Legge Regionale 1 febbraio 1982, n. 7 Norme regionali sulle Associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni.
Art. 1(Finalita) Con la presente legge si
stabiliscono le norme per l attuazione nella Regione Puglia del regolamento del
Consiglio delle Comunita Europee 19- 6- 1978 n. 1360 e successive norme
modificative e/ o integrative, della legge 20- 10- 1978 n. 674, riguardanti le
Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, nonche dei regolamenti
della Commissione delle Comunita Europee 31- 7- 1980 n. 2083 e 31- 7- 1980 n.
2084 recanti modalita di applicazione.
Art. 2(Modalita per il
riconoscimento delle Associazioni e relative Unioni) Il riconoscimento delle
Associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda
indirizzata al Presidente della Giunta regionale e presentata all Assessorato
regionale all Agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all
accertamento dei requisiti prescritti.
La domanda deve essere
corredata dei seguenti documenti:
1) copia autentica dell atto
costitutivo;
2) copia autentica dello
Statuto;
3) elenco degli associati, in
estratto autentico del libro dei soci, con la indicazione dei terreni e/ o degli
allevamenti, da ciascuno di questi condotto e della quantita media di prodotto
che ciascun associato ha venduto nel triennio precedente la domanda di
iscrizione, limitatamente ai terreni e/ o allevamenti che interessano l
attivita dell Associazione;
4) dichiarazione firmata del
legale rappresentante dell Associazione attestante la conformita con le norme
di cui al regolamento CEE 31- 7- 1980 n. 2083;
5) copia autentica dei verbali
delle assemblee in cui sono state assunte deliberazioni relative alle norme di
cui all art. 6 del regolamento Cee 19- 6- 1978 n. 1360 e al comma secondo -
punto 4) dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674.
Nel caso che all Associazione
aderiscano Organismi Cooperativi, alla domanda devono essere allegati anche i
seguenti documenti:
1) copia autentica degli atti
costitutivi e degli Statuti delle Cooperative;
2) copia autentica della
deliberazione del competente Organo della Cooperativa con cui e stata decisa l
adesione alla Associazione;
3) elenco aggiornato dei
rispettivi associati in estratto autentico del libro dei soci e, per ciascuno di
questi, la indicazione dei terreni e/ o allevamenti condotti e della quantita
media di prodotto venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione,
limitatamente ai terreni e/ o allevamenti che interessano l attivita dell
Associazione;
4) certificato di iscrizione
della Cooperativa all apposito Registro.
Entro 60 giorni dalla
presentazione, l Assessorato regionale all Agricoltura, eseguita l
istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al
Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al
successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto
dello stesso entro i successivi 30 giorni.
Il riconoscimento delle Unioni
regionali ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al Presidente della
Giunta regionale e presentata all Assessorato regionale all Agricoltura che
provvede, tramite i propri uffici, all accertamento dei requisiti prescritti.
La domanda deve essere
corredata dai seguenti documenti:
1) copia autentica dell atto
costitutivo;
2) copia autentica dello
statuto.
Entro 60 giorni dalla
presentazione, l Assessorato regionale all Agricoltura, eseguita l
istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al
Presidente della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato di cui al
successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto
dello stesso entro i successivi 30 giorni.
Possono ottenere il
riconoscimento anche le Associazioni che hanno fra i propri associati produttori
agricoli le cui aziende sono ubicate in Regioni limitrofe, purche almeno i 2/ 3
degli associati siano imprenditori di aziende situate nella Puglia e almeno il
60% della produzione immessa sul mercato provenga dalla
Puglia.
Ai fini degli eventuali ricorsi
al TAR, i decreti di motivato rifiuto del riconoscimento delle Associazioni e
relative Unioni sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro
emanazione.
Art. 3(Albo regionale delle
Associazioni riconosciute) Ai sensi dell art. 4 della
legge 20- 10- 1978 n. 674 e istituito l Albo regionale pugliese delle
Associazioni dei produttori agricoli che hanno ottenuto il riconoscimento.
All Albo sono iscritte
automaticamente le Associazioni riconosciute dopo l emanazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale.
