Anno 1984
Numero 52
Data 11/12/1984
Abrogato
Materia Turismo;
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Legge Regionale 11 dicembre 1984, n. 52

Disciplina dell' esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 8/96, art. 20


Art. 1

(Finalita della legge)(2) 


[Con la presente legge la Regione, in attuazione dell art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,  disciplina l esercizio delle attivita professionali delle agenzie di viaggi e turismo.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 2

(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo)(3) 


[Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio( CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084:

a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;

b) intermediazione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie, per singole persone o per gruppi, prenotazione di posti e vendite di biglietti di imprese italiane o straniere esercenti attivita di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 3

(Attivita delle agenzie di viaggi e turismo)(4) 


[E di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:

a) l organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di citta con ogni mezzo di trasporto;

b) la prenotazione e/ o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attivita di trasporto ferroviario,

automobilistico, marittimo, aereo ed ogni altro tipo di trasporto;

c) l assistenza ai clienti, sia mediante l attivita di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aereoporti e stazioni, sia con l orientamento e le informazioni anche del tipo geografico e tecnico;

d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori, nazionali ed esteri, ed utilizzabili in Italia ed all estero;

e) le informazioni e la pubblicita di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi;

f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi.

Le agenzie di viaggio e turismo possono altresi svolgere le seguenti attivita nel rispetto delle legge che specificatamente le regolano:

a) l assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nell interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari o di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto delle imprese di assicurazioni, di polizze e garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di guide, piante, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l organizzazione di convegni e congressi]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 4

(Autorizzazione all apertura e all esercizio delle agenzie di vaggi e turismo)(5) 


[L esercizio delle attivita di cui agli artt. 2 e 3 e soggetto ad autorizzazione regionale.

Per il rilascio dell autorizzazione all apertura di agenzie di viaggi e turismo o di loro filiali, la Regione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali e professionali delle agenzie di viaggi e turismo, determina, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ogni biennio, sentita la competente Commissione consiliare, e nella prima attuazione entro 90 giorni  dall entrata in vigore della presente legge, gli eventuali incrementi - per ogni provincia e non superiori comunque al 10% - del numero delle suddette agenzie sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, del reddito pro - capite, della popolazione residente, del movimento turistico, della ricettivita turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggi e turismo gia operanti, nonche dell interesse turistico regionale.

La domanda diretta ad ottenere l autorizzazione all apertura ed all esercizio di un agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all Assessorato regionale al Turismo. L autorizzazione e rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. Il rilascio dell autorizzazione e subordinato all accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 7.

L autorizzazione regionale e altresi subordinata al nulla - osta della competente autorita di pubblica sicurezza, per quanto attiene all accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del  Testo Unico approvato con Regio Decreto  18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. La Regione, in occasione del rilascio dell autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, accertera  l inesistenza di agenzie con denominazione uguale o  simile, gia operanti sul territorio nazionale. Non potra, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l autorizzazione e subordinata al rilascio del nulla - osta dello Stato ai sensi dell art. 58 del DPR 24- 7- 1977, n. 616. Possono essere autorizzati l apertura e l esercizio di agenzie e filiali stagionali. Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell anno solare e non superiore ai 6 mesi. L apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali e stata rilasciata l autorizzazione sono soggette alle medesime modalita prescritte per l apertura delle nuove agenzie di viaggi e turismo limitatamente alle modificazioni verificatesi con l esclusione per le filiali a gestione non autonoma per quanto attiene al pagamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo comma. E concesso un periodo non superiore a 180 giorni per l eventuale sostituzione del direttore tecnico. L autorizzazione all esercizio delle attivita di cui all art. 2 e subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all art. 18 della presente legge.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 5

(Deposito cauzionale)(6) 


[Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio della autorizzazione all esercizio, l imprenditore deve versare all Amministrazione regionale, pena la decadenza dell autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni, se intende svolgere le attivita di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge; di lire 30 milioni se intende svolgere le attivita di cui alla lettera b) dell art. 2 della presente legge. La cauzione e versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovveo in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria di primarie compagnie assicurative. L autorizzazione all esercizio di una filiale stagionale di un agenzia di viaggi e turismo avente la sede principale nella regione non comporta l obbligo del versamento della cauzione. L ammontare della cauzione di cui al primo comma puo, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, essere adeguato all aumento del costo della vita rilevato in base all indice ISTAT. La cauzione e vincolata per tutto il periodo di esercizio dell agenzia a garanzia dei danni evenutalmente recati a terzi. Lo svincolo della cauzione, su domanda  dell interessato, e concesso dalla Regione  non prima di 180 giorni dalla data di cessazione  dell attivita dell agenzia. La cauzione puo essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la reponsabilita dell imprenditore per danni derivati dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo art. 6. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 17 disposto con ordinanza - ingiunzione inoppugnabile determina il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all ammontare della sanzione irrogata. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo del presente articolo l imprenditore dovra, entro sessanta giorni dall adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell autorizzazione all esercizio dell agenzia.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 6

