Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 32 Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviliuppo della speleologia.
Art. 1(Obiettivi) 1. La Regione Puglia garantisce
la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale e
regionale delle zone carsiche, delle cavita naturali, delle grotte, anche
marine, con iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una
corretta utilizzazione. 2. La Regione provvede per:
a) la conoscenza della
struttura carsica regionale ipogea ed epigea; b) l accertamento dello stato
dell ambiente carsico; c) la conservazione del
patrimonio;
d) la sua eventuale
utilizzazione.
Art. 2(Conoscenza della struttura
carsica e accertamento dello stato dell ambiente carsico) 1. L obiettivo di cui al punto a) dell art. 1 si consegue
mediante raccolta di dati topografici, geologici, speleologici, morfologici,
faunistici, vegetazionali; la raccolta dei dati sull idrologia e sulla origine
ed evoluzione del sistema carsico pugliese; la ricerca e studio di nuove
creativita.
2. L obiettivo di cui al punto b) dell art. 1 si consegue
con studi periodici di rilevazione e con raccolta dati sullo stato di
conservazione dell ambiente ed in
particolare sull inquinamento della falda, sulle modificazioni dello stato
chimico – fisico delle rocce; sulle alterazioni dell ambiente atmosferico in
cavita.
Art. 3(Catasto regionale delle grotte
e delle aree carsiche) 1. La Regione provvede all
istituzione di un catasto regionale, delle grotte e delle aree carsiche della Puglia, presso il
Centro regionale controllo ambiente di
cui alla LR 21 maggio 1975, n. 42.
2. Il catasto e elemento
costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo
regionale.
3. Ai sensi della presente
legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni
non calcarei, nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente
formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualita ambientale.
4. Delle predette aree sono
iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici,
le possibilita di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all
inquinamento, deturpazione, distruzione di concreazioni e depositi.
5. Coloro che intendano far
iscrivere a catasto grotte o aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta
Regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonche di una
descrizione, anche sommaria e con foto, dei particolari naturali del terreno
circomvicino.
6. Copia della domanda va
inoltrata, dai richiedenti, al Comune nel cui territorio si trova la grotta o
area carsica interessata.
7. Per l attuazione del
catasto, la Regione, puo avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione
di gruppi speleologici pugliesi e della societa italiana di speleologia e/ o di
istituti universitari.
8. Il catasto puo essere
consultato a titolo gratuito da chiunque lo richieda; l eventuale rilascio di
copie avverra a spese dell interessato e previa richiesta scritta.
Art. 4(Tutela delle aree iscritte
nella sezione speciale) 1. Al fine di assicurare la
conservazione di cavita sotterranee di particolare interesse, e istituita una sezione speciale del catasto
nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificita
per la rilevanza e la rarita del valore
espresso.
2. Per assicurare una specifica
tutela e valorizzazione, nonche una utilizzazione non pregiudizievole all
interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche
iscritte nella sezione speciale del catasto sono soggette ad apposita normativa
di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico, nel
rispetto delle procedure e modalita previste dalle disposizioni legislative
vigenti in materia.
Art. 5(Conservazione del
patrimonio) 1. Per il conseguimento dell
obiettivo di cui al punto c) dell art. 1, la Regione attiva provvedimenti
conservativi diretti ad evitare la distruzione, l ostruzione, il
danneggiamento, il deturpamento, l
inquinamento ed il degrado delle cavita naturali del
territorio.
2. La Regione puo costituire
direttamente stazioni scientifiche sperimentali e contribuire alla installazione, potenziamento e gestione di
stazioni di rilevamento realizzate da enti pubblici, associazioni speleologiche,
Universita.
Art. 6(Utilizzazione del
patrimonio) 1. Per l obiettivo di cui al
punto d) dell art. 1, la Regione attiva eventuali interventi di utilizzazione
della risorsa ipogea anche ai fini scientifici, biologici, turistici, didattici,
sanitari, culturali, economici d intesa
con gli enti locali, secondo standard d uso compatibili con la loro struttura.
