Legge Regionale 3 settembre 1987, n. 24 Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B. Art. 1FINALITA(2) [1. La Regione Puglia,
nella ricorrenza del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola
da Myra a Bari, partecipa alla realizzazione del programma di iniziative
promosse dal Comitato Nazionale costituito con DPR 6 marzo 1986, n. 63,
considerato il particolare rilievo che le manifestazioni programmate assumono
sotto il profilo storico, culturale, sociale e turistico per la comunita regionale.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 2CONTRIBUTO
REGIONALE(3) [1. La Giunta Regionale, per il
biennio 1987/ 88, eroga al Comitato Nazionale per le celebrazioni un contributo annuale di L. 500.000.000 come
quota di partecipazione alle spese per la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente
art. 1.
2. Il contributo regionale e
finalizzato al finanziamento di specifiche articolazioni del programma
complessivo delle manifestazioni, proposte dalla Giunta Esecutiva di cui all
art. 3 del DPR 6 marzo 1986, n. 63 ed approvato dalla Giunta
Regionale.
3. Le articolazioni specifiche
alla cui realizzazione concorrera il contributo regionale dovranno riguardare
le iniziative di carattere storico - archeologico - artistico, quelle di
particolare rilevanza culturale e quelle maggiormente significative per la
realta sociale del centro storico di Bari.
In sede di riscontro, la Giunta
Regionale provvedera alla verifica della corretta utilizzazione del contributo
erogato per le finalita precedentemente indicate.
4. Allo scopo di favorire lo
sviluppo culturale, di consolidare i rapporti di amicizia e di solidarieta tra
i giovani, e istituito il premio annuale Caravella della Pace , dell ammontare di tre milioni di lire, riservato ai ragazzi che
frequentano la scuola dell obbligo nel territorio pugliese. La Giunta Regionale
approva il regolamento di partecipazione al concorso entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 3NORMA
FINANZIARIA(4) [1. All onere riveniente dall
applicazione dell art. 2 della presente legge si fa fronte mediante la seguente
variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario
1987:
PARTE II
SPESA
Variazioni in
aumento:
Cap. 0001470( cni) Contributo per la partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la
celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola competenza 500.000.000, cassa 500.000.000
Cap. 0001475( cni) Premio annuale Caravella della Pace competenza 3.000.000, cassa
3.000.000
Variazione in
diminuzione:
Cap. 1602020 Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione ,
Spesa corrente competenza 503.000.000, cassa 503.000.000
2. Per l esercizio 1988 l
onere di L.503.000.000 trova copertura nel bilancio pluriennale 1987/ 88.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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