(Garanzia assicurativa)(7) 


[Le agenzie di viaggi e turismo devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione

al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione  internazionale relativa al contratto di viaggio.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 7

(Requisiti professionali dei titolari delle agenzie di viaggi e turismo)(8) 


[L impresa di viaggi e turismo e organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttivita aziendale. L imprenditore dovra dimostrare, in relazione

all attivita che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:

1) conoscenza dell amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi;

2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

3) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l inglese o il francese.

Qualora la persona fisica titolare dell autorizzazione non presti con carattere di continuita ed esclusivita la propria opera nell agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola impresa o filiale succursale, con carattere di continuita ed esclusivita e deve risiedere nel Comune dove ha sede l imrpesa di viaggi o in altro Comune della Regione Puglia.

Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma e dimostrato mediante il superamento di esame di idoneita tendente ad accertare oltre che la conoscenza delle due lingue straniere, anche il possesso di nozioni nelle seguenti materie:

1) legislazione turistica;

2) diritto privato e tributario;

3) geografia economica;

4) regolamentazione delle biglietterie aeree, marittime e terrestri.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 8

(Commissione per l esame di idoneita professionale)(9) 


[L esame di cui al precedente art. 7 e sostenuto davanti ad una apposita commissione regionale cosi composta:

a) l Assessore regionale al Turismo, che la presiede;

b) il Presidente della Commissione consiliare permanente o un suo delegato componente la Commissione;

c) il Coordinatore del settore Turismo della Regione;

d) un rappresentante dell Associazione regionale delle agenzie di viaggi e turismo;

e) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative in sede nazionale dei lavoratori del turismo e del commercio;

f) un esperto di ciascuna lingua di cui l imprenditore debba dimostrare di avere conoscenza;

g) un esperto in geografia.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell Assessorato regionale al Turismo.

La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima e dura in carica tre anni.

Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza annuale.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 9

(Chiusura temporanea dell agenzia)(10) 


[Il titolare dell autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea non superiore a sette giorni, dell agenzia ne deve informare, indicandone la durata, l Assessorato regionale al Turismo.

Il Presidente della Giunta regionale puo autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di una agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; e ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni. La autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale proroga possono essere concesse soltanto per gravi e comprovati motivi.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 10

(Elenco delle agenzie di viaggi e turismo regionale - Albo Regionale)(11) 


[L elenco dlle agenzie di viaggi autorizzate e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana.

Dell avvenuta autorizzazione all apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

I titolari e direttori tecnici di imprese di viaggio e turismo che siano in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 7 sono iscritti su domande in un apposito albo regionale tenuto ed aggiornato presso l Assessorato al Turismo. I direttori tecnici che all entrata in vigore della presente legge siano gia in possesso di nomina rilasciata ai sensi del RDL 23- 11- 36 n. 2523 convertito nella legge 30- 11- 37 n. 2650 - Agenzia  cat. A, vengono iscritti d ufficio all albo regionale.]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 11

(Redazione dei programmi di viaggio)(12) 


[Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno

ed escursioni, organizzati da agenzie di viaggi e turismo deve contenere, perche ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svlgimento del viaggio e crociera;

b) itinerario;

c) durata;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all atto dell iscrizione;

e) qualita e quantita dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinunce;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell agenzia di viaggi e turismo;

i) estremi della garanzia assicurativa di cui all art. 5;

l) esatta denominazione dell agenzia organizzatrice.

Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell esatto adempimento.]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 12

(Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio aventi validita annuale)(13) 


[Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all Assessorato regionale al Turismo, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi di cui al precedente articolo per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge.]