2. Qualora risulti necessario
assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove non sia possibile provvedere
altrimenti, attivano, previa intesa con la Regione, le procedure di
espropriazione delle zone e delle relative
aree di rispetto secondo le norme vigenti e nell osservanza degli
strumenti urbanistici.
3. Per la spesa relativa agli
indennizzi ed espropri, per la sistemazione, la dotazione di opere, i servizi di protezione e destinazione delle
zone considerate, la Giunta Regionale concede ai Comuni contributi nella misura del 100% della spesa
ritenuta ammissibile.
Art. 7(Progetti
specifici) 1. Le Amministrazioni locali,
le Universita, le associazioni speleologiche, le cooperative possono richiedere
finanziamenti per specifici progetti redatti ai sensi e per le finalita della
presente legge.
2. I progetti devono essere
presentati al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni
anno, corredati dai seguenti documenti:
- Esposizione articolata del
progetto;
- Relativo piano finanziario,
anche di massima;
- Relazione illustrativa dell
attivita svolta e rendiconto circa l impiego di provvidenze gia
ottenute;
- Documentazione relativa all
avvenuta assicurazione per responsabilita civile ed infortuni di tutti i
partecipanti alle esplorazioni, alle esercitazioni ed alle operazioni di
soccorso.
Le associazioni speleologiche
faranno tenere altresì:
- copia dello statuto sociale
da cui si rilevi specificatamente la finalita non di lucro dell associazione.
3. Alle richieste di
finanziamento deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risultino
eventuali agevolazioni o contributi diversi ed eventualmente percepiti allo
stesso titolo e per le stesse attivita, oltre che una copia dell ultimo
bilancio approvato dall assemblea dei soci.
4. Alle squadre di soccorso
speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalita di cui ai commi
precedenti, possono essere concessi contributi in particolare per:
- l adeguamento e l
ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico;
- le spese di gestione e l
addestramento delle squadre di soccorso, nonche l attuazione di iniziative
rivolte alla prevenzione degli incidenti
speleologici.
Art. 8(Interventi
regionali) 1. La Giunta Regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, predispone annualmente, con la ripartizione dello stanziamento, il
programma di attivita per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge.
Art. 9(Commissione
tecnica) 1. E costituita la commissione
tecnica per la protezione di fenomeni carsici pugliesi, come organo di studio, proposizione e
verifica tecnicoscientifica delle
proposte avanzate dai Comuni e dai soggetti di cui al I comma del precedente
art. 7.
2. La commissione, nominata con
decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta da:
- l Assessore all ecologia,
che la presiede;
- n. 2 rappresentanti della
Federazione speleologica pugliese;
- n. 1 rappresentante della
Societa speleologica italiana;
- n. 4 docenti universitari
specializzati in scienze geologiche;
- n. 1 funzionario del settore
urbanistica;
- n. 1 funzionario del settore
risorse naturali;
- n. 1 funzionario del settore
programmazione;
- n. 1 funzionario del settore
agricoltura;
- n. 1 funzionario del settore
turismo;
- n. 1 funzionario del settore
ecologia.
3. Svolge le funzioni di
segretario un funzionario del settore ecologia.
4. La commissione resta in
carica tre anni ed e rinnovabile.
5. Ai componenti esterni, che
ne abbiano diritto, spettano in compensi previsti dall art. 4 della LR 12
agosto 1981, n. 45.
Art. 10(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fara fronte con i fondi di cui al capitolo 0104435
del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986. Tale capitolo
viene dotato di L. 500.000.000 da prelevare dai fondi globali del bilancio 1986 e riportati
al capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.
PARTE II
Variazione in
diminuzione
- Cap. 1602040 Fondi per
finanziamento di spese derivanti da llrr in corso di adozione competenza
500.000.000 cassa 500.000.000
Variazione in
aumento
- Cap. 014435 Tutela e
valorizzazione del patrimonio
speleologico. competenza 500.000.000
cassa 500.000.000
2. Per i successivi esercizi si
provvedera con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del
bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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