Anno 1987
Numero 6
Data 13/02/1987
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 febbraio 1987, n. 34.
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 febbraio 1987, n. 6

Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987- 1989 della Regione Puglia.



Art. 1

(Stato di previsione dell Entrata e della Spesa)


1. Il totale generale dell entrata della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1987 e approvato in L. 8.021.821.140.243= in termini di competenza e in L. 11.067.594.021.111= in termini di cassa.

2. Il totale delle spese della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1987 e approvato in L. 8.021.821.140.243= in termini di competenza e in L. 10.984.259.552.046= in termini di cassa.

3. Sono autorizzati l accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erTimes New Romani attribuiti dallo Stato alla Regione Puglia, nonche di ogni altra somma e proventi dovuti per l anno 1987 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

4. E autorizzata l assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1987 annesso alla presente legge.

5. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l esercizio 1987 in conformita delle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30/ 7/ 1977 Norme sulla contabilita regionale .




Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio 1987 di cui alla Tabella  A della presente legge. 


Art. 3

(Bilancio pluriennale)


1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da legge della Regione a carico degli esercizi futuri e adottato ed approvato l allegato bilancio pluriennale per il biennio 1987- 89 (all. n. 1 e 2).


Art. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d ordine)


1. Sono considerate obbligatorie e d ordine ai sensi e per gli effetti dell art. 40 del RD 18/ 11/ 1923, n. 2440 e dell art. 36 della legge di contabilita regionale, le spese descritte nell allegato n. 3, annesso alla presente legge.

2. La Giunta Regionale e autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1601020 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell art. 36 della legge di contabilita regionale.




Art. 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1. La Giunta regionale e autorizzata a disporre con atto deliberativo, da presentare al Consiglio regionale entro trenta giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1601080 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell art. 37 della legge di contabilita regionale.


Art. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)


1. E determinato in L. 150.000.000.000= per l esercizio 1987 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma precedente e iscritto  nello stanziamento di cassa al Cap.1601040.

3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposte con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall art. 41 della legge di contabilita regionale ed all art. 12 della legge n. 335 del 19/ 5/ 1976.




Art. 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)


1. Alle spese per l esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche non sia diversamente disposto da leggi regionali.


Art. 8

(Fondi globali)


1. Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione alla emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sara disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi globali previsti ai Capp. 1602020 - 1602040 e 1602080 - dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati nn. 7, 8 e 9 al bilancio 1987 e con le modalita previste dall art. 38 della legge di contabilita regionale. 


Art. 9

(Classificazione della spesa)


1. Per l anno 1987 le spese della Regione Puglia sono classificate giusta quanto previsto all art. 30 della legge di contabilita regionale. 2. In mancanza delle determinazioni di cui al 6o comma dell art. 9 della Legge n. 335 del 19/ 5/ 1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle A, B e C - allegate alle presente legge( All. nn. 4, 5 e 6).  


Art. 10

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)


1. Le autorizzazioni di spesa per l esercizio 1987 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 11

(Residui perenti)


1. E autorizzata l iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1984 e precedenti per le spese di cui all art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 e LR n. 25 dell 11/ 9/ 1986, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell esercizio 1987.  


Art. 12

(Applicazione saldo finanziario attivo)


1. E autorizzata l applicazione al bilancio di previsione 1987 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell esercizio 1986 per l ammontare di L. 688.506.634.243.

2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

1) per L. 156.100.000.000= residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell art. 71 della legge regionale n. 17 del 30/ 5/ 1977 - Capp. di bilancio nn. 0001640 - 0003900 - 0003950 - 0102480 - 0103070 - 0104440 - 0203580 - 0203620 - 0203660 - 0203700 - 0309100 - 0409390 - 0501370 - 0603020 - 0703020 - 0802080 - 0904020 - 1009020 - 1104020 - 1206020 - 1305020 - 1403020 - 1503020.

