Legge Regionale 11 dicembre 1984, n. 52 Disciplina dell' esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo.(1)
Art. 1(Finalita della legge)(2) [Con la presente legge la Regione, in attuazione
dell art. 9 della legge 17 maggio 1983, n.
217, disciplina l esercizio delle
attivita professionali delle agenzie di
viaggi e turismo.]
Art. 2(Definizione delle agenzie di viaggi e
turismo)(3) [Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese
che svolgono congiuntamente o
disgiuntamente le seguenti attivita, ivi
compresi i compiti di assistenza e
accoglienza ai turisti, secondo quanto
precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio( CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
1084:
a) produzione ed organizzazione di soggiorni,
viaggi e crociere per via terrestre,
fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per
singole persone o per gruppi, con o senza
vendita diretta;
b) intermediazione e vendita diretta al
pubblico di soggiorni, viaggi e crociere
organizzati da altre agenzie, per singole
persone o per gruppi, prenotazione di posti
e vendite di biglietti di imprese italiane
o straniere esercenti attivita di
trasporto ferroviario, automobilistico,
marittimo e aereo.]
Art. 3(Attivita delle agenzie di viaggi e
turismo)(4) [E di esclusiva competenza delle agenzie di
viaggi e turismo l effettuazione dei
seguenti servizi e
prestazioni:
a) l organizzazione di soggiorni ed escursioni
individuali e collettive e giri di citta
con ogni mezzo di
trasporto;
b) la prenotazione e/ o vendita di biglietti
per conto delle imprese nazionali ed estere
che esercitano attivita di trasporto
ferroviario,
automobilistico, marittimo, aereo ed ogni
altro tipo di
trasporto;
c) l assistenza ai clienti, sia mediante l
attivita di accoglienza, trasferimento e
accompagnamento da e per i porti,
aereoporti e stazioni, sia con l
orientamento e le informazioni anche del
tipo geografico e tecnico;
d) la prenotazione di servizi ricettivi, di
ristorazione e in genere turistici, ovvero
la vendita di buoni di credito per detti
servizi emessi anche da altri operatori,
nazionali ed esteri, ed utilizzabili in
Italia ed all estero;
e) le informazioni e la pubblicita di
iniziative turistiche organizzate anche da
altre agenzie di viaggi;
f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e
soggiorni organizzati anche da altre
agenzie di viaggi.
Le agenzie di viaggio e turismo possono
altresi svolgere le seguenti attivita nel
rispetto delle legge che specificatamente
le regolano:
a) l assistenza per il rilascio di passaporti
e visti consolari;
b) l inoltro, il ritiro e il deposito di
bagaglio per conto e nell interesse dei
propri clienti;
c) la prenotazione di vetture da noleggio e di
altri mezzi di trasporto individuale o
collettivo;
d) il rilascio ed il pagamento di assegni
turistici, di assegni circolari o di altri
titoli di credito per i viaggiatori, di
lettere di credito e cambio di valuta;
e) le operazioni di emissione, in nome e per
conto delle imprese di assicurazioni, di
polizze e garanzia di infortuni ai
viaggiatori e dei danni alle cose
trasportate;
f) la distribuzione e la vendita di guide,
piante, opuscoli illustrativi ed
informativi e di ogni altra pubblicazione
utile al turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti
per spettacoli, fiere e
manifestazioni;
h) l organizzazione di convegni e
congressi]
Art. 4(Autorizzazione all apertura e all esercizio
delle agenzie di vaggi e
turismo)(5) [L esercizio delle attivita di cui agli artt.
2 e 3 e soggetto ad autorizzazione
regionale.
Per il rilascio dell autorizzazione all
apertura di agenzie di viaggi e turismo o
di loro filiali, la Regione, sentito il
parere delle organizzazioni sindacali e
professionali delle agenzie di viaggi e
turismo, determina, con deliberazione della
Giunta regionale da adottarsi ogni biennio,
sentita la competente Commissione consiliare, e nella prima attuazione entro 90 giorni
dall entrata in vigore della presente
legge, gli eventuali incrementi - per ogni
provincia e non superiori comunque al 10% -
del numero delle suddette agenzie sulla
base delle variazioni avvenute nel biennio,
in ciascun ambito provinciale, del reddito
pro - capite, della popolazione residente,
del movimento turistico, della ricettivita
turistica, della vendita di biglietti
aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggi e turismo gia operanti,
nonche dell interesse turistico
regionale.
