Anno 1983
Numero 2
Data 15/11/1983
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 19 novembre 1983, n. 118
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Regolamento Regionale 15 novembre 1983, n. 2

Modifica del regolamento n. 1 del 18 luglio 1978 circa l'uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia.



Art. 1


Il Regolamento regionale n. 1 del 18 luglio 1978 circa l’uso degli automezzi di proprietà della Regione Puglia viene modificato dai seguenti articoli.




Art. 2


All’art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

 La sostituzione delle autovetture comprese quelle di cui ai precedenti artt. 2 e 6 per usura o a seguito di grave incidente che ne comprometta l’affidabilità è disposta dalla Giunta regionale, previo parere favorevole di funzionari tecnici dell’Assessorato regionale ai Trasporti.

Per le autovetture in dotazione al Consiglio regionale delibera l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Settore Amministrazione e contabilità, sentito il parere di funzionari tecnici dell’Assessorato regionale ai Trasporti .




Art. 3


Il secondo comma dell’art. 8 è sostituito dal seguente:

 Con la stessa delibera è indicato il Responsabile del Servizio che deve essere di livello non inferiore al V .




Art. 4


L’art. 9 è soppresso e sostituito dal seguente:

 Allorchè si renda necessario, da parte degli uffici centrali e periferici, l’uso dell’autovettura nell’ambito del territorio provinciale, l’ufficio interessato è autorizzato a chiedere al servizio autoparco la messa a disposizione del mezzo. Il servizio autoparco non può disattendere la richiesta.

L’autorizzazione, compilata in duplice copia, una delle quali resta all’ufficio che l’ha rilasciata e l’altra, al Servizio autoparco, deve essere firmata dal Coordinatore di Settore o di Ufficio, rispettivamente per l’autoparco centrale e per quelli periferici, ovvero, in mancanza del Coordinatore, da un funzionario appositamente incaricato dall’Assessore al ramo. L’autorizzazione deve contenere il nome del funzionario che deve utilizzare l’autovettura, il motivo dell’uso, il presumibile percorso.

Il Responsabile del servizio autoparco dispone l’uscita dell’automezzo compilando apposito  foglio d’uscita e ne affida la conduzione ad uno degli autisti disponibili.

L’uso delle autovetture nell’ambito del territorio regionale è autorizzato, per motivi di servizio, dal Coordinatore del Settore interessato. Qualora ricorrano motivate esigenze dell’Amministrazione, l’uso di autovetture degli autoparchi può essere autorizzato dall’Assessore competente su proposta dell’Assessore al ramo, nell’ambito del territorio nazionale>>.




Art. 5


Il primo comma dell’art. 13 è così modificato:

  Gli automezzi devono essere custoditi nelle autorimesse degli autoparchi, centrali e provinciali, ove esistano .

Dopo il primo comma dell’art. 13 viene inserito il seguente:

  Fino a quando in ciascun capoluogo di provincia gli uffici regionali non saranno accordati in un’unica sede, l’Assessore competente può autorizzare in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze di funzionalità del servizio, la custodia degli automezzi regionali in altra autorimessa .

Il terzo comma dell’art. 13 è sostituito dal seguente:

  L’Ufficio Provveditorato Economato concorda con i titolari della autorimesse l’entità del posteggio mensile al cui pagamento si provvede nei termini e con le modalità della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 modificata con L.R. 3 febbraio 1982, n. 11 .




Art. 6


Il primo comma dell’art. 15 è sostituito dal seguente:

L’autista è personalmente responsabile, agli effetti civili, dei danni subiti dalla Regione Puglia per incidenti imputabili a suo dolo o colpa grave o, per inosservanza di disposizioni amministrative regionali. E’ personalmente responsabile in ogni caso, per infrazioni alla norma del Codice della strada  .




Art. 7


La lettera e) dell’art. 16 è sostituita dalla seguente:

  e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi. A tal fine saranno stipulate, previo esperimento di gara, ove possibile tra Filiali, Concessionarie e Autofficine autorizzate, apposite convenzioni. Per gli automezzi non costituenti dotazione di autoparchi in quanto assegnati ad uffici operanti in località diversa dai capoluoghi, alla manutenzione si provvede nei modi e nei termini di cui alle LL. RR. 25 gennaio 1977, n. 2 e 3 febbraio 1982, n. 11 .




Art. 8


All’art. 17 viene aggiunta la seguente lettera:

  g) apporre sulle fatture il visto di effettuate prestazioni sulle autovetture regionali, trascrivendole analiticamente sui partitari .