Legge Regionale 5 giugno 1985, n. 57 Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo.(1)
Art. 1(Oggetto e
finalita)(2) [La Regione Puglia, in
attuazione dell art. 13 dello Statuto regionale e dell art. 49 del DPR 24/ 7/
1977, n. 616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attivita di
aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione, la riqualificazione, l ammodernamento
tecnologico e l adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello
spettacolo, nonche delle attrezzature e il loro uso
diversificato.]
Art. 2(Soggetti
beneficiari)(3) [La Regione concede contributi
a:
a) enti pubblici che gestiscono
esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di
esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del RD 18/ 6/ 1931, n. 773;
b) proprietari e/ o gestori di
sale cinematografiche o teatrali che, singoli o associati in cooperative o
consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui
agli artt. 68 e 80 del RD 18/ 6/ 1931, n. 773.]
Art. 3(Contributi)(4) [I contributi regionali sono
concessi ai soggetti di cui al precedente art. 2, quale concorso in conto
capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, per l
abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti per i programmi di
investimento.
Il 70% del fondo di copertura
previsto dal successivo art. 8 e
utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, mentre con il
restante 30% si provvede alla costituzione di un fondo di garanzia per l
abbattimento, nel limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui
finanziamenti ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente
articolo fino ad un massimo di cinque anni.
Ciascun contributo in conto
capitale e concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta
ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.
La scelta del beneficiario
spetta al richiedente, ferma restando l alternativita dell intervento
regionale.
I programmi devono riguardare:
a) la ristrutturazione delle
sale cinematografiche per renderle agibili sia per l attivita cinematografica
sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione
alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei
locali;
b) la trasformazione delle sale
cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai
fini della promozione culturale.]
Art. 4(Domanda e
documentazione)(5) [Per l assegnazione dei
contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2
devono presentare domanda all Assessorato alla Cultura, Tempo Libero della
Regione Puglia entro il 30 settembre.
La domanda deve essere
corredata della seguente documentazione:
a) titolo di proprieta o
contratto locatizio della durata utile di cinque anni;
b) relazione tecnica sullo
stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all Albo degli ingegneri;
c) conto economico previsionale
e relazione tecnica sulle modalita e sui tempi di attuazione dei
lavori;
d) piano di copertura
finanziaria degli investimenti;
e) documento di approvazione
del progetto da parte del Comune;
f) progetto dei lavori e
dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di
sicurezza;
g) dichiarazione di
mantenimento per almeno sei anni della destinazione e dell uso dell immobile.
I soggetti di cui alla lettera
b) del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti
collettivi:
a) copia autenticata dell atto
costitutivo, dello Statuto e dell eventuale regolamento delle associazioni dei
gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche
o teatrali;
b) elenco degli esercizi
cinematografici o teatrali associati, con l indicazione delle eventuali quote
sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con
atto notorio o atto sostitutivo di notorieta;
c) copia del bilancio, per le
societa, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e
societa assimilate.
Avranno diritto di precedenza
le domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti nei cui locali
sia stata sospesa l attivita e che si impegnino a riprenderla almeno per il
periodo indicato alla lettera g) del precedente comma.]
Art. 5(6) [La Regione Puglia definisce,
con deliberazione del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il
piano di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento
previsto dall esercizio in corso.
L istanza di contributo non
puo essere ripetuta per la stessa struttura nell arco del sessennio della
concessione dello stesso.
Nel caso in cui non venga
utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalita per
la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno
assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell ordine cronologico d
arrivo delle istanze.]
Art. 6(Liquidazione
contributi)(7) [Per la liquidazione dei
contributi il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura e
Tempo Libero - domanda corredata da:
a) dichiarazione rilasciata dal
Comune nella quale si attestino le date di inizio e del termine dei lavori;
b) relazione tecnica dalla
quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;
c) documenti della spesa dei
lavori effettuati;
d) copia del verbale di
sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale di cui all art. 141 del RD
n. 635 del 6/ 5/ 1940 competente per territorio.]
Art. 7(Modalita di erogazione dei
contributi)(8) [L erogazione dei contributi
comporta per i soggetti richiedenti l obbligo di realizzare gli interventi
secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato
alla domanda.
In caso di parziale o mancata
effettuazione degli interventi, la Giunta regionale, con propria deliberazione,
dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto
effettivamente realizzato.
Uguale provvedimento viene
assunto dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato
a norma della lettera g) dell art. 4 della presente legge.
Alla liquidazione dei
contributi provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale,
o suo delegato.]
Art. 8(Disposizioni
finanziarie)(9) [All onere riveniente dall
applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte
per l esercizio 1985 con la seguente variazione di bilancio:
PARTE II
SPESA
Variazione in
diminuzione:
- Cap. 1304130 Spese
derivanti dall attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico
-venatoria e ambientale LR 27/ 2/ 1984, n. 10 Competenza 1.000.000.000 Cassa
1.000.000.000
Variazione in
aumento:
- Cap. 1303081( cni)
Contributi in c / capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli o
associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di
spettacolo e relative attrezzature
Competenza 700.000.000 Cassa 700.000.000
- Cap. 1303082( cni) Fondo di
garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c / interesse a favore di
enti pubblici o soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla
ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature
Competenza 300.000.000 Cassa 300.000.000
Per gli anni successivi, si
provvedera mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei
rispettivi bilanci.]
Art. 9(Norma
transitoria)(10) [Limitatamente all esercizio
finanziario 1985, le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4
dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Entro i successivi 60 giorni,
la Giunta regionale provvedera agli adempimenti previsti al precedente art. 5.]
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