L albo e conservato presso l
Assessorato regionale all Agricoltura e la sua tenuta e demandata all Assessore regionale all
Agricoltura.
L albo e distinto in sezioni
corrispondenti ai settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata della
presente legge.
Art. 4(Vigilanza e
Controllo) I poteri di vigilanza e
controllo sulle Associazioni e relative Unioni sono di competenza della Giunta
regionale e sono esercitati dallo Assessore regionale all Agricoltura.
Le Associazioni e relative
Unioni devono tenere le seguenti scritture:
1) libro giornale, nelle forme
previste dalla vigente normativa;
2) libro degli inventari, nelle
forme previste dalla vigente normativa;
3) libro dei soci, nel quale
devono essere indicati:
a) le generalita di ciascun
associato;
b) i terreni e/ o allevamenti
condotti da ciascun associato, limitatamente a quelli che interessano l
attivita dell Associazione;
c) limitatamente alle Unioni,
il numero degli associati organizzati dalle consociate.
Nel libro dei soci devono
essere introdotte tutte le successive variazioni di tali elementi;
4) libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell assemblea;
5) libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio direttivo;
6) libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Collegio sindacale;
7) registro di carico e
scarico, nel quale devono essere annotate cronologicamente e sistematicamente, e
comunque ogni anno, le quantita di prodotto immesse sul mercato dai produttori
associati tramite l Associazione e, limitatamente alle Unioni, da parte del
complesso degli associati di ogni
Associazione aderente.
Nel medesimo registro devono
essere annotate, altresì, le quantita di prodotto ritirato dal mercato, ammassato e/ o stoccato – sulla
base di norme della Pubblica Amministrazione - dall Associazione o dall
Unione.
Le Associazioni e relative
Unioni devono trasmettere all Assessorato regionale all Agricoltura, ove
richiesto, tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l esercizio
della vigilanza e del controllo. Le stesse devono comunque
trasmettere:
1) annualmente, copia dei
bilanci e relative deliberazioni, entro quattro mesi dall approvazione;
2) entro 10 giorni dall
assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nel
secondo comma – punto 4) dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674;
3) annualmente, una relazione
dettagliata sull attivita svolta, con allegato il conto consuntivo documentato
delle spese effettuate impiegando gli aiuti e i contributi concessi ai sensi
della presente legge.
Art. 5(Revoca del
riconoscimento) Il riconoscimento delle
Associazioni e quello delle Unioni puo essere revocato:
1) qualora le une o le altre
abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e
regionali;
2) qualora i requisiti per il
riconoscimento previsti dalla presente legge non siano piu
soddisfatti;
3) qualora l Associazione o l
Unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.
Nelle ipotesi di cui ai punti
2), 3) e 4) la revoca ha luogo su iniziativa dell Assessore regionale all
Agricoltura che, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 6, ne
informa il Presidente della Giunta regionale che decide sulla revoca con proprio
decreto motivato.
Nell ipotesi di cui al punto
1), l Assessore regionale all Agricoltura ne informa il Presidente della
Giunta regionale che, sentito il Comitato di cui al successivo art. 6, diffida
la Associazione o l Unione a rispettare le norme comunitarie, nazionali e
regionali. Decorsi 30 giorni dalla diffida, il Presidente della Giunta regionale
decreta motivatamente la revoca del riconoscimento.
Con il medesimo decreto di
revoca del riconoscimento le Associazioni o Unioni sono cancellate dall Albo
regionale di cui al precedente art. 3.
Ai fini di eventuali ricorsi al
TAR, i decreti di motivata revoca del riconoscimento delle Associazioni e Unioni
sono notificati agli interessati entro 15 giorni dalla loro emanazione.
Art. 6(Comitato regionale dei
rappresentanti delle Unioni) Entro 60 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, e istituito il Comitato regionale dei rappresentanti delle Unioni
con il compito di coordinare le attivita delle Unioni regionali
riconosciute.
Il Comitato e composto dai
rappresentanti designati da ciascuna Unione regionale riconosciuta, in numero
proporzionale ai produttori delle Associazioni riconosciute ad essa aderenti e,
comunque, facendo in modo che vi sia almeno un rappresentante per ciascuna
Unione.
