Anno 1983
Numero 1
Data 09/05/1983
Abrogato
Materia Assistenza sociale;
Note Vedi anche l'art. 50, comma 2, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.
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Regolamento Regionale 9 maggio 1983, n. 1

Standards strutturali organizzativi dei Servizi istituiti con la l.r. 31 agosto 1981, n. 49.(1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera b), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003). 


Art. 1

 (Segretario generale)(2) 


[Il segretariato sociale è un servizio che si rivolge, a livello di comune o di quartiere, a tutti i cittadini, alla comunità nel suo complesso, ad Enti e istituzioni.

Il servizio:

- fornisce informazioni, a tutti coloro che ne abbiano interesse ed esigenza, sulle risorse esistenti nel territorio in fatto di servizi pubblici, delle prestazioni erogabili e delle procedure per accedervi;

- attua la prima istruttoria sulla richiesta delle prestazioni;

- sollecita la partecipazione responsabile degli utenti alla corretta gestione dei servizi;

- provvede alla raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai bisogni rappresentati ed al funzionamento dei medesimi.

Il segretariato sociale deve essere quanto più possibile esauriente rispetto ad una vasta gamma di esigenze di informazione, tenendo conto, comunque, della priorità dei bisogni generalizzati tipici del territorio in cui opera.

In linea generale, l’informazione può riferirsi ai seguenti settori: esigenze primarie, lavoro, istruzione ed educazione, problema casa, tutela della salute, previdenza sociale, tempo libero, altri servizi.

Il personale addetto al servizio di segretariato sociale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata preparazione professionale;

- capacità di collaborazione;

- attitudine a trattare con le persone;

- capacità di diagnosi politico-economico-commerciale.

Tali requisiti di base è necessario siano integrati da una formazione specifica che preveda la conoscenza dei sistemi dei servizi della realtà locale, acquisibile anche mediante corsi di aggiornamento e la partecipazione a convegni, seminari, ecc..

Il servizio di segretariato sociale deve essere svolto in locali idonei, possibilmente con anticamera per il pubblico e forniti delle attrezzature indispensabili, incluso il telefono.

La localizzazione deve essere in zona urbana e la struttura deve essere di facile accesso e tener conto della esclusione di eventuali barriere architettoniche.

Il servizio non deve essere inserito in sedi di Enti, associazioni di categoria o confessionali che possano condizionare in qualche modo l’accesso degli utenti.]



(2) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 2

 (Assistenza domiciliare)(3) 


[Per assistenza domiciliare deve intendersi una serie di prestazioni di tipo domestico e psico-sociale da fornire ai cittadini in stato di bisogno, al fine di evitare l’allontanamento dall’ambiente e, quindi, la disgregazione anche temporanea del nucleo di appartenenza.

Il servizio, esteso su tutto il territorio di competenza, dovrà tendere essenzialmente a prevenire, nei confronti delle persone non completamente autosufficienti, l’insorgere delle situazioni di maggior rischio al fine di mantenere e recuperare gradualmente l’autonomia attraverso opportune stimolazioni delle potenzialità individuali.

Il servizio, così inteso, non può che avere un carattere temporaneo, ma non deve essere esclusa la possibilità di fornire prestazioni continuative in favore di quelle persone (quasi sempre anziani) i cui bisogni richiedono interventi prolungati nel tempo.

Il servizio, dopo un’analisi accurata del bisogno, deve prevedere interventi assistenziali personalizzati che offrano la garanzia di risolvere, in loco, i problemi esistenziali dell’utente in un rapporto di partecipazione esteso ai familiari:

Il servizio di assistenza domiciliare, non potendo solo, ovviamente, rispondere a tutte le esigenze emergenti dal territorio, va realizzato in una logica di interventi, i più integrati possibili, che tengano conto delle ulteriori risorse assistenziali disponibili, nel rispetto della individualità personale e della libera scelta del cittadino.

Prestazioni

a) di tipo domestico:

- governo della casa;

- lavaggio della biancheria;

- preparazione pasti caldi.

b) di tipo igienico-sanitario ed infermieristico (con la guida del medico condotto o di fiducia):

- aiuto per l’igiene personale, anche per le persone costrette temporaneamente a letto;

- controllo sulle condizioni igieniche dell’ambiente;

- somministrazione dei medicinali;

- medicazioni;

- controllo diete;

- controllo terapie;

- informazioni di educazione igienica.

c) di carattere socio-assistenziale:

- aiuto per disbrigo di pratiche amministrative;

- accompagnamento c/o Enti od amministrazioni per la risoluzione dei problemi di rilevanza sociale;

- cura dei rapporti con i familiari e la comunità;

- occupazione del tempo libero, attività ricreativo-culturali, soprattutto con i centri di vita associativa presenti nel territorio.

Standard organizzativo

Il servizio domiciliare, benchè proiettato quasi interamente sul territorio, richiede un minimo di organizzazione logistica.

In mancanza di centri aperti polivalenti o di altre idonee strutture sociali, il servizio dovrà essere localizzato, con adeguate attrezzature, presso l’Ufficio dei Servizi sociali del Comune.

Il personale richiesto dovrà svolgere mansioni corrispondenti ai tipi di prestazioni precedentemente indicate, assicurando nel contempo, la instaurazione di buoni rapporti interpersonali con l’utente, condizione quest’ultima indispensabile per la realizzazione di un buon servizio.

Le figure professionali previste sono le seguenti:

a) l’assistente sociale, per le prestazioni di carattere socio-assistenziali. Si interesserà tra l’altro, di:

- diagnosi e terapia del bisogno;

- indagine socio-familiare;

- coordinamento delle prestazioni;

- valutazione sull’andamento del servizio ed eventuali suggerimenti.

b) l’infermiere, per le prestazioni di tipo igienico-sanitario ed infermieristico.

c) il collaboratore domestico, per le prestazioni di tipo domestico, compreso l’accompagnamento per la riscossione della pensione o per altre commissioni per le quali non sia necessaria una competenza specifica.

La organizzazione del personale è prevista per   équipe , attesa la complementarietà dei servizi da erogare.

Il rapporto ottimale tra le varie figure di operatori presenti nell’équipe è rappresentato da 1 assistente sociale, 2 infermieri, 3 collaboratori domestici per un’area di utenza di circa 20 nuclei giornalieri.

La suddetta indicazione va adeguata in relazione al numero e alla specificità delle richieste, al territorio e all’intensità dei bisogni.

Il servizio dovrà avvalersi di tutta la documentazione necessaria riguardante il programma degli interventi, le prestazioni da erogare ed i risultati ottenuti, nonché di appropriate schede di servizio nelle quali dovranno essere indicati, giornalmente e per ogni operatore, i nominativi degli assistiti, le prestazioni da erogare ed il tempo occorrente per eseguirle.]



(3) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 3

 (Soggiorni di vacanze e cure)(4) 


[Scopo fondamentale dei soggiorni di vacanze è quello di stimolare la capacità associativa e di confronto con gli altri, di consentire periodi di tranquillità in luoghi diversi dalla normale dimora, di dare la possibilità di arricchirsi culturalmente, di fornire cure termali adeguate allo stato fisico dell’anziano.

I soggiorni devono, quindi, contribuire ad evitare processi di emarginazione e di isolamento psicologico e devono servire ad attenuare il declino fisico dell’anziano.

