Anno 1985
Numero 57
Data 05/06/1985
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 14 giugno 1985, n. 81. La presente legge è stata abrogata dall'art. 18, l.r. 11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 1988.
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Legge Regionale 5 giugno 1985, n. 57

Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 6/88, art. 18


Art. 1

(Oggetto e finalita)(2) 


[La Regione Puglia, in attuazione dell art. 13 dello Statuto regionale e dell art. 49 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attivita di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione,  la riqualificazione, l ammodernamento tecnologico e l adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello spettacolo, nonche delle attrezzature e il loro uso diversificato.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 2

(Soggetti beneficiari)(3) 


[La Regione concede contributi a:

a) enti pubblici che gestiscono esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del RD 18/ 6/ 1931, n. 773;

b) proprietari e/ o gestori di sale cinematografiche o teatrali che, singoli o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del RD 18/ 6/ 1931, n. 773.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 3

(Contributi)(4) 


[I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui al precedente art. 2, quale concorso in conto capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, per l abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti per i programmi di investimento.

Il 70% del fondo di copertura previsto dal successivo art. 8  e utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, mentre con il restante 30% si provvede alla costituzione di un fondo di garanzia per l abbattimento, nel limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente articolo fino ad un massimo di cinque anni.

Ciascun contributo in conto capitale e concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.

La scelta del beneficiario spetta al richiedente, ferma restando l alternativita dell intervento regionale.

I programmi devono riguardare:

a) la ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili sia per l attivita cinematografica sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei locali;

b) la trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione culturale.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 4

(Domanda e documentazione)(5) 


[Per l assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono presentare domanda all Assessorato alla Cultura, Tempo Libero della Regione Puglia entro il 30 settembre.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) titolo di proprieta o contratto locatizio della durata utile di cinque anni;

b) relazione tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all Albo degli ingegneri;

c) conto economico previsionale e relazione tecnica sulle modalita e sui tempi di attuazione dei lavori;

d) piano di copertura finanziaria degli investimenti;

e) documento di approvazione del progetto da parte del Comune;

f) progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;

g) dichiarazione di mantenimento per almeno sei anni della destinazione e dell uso dell immobile.

I soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti collettivi:

a) copia autenticata dell atto costitutivo, dello Statuto e dell eventuale regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;

b) elenco degli esercizi cinematografici o teatrali associati, con l indicazione delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo di notorieta;

c) copia del bilancio, per le societa, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e societa assimilate.

Avranno diritto di precedenza le domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti nei cui locali sia stata sospesa l attivita e che si impegnino a riprenderla almeno per il periodo indicato alla lettera g) del precedente comma.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 5

(6) 


[La Regione Puglia definisce, con deliberazione del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento previsto dall esercizio in corso.

L istanza di contributo non puo essere ripetuta per la stessa struttura nell arco del sessennio della concessione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalita per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell ordine cronologico d arrivo delle istanze.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 6

(Liquidazione contributi)(7) 


[Per la liquidazione dei contributi il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura e Tempo Libero - domanda corredata da:

a) dichiarazione rilasciata dal Comune nella quale si attestino le date di inizio e del termine dei lavori;

b) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;

c) documenti della spesa dei lavori effettuati;

d) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale di cui all art. 141 del RD n. 635 del 6/ 5/ 1940 competente per territorio.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 7

(Modalita di erogazione dei contributi)(8) 


[L erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l obbligo di realizzare gli interventi secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione degli interventi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Uguale provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato a norma della lettera g) dell art. 4 della presente legge.

Alla liquidazione dei contributi provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 8

(Disposizioni finanziarie)(9) 


[All onere riveniente dall applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte per l esercizio 1985 con la seguente variazione di bilancio:

PARTE II SPESA

Variazione in diminuzione:

- Cap. 1304130 Spese derivanti dall attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico -venatoria e ambientale LR 27/ 2/ 1984, n. 10 Competenza 1.000.000.000 Cassa 1.000.000.000

Variazione in aumento:

- Cap. 1303081( cni) Contributi in c / capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature  Competenza 700.000.000 Cassa 700.000.000

- Cap. 1303082( cni) Fondo di garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c / interesse a favore di enti pubblici o soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature Competenza 300.000.000 Cassa 300.000.000

Per gli anni successivi, si provvedera mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.] 



(9) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18


Art. 9

(Norma transitoria)(10) 


[Limitatamente all esercizio finanziario 1985, le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale provvedera agli adempimenti previsti al precedente art. 5.]  



(10) Legge abrogata dalla l.r. 6/88art. 18