La domanda diretta ad ottenere l
autorizzazione all apertura ed all
esercizio di un agenzia di viaggi e
turismo deve essere presentata all Assessorato regionale al Turismo. L autorizzazione e rilasciata con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta
medesima. Il rilascio dell autorizzazione
e subordinato all accertamento del
possesso dei requisiti professionali di cui
al successivo art. 7.
L autorizzazione regionale e altresi
subordinata al nulla - osta della
competente autorita di pubblica sicurezza,
per quanto attiene all accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
La Regione, in occasione del rilascio dell
autorizzazione di cui al primo comma del
presente articolo, accertera l
inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, gia operanti sul territorio nazionale.
Non potra, in ogni caso, essere adottata
dalle agenzie la denominazione di comuni o
regioni italiane. Per le persone fisiche o
giuridiche straniere l autorizzazione e
subordinata al rilascio del nulla - osta
dello Stato ai sensi dell art. 58 del DPR
24- 7- 1977, n. 616. Possono essere
autorizzati l apertura e l esercizio di
agenzie e filiali stagionali. Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell anno solare e non superiore ai 6 mesi.
L apertura di filiali e la modificazione
delle condizioni originarie in base alle
quali e stata rilasciata l autorizzazione
sono soggette alle medesime modalita
prescritte per l apertura delle nuove
agenzie di viaggi e turismo limitatamente alle modificazioni verificatesi con l esclusione
per le filiali a gestione non autonoma
per quanto attiene al pagamento delle tasse
di concessione regionale di cui al
successivo comma. E concesso un periodo
non superiore a 180 giorni per l eventuale
sostituzione del direttore tecnico. L
autorizzazione all esercizio delle attivita di cui all art. 2 e subordinata al pagamento della
tassa di concessione regionale di cui all
art. 18 della presente
legge.]
Art. 5(Deposito cauzionale)(6) [Entro 10 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione del rilascio della
autorizzazione all esercizio, l
imprenditore deve versare all
Amministrazione regionale, pena la decadenza dell autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni, se intende svolgere le attivita di cui agli artt. 2 e 3 della
presente legge; di lire 30 milioni se
intende svolgere le attivita di cui alla
lettera b) dell art. 2 della presente
legge. La cauzione e versata alla Regione
in contanti o in titoli di rendita pubblica
esenti da vincoli, ovveo in titoli al
portatore o anche mediante sottoscrizione
di apposita fidejussione bancaria oppure
polizza fidejussoria di primarie compagnie
assicurative. L autorizzazione all
esercizio di una filiale stagionale di un
agenzia di viaggi e turismo avente la sede
principale nella regione non comporta l
obbligo del versamento della cauzione. L
ammontare della cauzione di cui al primo comma puo, con deliberazione della Giunta regionale
da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun
anno, essere adeguato all aumento del
costo della vita rilevato in base all
indice ISTAT. La cauzione e vincolata per
tutto il periodo di esercizio dell agenzia
a garanzia dei danni evenutalmente recati a
terzi. Lo svincolo della cauzione, su
domanda dell interessato, e concesso
dalla Regione non prima di 180 giorni
dalla data di cessazione dell attivita
dell agenzia. La cauzione puo essere
destinata, con provvedimento della Giunta
regionale da adottarsi a seguito di atto
giudiziale o stragiudiziale che riconosca
la reponsabilita dell imprenditore per
danni derivati dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi
la copertura della polizza assicurativa di
cui al successivo art. 6. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 17 disposto con ordinanza -
ingiunzione inoppugnabile determina il
prelievo dal deposito cauzionale di una
somma pari all ammontare della sanzione
irrogata. Nei casi previsti dai commi
settimo e ottavo del presente articolo l
imprenditore dovra, entro sessanta giorni
dall adozione del provvedimento regionale,
reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell autorizzazione all esercizio dell
agenzia.]
