Legge Regionale 5 giugno 1985, n. 58 Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali - Albo - Misure di sostegno.(1)
TITOLO 1
Art. 1(Misure a tutela dell opera d
arte e del bene culturale nellintervento regionale)(2) [La Regione Puglia, ai
sensi e per gli effetti dell art. 8 della legge 22/ 5/ 1971, n. 349, degli
artt. 48 e 49 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616, e delle LLRR 12/ 12/ 1979, n. 76, art.
11, II comma, sub 2) e 4), e 4/ 12/ 1981, n. 58, a tutela e conservazione del
patrimonio di beni culturali, storici, librari, artistici, archeologici
esistenti nel territorio regionale della Puglia e allo scopo di assicurare
efficacia all intervento che da essa venga spiegato a termini della
legislazione vigente e successive modificazioni, riconosce il ruolo di
manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d arte e di beni
culturali in genere, storici, librari, artistici, archeologici e simili, a chi,
manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di detti beni, abbia
conseguito diploma presso l Istituto centrale del Restauro di Roma o titoli di
studio equipollenti presso istituti similari giuridicamente riconosciuti, e
spiegato almeno quattro anni continuativi, legalmente documentati, di attivita
nel settore specifico del restauro di cui al successivo art.
2.]
Art. 2(Attivita
professionale)(3) [Formano oggetto di attivita
professionale di manutenzione, bonifica, conservazione, restauro:
a) dipinti murali in genere,
affreschi, tempere, olii, graffiti, stucchi, gessi, intonaci, decorazioni
parietali;
b) dipinti su tela, tavola,
metalli, pietra, vetri e altri supporti in genere, cartapesta
dipinta;
c) arazzi, stoffe, tappeti,
merletti, ricami, tessuti in genere;
d) ori, argenti, rami, armi,
armature, ferro, bronzi, smalti, avori, resine e cera, vetri e
vetrocromie;
e) manufatti lignei, sculture
lignee, cori, altari, cantorie, pulpiti, soffitti lignei, suppellettili in
genere, dorature e lacche, intarsi; cuoi e pelli al naturale, tinte e
lavorate;
f) strumenti musicali, organi,
arpe, pianoforti, orologi;
g) materiale cartaceo,
pergamene e carte, materiale librario in
genere, disegni, stampe, acquerelli, tempere, cartapesta,
miniature;
h) materiale lapideo in genere,
tarsie commesse in pietre dure o materiale vitreo;
i)
mosaici;
l) ceramiche, porcellane,
oggetti di scavo.]
Art. 3(Istituzione dell
Albo)(4) [Presso la Regione Puglia,
Assessorato alla Cutlura, e istituita una Commissione regionale per l
accertamento delle qualifiche, la compilazione e la tenuta degli elenchi
nominativi dei manutentori, bonificatori, conservatori, restauratori di opere d
arte e di beni culturali in genere.
La Commissione, nominata con
proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell
Assessore alla Cultura, e composta da:
1) sovrintendente ai beni
archeologici della Puglia;
2) il sovrintendente ai beni
architettonici artistici, ambientali e storici della
Puglia;
3) il sovrintendente
archivistico per la Puglia;
4) due titolari di cattedra in
discipline scientifiche, connesse o di supporto, preposti l uno dal Rettore
dell Universita di Bari, l altro da quello dell Universita di
Lecce;
5) due restauratori,
manutentori, designati dalle organizzazioni regionali di categoria piu
rappresentative, tra quelli che non soltanto abbiano i requisiti richiesti dall
art. 1 della presente legge ma vantino rinomanza
nazionale;
6) un funzionario di livello
non inferiore all ottavo dell Assessorato alla Cultura, nominato da quest
ultimo.
Egli assolve la funzione, pure,
di segretario della Commissione.
La Commissione, proponendosi al
suo giudizio valutazioni in materie per le quali difetti nel suo seno la
competenza specifica, puo avvalersi, per decisione unanime, della consultazione
di un esperto di chiara fama nel settore interessato, sulla base di richiesta
dell Assessore alla Cultura e autorizzazione del Presidente della
Regione.]
Art. 4(Funzioni della
Commissione)(5) [La commissione di cui all
articolo precedente si riunisce annualmente in una o piu sessioni, ed esaurisce
ciascuna sessione redigendo verbale conclusivo e disponendo la formazione e,
successivamente, l aggiornamento dell Albo regionale previsto, suddistinto per
settori.
