Legge Regionale 13 febbraio 1987, n. 6 Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987- 1989 della Regione Puglia.
Art. 1(Stato di previsione dell
Entrata e della Spesa) 1. Il totale generale dell
entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1987 e approvato in
L. 8.021.821.140.243= in termini di competenza e in L. 11.067.594.021.111= in
termini di cassa. 2. Il totale delle spese della
Regione Puglia per l esercizio finanziario 1987 e approvato in L.
8.021.821.140.243= in termini di competenza e in L. 10.984.259.552.046= in
termini di cassa. 3. Sono autorizzati l
accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani
attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e
proventi dovuti per l anno 1987 sulla base dello stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. 4. E autorizzata l assunzione
degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello
stato di previsione della spesa per l esercizio 1987 annesso alla presente
legge.
5. E autorizzato il pagamento
delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa
dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1987 in conformita delle
disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30/ 7/ 1977 Norme sulla
contabilita regionale .
Art. 2(Quadro generale
riassuntivo) 1. E approvato il quadro
riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1987 di cui alla
Tabella A della presente legge.
Art. 3(Bilancio
pluriennale) 1. Per il riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da legge della Regione
a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio
pluriennale per il biennio 1987- 89 (all. n. 1 e 2).
Art. 4(Fondi di riserva per spese
obbligatorie e d ordine) 1. Sono considerate
obbligatorie e d ordine ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/
1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese
descritte nell allegato n. 3, annesso alla presente legge.
2. La Giunta Regionale e
autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap.
1601020 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi
insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell
art. 36 della legge di contabilita regionale.
Art. 5(Fondo di riserva per spese
impreviste) 1. La Giunta regionale e
autorizzata a disporre con atto deliberativo, da presentare al Consiglio
regionale entro trenta giorni per la convalida, con legge regionale, il
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1601080 e la
loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di
contabilita regionale.
Art. 6(Fondo di riserva per sopperire
a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa) 1. E determinato in L.
150.000.000.000= per l esercizio 1987 il Fondo di riserva per sopperire a
eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
2. Il fondo di cui al comma
precedente e iscritto nello
stanziamento di cassa al Cap.1601040.
3. Il prelevamento di somme dal
Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in
aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive
dotazioni di cassa sono disposte con delibera del Consiglio regionale non
soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di
contabilita regionale ed all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/
1976.
Art. 7(Esercizio delle funzioni
trasferite dallo Stato) 1. Alle spese per l
esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della
Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non
sia diversamente disposto da leggi regionali.
Art. 8(Fondi
globali) 1. Con separati e
successivi provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme
regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme
occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 1602020 - 1602040 e 1602080 -
dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8 e 9 al
bilancio 1987 e con le modalita previste dall art. 38 della legge di
contabilita regionale.
Art. 9(Classificazione della
spesa) 1. Per l anno 1987 le
spese della Regione Puglia sono classificate giusta quanto previsto all art. 30
della legge di contabilita regionale. 2. In mancanza delle determinazioni di
cui al 6o comma dell art. 9 della Legge n. 335 del 19/ 5/ 1976, le spese della
Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle
tabelle A, B e C - allegate alle presente legge( All. nn. 4, 5 e 6).
Art. 10(Autorizzazione di spesa per
leggi regionali e statali attualmente in vigore) 1. Le autorizzazioni di
spesa per l esercizio 1987 concernenti leggi regionali e statali attualmente in
vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o
ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono
disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di
ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa
stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle
indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella
denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di
gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11(Residui
perenti) 1. E autorizzata l
iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa
della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1984
e precedenti per le spese di cui all art. 71 della legge regionale n. 17 del
30/ 5/ 1977 e LR n. 25 dell 11/ 9/ 1986, per gli importi che si presume possano
essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1987.
Art. 12(Applicazione saldo finanziario
attivo) 1. E autorizzata l
applicazione al bilancio di previsione 1987 del presunto saldo finanziario
attivo al termine dell esercizio 1986 per l ammontare di L. 688.506.634.243.
