Regolamento Regionale 15 novembre 1982, n. 1 Regolamento per l'attuazione della legge statale 5 luglio 1982 n. 441 "Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali".
Art. 1Obbligo di pubblicità. I Consiglieri della Regione Puglia sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale e dei propri familiari in conformità alla legge 5 luglio 1982 n. 441 e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
Art. 2Situazione patrimoniale dei Consiglieri. Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri della Regione Puglia e gli Assessori (1) sono tenuti a depositare presso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; lesercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società ; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, (2) con la apposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde a vero; 2) copia dellultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero lattestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con lapposizione della formula sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde a vero. A questa dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dellart. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti.
Art. 3Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 dellarticolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con la indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dallart. 2. Se il consenso non è stato prestato, il Consigliere regionale deve dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui allarticolo 2. Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, il Consigliere regionale, entro un mese dalla data del consenso, è tenuto ad integrare gli atti indicati nei numeri 1 e 2 dellarticolo precedente. Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dellart. 2 n. 2 va esclusa lindicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia depositata deve recare la formula sul mio onore affermo che la presente dichiarazione dei redditi è copia conforme, per la parte che concerne i miei redditi, a quella presentata allUfficio delle Imposte dirette, con la relativa sottoscrizione.
Art. 4Variazioni della situazione patrimoniale. Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche, i Consiglieri regionali sono tenuti a depositare presso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale unattestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal numero 1 dellarticolo 2, intervenute nellanno precedente e copia dellultima dichiarazione dei redditi. Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dallart. 3.
Art. 5Obblighi conseguenti alla cessazione della carica. Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica o alla fine della legislatura, (•) i Consiglieri regionali e gli Assessori(•) sono tenuti a depositare presso lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1 dellart. 2, intervenute dopo lultima attestazione di cui allart. 3. Essi sono tenuti altresì a depositare copia conforme della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente lultimo anno, o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione. Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dallart. 3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il termine della legislatura.
Art. 6Moduli. Le dichiarazioni patrimoniali nei precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7Inadempimento. Ove i Consiglieri non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 9 il Presidente del Consiglio regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida linteressato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste da apposito regolamento, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia allAssemblea. (3)
Art. 8Diritto di informazione dei cittadini. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per lelezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dai numeri 1 e 3 dellart. 2, quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 e quelle previste dal terzo comma dellart. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. A questo fine tali dichiarazioni vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, insieme con i dati del quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi di ciascun consigliere ai sensi del n. 2 dellart. 2. (4)
(4) Comma così integrato dalla l.r. 34/2012, art. 4, c. 2, lett. e).
Art. 9Disposizione transitoria. I Consiglieri regionali in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati dai numeri 1 e 2 dellart. 2 entro due mesi dallentrata in vigore del presente regolamento.
Art. 10Abrogazione. Lanagrafe patrimoniale dei Consiglieri regionali di cui allart. 29/bis del Regolamento interno del Consiglio è formata sulla base delle dichiarazioni e attestazioni previste dal presente regolamento. La tenuta e laggiornamento dellanagrafe patrimoniale sono affidati allUfficio di Presidenza del Consiglio, che può delegare a tale compito un suo componente, affiancato da una Commissione designata dal Consiglio e rappresentativa di tutte le forze politiche presenti nello stesso. Sono abrogate le disposizioni degli artt. 29/bis e 29/ter del regolamento interno del Consiglio incompatibili con il presente regolamento. (5)
(5) Gli articoli 29/bis e 29/ter si riferiscono al Regolamento interno del Consiglio Regionale approvato nella seduta del 22 dicembre 1970, successivamente sostituito dal Regolamento interno approvato con D.C.R. n. 951/88 (allegata ) a sua volta modificato dalla DCR 12/2000 ( allegata )
Art. 11Norma finanziaria. Allonere finanziario derivante dal presente regolamento si
provvede nellambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del
Consiglio regionale. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI Delib. C.R. 22 dicembre 1988, n. 951 Delib. C.R. 22 dicembre 1988, n. 951
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