Art. 6(Garanzia assicurativa)(7) [Le agenzie di viaggi e turismo devono
stipulare polizze assicurative a garanzia
dell esatto adempimento degli obblighi
assunti verso i clienti con il contratto di
viaggio e in relazione
al costo complessivo dei servizi offerti, fatte
salve le disposizioni previste in materia
dalla convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio.]
Art. 7(Requisiti professionali dei titolari delle
agenzie di viaggi e
turismo)(8) [L impresa di viaggi e turismo e organizzata
autonomamente, secondo i criteri tipici
della produttivita aziendale. L imprenditore dovra dimostrare, in
relazione
all attivita che intende svolgere, di
possedere adeguati requisiti professionali
ed in particolare:
1) conoscenza dell amministrazione e
organizzazione delle agenzie di
viaggi;
2) conoscenza di tecnica, legislazione e
geografia turistica;
3) conoscenza di almeno due lingue straniere,
di cui almeno una deve essere l inglese o
il francese.
Qualora la persona fisica titolare dell
autorizzazione non presti con carattere di
continuita ed esclusivita la propria
opera nell agenzia, i requisiti di cui al
comma precedente dovranno essere posseduti
dal direttore tecnico. Il direttore tecnico
deve prestare la propria opera in una sola
impresa o filiale succursale, con carattere
di continuita ed esclusivita e deve
risiedere nel Comune dove ha sede l imrpesa di viaggi o in altro Comune della Regione
Puglia.
Il possesso dei requisiti professionali di cui
al secondo comma e dimostrato mediante il
superamento di esame di idoneita tendente
ad accertare oltre che la conoscenza delle
due lingue straniere, anche il possesso di
nozioni nelle seguenti
materie:
1) legislazione
turistica;
2) diritto privato e
tributario;
3) geografia economica;
4) regolamentazione delle biglietterie aeree,
marittime e
terrestri.]
Art. 8(Commissione per l esame di idoneita
professionale)(9) [L esame di cui al precedente art. 7 e
sostenuto davanti ad una apposita
commissione regionale cosi
composta:
a) l Assessore regionale al Turismo, che la
presiede;
b) il Presidente della Commissione consiliare
permanente o un suo delegato componente
la Commissione;
c) il Coordinatore del settore Turismo della
Regione;
d) un rappresentante dell Associazione
regionale delle agenzie di viaggi e
turismo;
e) un rappresentante designato unitariamente
dalle organizzazioni sindacali piu
rappresentative in sede nazionale dei
lavoratori del turismo e del commercio;
f) un esperto di ciascuna lingua di cui l
imprenditore debba dimostrare di avere
conoscenza;
g) un esperto in
geografia.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell Assessorato regionale al
Turismo.
La commissione viene nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale,
emesso su conforme deliberazione della
Giunta medesima e dura in carica tre
anni.
Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza
annuale.]
Art. 9(Chiusura temporanea dell
agenzia)(10) [Il titolare dell autorizzazione che intende
procedere alla chiusura temporanea non
superiore a sette giorni, dell agenzia ne
deve informare, indicandone la durata, l
Assessorato regionale al Turismo.
Il Presidente della Giunta regionale puo
autorizzare, su domanda del titolare, la
chiusura di una agenzia per un periodo
superiore a sette giorni e inferiore a
trenta; e ammessa una sola proroga non
superiore a trenta giorni. La autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale
proroga possono essere concesse soltanto
per gravi e comprovati
motivi.]
Art. 10(Elenco delle agenzie di viaggi e turismo
regionale - Albo
Regionale)(11) [L elenco dlle agenzie di viaggi autorizzate
e pubblicato annualmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica
Italiana.
Dell avvenuta autorizzazione all apertura di
nuove agenzie di viaggio e turismo viene
data comunicazione al Ministero
competente.
I titolari e direttori tecnici di imprese di
viaggio e turismo che siano in possesso dei
requisiti professionali di cui all art. 7
sono iscritti su domande in un apposito
albo regionale tenuto ed aggiornato presso
l Assessorato al Turismo. I direttori
tecnici che all entrata in vigore della
presente legge siano gia in possesso di nomina rilasciata ai sensi del RDL 23- 11- 36 n. 2523
convertito nella legge 30- 11- 37 n. 2650 -
Agenzia cat. A, vengono iscritti d
ufficio all albo regionale.]