2. Il saldo finanziario attivo
presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura
delle seguenti spese:
1) per L. 156.100.000.000=
residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e
reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 -
Capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0003950 - 0102480 - 0103070 - 0104440
- 0203580 - 0203620 - 0203660 - 0203700 - 0309100 - 0409390 - 0501370 - 0603020
- 0703020 - 0802080 - 0904020 - 1009020 - 1104020 - 1206020 - 1305020 - 1403020
- 1503020.
2) per L. 17.300.000.000=
passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi
precedenti - Capitoli di bilancio nn. 0003320 - 0003340 - 0003910 - 0203760 -
0306090 - 0306092 - 0701040 - 1104040.
3) per L. 30.203.426.147= spese
iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986 in
corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o
introitate nel corso dell esercizio 1986 e retro, in applicazione della
facolta di cui all art. 45 - 4o comma della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977. Capitoli
di bilancio nn. 0004020 -0004040 - 0102420 - 0902040 - 1705220.
4) per L. 120.676.350.000=
spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1987 in corrispondenza
del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte
a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime
a norma di legge - capitoli di bilancio nn. 0003030p. – 0104040p. - 0104430 -
0303230 - 0409370p. – 0601510 - 0602020p. -0701120p. - 0702140 – 0702180 - 0702200 0702205 - 0702210 – 0802040
0802041 0902080 - 1301040 - 1301080 - 1303100 - 1401120 - 1501050 - 2501090p. -
1702020 - 1705050 - 1705200.
3. La restante quota, pari a L.
364.226.858.096 del saldo finanziario presunto delle gestioni 1986 e precedenti
e destinato alla copertura di quota
parte delle altre spese iscritte nella parte II – Spesa del bilancio di previsione 1987
non Specificatamente
identificate.
Art. 13(Occupazione
giovanile) 1. Sui fondi del Cap. 1602040
del bilancio di esercizio 1987 e riservata una quota di L 20 miliardi per un
programma straordinario per l occupazione giovanile da attivare a mezzo di
progetti ad iniziativa della Regione e/ o degli Enti locali Territoriali per
servizi socialmente utili e finalizzati agli obiettivi che saranno definiti
dalla legge regionale Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/ 89
- Legge Finanziaria Regionale .
2. In relazione alla emergenza
della situazione occupazionale, l attivazione di tali progetti avverra secondo
procedure straordinarie, anche in deroga a quelle regionali vigenti, da definire con successivo idoneo
provvedimento legislativo.
Art. 14(Modifiche e integrazioni all
art. 10 della LR 17/ 4/ 1984, n. 17, così come modificato dall art. 6 della
legge regionale 25/ 3/ 86, n. 8) 1. Per la realizzazione degli
interventi relativi al Piano regionale per la casa, disciplinati dalla normativa
di cui all art. 10 della legge regionale 17/ 4/ 1984, n. 17, e autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi iscritta al Cap. 0102090 del Bilancio di previsione
per l esercizio finanziario 1987.
2. All art. 10 della L. R. 17/
4/ 1984, n. 17, così come modificato dall art. 6 della L. R. 25/ 3/ 1986, n. 8, sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
A) Il quarto comma e così
sostituito:
Tali interventi, da
realizzare in aree anche al di fuori dei Piani di Zona di cui alla legge 18/ 4/
1962, n. 167, purche convenzionate ai sensi dell art. 8 della legge 28/ 1/
1977, n. 10, sono localizzati per blocchi non inferiori a ventiquattro alloggi e
i cui progetti abbiano acquisito il parere favorevole della competente
Commissione Edilizia comunale.
B) Il sesto comma e sostituito
dal seguente:
I progetti attuatori
di programmi di edilizia agevolata, fruenti dei contributi previsti dal presente
articolo, decadono dal finanziamento, ferma restando la garanzia regionale,
qualora non pervengano all inizio dei lavori entro 10 mesi dalla comunicazione
regionale di concessione del contributo sul mutuo
.
