Legge Regionale 22 agosto 1984, n. 37
Modificazione dell' articolo 27 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, recante « Norme per l' organizzazione ed il funzionamento delle Unita' Sanitarie Locali», modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23.(1)
Articolo unico [Il primo comma dell art. 27
(Presidi e servizi multizonali) della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51
recante norme per l organizzazione ed il funzionamento delle Unita Sanitarie
Locali, modificata con legge regionale 27 maggio 1982 n. 23, e sostituito dal
seguente:
I presidi e i servizi
multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano
sanitario regionale. Fino all entrata in vigore del piano sanitario regionale,
ai soli fini di quanto previsto dall art. 10 della LR n. 23 del 27 maggio 1982,
sono considerati multizonali i presidi ospedalieri, ubicati nei comuni capoluogo
di provincia, gia classificati ospedali regionali a norma della legge
12 febbraio 1968, n. 132 .]