2) per L. 17.300.000.000= passivita pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti - Capitoli di bilancio nn. 0003320 - 0003340 - 0003910 - 0203760 - 0306090 - 0306092 - 0701040 - 1104040.

3) per L. 30.203.426.147= spese iscritte nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1986 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazioni vincolate accertate e/ o introitate nel corso dell esercizio 1986 e retro, in applicazione della facolta di cui all art. 45 - 4o comma della LR n. 17 del 30/ 5/ 1977. Capitoli di bilancio nn. 0004020 -0004040 - 0102420 - 0902040 - 1705220.

4) per L. 120.676.350.000= spese iscritte nel bilancio dell esercizio finanziario 1987 in corrispondenza del trasferimento allo stesso esercizio di autorizzazioni di spesa gia disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge - capitoli di bilancio nn. 0003030p. – 0104040p. - 0104430 - 0303230 - 0409370p. – 0601510 - 0602020p. -0701120p. - 0702140 –  0702180 - 0702200 0702205 - 0702210 – 0802040 0802041 0902080 - 1301040 - 1301080 - 1303100 - 1401120 - 1501050 - 2501090p. - 1702020 - 1705050 - 1705200.

3. La restante quota, pari a L. 364.226.858.096 del saldo finanziario presunto delle gestioni 1986 e precedenti e destinato alla copertura di quota  parte delle altre spese iscritte nella parte II –  Spesa del bilancio di previsione 1987 non  Specificatamente identificate.




Art. 13

(Occupazione giovanile)


1. Sui fondi del Cap. 1602040 del bilancio di esercizio 1987 e riservata una quota di L 20 miliardi per un programma straordinario per l occupazione giovanile da attivare a mezzo di progetti ad iniziativa della Regione e/ o degli Enti locali Territoriali per servizi socialmente utili e finalizzati agli obiettivi che saranno definiti dalla legge regionale Disposizioni finanziarie per il triennio 1987/ 89 - Legge Finanziaria Regionale .

2. In relazione alla emergenza della situazione occupazionale, l attivazione di tali progetti avverra secondo procedure straordinarie, anche in deroga a quelle regionali vigenti,  da definire con successivo idoneo provvedimento legislativo.




Art. 14

(Modifiche e integrazioni all art. 10 della LR 17/ 4/ 1984, n. 17, così come modificato dall art. 6 della legge regionale 25/ 3/ 86, n. 8)


1. Per la realizzazione degli interventi relativi al Piano regionale per la casa, disciplinati dalla normativa di cui all art. 10 della legge regionale 17/ 4/ 1984, n. 17, e autorizzata la spesa di lire 10 miliardi iscritta al Cap. 0102090 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987.

2. All art. 10 della L. R. 17/ 4/ 1984, n. 17, così come modificato dall art. 6 della L. R.  25/ 3/ 1986, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

A) Il quarto comma e così sostituito:

Tali interventi, da realizzare in aree anche al di fuori dei Piani di Zona di cui alla legge 18/ 4/ 1962, n. 167, purche convenzionate ai sensi dell art. 8 della legge 28/ 1/ 1977, n. 10, sono localizzati per blocchi non inferiori a ventiquattro alloggi e i cui progetti abbiano acquisito il parere favorevole della competente Commissione Edilizia comunale.

B) Il sesto comma e sostituito dal seguente:

I progetti attuatori di programmi di edilizia agevolata, fruenti dei contributi previsti dal presente articolo, decadono dal finanziamento, ferma restando la garanzia regionale, qualora non pervengano all inizio dei lavori entro 10 mesi dalla comunicazione regionale di concessione del contributo sul mutuo .

C) Viene aggiunto il seguente 12° comma:

La Regione concede ai Comuni che ne fanno richiesta contributi in conto capitale destinati all acquisto degli alloggi ai sensi del precedente comma, in misura pari alla differenza tra il costo di acquisizione degli stessi e l ammontare del mutuo agevolato . 