Art. 11(Redazione dei programmi di
viaggio)(12) [Ogni programma concernente viaggi, crociere,
con o senza prestazioni relative al
soggiorno
ed escursioni, organizzati da agenzie di
viaggi e turismo deve contenere, perche ne
sia autorizzata la pubblicazione e
diffusione in qualsiasi forma, le seguenti
indicazioni:
a) data di svlgimento del viaggio e
crociera;
b) itinerario;
c) durata;
d) prezzo globale corrispondente a tutti i
servizi previsti ed eventuale acconto da
versare all atto dell
iscrizione;
e) qualita e quantita dei servizi forniti con
particolare riferimento ai mezzi di
trasporto, categoria degli alberghi, numero
dei pasti, visite guidate;
f) termini per le
iscrizioni;
g) termini e condizioni per le
rinunce;
h) condizioni di annullamento del viaggio da
parte dell agenzia di viaggi e
turismo;
i) estremi della garanzia assicurativa di cui
all art. 5;
l) esatta denominazione dell agenzia
organizzatrice.
Quando la durata del soggiorno sia espressa
in giorni, dal programma deve risultare
esplicitamente anche il numero dei
pernottamenti compresi nel periodo.
Qualora il documento di viaggio non sia
previsto, il programma costituisce l
elemento di riferimento della promessa di
servizi a tutti i fini di accertamento
dell esatto adempimento.]
Art. 12(Pubblicazione e diffusione dei programmi di
viaggio aventi validita
annuale)(13) [Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono
all Assessorato regionale al Turismo,
trenta giorni prima della diffusione, copia
delle pubblicazioni dei programmi di cui al
precedente articolo per consentire la
verifica del rispetto delle disposizioni
della presente legge.]
Art. 13(Accertamento delle violazioni - Funzioni di
vigilanza e controllo)(14) [Le violazioni delle norme della presente legge
sono accertate, oltre che dagli organi di
polizia di Stato abilitati espressamente
dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti
dell Amministrazione regionale, in
servizio presso l Assessorato regionale al
Turismo, designati dall Assessore al ramo
e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale, nonche dai dipendenti
regionali di cui all art. 7 della LR 9- 6-
80, n. 65.Le funzioni di vigilanza e di
controllo sulle imprese di viaggi e turismo
sono esercitate dall Assessorato regionale
al Turismo che puo avvalersi della
collaborazione delle istituende aziende di
promozione turistica( APT) competenti per
territorio.]
Art. 14(Attivita delle Associazioni senza scopo di
lucro)(15) [Le associazioni senza scopo di lucro, che operano
a livello nazionale per finalita
ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono autorizzate, esclusivamente per i
propri associati, ad esercitare attivita
turistiche e ricettive in via continuativa
con le modalita e condizioni previste al
successivo art. 19. Per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni e necessario essere iscritti alla associazione stessa
da almeno 3 mesi. Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalita
politiche, religiose, culturali, sportive e
sociali riconosciute ai sensi degli artt.
11 e 12 del CC - che, senza scopo di lucro,
organizzano ed effettuano gite occasionali,
non superiori a tre giorni, in coincidenza
di manifestazioni o ricorrenze riservate
esclusivamente ai propri associati iscritti
all associazione da almeno tre mesi prima
della data di svolgimento della gita. Per
le iniziative di cui al comma precedente si
dovra dare comunicazione entro 10 giorni prima dell effettuazione dell iniziativa, all
Assessorato regionale al Turismo, indicando
la data di svolgimento, l itinerario della
gita, il numero dei partecipanti e gli
estremi dell assicurazione del viaggio ed
il relativo regolamento.]
Art. 15(Attivita turistiche esercitate dalle imprese di
pubblici trasporti)(16) [Le imprese che, esercitando l attivita di
trasporto terrestre, marittimo, aereo o di
altro tipo, assumono direttamente anche l
organizzazione di viaggi, soggiorno,
crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di
trasporto, sono assoggettate alle
disposizioni della presente legge.]
