Legge Regionale 8 marzo 1985, n. 6 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6.
Art. 1(Durata del programma
pluriennale di attuazione) 1. Le previsioni del primo programma pluriennale di attuazione (p.p.a.), disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, già adottato od ancora da adottare dai Comuni ai sensi della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, modificata dalle LL.RR. 31 ottobre 1979, n. 66 e 31 maggio 1980, n. 56, hanno vigore per un periodo massimo di cinque anni. 2. I comuni che hanno già approvato il p.p.a. per una durata triennale, anche se scaduto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono conferire durata quinquennale al p.p.a. stesso, a decorrere dalla data della sua approvazione.
Art. 2(Comuni
obbligati) (1) 1. L art. 4 della L. R. 12
febbraio 1979, n. 6 e così modificato:
Sono obbligati alla
formazione del ppa tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti.
2. Sono altresì obbligati alla
formazione del ppa i Comuni con
territorio comprensivo di aree costiere ovvero facenti parte dei Consorzi delle
aree di sviluppo Industriale, nonche i Comuni sul cui territorio insistono
vincoli paesaggistici ed ambientali previsti dalla legge 29/ 6/ 1939, n. 1497.
3. Ai fini dell obbligo di cui
al presente articolo si fa riferimento alla popolazione esistente al 31 dicembre
dell anno precedente.
4. Per i Comuni non obbligati,
l adozione del ppa e facoltativa. In tale Comuni non trovano applicazione le
norme previste dal 6° comma dell art.13 della legge 28 gennaio 1977, n.
10.
5. I Comuni non obbligati che
hanno gia approvato il ppa in esecuzione della LR 12 febbraio 1979, n. 6, e
successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge possono revocare il ppa o confermare lo stesso quale
facoltativo.
6. In mancanza della revoca
prevista dal precedente comma, il ppa approvato e da ritenersi facoltativo a
tutti gli effetti.
(1) Articolo riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r 6/79
Art. 3(Notifica ai
proprietari) Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici e relativi ai tessuti edificati nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D- e miste, di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444, e dotate di urbanizzazioni primarie, collegate funzionalmente con quelle comunali, non sono subordinati alla inclusione delle relative aree nel p.p.a.. Si intendono tessuti edificati le maglie dello strumento urbanistico generale nelle quali la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a 2/3 di quelle dei suoli edificabili. Sono abrogate le disposizioni dellart. 6 della L.R. 12.2.79, n. 6, così come modificato dalla L.R. 31.10.1979, n. 66, incompatibili con quelle previste dai commi precedenti
Art. 4(Notifica ai
proprietari) 1. La pubblicazione del p.p.a. sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce, a tutti gli effetti, la notifica ai proprietari prevista dal primo comma dellart. 13 della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, modificato dallo art. 36 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56.
Art. 5(Formazione del ppa successivi
al primo) 1. I procedimenti di formazione
ed approvazione del ppa di cui all art. 10 della LR 12 febbraio 1979, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni si intendono riferiti esclusivamente al
primo ppa ed al successivo piano gia in fase di
redazione.
2. I ppa successivi al primo e
salvo quello successivo in fase di redazione sono adottati dal Consiglio
comunale sei mesi prima della scadenza del precedente ppa, direttamente senza
dar preventivo luogo al documento programmatico
preliminare.
3. Il ppa adottato e
depositato per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di affissione presso
la segreteria comunale; dell avvenuto deposito e dato avviso pubblico a mezzo
di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.
4. Durante il periodo di
deposito chiunque puo prenderne visione e presentare istanze ed osservazioni
tendenti a proporre modifiche specifiche o generali; gli enti pubblici sono
tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base
pluriennale.
5. Nel medesimo periodo il
comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni,
ed altresì trasmette il ppa adottato
dalla Giunta regionale, alla Provincia ed alla Comunita
montana.
6. Nei 30 giorni successivi
alla data della comunicazione, gli enti di cui al comma precedente esprimono il
proprio parere in merito. Trascorso inutilmente tale termine, che non potra
essere interrotto o sospeso da alcuna causa,
il parere si intende favorevole.
7. Entro i 60 giorni successivi
al termine di cui al precedente 3° comma il ppa e approvato definitivamente.
8. La delibera di approvazione
del ppa e soggetta al controllo di cui all art. 130 della Costituzione.
9. Nei 30 giorni successivi
all approvazione, il ppa viene comunicato, per quanto di competenza, alla
Giunta regionale ed agli altri enti interessati ed e altresì depositato presso
la Segreteria comunale per l intero periodo di validita a disposizione di
chiunque voglia prenderne visione.
10. I Comuni che alla data di
entrata in vigore della presente legge non si siano ancora muniti di ppa,
seguono il procedimento del presente articolo.
Art. 6(Concessioni in caso di
decadenza ppa) Nel caso di decadenza del ppa
per decorrenza dei termini di validita, senza che sia adottato il ppa
successivo, le concessioni o le autorizzazioni a costruire possono essere
rilasciate per gli interventi:
a) previsti dall art. 9 della
legge 28 gennaio 1977 n. 10;
b) diretti al recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui all art. 31- primo comma, lett. b, c, d, -
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) da realizzare su aree di
completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primarie collegate
funzionalmente con quelle comunali;
d) da realizzare su aree
comprese nei piani di zona;
e) da realizzare su aree di cui
all art.3 della presente legge per le quali non esiste l obbligo di
inserimento nel ppa;
f) da realizzare su aree dotate
di opere di urbanizzazione primaria o per le quali esista l impegno dei
concessionari a realizzarle, sempre che esse risultino incluse nel primo ppa e
non sia ancora intervenuto il provvedimento di espropriazione ai sensi del 6 comma dell art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
g) da realizzare sulle aree
gia incluse nel primo ppa ed acquisite al patrimonio del Comune ai sensi del 6
comma dell art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
h) da realizzare sulle aree
gia incluse nel primo ppa non utilizzate e per le quali non si e proceduto
all esproprio per i motivi di cui al 10° comma dell art. 13 della LR 12
febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7(Adeguamento oneri
urbanizzazione) 1. In mancanza delle
determinazioni regionali in ordine alle percentuali di aumento e di diminuzione
della misura dei costi base di urbanizzazione di cui all art. 34 della LR 12
febbraio 1979, n. 6, come modificato dalla LR 31 ottobre 1979, n. 66, i Comuni
possono annualmente adeguare gli oneri di urbanizzazione dell art. 5 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla base delle variazioni dell indice ISTAT del
costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
2. Restano validi gli aumenti
diversamente deliberati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 8(Abrogazioni) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
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