Il servizio può essere organizzato nell’intero arco dell’anno; tenute presenti le particolari esigenze fisiche degli utenti, è opportuno che siano esclusi i periodi troppo freddi o troppo caldi e che la durata del soggiorno non sia inferiore ai 15 giorni.

Il soggiorno deve preferibilmente svolgersi in:

a) località marine con spiaggia che offra la possibilità di fare sabbiature e con strutture alberghiere non distanti dalla spiaggia;

b) in località collinari con altitudine massima di 500 metri;

c) in località lacustri consigliabili solo se non molto umide.

I soggiorni per cure termali devono essere organizzate in idonee località previ opportuni accertamenti e prescrizioni sanitarie.

E’ necessario, in ogni caso, che sia predisposta una organizzazione di servizi che, adeguatamente collegata con le strutture sanitarie di base, possa soddisfare le varie esigenze dell’utente (servizio dietetico corretto, servizio di piccola infermeria, servizio per le chiamate notturne, etc.).

Il personale addetto all’accompagnamento degli anziani, in gruppi con numero ottimale non superiore alle 35 unità, deve avere specifica conoscenza dei problemi e dei bisogni degli utenti e non deve essere invadente o iperprotettivo.

Rientra nel compito dell’accompagnatore assicurarsi che il programma offerto sia realizzato, vigilare nel gruppo lasciando libertà e autonomia a ciascuno, garantire la sua presenza ed il suo intervento in casi di bisogno e di difficoltà.

In caso di scarsa coesione del gruppo o in mancanza di iniziative, l’accompagnatore deve assumere la figura dell’animatore; deve, inoltre, tenere costanti rapporti con la direzione dell’albergo.

Nella ipotesi di anziani perfettamente autosufficienti fisicamente e psichicamente, si può fare a meno dell’accompagnatore.]



(4) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 4

 (Assistenza abitativa)(5) 


[L’assistenza abitativa è un servizio rivolto alle persone anziane che desiderano continuare a vivere nella propria abitazione; il servizio ha, quindi, lo scopo di rendere idoneo l’alloggio per evitare che l’anziano ricorra a soluzioni alternative o viva in condizioni di pericolosità e inadeguatezza.

L’assistenza abitativa si esplica mediante:

A. interventi di manutenzione e di miglioramento delle abitazioni degli anziani;

B. assegnazione di appartamenti, ricavati da edifici di proprietà del Comune opportunamente ristrutturati e riserva di una aliquota di appartamenti dell’edilizia economica e popolare.

I Comuni, previe istruzioni dell’Assessorato regionale all’Edilizia Residenziale, comunicheranno tempestivamente allo stesso Assessorato il numero degli alloggi sui quali intendono esercitare la riserva.

A. Interventi di manutenzione e di miglioramento delle abitazioni

Tra gli elementi più importanti per valutare la idoneità di un alloggio si devono considerare: la facile accessibilità, l’acqua corrente, il riscaldamento, i servizi igienici.

Altri elementi sono tuttavia da considerare in rapporto alle condizioni fisiche dell’utente, ad esempio la eliminazione di (piccole) barriere architettoniche, la installazione di corrimano e campanelli d’allarme, l’adozione di sistemi di sicurezza per gli impianti del gas, elettrici e di riscaldamento, etc.

- Disposizioni tecniche

- Accesso a livello dell’impiantito: è indispensabile un accesso facile alla casa; alla porta d’ingresso deve esserci solo una soglia molto bassa e l’ideale è una casa tutta al medesimo livello, con corsie di passaggio non sdrucciolevoli e situate a distanza di ostacoli come aperture di finestre, mobili, etc. In caso di accesso mediante scale, queste devono essere protette da ringhiere.

- Porte: tutte le porte devono avere una luce netta non inferiore a cm. 85 ed aprirsi verso l’esterno.

 - Maniglie delle porte: devono essere preferibilmente del tipo a leva ed essere collocate in basso, 90/100 cm. da terra

- Interruttori per luce: devono essere collocati più in basso del normale; sarebbe condizione ideale che questi fossero all’altezza delle maniglie delle porte. Nelle camere da letto è indispensabile installare interruttori supplementari, in modo che l’occupante non si trovi mai a dover attraversare la stanza al buoi.

- Prese di corrente: vanno collocate più alto del normale, per evitare di doversi chinare.

- Riscaldamento: è preferibile l’impianto di riscaldamento a gasolio centralizzato.

- Rubinetti: devono essere preferibilmente del tipo a leva; si consiglia l’uso di miscelatori automatici.

 - Servizi igienici: il W.C. deve essere preferibilmente collocato nella parte opposta all’ingresso, il lavabo del tipo a mensola con il piano superiore a cm. 80 dal pavimento, la doccia ricavata a livello del pavimento fornita di apparecchi a telefono con tubo flessibile: ogni accessorio deve essere dotato di maniglia di appoggio.

 - Cucina: i fornelli e i piani di lavoro devono essere tutti alla medesima altezza e offrire una superficie continua per poter far scorrere i recipienti bollenti, anziché sollevarli.

 - Luci: il cambio di lampade a tubo può essere difficoltoso per un anziano; lampade a muro o a braccio eliminano il problema. Una luce esternamente alla porta d’ingresso è molto utile per facilitare il rientro in casa.

  - Contatori a valvole: per facilitare la lettura del contatore della luce e il cambio dei fusellini è bene che questi apparecchi siano collocati in basso e comunque non più alti di un metro e mezzo.

  - Finestre: devono essere sempre accessibili e collocate in modo da non doversi allungare per raggiungerle. Devono permettere una comoda visione dell’esterno anche a persone sedute ed essere provviste di maniglie di facile presa.

- Telefono: è indispensabile una spina a capo del letto, in modo che l’anziano possa chiedere aiuto se necessario.

- Pavimenti: devono essere antisdrucciolevoli . Deve essere evitate la variazione nella qualità dei materiali impiegati, al fine di eliminare eventuali difficoltà al movimento causate da diseguaglianza di comportamento dei materiali stessi.

Il servizio di assistenza abitativa, finalizzato alla manutenzione e al miglioramento della abitazione, prevede altresì che all’anziano siano fornite in uso idonee e necessarie suppellettili (cucina, televisore, telefono, frigorifero, stoviglie, biancheria, etc.). Queste rimangono di proprietà del Comune che ne riacquista il possesso nel momento in cui, per motivi diversi, ne viene a cessare l’uso da parte dell’anziano.

Per il servizio di manutenzione o di miglioramento delle abitazioni, nei confronti di ogni utente o nucleo familiare è consentita una spesa non superiore a £. 2.000.000.

Tutti gli interventi o le opere relative devono essere attuati sotto la responsabilità e la direzione del Comune, tramite i propri uffici (provveditorato, ufficio tecnico, etc.).

B. Assegnazione di appartamenti

Nella progettazione degli alloggi dell’edilizia economica popolare da riservare per il servizio di assistenza abitativa e di quelli da ricavare dalla ristrutturazione di edifici di proprietà del Comune, si devono adottare soluzioni progettuali che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche.

- L’unità minima dell’alloggio da assegnare deve essere:

- per una persona, di una superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq. 33;

- per due persone, di una superficie netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq. 45.

- L’alloggio deve contenere:

- una camera da letto o spazio letto;

- uno spazio soggiorno-pranzo;

- una zona cucinino;

- un locale servizi igienici;

- un ripostiglio.

La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono in carrozzella.

Il locale cucina deve poter contenere almeno un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero; l’altezza delle superfici di lavoro dal pavimento deve essere compresa tra 85-90 cm.

