Legge Regionale 11 dicembre 1984, n. 51
Integrazioni art. 18 legge regionale 21 luglio 1978, n. 32 "Istituzione del servizio sociale regionale per le attivita' motorie e sportive".(1)
Art. 1(2)
[L ultimo comma dell art. 18
della L. R. 21- 7- 78 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni e così
modificato:
a) una somma pari al 9% dell
investimento globale, e comunque non superiore a 900 milioni, per ciascun anno,
per gli interventi di cui al primo comma dell art. 12;
b) una somma pari all 1% dell
investimento globale, e comunque non superiore a 100 milioni, per gli
investimenti di cui al 2 e 3 comma dell
art. 12;
c) una somma pari al 90% dell
investimento globale, e comunque non superiore a 8.300 milioni, e 800 milioni
per gli interventi rispettivamente previsti agli artt. 9 e
10.
Per gli esercizi successivi i
relativi importi di cui al comma precedente saranno determinati dalle rispettive
leggi di bilancio.]