Legge Regionale 13 gennaio 1983, n. 4 Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1982.
Art. 1Nello stato di previsione del
Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1982, approvato con
legge regionale n. 25 del 18/ 6/ 1982, sono introdotte le variazione di cui all
annessa tabella n. 1.
Art. 2Per effetto delle variazioni di
cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e
della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario
1982 risulta ridotto a L. 6.205.856.786.805 in termini di competenza e a L.
5.890.727.978.961 in termini di cassa per l uscita e a L.
5.905.938.501.594 in termini di cassa
per l entrata.
Art. 3L ultimo comma dell art. 12
della legge regionale 18 giugno 1982, n. 25 e sostituito dal seguente:
<< In attesa, la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedera con piano
all assegnazione dei contributi sulla base delle domande pervenute entro 30
giorni dall entrata in vigore della presente legge, riservandosi comunque L.
500 milioni per la continuita delle prestazioni ex ONIG.
Art. 4Il termine per la presentazione
delle domande di contributo di cui all art. 16, comma secondo, della LR 27/ 2/
1979 n. 9, in relazione all art. 2 della LR 6 giugno 1980, n. 59, scaduto il 30/ 9/ 1982, e prorogato sino al
15° giorno successivo all entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5Il bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1982 dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Puglia, e modificato secondo le risultanze contenute nella presente legge.
Sino all approvazione del
piano globale sulla cooperazione previsto dalla legge regionale n. 54/ 81 gli
interventi previsti dall art. 3 della legge regionale n. 32/ 77 e riguardanti
nuove iniziative sono deliberati dall ERSAP ed approvati dalla Giunta, sentita
la competente Commissione consiliare del Consiglio
regionale.
Art. 6Le risorse finanziarie relative
all esercizio 1982 assegnate al Fondo di cui al primo comma dell art. 2 della
legge regionale 9/ 6/ 1982, n. 24, si riducono per effetto della presente legge
da 358,1 miliardi a 27,4 miliardi.
Restano destinati 5 miliardi
per la costituzione della finanziaria regionale, 12 miliardi per la viabilita
regionale e 10,4 miliardi per il piano di risanamento delle acque.
Il Bilancio di previsione per
l esercizio finanziario 1983 indichera le somme per la realizzazione dei
programmi e dei progetti di cui all art. 2 della richiamata LR n. 24/ 1982.
Art. 7Sugli stanziamenti recati dalla
presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1982, entro
il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
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