Il locale servizi igienici deve contenere il vaso (preferibilmente collocato nella parte opposta all’ingresso), il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con tubo flessibile); deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno all’altezza di 80 cm. dal pavimento (in alternativa possono essere previsti barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia).

La porta d’ingresso dell’alloggio va prevista con una luce netta compresa tra 90 e 100 cm., le porte interne devono avere una luce netta minima di cm. 85, ed aprirsi verso l’esterno.

Il ripostiglio deve avere una superficie non inferiore al 4% di quella dell’alloggio.]



(5) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 5

(Centro aperto polivalente)(6) 


[Caratteristiche generali

Il centro aperto polivalente si configura come luogo di incontro, di vita di relazione, di possibile aggiornamento, nonché di erogazione di eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana.

Esso offre servizi idonei a sopperire alle varie carenze (materiali e spirituali) che l’anziano spesso si trova a subire nell’ambito della propria vita domestica; esplica, quindi, una funzione integrativa e di sostegno e tende a favorire la permanenza dell’anziano nella sua abitazione.

Il centro aperto polivalente diviene così il naturale ed opportuno punto di appoggio del servizio di assistenza domiciliare, il quale può assumere maggior consistenza ed efficacia solo se può fare riferimento a strutture che possano agevolmente fornire servizi materiali (ad es. pasti caldi e servizio lavanderia) o servizi che non sempre è necessario siano erogati a domicilio (pulizia e cura personale, servizio ristorante, particolari servizi di sostegno).

Il centro aperto polivalente deve essere aperto a tutta la comunità, con particolare riferimento alle persone sole.

La gamma delle attività possibili di un centro aperto polivalente è strettamente legata alle necessità specifiche della popolazione cui le stesse sono destinate e alla presenza o meno, nel territorio servito, di strutture analoghe o complementari che in parte assolvono o possono assolvere ad alcune funzioni proprie del centro.

Generalmente le attività del centro consistono in:

a) servizio organizzativo per il coordinamento delle varie iniziative;

b) attività assistenziale (servizio sociale, servizio ambulatoriale);

c) attività integrative (servizio di ristoro, servizio parrucchiere, barbiere, pedicure, servizio bagno, etc.);

d) attività ricreative (servizio bar, servizi per lo svago e il tempo libero);

e) servizio di terapia occupazionale.

Il centro aperto polivalente può essere:

- struttura autonoma, a completamento o meno di servizi esistenti nella zona;

- emanazione di servizi tipo residenziale già esistenti o con nascita contemporanea, che in questo modo tendono ad arricchire le loro prestazioni ed aprirsi alla comunità;

- integrazione di altre strutture a carattere sociale che, pur fornendo prestazioni diverse, possono divenire il riferimento per l’assistenza agli anziani.

Il centro aperto polivalente deve essere localizzato, a livello di nucleo urbano e di quartiere, nell’ambito di zone a prevalente destinazione residenziale e facilmente accessibili soprattutto in considerazione di eventuali trasporti pubblici. L’edificio non deve avere accessi diretti da strade statali, provinciali o da arterie di grande traffico e sarà preferibilmente dotato di area a verde attrezzato, sufficiente per consentire la realizzazione di attività all’aperto.

Disposizioni tecniche generali.

Per consentire un uso flessibile dei vari locali e garantire facilità di spostamento per le persone anziane, il centro deve essere preferibilmente organizzato su un unico piano.

Se il centro aperto polivalente nasce come struttura autonoma e assolve a tutte le funzioni ad esso attribuite, è costituito da:

a) Uffici - devono essere a diretto contatto con l’ingresso di una saletta di attesa e consistere in almeno due locali da destinare rispettivamente a: 1) segreteria e organizzazione, 2) servizio sociale e attività per il tempo libero.

b) Ambienti ad uso collettivo - devono essere costituiti da almeno quattro spazi autonomi così suddivisi:

- bar ristoro con annesso servizio di cottura, deposito e dispensa;

- due salette per il gioco e lo svago. Nella organizzazione delle attività ricreative è opportuno escludere quanto già esiste in un raggio di almeno 500 metri in modo che il centro aperto polivalente possa efficacemente integrarsi nella vita del quartiere o dell’area servita;

- una sala pluriuso per riunioni, conferenze, etc.;

 - spazi, opportunamente attrezzati, per l’esercizio di attività occupazionali.

c) Servizi generali - devono comprendere almeno:

- un locale pluriuso per parrucchiere, barbiere e pedicure;

- un locale per il bagno, completo di servizi igienico-sanitari, zona spogliatoio e contenente una vasca da bagno accessibile su almeno tre lati, un lavabo, un bidet, un W.C. e una doccia a pavimento;

- un locale adibito ad ambulatorio con annesso servizio igienico;

 - due locali per servizi igienici, distinti per sesso, dotati di un W.C. e lavabo; il locale di servizio per gli uomini dovrà essere dotato di orinatorio a colonna;

 - un locale di deposito.

Disposizioni tecniche particolari.

L’ingresso deve essere ben protetto con pensilina, ben visibile ed illuminato e allo stesso livello del suolo antistante. Quando non è possibile evitare un dislivello, è necessario che le porte di ingresso siano precedute da un pianerottolo di almeno mt. 1,50 di larghezza e che i gradini, realizzati con materiali antisdrucciolevoli e comodi per accedervi, siano affiancati da una rampa percorribile da carrozzelle.

I locali destinati a servizi igienici devono essere raggiungibili con percorsi brevi e dotati di corrimano (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia) e di un campanello di allarme.

I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli, di materiale durevole e facilmente lavabile.

Tutti i locali devono essere facilmente individuabili e di dimensioni tali da permettere un comodo accesso anche agli ospiti costretti in carrozzella.

Il tipo di impianto di riscaldamento prescelto deve assicurare un costante   benessere termico ; nel periodo invernale la temperatura di tutti i locali deve assicurare un minimo di 20° C.

In tutti i servizi deve essere assicurata la distribuzione di acqua calda.

Standards organizzativi.

Gli standards dei servizi dovranno essere determinati caso per caso, in relazione all’ampiezza, alla qualità dei servizi e ai criteri gestionali.

Nell’ipotesi di un centro aperto polivalente funzionalmente autonomo, aperto tutto l’anno, con un orario giornaliero minimo di 9 ore, la struttura organizzativa dovrebbe essere articolata nel modo seguente: n. 1 responsabile, n. 1 operatore sociale, n. 1 animatore del tempo libero, n. 2 ausiliari generici.

Alcuni servizi, quale il servizio bar, possono essere esercitati in gestione diretta o appaltati.]



(6) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 6

 (Comunità alloggio)(7) 


[Caratteristiche e disposizioni tecniche generali.

Le comunità alloggio sono strutture abitative costituite da appartamenti completi di tutti i servizi necessari per consentire una vita autonoma a persone anziane autosufficienti, singole o in coppia.

Esse accolgono dalle sei alle dieci persone, le quali gestiscono in maniera autonoma il servizio.

Le comunità di alloggio devono essere localizzate in zone urbane residenziali, preferibilmente situate in edifici comprendenti più alloggi distribuite nei vari quartieri e adeguatamente collegate con i servizi sia pubblici in genere che sociali esistenti sul territorio, per fornire una residenza rispondente alle specifiche esigenze individuali degli utenti.

