Anno 1986
Numero 36
Data 10/12/1986
Abrogato No
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 dicembre 1986, n. 198, S.O.
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Nessun allegato

Legge Regionale 10 dicembre 1986, n. 36

Proroga termini previsti dall' art. 10 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 « Delega ai Comuni e alla Comunita' Montana del Sub Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall' art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».



Art. 1


Il termine del 4 luglio 1986 di cui al 2° comma dell art. 10 della legge regionale n. 60 dell 8 giugno 1985 Delega ai Comuni e alla Comunita Montana del Sub Appennino Dauno Meridionale degli interventi previsti dall art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e prorogato fino al 30/ 6/ 1987.




Art. 2


Dopo il 1° comma dell art. 9 della legge regionale n. 60 dell 8 giugno 1985 sono aggiunti i seguenti: Il suddetto coordinamento viene svolto congiuntamente al Nucleo Speciale del Genio Civile di Foggia, il quale, con l entrata in vigore della presente legge, viene trasformato in Sezione Speciale Attuazione Legge 14 maggio 1981, n. 219 .

La Sezione di cui sopra, oltre ai compiti stabiliti dall art. 7 della legge n. 219/ 81 per il coordinamento e l assistenza tecnica agli Enti interessati all opera di ricostruzione, svolgera anche attivita di controllo e di vigilanza su tutte le opere che vengono realizzate con i benefici di cui alla legge n. 219/ 81, così come  previsto dagli artt. 5 e 14 della stessa legge e successive modifiche ed integrazioni, nonche su quelle che vengono realizzate con i benefici previsti dalla legge regionale n. 60 dell 8 giugno 1985.

La direzione della Sezione e affidata ad un funzionario tecnico di ruolo della Regione Puglia inquadrato ad un livello non inferiore all ottavo.