(13) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 13

(Accertamento delle violazioni - Funzioni di vigilanza e controllo)(14) 


[Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell Amministrazione regionale, in servizio presso l Assessorato regionale al Turismo, designati dall Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonche dai dipendenti regionali di cui all art. 7 della LR 9- 6- 80, n. 65.Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle imprese di viaggi e turismo sono esercitate dall Assessorato regionale al Turismo che puo avvalersi della collaborazione delle istituende aziende di promozione turistica( APT) competenti per territorio.]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 14

(Attivita delle Associazioni senza scopo di lucro)(15) 


[Le associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalita ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita turistiche e ricettive in via continuativa con le modalita e condizioni previste al successivo art. 19. Per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni e necessario essere iscritti alla associazione stessa da almeno 3 mesi. Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalita politiche, religiose, culturali, sportive e sociali riconosciute ai sensi degli artt. 11 e 12 del CC - che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, non superiori a tre giorni, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente ai propri associati iscritti all associazione da almeno tre mesi prima della data di svolgimento della gita. Per le iniziative di cui al comma precedente si dovra dare comunicazione entro 10 giorni prima dell effettuazione dell iniziativa, all Assessorato regionale al Turismo, indicando la data di svolgimento, l itinerario della gita, il numero dei partecipanti e gli estremi dell assicurazione del viaggio ed il relativo regolamento.]


(15) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 15

(Attivita turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti)(16) 


[Le imprese che, esercitando l attivita di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono  direttamente anche l organizzazione di viaggi,  soggiorno, crociere ed escursioni comprendenti  prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.]


(16) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 16

(Biglietteria delle FFSS)(17) 


[Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.


(17) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 17

(Sanzioni - amministrative, Sospensione e revoca)(18) 


[Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24- 11- 81, n. 689 e nella LR 15- 11- 77, n. 36. Salva l applicazione dell art. 665 del Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attivita di organizzazione e di intermediazione di cui all art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta  autorizzazione, e soggetto alla sanzione amministrativa  da L. 3.000.000= a L. 20.000.000= Chiunque violi le disposizioni di cui all art. 11 e all art. 12 della presente legge e soggetto rispettivamente alla sanzione amministrativa da L. 500.000= a L. 2.000.000= e da L. 300.000= a L. 1.000.000= dette sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. In caso di ulteriori violazioni, l ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente ne da formale comunicazione all Assessorato al Turismo e al Presidente della Giunta regionale, il quale, su conforme deliberazione della Giunta, puo, con decreto, sospendere e successivamente revocare l autorizzazione.

La violazione delle disposizioni di cui all art# 14 della presente legge da luogo preliminarmente a diffida e, successivamente, in caso di recidiva, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000= a Lire 500.000=. La violazione delle disposizioni di cui all art. 15  della presente legge da luogo preliminarmente a diffida e, successivamente, in caso di recidiva, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000= a Lire 15.000.000=. L inosservanza del disposto di cui al primo comma dell art. 9 e la decorrenza del termine di proroga, concesso ai sensi del secondo comma dell art. 9 senza che la agenzia sia stata riaperta, comportano la sospensione dell autorizzazione da 1 a 3 mesi ed in caso di recidiva la revoca dell autorizzazione. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale a relazione dell Assessorato al Turismo, puo sospendere e successivamente revocare l autorizzazione quando l attivita dell agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell autorizzazione di cui all art. 4 della presente legge.]




(18) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 18

(Tassa di concessione regionale)(19) 


[L autorizzazione di cui al precedent art. 4 e soggetta, all atto del rilascio e, successivamente per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale. Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.]


(19) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 19

(Norma transitoria)(20) 


[Le agenzie di viaggi e turismo che, al momento dell entrata in vigore della presente legge, siano munite di autorizzazione di Agenzie di viaggi classificata come cat. A, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, entro 6 mesi dalla entrata in vitore della presente legge. Le agenzie classificate di cat. B e C, entro la stessa data, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, pena la decadenza della licenza gia in possesso. Le associazioni di cui al 1 comma dell art. 14 dovranno far pervenire all Assessorato competente lo Statuto e l atto costitutivo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni due mesi le predette Associazioni devono trasmettere all Assessorato competente l elenco dei viaggi effettuati con l itineraio delle gite, l elenco dei partecipanti con l indirizzo, e il prezzo pagato da ciascuno.]


(20) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20


Art. 20

(Norma finanziaria)(21) 


[Le spese di funzionamento della commissione di cui all art. 8 della presente legge fanno carico al Cap. 00202 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1984. Per gli esercizi successivi l onere fara carico al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.]


(21) Legge abrogata dalla l.r. 8/96art. 20