In ogni caso le comunità di alloggio devono sorgere in zone pianeggianti, facilmente accessibili, ben soleggiate prive di fonti di inquinamento atmosferico, lontane da fonti di rumori molesti e da arterie di grande traffico.

L’istituzione di comunità alloggio deve essere posta in relazione ai seguenti parametri:

a) popolazione residente;

b) popolazione anziana residente;

c) programmazione generale di assistenza agli anziani.

Le comunità alloggio devono essere:

- dotate di tutte le provvidenze atte a garantire la massima sicurezza contro gli infortuni;

- realizzate in modo da rendere minima la fatica per il governo della casa;

- organizzate in modo da assicurare la massima intimità e nel contempo offrire all’ospite la possibilità di ricrearsi un ambiente familiare.

Le comunità alloggio sono costituite da:

   - alloggi;

  - servizi collettivi.

A)) Alloggi e servizi igienici dell’alloggio

La superficie delle unità minime di alloggio, comprensive di stanza da letto e di locale servizio igienico, non deve essere inferiore a:

- mq. 17 per una persona;

- mq. 21 per due persone.

La stanza da letto deve poter contenere:

- uno o due letti, collocati in modo che la testata sia sempre appoggiata al muro; in corrispondenza della testata del letto deve essere posto un campanello di chiamata;

 - i tavolini da notte;

 - l’armadio per gli oggetti personali;

 - un tavolo scrittoio;

 - due sedie;

 - una poltroncina.

I mobili vanno collocati in modo da lasciare molto spazio libero per i movimenti dell’ospite.

Ogni stanza da letto deve essere dotata di un servizio igienico attrezzato con vaso, bidet, lavabo, una doccia a pavimento con apparecchio a telefono a tubo flessibile e tutti gli accessori necessari (specchio, portasapone, porta asciugamani, etc.).

Il servizio igienico deve essere dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all’altezza di cm. 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in corrispondenza del water-closed e della doccia) e di un campanello di allarme. Gli accessori debbono essere situati in modo da renderne agevole l’uso; il water-closed deve essere collocato sulla parte opposta all’ingresso. Si raccomanda l’impiego di rubinetti a leva. La porta del servizio igienico deve aprirsi verso l’esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

B) Servizi collettivi

- Locale soggiorno pranzo

Il locale soggiorno-pranzo deve essere attrezzato e destinato sia alla consumazione dei pasti, sia alle attività di tempo libero.

L’arredamento previsto è in funzione del numero degli ospiti e deve essere disposto in maniera da poter essere usato da più utenti contemporaneamente.

L’ambiente deve essere di superficie non inferiore a mq. 35 ed in esso devono crearsi vari spazi distinti tra loro per lo svolgimento di funzioni di diverso tipo (lettura, TV, giochi, pranzo).

- Servizio igienico ad uso collettivo

Il servizio igienico ad uso collettivo dovrà essere dotato di lavabo, bidet, water-closed, di una vasca da bagno del tipo con sedile (che abbia un fondo piatto e non scivoloso) accessibile almeno su tre lati, di tutti gli accessori necessari (specchio, porta sapone ecc.) e di una lavabiancheria del tipo che si carica dall’alto.

    - Cucina

Il locale cucina deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie per la preparazione e la (eventuale) consumazione dei pasti: un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero, una credenza o armadietti pensili, un forno a parete, etc.).

In particolare:

- il piano di cottura, il piano di lavoro e il forno a parete devono essere situati alla medesima altezza, compresa tra 85-90 cm. dal pavimento; inoltre, il piano di lavoro deve essere ben illuminato;

- è opportuno che il piano di cottura sia elettrico con comandi frontali;

- il frigorifero deve essere preferibilmente del tipo pensile e, comunque, non troppo basso;

- le credenze o armadietti pensili devono essere collocati a un’altezza non superiore a 150 cm. dal pavimento; sono da evitare scaffalature profonde;

- è opportuno dotare la cucina di carrello per il trasporto dei pasti.

  - Ripostiglio

Il ripostiglio deve avere una superficie non inferiore al 4% di quella dell’alloggio.

Disposizioni tecniche particolari.

- pavimenti - devono essere antisdrucciolevoli e privi di dislivelli e di soglie in rilevato;

- corridoi - devono avere una larghezza minima di mt. 1,40 e devono essere dotati di corrimano lungo i muri;

 - porte - devono avere una larghezza minima di cm. 85 ed aprirsi verso l’esterno;

 - interruttori - devono essere collocati ad una altezza non superiore a cm. 100 dal pavimento, distribuiti in modo da evitare percorsi nell’oscurità; gli interruttori nei servizi igienici devono essere collocati all’esterno degli stessi, sono da preferire gli interruttori con pulsanti fluorescenti per una facile individuazione;

 - prese di corrente - devono essere collocate ad una altezza non superiore a cm. 100 dal pavimento;

- finestre - devono permettere una comoda visione dell’esterno anche a persone sedute ed essere provviste di maniglie di facile presa;

- fonti di luce - sono da preferire lampade a muro o a braccio;

 - logge e balconi - devono essere dotati di protezione per il sole e di misure di sicurezza;

    - riscaldamento - deve essere centralizzato, provvisto di controllo automatico della temperature che non deve essere inferiore a 20° C;

    - contatore e valvole - devono essere situati ad una altezza non superiore a mt. 1,50 dal pavimento; il contatore deve essere del tipo con dispositivo di sicurezza;

    - rubinetti - devono essere preferibilmente del tipo a leva; si sconsiglia l’uso di miscelatori automatici.

Nella progettazione delle comunità alloggio e per gli ambienti ad uso comune dell’edificio in cui insiste la comunità alloggio (ingresso, scale e rampe, ascensore), devono essere adottate soluzioni progettuali che consentano facile accessibilità e la eliminazione di eventuali barriere architettoniche.

In particolare.

L’ingresso dell’edificio deve essere allo stesso livello del suolo antistante; nel caso che vi fosse un dislivello, è necessario che il portone d’ingresso sia preceduto da un pianerottolo di almeno mt. 1,50 di larghezza.

Nel caso in cui l’edificio, sede della comunità alloggio, ha più di un piano fuori terra, deve essere previsto l’impianto ascensore.]



(7) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 7

  (Casa albergo)


[Caratteristiche generali.

La casa albergo ha la finalità di favorire la vita della coppia e della persona anziana con un alloggio idoneo non solo dal punto di vista dello spazio personale, ma anche dal punto di vista organizzativo, per la gamma dei servizi (ristorante, bar, servizi sociali, tempo libero, etc.) che sono messi a disposizione di chi li richiede.

Essa è costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia, dotati di tutti gli accessori necessari per condurre una vita autonoma; gli alloggi sono variamente raggruppati in unità residenziali, dotate di servizi collettivi idonei a garantire una scelta tra un tipo di vita autonoma e comunitaria.

Gli utenti della casa albergo sono persone anziane che non necessitano di particolare assistenza; alcuni alloggi, nel limite massimo del 30% della ricettività della struttura, al fine di ampliare e diversificare la vita in relazione degli ospiti anziani, possono essere concessi in uso ad altre categorie di cittadini che si trovino in particolare situazione di bisogno.

I servizi collettivi, che possono essere collocati o nell’edificio comprendenti gli alloggi o in un edificio autonomo, devono essere aperti alla comunità.

La casa albergo deve essere inserita in un territorio servito ed attrezzato e collegata ai vari servizi, sia pubblici in genere che sociali.

