Regionale 1 febbraio 1982, n. 7

Norme regionali sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni.



Art. 1

(Finalita)


Con la presente legge si stabiliscono le norme per l attuazione nella Regione Puglia del regolamento del Consiglio delle Comunita Europee 19- 6- 1978 n. 1360 e successive norme modificative e/ o integrative, della legge 20- 10- 1978 n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, nonche dei regolamenti della Commissione delle Comunita Europee 31- 7- 1980 n. 2083 e 31- 7- 1980 n. 2084 recanti modalita di applicazione.




Art. 2

(Modalita per il riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni)


Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all Assessorato regionale all Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all accertamento dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) copia autentica dell atto costitutivo;

2) copia autentica dello Statuto;

3) elenco degli associati, in estratto autentico del libro dei soci, con la indicazione dei terreni e/ o degli allevamenti, da ciascuno di questi condotto e della quantita media di prodotto che ciascun associato ha venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/ o allevamenti che interessano l attivita dell Associazione;

4) dichiarazione firmata del legale rappresentante dell Associazione attestante la conformita con le norme di cui al regolamento CEE 31- 7- 1980 n. 2083;

5) copia autentica dei verbali delle assemblee in cui sono state assunte deliberazioni relative alle norme di cui all art. 6 del regolamento Cee 19- 6- 1978 n. 1360 e al comma secondo - punto 4) dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674.

Nel caso che all Associazione aderiscano Organismi Cooperativi, alla domanda devono essere allegati anche i seguenti documenti:

1) copia autentica degli atti costitutivi e degli Statuti delle Cooperative;

2) copia autentica della deliberazione del competente Organo della Cooperativa con cui e stata decisa l adesione alla Associazione;

3) elenco aggiornato dei rispettivi associati in estratto autentico del libro dei soci e, per ciascuno di questi, la indicazione dei terreni e/ o allevamenti condotti e della quantita media di prodotto venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/ o allevamenti che interessano l attivita dell Associazione;

4) certificato di iscrizione della Cooperativa all apposito Registro.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l Assessorato regionale all Agricoltura, eseguita l istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

Il riconoscimento delle Unioni regionali ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all Assessorato regionale all Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all accertamento dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia autentica dell atto costitutivo;

2) copia autentica dello statuto.

Entro 60 giorni dalla presentazione, l Assessorato regionale all Agricoltura, eseguita l istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi 30 giorni.

Possono ottenere il riconoscimento anche le Associazioni che hanno fra i propri associati produttori agricoli le cui aziende sono ubicate in Regioni limitrofe, purche almeno i 2/ 3 degli associati siano imprenditori di aziende situate nella Puglia e almeno il 60% della produzione immessa sul mercato provenga dalla Puglia.

Ai fini degli eventuali ricorsi al TAR, i decreti di motivato rifiuto del riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.




Art. 3

(Albo regionale delle Associazioni riconosciute)


Ai sensi dell art. 4 della legge 20- 10- 1978 n. 674 e istituito l Albo regionale pugliese delle Associazioni dei produttori agricoli che hanno ottenuto il riconoscimento.

All Albo sono iscritte automaticamente le Associazioni riconosciute dopo l emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

L albo e conservato presso l Assessorato regionale all Agricoltura e la sua tenuta e demandata  all Assessore regionale all Agricoltura.

L albo e distinto in sezioni corrispondenti ai settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata della presente legge. 




Art. 4

(Vigilanza e Controllo)


I poteri di vigilanza e controllo sulle Associazioni e relative Unioni sono di competenza della Giunta regionale e sono esercitati dallo Assessore regionale all Agricoltura.

Le Associazioni e relative Unioni devono tenere le seguenti scritture:

1) libro giornale, nelle forme previste dalla vigente normativa;

2) libro degli inventari, nelle forme previste dalla vigente normativa;

3) libro dei soci, nel quale devono essere indicati:

a) le generalita di ciascun associato;

b) i terreni e/ o allevamenti condotti da ciascun associato, limitatamente a quelli che interessano l attivita dell Associazione;

c) limitatamente alle Unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate.

