Anno 1986
Numero 28
Data 30/09/1986
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 ottobre 1986, n. 152.
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Nessun allegato

Legge Regionale 30 settembre 1986, n. 28

Modifica della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali.



Art. 1


Dopo il secondo comma dell art. 5 della L. R. 20 dicembre 1973, n. 26 sono inseriti i seguenti terzo e quarto comma:

All accertamento delle condizioni di cui al 1 comma provvedera la competente commissione consiliare:

Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/ o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico – finanziari di cui al successivo articolo 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima .




Art. 2


Dopo l art. 5 della L. R. 20 dicembre 1973, n. 26 e inserito il seguente articolo 5 bis:

Art. 5 bis (mutamento della denominazione comunale).

Il mutamento della denominazione comunale puo aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati,  in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche.

La regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/ 3 dei consiglieri assegnati.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.