L’edificio deve, comunque, essere situato in zone ben soleggiate, prive di fonti di inquinamento atmosferico, discoste da sedi stradali di grande traffico e opportunamente dotate di spazi a verde pubblico.

La casa albergo deve avere dimensioni tali da assicurare all’utente un soggiorno rispondente alle specifiche esigenze individuali e comunitarie e, contemporaneamente, permettere una economia di gestione per quanto riguarda gli oneri individuali e sociali.

Tenendo presenti tali esigenze, una struttura ottimale è compresa fra 60 e 100 ospiti, devono essere previste più strutture costituenti comunità autonome, collocate su un’unica area o distribuite nel territorio su diverse aree, tali però che possano fruire di servizi generali centralizzati.

Disposizioni tecniche generali

La casa albergo è costituita da:

a) alloggi;

b) servizi collettivi;

c) ambienti ad uso comune;

d) servizi generali.

A) Alloggi e servizi dell’alloggio

L’unità minima di una casa albergo è costituita da alloggi:

- per una persona, con superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq. 33;

- per due persone, con superficie netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq. 45.

L’alloggio deve contenere:

- una camera da letto o spazio letto;

- uno spazio soggiorno-pranzo;

- una zona cucinino;

- un locale servizi igienici;

- un ripostiglio.

La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono in carrozzella.

L’attrezzatura di cucina deve comprendere almeno un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un frigorifero; l’altezza delle superfici di lavoro dal pavimento deve essere compresa tra 85-90 cm.

Il locale servizi igienici deve contenere il vaso (preferibilmente collocato sulla parete opposta all’ingresso), il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia (ricavata a livello del pavimento e dotata di apparecchio a telefono con flessibile); deve essere allo stesso livello della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di sostegno all’altezza di 80 cm. dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia).

La porta d’ingresso dell’alloggio va prevista con una luce netta compresa tra 90 e 110 cm.; le porte interne devono avere una luce netta minima di cm. 90; la porta del bagno deve avere una luce minima di cm. 85 e deve aprirsi verso l’esterno.

Il ripostiglio deve avere una superficie non inferiore al 4% di quella dell’alloggio.

B) Ambienti per servizi collettivi

La casa albergo va dotata di piccole sale per conversazioni, lettura, giochi, TV, di una adeguata sala riunioni e sala da pranzo.

Questi servizi collettivi vanno progettati e organizzati:

- per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio e che si servono autonomamente dei servizi offerti dal quartiere o dalla zona servita; si consiglia, quindi, di escludere quanto già esiste in un raggio di almeno 500 mt. Nell’area che accoglie la casa albergo perché gli ospiti possano partecipare alla vita di quartiere stesso;

- in modo che possano essere utilizzati anche dalla popolazione del quartiere.

La sala da pranzo deve essere costituita da uno o più spazi a diretto contatto con l’area destinata alla distribuzione dei cibi; deve essere ben illuminata, areata ed opportunamente organizzata in modo da poter accogliere anche persone non residenti nella casa albergo.

Tutti gli spazi ad uso collettivo devono essere dotati di servizi igienici raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi. Ad ogni piano alloggio deve essere predisposta una stanza da bagno completa con vasca a sedere, accessibile almeno su tre lati. Nei locali destinati a bagno e a servizi igienici devono essere predisposti gli accorgimenti previsti per i servizi igienici dell’alloggio.

La casa albergo deve disporre anche di piccoli locali da adibire ad ambulatorio, pedicure, e parrucchiere.

C) Ambienti ad uso comune

L’ingresso deve essere ben protetto con pensilina o porticato, ben illuminato e ben visibile; le porte d’ingresso devono aprirsi verso l’esterno e nel caso di porte doppie, la distanza minima tra le ante contrapposte deve essere di mt. 1,30. L’ingresso deve essere allo stesso livello del suolo antistante e quando ciò non è possibile, le porte d’ingresso devono essere precedute da un pianerottolo di almeno mt. 1,50 di larghezza e le scale per accedervi devono essere affiancate da una rampa percorribile da carrozzelle (pendenza massima 8°).

L’atrio principale di ingresso deve essere organizzato in modo da costituire il maggior punto di informazione di tutto l’edificio o del complesso di edifici.

I corridoi di collegamento tra corpi di fabbrica separati o tra zone distinte dello stesso edificio e i corridoi di accesso agli alloggi devono avere una larghezza minima di mt. 1,40; non devono presentare variazioni di livello e devono essere dotati di corrimano lungo i muri, di forma facilmente impugnabile e con altezza dal pavimento di cm. 90. Quando la lunghezza dei corridoi supera i mt. 20, devono essere previsti slarghi di sosta illuminati dall’esterno e attrezzati.

Il vano di scale deve essere immediatamente individuabile; i gradini devono avere una pedana minima di cm. 30 e un’alzata massima di cm. 16. Le rampe di scale devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati ed avere una larghezza minima di mt. 1,20; i corrimano devono essere posti ad un’altezza di cm. 90, essere facilmente impugnabili, continui e prolungarsi oltre il piano e l’ultimo gradino, al almeno cm. 30.

Ogniqualvolta l’edificio ha più di un piano fuori terra, deve essere previsto l’impianto ascensore.

Il numero degli ascensori deve essere stabilito in funzione del numero degli utenti, del numero dei piani dell’edificio e della sua estensione.

L’ascensore o almeno uno di essi deve avere la cabina di dimensioni minime di mt. 1,50 di profondità e mt. 1,20 di larghezza, con una apertura minima di cm. 80.

Ogni ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

- porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico;

- arresto ai piani con livellamento automatico;

- l’apertura delle porte deve essere dotata di meccanismo per l’arresto e l’inversione della chiusura delle porte stesse;

- le porte devono rimanere aperte per almeno 10 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 6 secondi;

- la cabina deve essere dotata di un campanello di allarme e di citofono;

- ogni cabina deve essere dotata di una lampada di emergenza e con alimentazione autonoma.

Si consiglia di prevedere cabine generalmente chiare e possibilmente ben areate, dotate di un sedile pieghevole, di uno specchio, di una barra di appoggio almeno su un lato.

Si raccomanda di prevedere le bottoniere di comando esterne ed interne ad una altezza non superiore a mt. 1,30 dal pavimento; la stessa raccomandazione vale anche per il citofono.

D) Servizi generali

- uffici amministrativi e servizi del personale:

il servizio amministrativo consiste in un locale da adibire a segreteria, a diretto contatto con l’atrio d’ingresso. I servizi del personale consistono in spogliatoi e servizi igienici, divisi per sesso e dimensioni in base allo standard organizzativo. Quando non è prevista la presenza del custode, è necessario predisporre uno spazio per il servizio di portineria permanente.

- cucina

il servizio centrale di cucina potrà essere limitato agli ospiti della casa albergo e al personale di servizio, oppure essere allargato fino a coprire le esigenze del servizio domiciliare e di altri servizi sociali; il servizio va, quindi, accuratamente dimensionato in relazione ai numero dei pasti che dovrà offrire. In ogni caso, il servizio di cucina deve essere costituito da: un magazzino delle derrate, uno spazio di lavoro suddiviso in zona di preparazione, zona di cottura, zona di lavaggio, spazio di distribuzione. Quando i pasti vengono forniti da un servizio di cucina esterno alla struttura della casa albergo per mezzo di convenzioni con altri servizi, è necessario predisporre un ambiente dotato di attrezzature per riscaldare i pasti, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie.