Detti rappresentanti hanno voto
deliberativo.
Il Comitato e integrato dai
seguenti rappresentanti aventi voto consultivo:
1) un rappresentante per
ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL, designato dal rispettivo
Organo regionale;
2) un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designato dal
rispettivo Organo regionale.
Il Comitato e articolato, per
ognuno dei settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata alla
presente legge, in sottocomitati di settore.
Il Comitato regionale dura in
carica tre anni.
Con apposito regolamento*, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita per il funzionamento del Comitato regionale e dei
sottocomitati per settore omogeneo; detto regolamento acquista efficacia dopo
essere stato approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione permanente della Regione.(1)
Al Comitato regionale spetta il
compito di coordinare l attivita delle Unioni riconosciute ed in particolare:
1) esprimere i pareri previsti
dalla presente legge;
2) favorire la stipulazione di
accordi interprofessionali concernenti i rispettivi programmi produttivi tra le
Associazioni di produttori e relative Unioni e le industrie o loro
organizzazioni, nonche aziende commerciali, loro forme associate e cooperative
di consumo;
3) formulare pareri e proposte
circa le iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni
riconosciute con particolare riferimento alle attivita previste dal secondo
comma - punti 4), 7), 8), 9 e 10 dell art. 2 della legge 20- 10- 1978 n. 674,
al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agro
- alimentare.
Il Comitato regionale ed i
relativi sottocomitati di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative
regionali di programmazione agro - alimentare.
Il Comitato elegge tra i
rappresentanti delle Unioni un Presidente, un Vice Presidente e un segretario.
Per i primi tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del Comitato
regionale in mancanza dei rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute,
oltre ai rappresentanti di cui al precedente terzo comma del presente articolo,
i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente
rappresentative del settore.
(1) Vedi il Regolamento reg. 2/1984 riportato nel volume II
Art. 7(Efficacia
vincolante) La dichiarazione relativa allo
stato di grave necessita di cui all art. 3 della legge 20- 10- 1978 n. 674,
nei casi in cui essa e di competenza regionale, e effettuata con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della competente
Commissione permanente della Regione.
Il decreto di cui al precedente
comma deve contenere, fra l altro, l indicazione dettagliata delle misure e
interventi cui e attribuita l efficacia vincolante ai sensi dell art. 3 della
legge 20- 10- 1978 n. 674.
Le deliberazioni delle
Associazioni cui si puo attribuire l efficacia vincolante devono, in ogni
caso, essere state adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono aver
ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui al precedente art.
6.
Art. 8La Giunta regionale puo
concedere i contributi previsti dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE 19- 6-
1978 n. 1360 al fine di incoraggiare la costituzione e agevolare il
funzionamento amministrativo delle Associazioni e delle relative Unioni.
I contributi possono essere
anticipati, su domanda e sulla base dei programmi e delle spese previste nel
bilancio preventivo così come approvato
dall Associazione o Unione richiedente, fino al 75% dell importo riconosciuto
ammissibile.
Per le Associazioni e le
relative Unioni preesistenti, i contributi sono concessi, ai sensi dellart.11
del regolamento CEE 19- 6- 1978 n.1360 e successive norme di integrazione e/ o
modificazione, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione
e di funzionamento amministrativo derivanti dall adeguamento dell Associazione
o Unione alle condizioni previste dal summenzionato regolamento
CEE.
Ai sensi dell art. 18 del
regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360, alle Associazioni e Unioni che operano in
tutto o in parte nelle Comunita Montane di cui alla legge regionale 5- 9- 1972
n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, nonche nelle zone svantaggiate
di cui alla tabella << C >> della deliberazione del Consiglio
regionale 14- 3- 1979 n. 448, i contributi di cui ai precedenti commi sono
accordati fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati
rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno dal riconoscimento. L importo dei
contributi accordati non puo tuttavia superare, rispettivamente, l 80%, 60% e
40% delle spese ammissibili.
Le spese reali di costituzione
e di funzionamento amministrativo sono quelle stabilite dal regolamento CEE 31-
7- 1980 n. 2084.
