Anno 1985
Numero 38
Data 22/05/1985
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U.r. Puglia 5 giugno 1985, n. 73.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 38

Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici.



CAPO 1

(Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati)





Art. 1

(1) 


1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumita.

2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all albo pretorio e manifesti.



(1) Vedi la l.r. 38/2011, art. 37


Art. 2


1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l abitabilita e/ o la agibilita dell immobile posseduto sotto l aspetto statico.

2. Nel caso che il fabbricato comprenda piu unita immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione e prodotta congiuntamente a cura dell amministratore del condominio o di responsabile delegato.

3. Nel caso che il fabbricato sia munito di certificato di abitabilita e/ o di agibilita rilasciato dal Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.




Art. 3


1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 




Art. 4


1. Gli uffici del Genio Civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

2. I Comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.




Art. 5


1. A carico degli inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalita di legge. 




Art. 6


1 Per le spese necessarie all attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

2. Per ottenere il contributo, i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la tesoreria comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.




Art. 7


1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorita, ai Comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all art. 153 del TU della legge comunale e provinciale approvato con RD 4 febbraio 1915, n. 148.




CAPO 2

(INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI)





Art. 8


1. In caso di crollo o di inabitabilita causata da eventi che compromettono la staticita degli edifici, la Giunta regionale e autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale per l acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a sgombero.

2. Al Comune di Castellaneta e assegnato un contributo di L. 1.800.000.000= per l acquisto di alloggi ai sensi della presente legge.




Art. 9


1. L acquisto degli alloggi e deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruita del prezzo.

2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per l eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma, punto a), dell art. 6 della LR 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il Comune e tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria. 




CAPO 3

(PROVVIDENZE FINANZIARIE)





Art. 10


1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 8 e 9 si fara fronte con lo stanziamento di L. 4.400.000.000= da prelevarsi con le seguenti variazioni alla LR 12/ 2/ 85, n. 4.

PARTE II - SPESA

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- Cap. 1602040

BILANCIO DI COMPETENZA L. 400.000.000=

BILANCIO DI CASSA L. 400.000.000=

- Cap. 0102080

BILANCIO DI COMPETENZA L. 400.000.000=

BILANCIO DI CASSA L. 400.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Cap. 0102290(cni) Interventi in caso di crollo degli edifici.

BILANCIO DI COMPETENZA L. 4.400.000.000=

BILANCIO DI CASSA L. 4.400.000.000=




Art. 11


1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 4 e 6 si fara fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla LR 12/ 2/ 85, n. 4.

PARTE II - SPESA

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 001380

BILANCIO COMPETENZA 5.000.000.000=

BILANCIO CASSA 5.000.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 0102292(cni) Controllo condizioni statiche dei fabbricati nei Comuni pugliesi.

BILANCIO COMPETENZA 5.000.000.000=

BILANCIO CASSA 5.000.000.000=

2. Per gli esercizi successivi si provvedera con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.