Il magazzino delle derrate deve essere attrezzato con almeno una cella frigorifera.

Disposizioni tecniche particolari

 I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli.

Tutti gli apparecchi elettrici di comando manovrabili da ospiti vanno posti ad un’altezza di 90-100 cm. dal pavimento, devono essere facilmente individuabili e visibili anche al buio.

La distribuzione degli interruttori deve essere curata in modo da evitare i percorsi nell’oscurità; gli interruttori dei servizi igienici e dei bagni devono essere collocati all’esterno dei locali stessi. Per casi di emergenza, devono essere previste, nei locali di uso comune (corridoi, scale, ascensori, etc.) alcune lampade ad alimentazione autonoma a mezzo batteria.

Le finestre degli alloggi e dei soggiorni devono permettere una comoda visione dell’esterno anche alle persone sedute o costrette in carrozzella, avere meccanismi di apertura e di chiusura facilmente manovrabili, assicurare un alto livello di illuminazione ed essere dotate di un efficace sistema di oscuramento e di protezione dal sole.

Le logge e i balconi devono essere realizzati in modo da assicurare le necessarie protezioni e garantire la sicurezza delle persone anziane.

In tutti gli alloggi e in tutti i servizi deve essere assicurata la distribuzione di acqua calda a temperatura massima di 40° C; in tutti gli apparecchi deve essere assicurato un adeguato sistema di miscelazione.

L’impianto di riscaldamento deve assicurare un costante benessere termico; la temperatura di tutti i locali, salvo quanto sia diversamente prescritto per quelli ad uso speciale, deve essere controllata in modo da assicurare, nel periodo invernale, un minimo di 20° C.

Ogni edificio, in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti, deve garantire condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali, condizioni di sicurezza degli impianti, difesa degli incendi.

Standards organizzativi

L’organico di una casa albergo di 60/100 posti letto deve prevedere:

- servizi di custodia-portineria continuativo;

- 1 segretario amministrativo;

 - 1 assistente coordinatore;

- 3/5 ausiliari generici e di assistenza per le pulizie dei locali e dei servizi comuni e per le necessità straordinarie ed urgenti degli ospiti;

 - 1 operaio qualificato addetto ai lavori di manutenzione e all’impianto di riscaldamento.

Gli standards dei servizi collettivi dovendo essere commisurati all’ampiezza, alla quantità dei servizi e ai criteri gestionali, vanno studiati caso per caso.]




Art. 8

 (Casa di riposo)(8) 


[Caratteristiche generali

La casa di riposo per anziani è una residenza collettiva costituita da:

 - stanze ad uno o due posti letto, dotate di servizi igienico-sanitari; per ragioni di particolare assistenza sono ammesse stanze fino ad un massimo di quattro posti letto;

   - spazi e servizi collettivi in modo da garantire un soggiorno completo e corrispondente alle specifiche esigenze dell’utente.

Gli utenti della casa di riposo sono persone di età pensionabile che scelgono per vari motivi di condurre una vita comunitaria. Possono, altresì, essere ospitate persone di età inferiore che non sono in condizioni di condurre una vita autonoma a causa di limitazioni fisiche o psichiche.

I servizi collettivi devono essere aperti alla comunità esterna e, in particolare, devono poter essere adeguatamente disponibili anche per altri anziani del nucleo urbano o del quartiere.

La casa di riposo deve essere inserita in centri di vita abitativa, dotati cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa e organizzata la vita dell’anziano. Deve, perciò, essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale.

In ogni caso l’edificio deve essere situato in zone ben soleggiate, prive di fonti di rumori molesti, discoste da sedi stradali di grande traffico e opportunamente dotate di spazi a verde pubblico.

La casa di riposo deve essere dimensionata in maniera da garantire all’anziano un soggiorno valido sotto il profilo individuale e collettivo, una efficace organizzazione di adeguati servizi e, contemporaneamente, permettere una economia di gestione per quanto riguarda gli oneri individuali e sociali. Tenendo presenti tali esigenze, la struttura non può superare i 120 posti letto.

Nei casi di riattamento e sistemazione di immobili già destinati a servizi per anziani:

- in via eccezionale possono essere realizzate stanze con una dotazione parziale di servizi igienico-sanitari; deve comunque essere garantita la disponibilità di acqua corrente fredda e calda;

- la non sempre possibile osservanza delle disposizioni tecniche generali e particolari del presente regolamento dovrà essere adeguatamente motivata:

- è consentito realizzare in uno stesso intervento più di 100 posti letto, purchè la ristrutturazione risulti conveniente e le originarie dimensioni degli immobili stessi, opportunamente riorganizzati, consentano comunque una capacità ricettiva maggiore.

Nel caso di completamento di strutture esistenti, le nuove opere, che dovranno rispettare le norme del presente regolamento, saranno autorizzate dopo o contestualmente al riattamento o sistemazione della struttura originaria che dovrà essere ristrutturata secondo le relative disposizioni.

Disposizioni tecniche generali

L’edificio deve presentare una chiara distribuzione e differenziazione dei vari locali e delle diverse funzioni.

Ogni locale deve essere dimensionato e organizzato per la funzione a cui dovrà assolvere, tenendo presenti le particolari necessità delle persone anziane.

La casa di riposo è costituita da:

a) alloggi;

b) servizi collettivi (sale di riunione, sale ricreative, biblioteche, sale da pranzo, ambulatorio, sale di rieducazione e riabilitazione, etc.);

c) ambienti ad uso comune (ingresso, disimpegni, scale, etc.);

d)  servizi generali (cucina, lavanderia, etc,).

a) Alloggi e servizi igienici dell’alloggio

Gli alloggi sono opportunamente aggregati in nuclei di non oltre 25 posti letto, organizzati in modo da costituire più comunità funzionali all’interno della struttura nel suo complesso.

Ciascun nucleo deve essere dotato almeno di un soggiorno e di adeguati servizi igienico-sanitari comuni.

L’unità minima di alloggio di una casa di riposo è costituita da una stanza di dimensioni tali da poter contenere:

- uno o due letti, collocati in modo che la testata sia sempre appoggiata al muro e che attorno, sui tre lati, lo spazio sia sufficiente per i movimenti della persona anziana e del personale di servizio e di assistenza; in corrispondenza della testata del letto deve essere disposto un campanello di chiamata;

- i tavolini da notte;

- l’armadio per gli effetti personali;

- un tavolo-scrittoio e due sedie;

- una poltroncina.

Ogni stanza da letto deve essere dotata di un servizio attrezzato con vaso, bidet e lavabo; il servizio può essere completato da una doccia a pavimento con apparecchio a telefono a tubo flessibile.

Il locale bagno deve essere dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all’altezza di cm. 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previsti barre di appoggio in corrispondenza del W.C. e della doccia) e di un campanello di allarme. Gli accessori e la rubinetteria debbono essere sistemati in modo da rendere l’uso agevole e immediato; si raccomanda l’impiego di rubinetti a leva e si sconsiglia l’uso di miscelatori automatici. La porta del locale di servizio deve sempre aprirsi verso l’esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85. La superficie delle unità minime di alloggio, comprensivo di stanza da letto e di locale servizi igienici non devono mai essere inferiori a mq. 17 di superficie netta e non deve essere superiore a mq. 24 di superficie netta.

L’altezza degli alloggi non deve essere inferiore a m. 2,70. La superficie della stanza a tre o quattro letti, ricavate nei casi di ristrutturazione e riattamento degli edifici esistenti, deve sempre assicurare a ciascun ospite un minimo di mq. 8,5.