Art. 9(Contributi per la promozione
di Associazioni di produttori) Allo scopo di agevolare i primi
adempimenti necessari per la costituzione ed il riconoscimento delle
Associazioni dei produttori, la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al
precedente art. 6, puo concedere un contributo fino al 60% della spesa
complessiva ritenuta ammissibile che, comunque, non puo superare il limite
massimo di tre milioni di lire, a favore di Organizzazioni che presentano un
programma per la costituzione di Associazioni di
produttori.
Alle organizzazioni regionali
delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, che abbiano
una adeguata rappresentativita e che siano emanazione di organizzazioni
nazionali, puo essere concesso un contributo annuo per l attivazione delle
loro attivita promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell 80%
della spesa ritenuta ammissibile che, comunque, non puo superare il limite
massimo di 25 milioni di lire.
Art. 10(Misure dirette a favorire
azioni di natura operativa e commerciale - priorita e
preferenze) La Regione al fine di dare
concreta attuazione alle disposizioni di cui all art. 6, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360:
1) concede alle Associazioni e
relative Unioni i contributi previsti dal primo comma dell art. 10 della legge
20- 10- 1978 n. 674 per l attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca
e divulgazione, propaganda, controlli di qualita, riconversione e
qualificazione delle produzioni per le quali sono riconosciute.
La concessione e disposta
dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art. 6 della
presente legge. I contributi sono concessi fino al 50% delle spese riconosciute
ammissibili; sui contributi assegnati puo essere disposta, a domanda, una
anticipazione fino al 75%;
2) estende alle Associazioni e
relative Unioni, oltre alle provvidenze creditizie e fidejussorie, ogni altra
provvidenza prevista dalle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative e
dei loro consorzi idonea a favorire il raggiungimento dei fini propri delle
Associazioni e delle Unioni così come stabiliti dalle norme di cui al precedente
art. 1 della presente legge;
3) riconosce, nella concessione
degli incentivi regionali alle Associazioni e Unioni, la preferenza per le
iniziative riguardanti le cooperative aderenti alle Associazioni stesse;
4) riconosce, nella concessione
alle Associazioni e Unioni del concorso regionale sugli interessi, la
preferenza:
a) per le operazioni di credito
agrario di esercizio finalizzate alla provvista di mezzi finanziari per la
corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, per la immissione dei
prodotti sul mercato attraverso la concentrazione degli stessi, la loro
eventuale trasformazione e preparazione per la vendita;
b) per le operazioni di credito
agrario che le Associazioni contraggono per dotarsi di mezzi ed attrezzature
necessarie allo svolgimento delle attivita connesse alla immissione della
produzione dei propri associati sul mercato e/ o per lo svolgimento di attivita
di servizio in favore delle aziende dei propri associati;
5) riconosce, nella concessione
delle agevolazioni contributive e/ o creditizie derivanti dalla legislazione
vigente, la priorita, a parita di tutte le altre condizioni, a favore dei
produttori agricoli associati che dimostrino di sottoscrivere e di rispettare
accordi interprofessionali - in materia di coltivazione e/ o cessione di
prodotti agricoli, mezzi e prodotti tecnici - con le industrie o loro
organizzazioni, con le aziende commerciali e loro forme associate, con le
cooperative di consumo;
6) puo avvalersi delle
Associazioni e delle relative Unioni per lo svolgimento dei compiti:
di attuazione di interventi
comunitari, nazionali e regionali; di promozione e valorizzazione della
produzione agricola nei mercati interni ed internazionali; di rilevazione e
divulgazione dei dati e delle informazioni di mercato;
di assistenza tecnica per il
miglioramento della produzione e la realizzazione degli standards
qualitativi.
I rapporti tra la Regione e le
Associazioni e Unioni saranno regolamentati da convenzioni stipulate a seguito
di deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11(Associazioni
preesistenti) Le norme di cui alla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle Associazioni di produttori
agricoli riconosciute in forza di altre leggi e norme.
Art. 12(Coordinamento dei programmi di
promozione commerciale) I programmi di promozione
commerciale di cui al secondo comma - punto 4) dell art. 2 della legge 20- 10-
1978 n. 674, sono sottoposti all esame di un Comitato di coordinamento
costituito dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente
della Regione.
