Legge Regionale 20 aprile 1990, n. 13 Disciplina degli impianti di carburante. Norme per la razionalizzazione della rete e per l' esercizio delle funzioni amministrative.*(1)
(1) Legge abrogata dall'art. 25,
comma 1, lettera c),L.R.
13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti
previsti dall'art. 2 della stessa legge. TITOLO 1Disposizioni generali
Art. 1Principi ispiratori e obiettivi.(2) [1. La
distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione costituisce
«pubblico servizio» ai sensi e per gli effetti del primo comma dellart. 16 del
D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, concernente i provvedimenti urgenti per la ripresa
economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
2. La
Regione Puglia, in esecuzione di quanto disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio Ministri 8 luglio 1978 e dal piano energetico nazionale approvato dal
C.I.P.E. in data 10 agosto 1988, con la presente legge emana le norme che
attuano la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di
carburanti per uso autotrazione e disciplinano lesercizio delle funzioni
amministrative delegate dallo Stato ai sensi della lett. a) dellart. 52 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3.
Della presente legge sono parte integrante le tabelle in allegato «A», che hanno
validità quinquennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima] .
(2) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 2Fonti normative e rinvii.(3) [1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art.
1, le fonti legislative e amministrative statali di riferimento, alle quali si
fa rinvio per tutto quanto non previsto con la presente legge, sono:
a)
lart. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente la disciplina dei distributori
automatici di carburante per uso autotrazione;
b) il
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, concernente le norme per lesecuzione dellart.
16;
c) il
D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208, modificato con i D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 e
D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024;
d) il
D.P.C.M. 11 settembre 1989;
e) le
direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(C.I.P.E.) del 10 agosto 1988;
f) il
D.M. 24 novembre 1984, concernente gli impianti di metano per uso autotrazione.
2. Per
lesercizio delle funzioni amministrative, la Regione si avvale, ai sensi
dellart. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, degli uffici e organi tecnici
dello Stato] .
(3) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 3Definizioni.(4) [1. Ai
fini della presente legge si intende per:
a)
rete: linsieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di
carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;
b)
impianto: lunitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di
erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione, compreso il metano ed
il G.P.L., con le relative attrezzature ed accessori;
c)
erogatore o distributore: il complesso di attrezzature (pompa o sistema di
adduzione, contatore o misuratore, pistola o valvola di intercettazione,
tubazioni di collegamento) mediante le quali il carburante viene trasferito dal
serbatoio dellimpianto a quello dellautomezzo;
d)
colonnina: lapparecchiatura contenente uno o più erogatori;
e)
self-service pre-pagamento: lapparecchiatura a lettura ottica e/o magnetica per
la erogazione automatica di carburanti per uso autotrazione della quale lutente
si serve direttamente e per il cui funzionamento non è necessaria lassistenza
di apposito personale;
f)
self-service post-pagamento: la speciale apparecchiatura per la trasmissione a
distanza dei risultati di misura, usata direttamente dallutente con relativo
pagamento ed apposito incaricato;
g)
modifica dellimpianto:
1) la
sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione;
2)
linterramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di
quelli esistenti con altri di maggiore capacità;
3) il
cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già erogati
dallimpianto;
4)
linstallazione di un miscelatore tra prodotti già erogati;
5) il
riposizionamento delle attrezzature costituenti limpianto;
h)
potenziamento dellimpianto:
1)
laumento delle colonnine;
2)
laumento dei prodotti erogabili;
3)
linstallazione di apparecchiature self service prepagamento.
