Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 38 Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici.
CAPO 1(Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati)
Art. 1(1) 1. I Comuni, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un
programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul
proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli
edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e
per la pubblica incolumita. 2. Il piano deve comprendere
altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di
fondazione.
3. Le zone individuate con il
programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all
albo pretorio e manifesti.
Art. 21. Tutti i proprietari di
fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al
Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell avviso pubblico, una
dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l abitabilita e/ o la
agibilita dell immobile posseduto sotto l aspetto
statico.
2. Nel caso che il fabbricato
comprenda piu unita immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione e
prodotta congiuntamente a cura dell amministratore del condominio o di
responsabile delegato.
3. Nel caso che il fabbricato
sia munito di certificato di abitabilita e/ o di agibilita rilasciato dal
Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall entrata in vigore della
presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti
fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato
stesso.
Art. 31. Il Sindaco, ove
necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve
emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica
incolumita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 41. Gli uffici del Genio Civile,
a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di
competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.
2. I Comuni non in grado di far
fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono
avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di
specifico incarico.
Art. 51. A carico degli
inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le
penalita di legge.
Art. 61 Per le spese necessarie all
attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su
richiesta motivata e documentata.
2. Per ottenere il contributo,
i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la tesoreria
comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di
rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese
sostenute.
Art. 71. Le agevolazioni
previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica sono estese, con il grado della massima priorita, ai Comuni che si
sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all art. 153
del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 4 febbraio 1915, n.
148.
CAPO 2(INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI)
Art. 81. In caso di crollo o di
inabitabilita causata da eventi che compromettono la staticita degli edifici,
la Giunta regionale e autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto
capitale per l acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a
sgombero.
2. Al Comune di Castellaneta e
assegnato un contributo di L. 1.800.000.000= per l acquisto di alloggi ai sensi
della presente legge.
Art. 91. L acquisto degli alloggi e
deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del
dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruita del
prezzo. 2. Gli alloggi sono concessi in
locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per
l eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di
sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma, punto a),
dell art. 6 della LR 20 dicembre 1984, n. 54.
3. Il Comune e tenuto
preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a
richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di
legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.
CAPO 3(PROVVIDENZE FINANZIARIE)
Art. 101. Agli oneri rivenienti dai
precedenti artt. 8 e 9 si fara fronte con lo stanziamento di L. 4.400.000.000=
da prelevarsi con le seguenti variazioni alla LR 12/ 2/ 85, n. 4.
PARTE II -
SPESA
VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
- Cap.
1602040
BILANCIO DI COMPETENZA L.
400.000.000=
BILANCIO DI CASSA L.
400.000.000=
- Cap.
0102080
BILANCIO DI COMPETENZA L.
400.000.000=
BILANCIO DI CASSA L.
400.000.000=
VARIAZIONE IN
AUMENTO
- Cap. 0102290(cni)
Interventi in caso di crollo degli edifici.
BILANCIO DI COMPETENZA L.
4.400.000.000=
BILANCIO DI CASSA L.
4.400.000.000=
Art. 111. Agli oneri rivenienti dai
precedenti artt. 4 e 6 si fara fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da
prelevarsi con le seguenti variazioni alla LR 12/ 2/ 85, n. 4.
PARTE II -
SPESA
VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
Cap.
001380
BILANCIO COMPETENZA
5.000.000.000=
BILANCIO CASSA
5.000.000.000=
VARIAZIONE IN
AUMENTO
Cap. 0102292(cni) Controllo
condizioni statiche dei fabbricati nei Comuni pugliesi.
BILANCIO COMPETENZA
5.000.000.000=
BILANCIO CASSA
5.000.000.000=
2. Per gli esercizi successivi
si provvedera con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione
del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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