Art. 13(Partecipazione alla
programmazione regionale) La Regione acquisisce il
formale parere del Comitato di cui al precedente art. 6 anche su esplicita
richiesta di quest ultimo, sugli atti programmatori relativi al settore
agricolo – alimentare ed ai settori ad esso connessi, nonche sui programmi di
intervento in favore della cooperazione con particolare riferimento alla
localizzazione di nuovi impianti.
Art. 14(Ampliamento dei Comitati
consultivi) I Comitati consultivi di cui
all art. 11 della legge regionale 3- 3- 1978, n. 15 sono integrati con un
rappresentante per ciascuna Associazione riconosciuta che operi nel territorio
di competenza del Comitato Consultivo. (2)
(2) L'articolo 11 della l.r. 15/78, è stato abrogato dalla l.r. 12/99, art. 32
Art. 15(Comunicazioni al Ministero
Agricoltura e Foreste) La Regione comunica al
Ministero dell Agricoltura e delle Foreste, entro il termine di un mese dall
adozione del provvedimento, lo avvenuto riconoscimento delle Associazioni e
delle relative Unioni regionali o la revoca dello stesso.
Comunica, altresì, entro il
primo marzo di ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti previsti
dal regolamento CEE 19- 6- 1978 n. 1360 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 16(Disposizioni
finali) Per quanto non espressamente
previsto nella presente legge, valgono le norme di cui ai regolamenti CEE 19- 6-
1978 n. 1360, 31- 7- 1980 N. 2083, 31- 7- 80 n. 2084, e successive integrazioni
e modificazioni, nonche le norme della legge 20- 10- 1978 n.
674.
Le istruzioni tecniche per le
modalita di attuazione della presente legge sono deliberate dalla Giunta
regionale, su proposta dell Assessore regionale all Agricoltura, sentita la
competente Commissione consiliare permanente della
Regione.
Dette istruzioni prevedranno
anche norme per l eventuale recupero delle somme anticipate sui contributi
assegnati a seguito di regolare delibera di concessione.
Art. 17(Disposizioni
finanziarie) Alla spesa per la concessione
dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle
Associazioni e delle relative Unioni si fara fronte con le quote assegnate alla
Regione ai sensi dell articolo 9 della legge 20- 10- 1978, n.
674. Alla spesa per la concessione
dei contributi per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione,
propaganda, controlli di qualita, riconversione e qualificazione della
produzione si fara fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai
sensi dell art. 10 della legge 20- 10- 78, n. 674. All iscrizione degli appositi
capitoli e dei relativi stanziamenti si provvedera ai sensi dellart. 43 della
legge 30- 5- 77, n 17 e successive modificazioni e
integrazioni. Alla spesa conseguente a quanto
previsto nell art. 10 della presente legge per lo svolgimento dei compiti di
collaborazione da parte delle Associazioni e Unioni nei casi previsti nel punto
6), si provvedera facendo ricorso ai capitoli di Bilancio della Regione o degli
Enti strumentali concernenti le specifiche attivita per l espletamento delle
quali vengono stipulate le convenzioni. I contributi a favore delle
Associazioni e delle rispettive Unioni previsti dai commi precedenti possono
essere anticipati dalla Giunta regionale, su domanda, in tutto o in parte.
Ove le somme assegnate alla
Regione ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 20- 10- 78, n. 674 dovessero
risultare insufficienti, la quota non coperta fara carico al bilancio
regionale. Per gli interventi regionali
previsti dai precedenti artt. 9 e 10 della presente legge e per la integrazione
dei contributi di funzionamento e autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per
l anno 1981. Agli oneri per l attuazione
degli interventi regionali previsti dal precedente comma si fara fronte, per il
1981, sul Cap. 04419 della parte Spesa tramite l autorizzazione di spesa pari a
L. 10.000.000 di cui alla legge regionale << Variazioni al bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1981, approvata dal Consiglio regionale
con delibera n. 178 del 30- 11- 1981.
Per gli esercizi finanziari
successivi si fara fronte con gli
appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.
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