Regolamento Regionale 15 novembre 1983, n. 2 Modifica del regolamento n. 1 del 18 luglio 1978 circa l'uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia.
Art. 1Il Regolamento regionale n. 1 del 18 luglio 1978
circa l’uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia viene modificato
dai seguenti articoli.
Art. 2All’art. 7 sono aggiunti i seguenti
commi:
La sostituzione delle autovetture comprese quelle
di cui ai precedenti artt. 2 e 6 per usura o a seguito di grave incidente che ne
comprometta l’affidabilità è disposta dalla Giunta regionale, previo parere
favorevole di funzionari tecnici dell’Assessorato regionale ai
Trasporti.
Per
le autovetture in dotazione al Consiglio regionale delibera l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio, su proposta del Settore Amministrazione e contabilità,
sentito il parere di funzionari tecnici dell’Assessorato regionale ai
Trasporti .
Art. 3Il secondo comma dell’art. 8 è sostituito dal
seguente:
Con la stessa delibera è indicato il Responsabile
del Servizio che deve essere di livello non inferiore al
V .
Art. 4L’art. 9 è soppresso e sostituito dal
seguente:
Allorchè si renda necessario, da parte degli uffici
centrali e periferici, l’uso dell’autovettura nell’ambito del territorio
provinciale, l’ufficio interessato è autorizzato a chiedere al servizio
autoparco la messa a disposizione del mezzo. Il servizio autoparco non può
disattendere la richiesta.
L’autorizzazione, compilata in duplice copia, una delle
quali resta all’ufficio che l’ha rilasciata e l’altra, al Servizio autoparco,
deve essere firmata dal Coordinatore di Settore o di Ufficio, rispettivamente
per l’autoparco centrale e per quelli periferici, ovvero, in mancanza del
Coordinatore, da un funzionario appositamente incaricato dall’Assessore al ramo.
L’autorizzazione deve contenere il nome del funzionario che deve utilizzare
l’autovettura, il motivo dell’uso, il presumibile
percorso.
Il
Responsabile del servizio autoparco dispone l’uscita dell’automezzo compilando
apposito foglio d’uscita e ne affida la conduzione ad uno degli
autisti disponibili.
L’uso delle autovetture nell’ambito del territorio
regionale è autorizzato, per motivi di servizio, dal Coordinatore del Settore
interessato. Qualora ricorrano motivate esigenze dell’Amministrazione, l’uso di
autovetture degli autoparchi può essere autorizzato dall’Assessore competente su
proposta dell’Assessore al ramo, nell’ambito del territorio
nazionale>>.
Art. 5Il primo comma dell’art. 13 è così
modificato:
Gli automezzi devono essere custoditi nelle
autorimesse degli autoparchi, centrali e provinciali, ove
esistano .
Dopo il primo comma
dell’art. 13 viene inserito il seguente:
Fino a quando in ciascun capoluogo di provincia gli
uffici regionali non saranno accordati in un’unica sede, l’Assessore competente
può autorizzare in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze di
funzionalità del servizio, la custodia degli automezzi regionali in altra
autorimessa .
Il terzo comma
dell’art. 13 è sostituito dal seguente:
L’Ufficio Provveditorato Economato concorda con i
titolari della autorimesse l’entità del posteggio mensile al cui pagamento si
provvede nei termini e con le modalità della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2
modificata con L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 .
Art. 6Il primo comma dell’art. 15 è sostituito dal
seguente:
L’autista è personalmente responsabile, agli
effetti civili, dei danni subiti dalla Regione Puglia per incidenti imputabili a
suo dolo o colpa grave o, per inosservanza di disposizioni amministrative
regionali. E’ personalmente responsabile in ogni caso, per infrazioni alla norma
del Codice della strada .
Art. 7La lettera e) dell’art. 16 è sostituita dalla
seguente:
e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli automezzi. A tal fine saranno stipulate, previo esperimento di gara, ove
possibile tra Filiali, Concessionarie e Autofficine autorizzate, apposite
convenzioni. Per gli automezzi non costituenti dotazione di autoparchi in quanto
assegnati ad uffici operanti in località diversa dai capoluoghi, alla
manutenzione si provvede nei modi e nei termini di cui alle LL. RR. 25 gennaio
1977, n. 2 e 3 febbraio 1982, n. 11 .
Art. 8All’art. 17 viene aggiunta la seguente
lettera:
g) apporre sulle fatture il visto di effettuate
prestazioni sulle autovetture regionali, trascrivendole analiticamente sui
partitari .
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