Quando per giustificati motivi, non è possibile dotare le stanze da letto di un locale attrezzato con servizi igienici, le stanze da letto debbono sempre essere dotate almeno di un lavabo.

L’alloggio deve essere separato dal corridoio di accesso da un’unica porta; la dimensione della luce netta della porta deve essere di cm. 90, la dimensione massima di cm. 100.

b) Ambienti per servizi collettivi

    I servizi collettivi devono sempre essere organizzati in modo che possano essere utilizzati anche dalla popolazione del quartiere o della zona servita.

- Sale di riunione e di soggiorno

Debbono costituire un complesso di locali per piccoli gruppi di ospiti in modo da favorire la conversazione e gli incontri, la lettura, i giochi, permettere il soddisfacimento di hobbica, la visione di spettacoli televisivi, etc.. Di questi locali uno deve avere dimensioni tali da poter ospitare almeno 50 posti per riunioni o piccoli spettacoli; i locali destinati alla lettura devono essere separati da quelli ad uso più intenso e rumoroso; i locali destinati allo svago che contengono attrezzature fisse devono essere distinti dagli altri.

- Sale da pranzo

La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati e destinati esclusivamente a tale scopo.

La dimensione minima dello spazio relativo deve essere tale da contenere un numero di posti pari a quello degli ospiti della casa di riposo.

La sala da pranzo deve essere ben illuminata e areata e a diretto contatto con l’area destinata alla distribuzione dei pasti.

- Servizi igienici di uso collettivo

Tutti gli spazi di uso collettivo debbono disporre di servizi igienici, opportunamente localizzati in modo da essere raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi e dotati di corrimano e campanelli di allarme.

Per ciascun nucleo di 25 posti letto deve essere previsto un servizio completo dotato anche di una vasca da bagno a sedere, accessibile su almeno tre lati in modo da poter efficacemente aiutare la persona anziana.

- Ambulatorio

L’ambulatorio deve essere ubicato in un apposito locale dove possono essere praticate, oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite periodiche.

Deve essere di dimensioni tali da contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio.

Deve essere dotato di un servizio igienico accessibile direttamente dall’ambulatorio, preceduto da una zona di attesa.

- Palestra

La palestra deve essere ubicata in un locale appositamente attrezzato, destinato all’esercizio fisico degli ospiti.

Deve avere dimensioni sufficienti ad accogliere l’attrezzatura minima indispensabile per consentire all’utente di mantenere una soddisfacente efficienza motoria.

In uno spazio attiguo alla palestra deve essere previsto un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con servizio igienico.

- Altri servizi

Possono opportunamente essere istituiti, in appositi piccoli locali i servizi di barbiere, parrucchiere e pedicure.

c) Ambienti ad uso comune

- Ingressi

L’ingresso deve essere protetto con pensilina ed essere allo stesso livello del suolo antistante; quando non è possibile evitare un dislivello, è necessario che la porta di ingresso sia preceduta da un pianerottolo di almeno mt. 1,50 di larghezza e che i gradini per accedervi siano affiancati da una rampa percorribile da carrozzelle.

L’atrio di ingresso deve essere reso confortevole ed accogliente ed essere organizzato in modo da costituire il principale punto di informazione di tutto l’edificio.

- Corridoi e disimpegni

I corridoi di collegamento tra corpi di fabbrica separati o tra zone distinte dello stesso stabile e i corridoi di accesso agli alloggi devono avere una lunghezza minima di mt. 1,40, non devono presentare dislivelli, devono essere dotati di corrimano lungo i muri.

- Scale e rampe

Il vano scale deve essere immediatamente individuabile; i gradini devono avere una pedana minima di cm. 30 e un’alzata massima di cm. 16. Le rampe di scale debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati.

- Accessori

Ogniqualvolta l’edificio ha più di un piano fuori terra, deve essere previsto l’impianto di ascensore, dotato di un sedile pieghevole, di una barra di appoggio almeno su un lato e con le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di mt. 1,50 di profondità e mt. 1,20 di larghezza, con un’apertura minima di cm. 60;

- porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico;

- arresto ai piani con livellamento automatico;

- l’apertura delle porte deve essere dotata di meccanismo per l’arresto e l’inversione della chiusura delle porte stesse;

- le porte devono rimanere aperte per almeno 10 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 6 secondi;

- la cabina deve essere dotata di un campanello di allarme, di citofono e di una lampada di emergenza con alimentazione autonoma;

- le bottoniere di comando esterne ed interne, ed il citofono devono essere previsti ad una altezza non superiore a mt. 1,30 dal pavimento.

Il numero degli ascensori dovrà essere stabilito in funzione del numero degli utenti, del numero dei piani dell’edificio e della sua estensione.

d) Servizi generali

Gli uffici amministrativi devono consistere in almeno due locali da destinare a direzione e a segreteria.

I servizi del personale consistono in spogliatoi e servizi igienici, divisi per sesso, dimensionati in base allo standard organizzativo.

- Servizio di cucina

Il servizio di cucina è costituito da un magazzino per le derrate ed uno spazio di lavoro suddiviso in zone di preparazione, di cottura, di lavaggio, di distribuzione.

Il servizio potrà essere riservato agli ospiti della casa di riposo e al personale di servizio, oppure essere allargato per soddisfare le esigenze dell’assistenza domiciliare.

- Servizio di lavanderia

Il servizio di lavanderia dovrà disporre di locali, ben illuminati e areati, necessari per assicurare la raccolta, disinfezione, ammollo, lavaggio, essiccazione, stiratura, rammendo, deposito e distribuzione della biancheria.

Disposizioni tecniche particolari

I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e privi di dislivelli e di soglie in rilevato.

Gli apparecchi elettrici di comando manovrabili dagli ospiti devono essere facilmente individuabili e visibili anche al buoi.

La distribuzione degli interruttori deve essere tale da evitare percorsi nell’oscurità; gli interruttori dei servizi igienici e dei bagni devono essere collocati all’esterno dei locali stessi. Per casi di emergenza, nei locali di uso comune devono essere previste lampade ad alimentazione autonoma a mezzo batteria.

Le finestre degli alloggi e dei soggiorni devono permettere una comoda visione dell’esterno anche a persone sedute o costrette in carrozzella, assicurare adeguata illuminazione, essere dotati di efficace sistema di oscuramento e di protezione dal sole.

Le logge e i balconi devono assicurare le necessarie protezioni e garantire la sicurezza delle persone anziane.

Il tipo di impianto di riscaldamento prescelto deve assicurare un costante benessere termico ; nel periodo invernale, la temperatura di tutti i locali, salvo quanto diversamente prescritto per quelli ad uso speciale, deve assicurare un minimo di 20° C.

In tutti i servizi deve essere assicurata la distribuzione di acqua calda.

Standards organizzativi

 Gli standards organizzativi dei servizi sono i seguenti:

a) Amministrazione

- per posti letto 120 = 1 direttore con responsabilità amministrativa, 1 economo, 1 applicato-dattilografo, 1 assistente sociale, anche a tempo parziale o su convenzione;

b) Operatori di assistenza:

provvedono alla pulizia degli alloggi e ai servizi personali dell’ospite. L’organico della casa di riposo deve prevedere almeno 1 operatore di assistenza ogni 14 ospiti.

c) Personale ausiliario:

provvede alla pulizia degli spazi comuni e a tutti quegli interventi che non richiedono diretti rapporti con l’ospite.

