Legge Regionale 3 giugno 1988, n. 15
Modifica dell' art. 4 della legge regionale dell' 11 febbraio 1988, n. 7 «Norme integrative alla legge regionale del 18 febbraio1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987- 1989 (legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive».(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B Art. 1[L art. 4 della legge regionale
dell 11 febbrario 1988, n. 7 Norme integrative alla LR del 18- 2-
1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987- 1989
(legge finanziaria regione). Interventi straordinari per la tutela dell
ambiente e lo sviluppo delle attivita produttive e così
modificato:
Il termine per la
presentazione degli interventi, di cui all art. 4 della LR n. 7 dell
11.2.1988, e prorogato al 5 luglio 1988 .]