Nel libro dei soci devono essere introdotte tutte le successive variazioni di tali elementi;

4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell assemblea;

5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;

7) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate cronologicamente e sistematicamente, e comunque ogni anno, le quantita di prodotto immesse sul mercato dai produttori associati tramite l Associazione e, limitatamente alle Unioni, da parte del complesso  degli associati di ogni Associazione aderente.

Nel medesimo registro devono essere annotate, altresì, le quantita di prodotto ritirato  dal mercato, ammassato e/ o stoccato – sulla base di norme della Pubblica Amministrazione - dall Associazione o dall Unione.

Le Associazioni e relative Unioni devono trasmettere all Assessorato regionale all Agricoltura, ove richiesto, tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l esercizio della vigilanza e del controllo. Le stesse devono comunque trasmettere:

1) annualmente, copia dei bilanci e relative deliberazioni, entro quattro mesi dall approvazione;

2) entro 10 giorni dall assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nel secondo comma – punto 4) dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674;

3) annualmente, una relazione dettagliata sull attivita svolta, con allegato il conto consuntivo documentato delle spese effettuate impiegando gli aiuti e i contributi concessi ai sensi della presente legge.




Art. 5

(Revoca del riconoscimento)


Il riconoscimento delle Associazioni e quello delle Unioni puo essere revocato:

1) qualora le une o le altre abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;

2) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano piu soddisfatti;

3) qualora l Associazione o l Unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4) la revoca ha luogo su iniziativa dell Assessore regionale all Agricoltura che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, ne informa il Presidente della Giunta regionale che decide sulla revoca con proprio decreto motivato.

Nell ipotesi di cui al punto 1), l Assessore regionale all Agricoltura ne informa il Presidente della Giunta regionale che, sentito il Comitato di cui al successivo art. 6, diffida la Associazione o l Unione a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali. Decorsi 30 giorni dalla diffida, il Presidente della Giunta regionale decreta motivatamente la revoca del riconoscimento.

Con il medesimo decreto di revoca del riconoscimento le Associazioni o Unioni sono cancellate dall Albo regionale di cui al precedente art. 3.

Ai fini di eventuali ricorsi al TAR, i decreti di motivata revoca del riconoscimento delle Associazioni e Unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.




Art. 6

(Comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni)


 Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e istituito il Comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni con il compito di coordinare le attivita delle Unioni regionali riconosciute.

Il Comitato e composto dai rappresentanti designati da ciascuna Unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e, comunque, facendo in modo che vi sia almeno un rappresentante per ciascuna Unione.

Detti rappresentanti hanno voto deliberativo.

Il Comitato e integrato dai seguenti rappresentanti aventi voto consultivo:

1) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL, designato dal rispettivo Organo regionale;

2) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designato dal rispettivo Organo regionale.

Il Comitato e articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata alla presente legge, in sottocomitati di settore.

Il Comitato regionale dura in carica tre anni.

Con apposito regolamento*, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita per il funzionamento del Comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo; detto regolamento acquista efficacia dopo essere stato approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione permanente della Regione.(1)

Al Comitato regionale spetta il compito di coordinare l attivita delle Unioni riconosciute ed in particolare:

1) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

2) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti i rispettivi programmi produttivi tra le Associazioni di produttori e relative Unioni e le industrie o loro organizzazioni, nonche aziende commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;

3) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attivita previste dal secondo comma - punti 4), 7), 8), 9 e 10 dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674, al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agro - alimentare.

Il Comitato regionale ed i relativi sottocomitati di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro - alimentare.

Il Comitato elegge tra i rappresentanti delle Unioni un Presidente, un Vice Presidente e un segretario.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del Comitato regionale in mancanza dei rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente terzo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore. 



(1) Vedi il Regolamento reg. 2/1984 riportato nel volume II


Art. 7

(Efficacia vincolante)


La dichiarazione relativa allo stato di grave necessita di cui all art. 3 della legge 20- 10- 1978 n. 674, nei casi in cui essa e di competenza regionale, e effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione permanente della Regione.

Il decreto di cui al precedente comma deve contenere, fra l altro, l indicazione dettagliata delle misure e interventi cui e attribuita l efficacia vincolante ai sensi dell art. 3 della legge 20- 10- 1978 n. 674.

Le deliberazioni delle Associazioni cui si puo attribuire l efficacia vincolante devono, in ogni caso, essere state adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono aver ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui al precedente art. 6.