L’organico del personale ausiliario deve essere sempre limitato e comunque rapportato all’ampiezza dei locali, al tipo di struttura.

d) Servizio sanitario

il servizio è assicurato mediante le strutture dell’USL ed eventualmente può essere affidato a un medico convenzionato, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari della casa. Il servizio medico vero e proprio deve essere assicurato dai medici personali dei singoli ospiti.

e) Servizio infermieristico

il servizio deve essere garantito nell’arco dell’intera giornata. L’organico della casa di riposo deve prevedere almeno 1 infermiere ogni 60/70 ospiti.

f) Servizi generali

Cucina:

     - per 120 posti letto = 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;

  Lavanderia:

- fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno, 1 addetto;

- oltre i 4 quintali, 1 addetto ogni quintale ulteriore.

Il servizio di lavanderia può essere assicurato mediante convenzioni con ditte private.

Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della casa di riposo.]



(8) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,


Art. 9

  (Casa protetta)(9) 


[Caratteristiche generali

La casa protetta è una residenza collettiva per persone anziane che per limitazioni fisiche e/o psichiche non sono in grado di condurre una vita autonoma e per le quali, esaurita ogni forma di cura ospedaliera, non si prevedono ragionevolmente che limitati livelli di recuperabilità.

Il 15% degli alloggi può essere concesso in uso a ogni cittadino, che pur non avendo raggiunto l’età del pensionamento, per infermità croniche o insanabili difetti fisici, sono privati della possibilità di svolgere, con autosufficienza, le abituali relazioni sociali e umane.

La struttura residenziale deve essere:

- dotata di tutte le provvidenze atte a garantire la massima sicurezza;

- organizzata in modo da assicurare agli ospiti, per quanto è possibile, la propria intimità e offrire loro la possibilità di ricrearsi un ambiente familiare per non perpetrare in altra scala i fenomeni di emarginazione sociale che si vogliono eliminare o ridurre.

La casa protetta è costituita da:

- alloggi, opportunamente raggruppati in sezioni 25-30 posti letto, organizzati in modo da costituire più comunità funzionali all’interno della struttura che nel suo complesso non potrà avere più di 120 posti letto; ciascuna sezione deve essere dotata almeno di un soggiorno e di adeguati servizi igienico-sanitari;

- spazi e servizi collettivi, in modo da garantire un soggiorno completo e corrispondente alle specifiche esigenze dell’utente.

I servizi collettivi possono essere aperti alla comunità esterna e, in particolare, possono essere adeguatamente disponibili anche per gli altri anziani del nucleo urbano o del quartiere.

La casa protetta deve essere localizzata possibilmente in contesti urbani già consolidati o in fase di sviluppo ben programmato, pianeggianti e facilmente raggiungibili.

In ogni caso la struttura deve sorgere in zona ben soleggiata, dotata di spazi e di verde, priva di fonti di inquinamento atmosferico, lontana da rumori molesti, localizzata ed organizzata in modo da garantire e facilitare al massimo i rapporti tra ospite e familiari.

La casa protetta deve essere dimensionata in modo da garantire all’anziano tutti i servizi di cui ha bisogno ed assicurare un soggiorno valido, sotto il profilo individuale e collettivo, nel rispetto di una diligente, sana e razionale economia di gestione.

La progettazione dell’opera deve essere posta in relazione ai seguenti parametri relativi alla zona servita:

a) popolazione residente e persone affette da grandi senili con confusione mentale e disordini nel comportamento (arteriosclerosi) o che siano impedite fisicamente;

b) strutture per anziani esistenti;

c) programmazione generale di assistenza anziani.

  Qualora vi sia necessità di realizzare residenze per anziani con un numero maggiore di 120 posti letto, devono essere previste più strutture costituenti comunità autonome preferibilmente distribuite in diverso territorio.

La casa protetta dovrà essere dotata di verde opportunamente attrezzato, in modo da ottenere più spazi diversificati ove ciascun ospite possa trovare l’ambiente adatto allo svago.

L’area dovrà essere dotata di spazi per parcheggio nella misura indicata nella legislazione vigente.

Disposizioni tecniche generali e particolari

Ogni alloggio può contenere massimo 4 posti letto: 1 posto letto = mq. 9; 2 posti letto = mq. 16; 3 posti letto = mq. 21; 4 posti letto = mq. 28.

L’alloggio deve garantire all’ospite una vita autonoma nei momenti della giornata in cui è impossibilitato a ricorrere ai servizi collettivi.

Esso va dotato di un servizio igienico attrezzato (vaso, bidet e lavabo; ove possibile il servizio può essere completato da una vasca da bagno) di ampiezza sufficiente da consentire una agevole accessibilità a tutti gli apparecchi.

Devono, altresì, essere previsti i seguenti servizi speciali:

- servizio di riabilitazione e di ginnastica fisica di mantenimento, al fine di evitare ulteriori peggioramenti della condizione fisica;

- servizio di dietetica.

Sarebbe opportuno, infine, prevedere il servizio di assistenza sociale e psicologica, anche eventualmente mediante convenzione con analoghi servizi esistenti sul territorio.

Per tutte le altre necessarie indicazioni valgono le stesse disposizioni previste per la casa albergo e la casa di riposo, tenendo, ovviamente presenti, quei particolari accorgimenti per far fronte agli impedimenti dei non autosufficienti, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 384/78 in materia di barriere architettoniche.

Standards organizzativi

La gamma dei servizi prestati nella casa protetta con ricettività di 120 posti letto deve prevedere i seguenti minimi:

a) Amministrazione:

- segretario o direttore con responsabilità n. 1

- economo n. 1

- applicato-dattilografo n. 1

b) Operatori di assistenza

provvedono alla pulizia degli alloggi e ai servizi personali dell’ospite.

   Nell’organico della casa protetta deve essere previsto almeno un operatore di assistenza ogni quattro ospiti non autosufficienti e un operatore ogni 8 persone semiautosufficienti;

c) Infermieri

provvedono ad applicare le terapie prescritte dai medici curanti e a tutte le mansioni previste dalla legislazione vigente.

Il servizio deve essere garantito nell’arco dell’intera giornata. Nell’organico della casa protetta deve essere previsto almeno un infermiere ogni 15/20 ospiti;

d) Personale ausiliario:

  provvede alla pulizia degli spazi comuni (corridoi, ascensori, salone) e a tutti quegli interventi che non richiedono diretti rapporti con l’ospite.

L’organico del personale ausiliario deve essere sempre limitato e comunque rapportato all’ampiezza dei locali, al tipo di struttura;

e) Servizio sanitario

il servizio è assicurato mediante le strutture dell’USL ed eventualmente può essere affidato ad un medico convenzionato, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari della casa; le cure mediche in favore dei singoli ospiti sono assicurate dai medici prescelti;

f) Servizi generali:

   a) Cucina:

- cuoco n. 1

- aiuto cuoco n. 1

- ausiliari n. 2

b)  Lavanderia e guardaroba

- 1 addetto per ogni q.le fino a 4 q.li di biancheria da trattare al giorno;

- 1 addetto per ogni 2 q.li ulteriori.

c) Il servizio di stireria va organizzato secondo le effettive esigenze e situazioni.

d) Il servizio di telefonista, portiere e custode va strutturato a seconda delle esigenze della casa protetta.]

 



(9) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17,