Anno 1983
Numero 4
Data 13/01/1983
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 gennaio 1983, n. 6, S.O.
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Legge Regionale 13 gennaio 1983, n. 4

Variazione al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1982.



Art. 1


Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1982, approvato con legge regionale n. 25 del 18/ 6/ 1982, sono introdotte le variazione di cui all annessa tabella n. 1.




Art. 2


Per effetto delle variazioni di cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario 1982 risulta ridotto a L. 6.205.856.786.805 in termini di competenza e a L. 5.890.727.978.961 in termini di cassa per l uscita e a L. 5.905.938.501.594  in termini di cassa per l entrata.




Art. 3


L ultimo comma dell art. 12 della legge regionale 18 giugno 1982, n. 25 e sostituito dal seguente:

<< In attesa, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedera con piano all assegnazione dei contributi sulla base delle domande pervenute entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge, riservandosi comunque L. 500 milioni per la continuita delle prestazioni ex ONIG. 




Art. 4


Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all art. 16, comma secondo, della LR 27/ 2/ 1979 n. 9, in relazione all art. 2 della LR 6 giugno 1980, n. 59,  scaduto il 30/ 9/ 1982, e prorogato sino al 15° giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.




Art. 5


Il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1982 dell Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, e modificato secondo le risultanze contenute nella presente legge.

Sino all approvazione del piano globale sulla cooperazione previsto dalla legge regionale n. 54/ 81 gli interventi previsti dall art. 3 della legge regionale n. 32/ 77 e riguardanti nuove iniziative sono deliberati dall ERSAP ed approvati dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare del Consiglio regionale.




Art. 6


Le risorse finanziarie relative all esercizio 1982 assegnate al Fondo di cui al primo comma dell art. 2 della legge regionale 9/ 6/ 1982, n. 24, si riducono per effetto della presente legge da 358,1 miliardi a 27,4 miliardi.

Restano destinati 5 miliardi per la costituzione della finanziaria regionale, 12 miliardi per la viabilita regionale e 10,4 miliardi per il piano di risanamento delle acque.

Il Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1983 indichera le somme per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui all art. 2 della richiamata LR n. 24/ 1982.




Art. 7


Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1982, entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.