Art. 8


La Giunta regionale puo concedere i contributi previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360 al fine di incoraggiare la costituzione e agevolare il funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni.

I contributi possono essere anticipati, su domanda e sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo così come  approvato dall Associazione o Unione richiedente, fino al 75% dell importo riconosciuto ammissibile.

Per le Associazioni e le relative Unioni preesistenti, i contributi sono concessi, ai sensi dellart.11 del regolamento CEE 19- 6- 1978 n.1360 e successive norme di integrazione e/ o modificazione, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall adeguamento dell Associazione o Unione alle condizioni previste dal summenzionato regolamento CEE.

Ai sensi dell art. 18 del regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360, alle Associazioni e Unioni che operano in tutto o in parte nelle Comunita Montane di cui alla legge regionale 5- 9- 1972 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, nonche nelle zone svantaggiate di cui alla tabella << C >> della deliberazione del Consiglio regionale 14- 3- 1979 n. 448, i contributi di cui ai precedenti commi sono accordati fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno dal riconoscimento. L importo dei contributi accordati non puo tuttavia superare, rispettivamente, l 80%, 60% e 40% delle spese ammissibili.

Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle stabilite dal regolamento CEE 31- 7- 1980 n. 2084. 




Art. 9

(Contributi per la promozione di Associazioni di produttori)


Allo scopo di agevolare i primi adempimenti necessari per la costituzione ed il riconoscimento delle Associazioni dei produttori, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 6, puo concedere un contributo fino al 60% della spesa complessiva ritenuta ammissibile che, comunque, non puo superare il limite massimo di tre milioni di lire, a favore di Organizzazioni che presentano un programma per la costituzione di Associazioni di produttori.

Alle organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, che abbiano una adeguata rappresentativita e che siano emanazione di organizzazioni nazionali, puo essere concesso un contributo annuo per l attivazione delle loro attivita promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell 80% della spesa ritenuta ammissibile che, comunque, non puo superare il limite massimo di 25 milioni di lire. 




Art. 10

(Misure dirette a favorire azioni di natura operativa e commerciale - priorita e preferenze)


La Regione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all art. 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360:

1) concede alle Associazioni e relative Unioni i contributi previsti dal primo comma dell art. 10 della legge 20- 10- 1978 n. 674 per l attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione, propaganda, controlli di qualita, riconversione e qualificazione delle produzioni per le quali sono riconosciute.

La concessione e disposta dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 6 della presente legge. I contributi sono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili; sui contributi assegnati puo essere disposta, a domanda, una anticipazione fino al 75%;

2) estende alle Associazioni e relative Unioni, oltre alle provvidenze creditizie e fidejussorie, ogni altra provvidenza prevista dalle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative e dei loro consorzi idonea a favorire il raggiungimento dei fini propri delle Associazioni e delle Unioni così come stabiliti dalle norme di cui al precedente art. 1 della presente legge;

3) riconosce, nella concessione degli incentivi regionali alle Associazioni e Unioni, la preferenza per le iniziative riguardanti le cooperative aderenti alle Associazioni stesse;

4) riconosce, nella concessione alle Associazioni e Unioni del concorso regionale sugli interessi, la preferenza:

a) per le operazioni di credito agrario di esercizio finalizzate alla provvista di mezzi finanziari per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, per la immissione dei prodotti sul mercato attraverso la concentrazione degli stessi, la loro eventuale trasformazione e preparazione per la vendita;

b) per le operazioni di credito agrario che le Associazioni contraggono per dotarsi di mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita connesse alla immissione della produzione dei propri associati sul mercato e/ o per lo svolgimento di attivita di servizio in favore delle aziende dei propri associati;

5) riconosce, nella concessione delle agevolazioni contributive e/ o creditizie derivanti dalla legislazione vigente, la priorita, a parita di tutte le altre condizioni, a favore dei produttori agricoli associati che dimostrino di sottoscrivere e di rispettare accordi interprofessionali - in materia di coltivazione e/ o cessione di prodotti agricoli, mezzi e prodotti tecnici - con le industrie o loro organizzazioni, con le aziende commerciali e loro forme associate, con le cooperative di consumo;

6) puo avvalersi delle Associazioni e delle relative Unioni per lo svolgimento dei compiti:

di attuazione di interventi comunitari, nazionali e regionali; di promozione e valorizzazione della produzione agricola nei mercati interni ed internazionali; di rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni di mercato;

di assistenza tecnica per il miglioramento della produzione e la realizzazione degli standards qualitativi.