i)
trasferimento dellimpianto: lo spostamento di un impianto dallattuale
ubicazione su una nuova posizione commerciale
l)
trasferimento della titolarità della concessione: la voltura del decreto di
concessione o di autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione
in proprietà delle attrezzature costituenti limpianto;
m)
concentrazione: la utilizzazione di decreti relativi ad uno o più impianti
esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite su un impianto
già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di questultimo;
n)
trasferimento e concentrazione: la utilizzazione di decreti relativi a due o più
impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature vengono trasferite e
concentrate su una nuova posizione commerciale per la realizzazione di un nuovo
impianto;
o)
incompatibilità tra impianto e territorio: la situazione di contrasto con larea
di ubicazione determinata:
1) da
intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale prospiciente
limpianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga
in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia la larghezza della sede
stradale stessa, leffettuazione del rifornimento di carburante comporta
larresto del flusso di traffico;
2) da
eccessiva vicinanza ad un semaforo, ad un incrocio, ad una curva o ad un dosso;
3) da
necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, qualora le
strutture dellimpianto impediscano la visuale, anche parziale, dei beni di
interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscano,
comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nellunità ambientale
di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;
4) da
necessità di salvaguardia della incolumità dei residenti;
p)
indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la
quantità di prodotti erogati;
q)
spostamento dellimpianto: il riposizionamento coatto del punto di vendita sulla
stessa direttrice di marcia e nelle adiacenze dellattuale ubicazione] .
(4) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 4Tipologia di impianto.(5) [1.
Gli impianti costituenti la rete sono classificati convenzionalmente nel modo
seguente:
a)
stazione di servizio: limpianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o
a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di locali
o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi allautoveicolo
nonché di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori;
b)
stazione di rifornimento: limpianto costituito da uno o più apparecchi a
semplice o a doppia erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, che
dispone di servizi igienici e di eventuali altri servizi accessori, con
esclusione di locali o attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri
servizi allautoveicolo;
c)
chiosco: limpianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia
erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito
esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente
allesposizione di lubrificanti od altri prodotti e accessori per autoveicoli;
d)
punto isolato e/o appoggiato: limpianto costituito da uno o più apparecchi a
semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventuale
pensilina senza alcuna struttura sussidiaria] .
(5) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 5Zone omogenee comunali.(6) [1. Il
territorio comunale, in relazione ai tipi di impianto consentiti, è ripartito in
quattro zone omogenee:
a) la
zona «uno» è la zona «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quella parte del
territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte
integrante degli agglomerati stessi;
b) la
zona «due» comprende le zone «B» e «C» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle
parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, o
destinate a nuovi complessi insediativi;
c) la
zona «tre» comprende le zone «D» e «F» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè quelle
parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad
essi assimilati ovvero destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale;
d) la
zona «quattro» è rappresentata dalla zona «E» di cui al D.M. 2 aprile 1968, cioè
quelle parti di territorio destinate ad usi agricoli.
2.
Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale, sono previsti:
a)
nella zona «uno» gli impianti al servizio prevalente dellutenze con abituale
dimora nei centri storici;
b)
nelle zone «due» e «tre», a seconda della disponibilità delle aree. gli impianti
al servizio dellutenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo chiosco,
stazione di servizio, stazione di rifornimento;
e)
nella zona «quattro» gli impianti di tipo stazione di servizio, stazione di
rifornimento.
3.
Nella zona «uno», non essendo consentite nuove concessioni, lesistenza di
impianti dovrà, comunque, non essere in contrasto con le disposizioni rivenienti
dal terzo e quinto comma dellart. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989 e soggiacere
alle limitazioni del sesto comma del successivo art. 15] .
(6) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 6Strumenti urbanistici comunali.(7) [1. I
Comuni, tenuto conto che lattività di distribuzione dei carburanti per uso
autotrazione ha natura giuridica di pubblico servizio ai sensi del primo comma
dellart. 1 della presente legge, nella redazione o revisione dei propri
strumenti urbanistici generali e/o di attuazione devono prevedere ubicazioni
idonee su cui permettere linstallazione degli impianti.
2. Per
il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma ed al fine di
consentire il sollecito trasferimento degli impianti nei casi previsti dagli
articoli seguenti, il Comune, laddove è possibile, farà ricorso allesproprio
per causa di pubblica utilità delle aree idonee individuate e, quindi, le
concederà, mediante stipula di apposita convenzione, ai titolari-concessionari
cui il trasferimento è consentito].
