Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 36
Proroga termini previsti dall' art. 10 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 « Delega ai Comuni e alla Comunita' Montana del Sub Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall' art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».
Art. 1Il termine del 4 luglio
1986 di cui al 2° comma dell art. 10 della legge regionale n. 60 dell 8 giugno
1985 Delega ai Comuni e alla Comunita Montana del Sub Appennino Dauno
Meridionale degli interventi previsti dall art. 18 della legge 14 maggio 1981,
n. 219 e prorogato fino al 30/ 6/ 1987.