I rapporti tra la Regione e le Associazioni e Unioni saranno regolamentati da convenzioni stipulate a seguito di deliberazione della Giunta regionale.




Art. 11

(Associazioni preesistenti)


Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle Associazioni di produttori agricoli riconosciute in forza di altre leggi e norme. 




Art. 12

(Coordinamento dei programmi di promozione commerciale)


I programmi di promozione commerciale di cui al secondo comma - punto 4) dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674, sono sottoposti all esame di un Comitato di coordinamento costituito dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente della Regione.




Art. 13

(Partecipazione alla programmazione regionale)


La Regione acquisisce il formale parere del Comitato di cui al precedente art. 6 anche su esplicita richiesta di quest ultimo, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo – alimentare ed ai settori ad esso connessi, nonche sui programmi di intervento in favore della cooperazione con particolare riferimento alla localizzazione di nuovi impianti. 




Art. 14

(Ampliamento dei Comitati consultivi)


I Comitati consultivi di cui all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15 sono integrati con un rappresentante per ciascuna Associazione riconosciuta che operi nel territorio di competenza del Comitato Consultivo. (2) 



(2) L'articolo 11 della l.r. 15/78, è stato abrogato dalla l.r. 12/99, art. 32


Art. 15

(Comunicazioni al Ministero Agricoltura e Foreste)


La Regione comunica al Ministero dell Agricoltura e delle Foreste, entro il termine di un mese dall adozione del provvedimento, lo avvenuto riconoscimento delle Associazioni e delle relative Unioni regionali o la revoca dello stesso.

Comunica, altresì, entro il primo marzo di ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360 e successive modificazioni ed integrazioni.




Art. 16

(Disposizioni finali)


Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, valgono le norme di cui ai regolamenti CEE 19- 6- 1978 n. 1360, 31- 7- 1980 N. 2083, 31- 7- 80 n. 2084, e successive integrazioni e modificazioni, nonche le norme della legge 20- 10- 1978 n. 674.

Le istruzioni tecniche per le modalita di attuazione della presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell Assessore regionale all Agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare permanente della Regione.

Dette istruzioni prevedranno anche norme per l eventuale recupero delle somme anticipate sui contributi assegnati a seguito di regolare delibera di concessione. 




Art. 17

(Disposizioni finanziarie)


Alla spesa per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni si fara fronte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell articolo 9 della legge 20- 10- 1978, n. 674.

Alla spesa per la concessione dei contributi per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualita, riconversione e qualificazione della produzione si fara fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell art. 10 della legge 20- 10- 78, n. 674.

All iscrizione degli appositi capitoli e dei relativi stanziamenti si provvedera ai sensi dellart. 43 della legge 30- 5- 77, n 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla spesa conseguente a quanto previsto nell art. 10 della presente legge per lo svolgimento dei compiti di collaborazione da parte delle Associazioni e Unioni nei casi previsti nel punto 6), si provvedera facendo ricorso ai capitoli di Bilancio della Regione o degli Enti strumentali concernenti le specifiche attivita per l espletamento delle quali vengono stipulate le convenzioni.

I contributi a favore delle Associazioni e delle rispettive Unioni previsti dai commi precedenti possono essere anticipati dalla Giunta regionale, su domanda, in tutto o in parte.

Ove le somme assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 20- 10- 78, n. 674 dovessero risultare insufficienti, la quota non coperta fara carico al bilancio regionale.

Per gli interventi regionali previsti dai precedenti artt. 9 e 10 della presente legge e per la integrazione dei contributi di funzionamento e autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l anno 1981.

Agli oneri per l attuazione degli interventi regionali previsti dal precedente comma si fara fronte, per il 1981, sul Cap. 04419 della parte Spesa tramite l autorizzazione di spesa pari a L. 10.000.000 di cui alla legge regionale << Variazioni al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1981, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 178 del 30- 11- 1981.

Per gli esercizi finanziari successivi si fara  fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.