Al funzionario dell
Assessorato, componente la Commissione, e affidata la cura della conservazione
dell Albo. Egli provvede annualmente a procurarne la pubblicazione a mezzo
stampa, entro il 31 marzo e, comunque, nei quindici giorni successivi alla
stesura del verbale conclusivo dei lavori della
Commissione.
La pubblicazione si effettua su
due quotidiani di cui l uno a diffusione regionale, l altro a diffusione
nazionale.
Ai componenti della
Commissione, esterni all istituzione, spettano gli emolumenti previsti dalla
legge regionale per le Commissioni d esame.]
Art. 5(Abilitazione alla
professione)(6) [Colui che e in possesso dei
requisiti di cui all art. 1 e tenuto a sostenere l esame di ammissione all
Albo e conseguire la iscrizione nel medesimo per la categoria di manutentore,
bonificatore, conservatore, restauratore di opere d arte e, in genere, beni
culturali nei settori sopra precisati, per spiegare l attivita in interventi
manutentivi, bonificativi, restaurativi, finanziati in tutto o in parte dalla
Regione.
L iscrizione all Albo
regionale, previsto dalla presente legge, non e consentita ai manutentori,
conservatori, restauratori dipendenti dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni.
L affidamento dei lavori, ove
consentito dalle leggi, a loro, ovvero pure a professionisti di chiarissima
fama, non preclude l intervento della Regione, valutato caso per caso alla
stregua di parere espresso dalla Commissione di cui all art. 3 della presente
legge.
L iscrizione all albo in sede
di prima formazione dello stesso puo avvenire, oltre che per coloro che diano
prova di possedere i requisiti di cui all art. 1, per quanti provino di avere
esplicato con alta qualificazione attivita continuativa ed esclusiva, nei
settori previsti dalla presente legge, per un periodo non inferiore a dieci
anni, in proprio ovvero pure come coadiutore, regolarmente iscritto e
assicurato, di impresa artigiana specializzata, per incarichi affidati con
carattere di ripetitivita e perduranza in egual periodo da sovrintendenze,
nonche musei, pinacoteche, biblioteche, istituzioni culturali, conservative di
beni, purche pubbliche.]
Art. 6(Modalita di
iscrizione)(7) [Le domande devono pervenire nel
termine ultimo stabilito dal decreto del Presidente della Regione che bandisce
annualmente l espletamento del concorso per titoli.
La documentazione dovra essere
indicata, sia pure sommariamente, nella domanda, ma potra essere fornita
successivamente a rischio del richiedente e per raccomandata con ricevuta di
ritorno; comunque anteriormente alla prima riunione della Commissione per lo
scrutinio.]
TITOLO 2
Art. 7(Interventi di
sostegno)(8) [La normativa dettata dal titolo
II della LR n. 37 del 16/ 6/ 1978, avente ad oggetto concessione di contributi
in conto capitale alle imprese artigiane, nonche quella del Regolamento di
attuazione di detta legge 24 maggio 1979, n. 2, relativamente ai contributi
suddetti, secondo la disciplina prevista dagli artt. 24 e 37 dello stesso
regolamento, si applica agli operatori culturali delle categorie previste dalla
presente legge, art. 2, purche organizzati ad impresa, sia individuale che in
forma associativa, e avente i caratteri e limiti che sono stabiliti per le
imprese artigiane, e sempre che:
a) abbiano sede ed esercitato
l attivita nel territorio della Regione Puglia;
b) abbiano l iscrizione nell
Albo regionale previsto dall art. 3 della presente legge, nonche se
coinvolgano il lavoro di piu di tre unita, quella nell Albo degli artigiani;
c) esercitino una o piu
attivita dei settori individuati nell art. 2.]
Art. 8(9) [Limiti, condizioni,
modalita e attinenza dei contributi in conto capitale sono quelli stabiliti con
il suddetto regolamento e sue eventuali modificazioni, in quanto compatibili.]
Art. 9(Norma
finanziaria)(10) [All onere riveniente dall
applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte con
lo stanziamento del Cap. 1303100 che assume la seguente nuova denominazione Programmazione culturale art. 11 P 2
- 3 - 4 LR 76/ 79 e LR n. 58 del 5/ 6/ 1985.
Per gli anni successivi, si
provvedera mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei
rispettivi bilanci.]
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