Art. 16(Biglietteria delle FFSS)(17) [Non sono soggetti alla disciplina della presente
legge gli uffici che si occupano
esclusivamente della vendita di biglietti
delle Ferrovie dello Stato.
Art. 17(Sanzioni - amministrative, Sospensione e
revoca)(18) [Il procedimento e la competenza sanzionatoria
sono regolamentati dalle disposizioni
contenute nella legge 24- 11- 81, n. 689 e
nella LR 15- 11- 77, n. 36. Salva l
applicazione dell art. 665 del Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attivita di
organizzazione e di intermediazione di cui
all art. 2 della presente legge senza aver
ottenuto la prescritta autorizzazione, e
soggetto alla sanzione amministrativa da
L. 3.000.000= a L. 20.000.000= Chiunque
violi le disposizioni di cui all art. 11 e all art. 12 della presente legge e soggetto
rispettivamente alla sanzione
amministrativa da L. 500.000= a L.
2.000.000= e da L. 300.000= a L. 1.000.000=
dette sanzioni sono raddoppiate in caso di
recidiva. In caso di ulteriori violazioni,
l ufficio regionale del Contenzioso
territorialmente competente ne da formale
comunicazione all Assessorato al Turismo e
al Presidente della Giunta regionale, il
quale, su conforme deliberazione della
Giunta, puo, con decreto, sospendere e successivamente revocare l
autorizzazione.
La violazione delle disposizioni di cui all
art# 14 della presente legge da luogo
preliminarmente a diffida e,
successivamente, in caso di recidiva,
comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000= a Lire 500.000=.
La violazione delle disposizioni di cui
all art. 15 della presente legge da
luogo preliminarmente a diffida e,
successivamente, in caso di recidiva,
comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000= a Lire 15.000.000=.
L inosservanza del disposto di cui al
primo comma dell art. 9 e la decorrenza
del termine di proroga, concesso ai sensi
del secondo comma dell art. 9 senza che la
agenzia sia stata riaperta, comportano la
sospensione dell autorizzazione da 1 a 3
mesi ed in caso di recidiva la revoca dell
autorizzazione. Il Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della
Giunta regionale a relazione dell
Assessorato al Turismo, puo sospendere e
successivamente revocare l autorizzazione quando l attivita dell agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria
allo sviluppo turistico regionale o quando
siano modificate le condizioni originarie
per il rilascio dell autorizzazione di cui
all art. 4 della presente legge.]
Art. 18(Tassa di concessione regionale)(19) [L autorizzazione di cui al precedent art. 4
e soggetta, all atto del rilascio e,
successivamente per ciascun anno solare, al
pagamento della tassa di concessione
regionale. Per la disciplina della tassa di
cui al comma precedente si applicano le
norme regionali vigenti in materia.]
Art. 19(Norma transitoria)(20) [Le agenzie di viaggi e turismo che, al momento
dell entrata in vigore della presente
legge, siano munite di autorizzazione di
Agenzie di viaggi classificata come cat. A,
devono adeguarsi alle disposizioni di cui
agli artt. 5 e 6, entro 6 mesi dalla
entrata in vitore della presente legge. Le
agenzie classificate di cat. B e C, entro la stessa data, devono adeguarsi alle disposizioni
di cui agli artt. 5, 6 e 7, pena la
decadenza della licenza gia in possesso.
Le associazioni di cui al 1 comma dell
art. 14 dovranno far pervenire all
Assessorato competente lo Statuto e l atto
costitutivo al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni
due mesi le predette Associazioni devono trasmettere all Assessorato competente l elenco dei viaggi effettuati con l itineraio delle
gite, l elenco dei partecipanti con l
indirizzo, e il prezzo pagato da
ciascuno.]
Art. 20(Norma finanziaria)(21) [Le spese di funzionamento della commissione
di cui all art. 8 della presente legge
fanno carico al Cap. 00202 del Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario
1984. Per gli esercizi successivi l onere
fara carico al corrispondente capitolo dei
rispettivi bilanci di previsione.]
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