Art. 15

(Edilizia scolastica)


1. Al fine di concorrere alla realizzazione del piano regionale di edilizia scolastica, la Regione, per la realizzazione ed il completamento di strutture scolastiche, effettua, per l anno 1987, un programma integrativo in favore degli Enti Locali che avviino interventi organici nel settore.

2. Tale programma si avvale di un finanziamento di L. 5.000.000.000= da concedere in c/ mutuo sul Cap. 0203020 dell obiettivo 02 LLPP.

3. Per la individuazione degli interventi e per la realizzazione delle opere si applicano le norme della LR 16/ 5/ 85, n. 27. 




Art. 16

(Smaltimento liquami)


1. Nell attesa della emanazione della normativa di cui all art. 2 - V comma della Legge 5/ 3/ 1982, n. 62, in via eccezionale, la Regione concede al Comune di Bari un contributo ulteriore di L. 2.000.000.000=, previsto al Cap. 0104392 del bilancio di previsione 1987, a fronte dell inquinamento determinato dal finale smaltimento delle acque provenienti dagli impianti di depurazione di liquami urbani di Bari - Occidentale e di Bari - Orientale, e risultanti dal trattamento di liquami conferiti dai Comuni diversi da quelli di Bari.

2. Il contributo di cui al precedente comma dovra essere compensato in sede di approvazione del programma regionale di attuazione della legge 5/ 3/ 1982, n. 62




Art. 17

(Sanita)


1. Sino all approvazione del Piano Sanitario Regionale, il riparto relativo al II e III trimestre e definitivo annuale della quota regionale del Fondo Sanitario sara approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per la Sanita che dovra esprimersi entro venti giorni dalla data della richiesta da parte dell Assessorato competente. 


Art. 18

(Lavori Pubblici)


1. Nell ambito delle disponibilita di cui al Cap. 0203020 dei Lavori Pubblici, la Regione finalizza la somma di L. 5 miliardi per la realizzazione degli interventi di cui all art. 13 della LR 19/ 2/ 1986, n. 3. 


Art. 19

(Produzione tabacchicola)


1. Per la prima attuazione del Piano Tabacchicolo regionale e stanziata al Cap. 0408610 la somma di L. 5 miliardi, da utilizzare per le misure di riordino e miglioramento della produzione tabacchicola, con particolare attenzione alle forme associative.

2. Le azioni da sviluppare saranno definite dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 




Art. 20

(Ricerca e sperimentazione in agricoltura)


1. Le risorse finanziarie, di cui al Cap.0402100,  destinate alla ricerca ed alla sperimentazione saranno utilizzate sulla base di un programma coordinato finalizzato prioritariamente a nuove tecniche di produzione volte a migliorare la qualita ed a cogliere i rapporti fra agricoltura e difesa dell ambiente, fra agricoltura e tutela della salute, attraverso una lotta guidata contro i pesticidi e le diverse forme di inquinamento.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato per la ricerca scientifica e la sperimentazione, costituito ai sensi della LR 9/ 6/ 80, n. 68 approva il programma entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge. 




Art. 21

(Programmi Regionali di Sviluppo)

Art. 44 TU Leggi Mezzogiorno(1) 


1. Le risorse finanziarie previste al capitolo 0004196 del Bilancio di previsione 1987 possono essere utilizzate dopo l approvazione dei Programmi Regionali di Sviluppo (art. 44 TU - Leggi Mezzogiorno) da parte del Ministero per l intervento Straordinario nel Mezzogiorno secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1o marzo 1986, n. 64.

2. A tale fine, l allegato 10 alla presente legge individua le opzioni progettuali di prima attuazione nella corrispondenza specifica con le azioni organiche del Programma Triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato con deliberazione 10 luglio 1985 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica( CIPE).



(1) Articolo abrogato dalla l.r. 28/98, allegato C.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.