Legge Regionale 10 aprile 1989, n. 4
Modifiche all' art. 36 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 concernente «Norme per la disciplina dell' attivita' delle cave».
Art. 1L art. 36 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 e così sostituito:
Fino all
approvazione del piano regionale delle attivita estrattive(P.R.A.E.), l
autorizzazione per l apertura di nuove cave e rilasciata in conformita a
quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi 3o e 5o, previo parere dei
Comuni interessati da esprimere non oltre trenta giorni .