Anno 1987
Numero 24
Data 03/09/1987
Abrogato
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 3 settembre 1987, n. 24

Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 1

FINALITA(2) 


[1. La Regione Puglia, nella ricorrenza del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola da Myra a Bari, partecipa alla realizzazione del programma di iniziative promosse dal Comitato Nazionale costituito con DPR 6 marzo 1986, n. 63, considerato il particolare rilievo che le manifestazioni programmate assumono sotto il profilo storico, culturale, sociale e turistico per la comunita  regionale.]


(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 2

CONTRIBUTO REGIONALE(3) 


[1. La Giunta Regionale, per il biennio 1987/ 88, eroga al Comitato Nazionale per le celebrazioni un  contributo annuale di L. 500.000.000 come quota di partecipazione alle spese per la realizzazione  delle manifestazioni di cui al precedente art. 1.

2. Il contributo regionale e finalizzato al finanziamento di specifiche articolazioni del programma complessivo delle manifestazioni, proposte dalla Giunta Esecutiva di cui all art. 3 del DPR 6 marzo 1986, n. 63 ed approvato dalla Giunta Regionale.

3. Le articolazioni specifiche alla cui realizzazione concorrera il contributo regionale dovranno riguardare le iniziative di carattere storico - archeologico - artistico, quelle di particolare rilevanza culturale e quelle maggiormente significative per la realta sociale del centro storico di Bari.

In sede di riscontro, la Giunta Regionale provvedera alla verifica della corretta utilizzazione del contributo erogato per le finalita precedentemente indicate.

4. Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, di consolidare i rapporti di amicizia e di solidarieta tra i giovani, e istituito il premio annuale Caravella della Pace , dell ammontare di tre milioni di lire, riservato ai ragazzi che frequentano la scuola dell obbligo nel territorio pugliese. La Giunta Regionale approva il regolamento di partecipazione al concorso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 3

NORMA FINANZIARIA(4) 


[1. All onere riveniente dall applicazione dell art. 2 della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987:

PARTE II SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 0001470( cni) Contributo per la partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola competenza 500.000.000, cassa 500.000.000

Cap. 0001475( cni)   Premio annuale Caravella della Pace   competenza 3.000.000, cassa 3.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 1602020 Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione , Spesa corrente competenza 503.000.000, cassa 503.000.000

2. Per l esercizio 1988 l onere di L.503.000.000 trova copertura nel bilancio pluriennale 1987/ 88.]  



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.