C) Viene aggiunto il seguente
12° comma:
La Regione concede ai
Comuni che ne fanno richiesta contributi in conto capitale destinati all
acquisto degli alloggi ai sensi del precedente comma, in misura pari alla
differenza tra il costo di acquisizione degli stessi e l ammontare del mutuo
agevolato .
Art. 15(Edilizia
scolastica) 1. Al fine di concorrere alla
realizzazione del piano regionale di edilizia scolastica, la Regione, per la
realizzazione ed il completamento di strutture scolastiche, effettua, per l
anno 1987, un programma integrativo in favore degli Enti Locali che avviino
interventi organici nel settore.
2. Tale programma si avvale di
un finanziamento di L. 5.000.000.000= da concedere in c/ mutuo sul Cap. 0203020
dell obiettivo 02 LLPP.
3. Per la individuazione degli
interventi e per la realizzazione delle opere si applicano le norme della LR 16/
5/ 85, n. 27.
Art. 16(Smaltimento
liquami) 1. Nell attesa della
emanazione della normativa di cui all art. 2 - V comma della Legge 5/ 3/ 1982,
n. 62, in via eccezionale, la Regione concede al Comune di Bari un contributo
ulteriore di L. 2.000.000.000=, previsto al Cap. 0104392 del bilancio di
previsione 1987, a fronte dell inquinamento determinato dal finale smaltimento
delle acque provenienti dagli impianti di depurazione di liquami urbani di Bari
- Occidentale e di Bari - Orientale, e risultanti dal trattamento di liquami
conferiti dai Comuni diversi da quelli di Bari.
2. Il contributo di cui al
precedente comma dovra essere compensato in sede di approvazione del programma
regionale di attuazione della legge 5/ 3/ 1982, n. 62
Art. 17(Sanita) 1. Sino all approvazione
del Piano Sanitario Regionale, il riparto relativo al II e III trimestre e
definitivo annuale della quota regionale del Fondo Sanitario sara approvato
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per la
Sanita che dovra esprimersi entro venti giorni dalla data della richiesta da
parte dell Assessorato competente.
Art. 18(Lavori
Pubblici) 1. Nell ambito delle
disponibilita di cui al Cap. 0203020 dei Lavori Pubblici, la Regione finalizza
la somma di L. 5 miliardi per la realizzazione degli interventi di cui all art.
13 della LR 19/ 2/ 1986, n. 3.
Art. 19(Produzione
tabacchicola) 1. Per la prima attuazione del
Piano Tabacchicolo regionale e stanziata al Cap. 0408610 la somma di L. 5
miliardi, da utilizzare per le misure di riordino e miglioramento della
produzione tabacchicola, con particolare attenzione alle forme
associative.
2. Le azioni da sviluppare
saranno definite dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 20(Ricerca e sperimentazione in
agricoltura) 1. Le risorse finanziarie, di
cui al Cap.0402100, destinate alla
ricerca ed alla sperimentazione saranno utilizzate sulla base di un programma
coordinato finalizzato prioritariamente a nuove tecniche di produzione volte a
migliorare la qualita ed a cogliere i rapporti fra agricoltura e difesa dell
ambiente, fra agricoltura e tutela della salute, attraverso una lotta guidata
contro i pesticidi e le diverse forme di inquinamento.
2. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato per la ricerca
scientifica e la sperimentazione, costituito ai sensi della LR 9/ 6/ 80, n. 68
approva il programma entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente
legge.
Art. 21(Programmi Regionali di
Sviluppo)
Art. 44 TU Leggi
Mezzogiorno(1) 1. Le risorse finanziarie
previste al capitolo 0004196 del Bilancio di previsione 1987 possono essere
utilizzate dopo l approvazione dei Programmi Regionali di Sviluppo (art. 44 TU
- Leggi Mezzogiorno) da parte del Ministero per l intervento Straordinario nel
Mezzogiorno secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1o marzo 1986,
n. 64.
2. A tale fine, l allegato 10
alla presente legge individua le opzioni progettuali di prima attuazione nella
corrispondenza specifica con le azioni organiche del Programma Triennale di
intervento nel Mezzogiorno approvato con deliberazione 10 luglio 1985 dal
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica(
CIPE).
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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