(7) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 7Commissione consultiva regionale .(8) (9) [1. Presso il competente Assessorato al commercio viene costituita
la Commissione consultiva regionale, della quale sono chiamati a far parte
componenti residenti e/o domiciliati in Puglia in rappresentanza di enti e
organizzazioni di categoria a carattere nazionale aventi sede nella Regione.
2. La
Commissione consultiva, presieduta dallAssessore al commercio o, per sua
delega, dal dirigente del Settore commercio, si compone di:
a) un
rappresentante dellEnte nazionale idrocarburi (E.N.I.);
b) un
rappresentante dellUnione petrolifera;
c) un
rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere
nazionale dei commercianti allingrosso di prodotti petroliferi operanti in
Puglia: Assopetroli, Federpetroli, Competrol;
d) un
rappresentante dellAssociazione nazionale distribuzione stradale di gas
petrolio liquefatto (gpl);
e) un
rappresentante delle Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese
distributrici di metano;
f) un
rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere
nazionale della categoria dei gestori degli impianti, più rappresentative in
Puglia: F.I.G.I.S.C., F.A.I.B., F.L.E.R.I.C.A.-C.I.S.L.;
g) un
rappresentante dellAutomobile club (A.C.I.);
h) un
rappresentante del Compartimento A.N.A.S.;
i) un
rappresentante dellUfficio tecnico imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) di Bari;
l) un
rappresentante dellUfficio tecnico imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) di
Lecce;
m) un
rappresentante del Corpo vigili del fuoco, designato dallIspettorato regionale;
n) un
rappresentante dellUnione regionale delle Camere di commercio.
3. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso
il Settore.
4. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione o dellAssessore
al commercio, se delegato, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti
ed organismi interessati e soggiace alla normativa della L.R. 12 agosto 1981, n.
45, ed eventuali successive modifiche de integrazioni.
5. La
commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere
confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nel corso del quinquennio
su richiesta del rispettivi enti ed organismi.
6.
Seguendo la procedura di designazione e nomina degli effettivi, deve far parte
della commissione anche un componente supplente in sostituzione di ciascun
rappresentante effettivo.
7. La
commissione per lesercizio delle funzioni ad essa assegnate, può avvalersi di
esperti senza diritto di voto.
8. La
commissione consultiva ha facoltà di sentire anche i soggetti interessati ai
problemi da trattare.
9. In
prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto
della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la commissione è
regolarmente costituita con la presenza di almeno 4 componenti oltre al
Presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Gli
astenuti sono computati ai fini del quorum. Le sedute di prima e seconda
convocazione possono essere tenute nella stessa giornata con lintervallo di
almeno unora.
10.
Lordine del giorno deve essere inviato almeno otto giorni prima di ciascuna
seduta] .
(8) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(9) Ai sensi dell'art. 24,
comma 3, L.R.
13 dicembre 2004, n. 23 la Commissione consultiva regionale carburanti di
cui al presente articolo continua a operare fino alla nomina della nuova
Commissione prevista dall'art. 21 della suddetta legge.
Art. 8Compiti della commissione consultiva.(10) [1. La
commissione ha il compito di esprimere pareri su questioni riguardanti
lattuazione della presente legge ed in particolare:
a)
sulle istanze di rinnovo delle concessioni ovvero sulle istanze di conversione
delle autorizzazioni in concessione, solamente quando i relativi impianti
insistono su suolo pubblico ed il Comune, previa revoca della concessione del
suolo per ragioni di pubblico interesse, propone alla Regione la conseguente
revoca del titolo abilitativo allesercizio;
b)
sulle istanze di trasferimento;
c)
sulle istanze di potenziamento;
d)
sulle istanze di nuove concessioni, sia stradali che per uso privato e per
natanti, comprese quelle di GPL e di metano;
e)
sulle istanze di sospensione dellattività qualora il periodo di chiusura
richiesto sia superiore a sei mesi;
f)
sulla ristrutturazione e razionalizzazione del servizio notturno;
g)
sulla razionale localizzazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento;
h)
sulle istanze di voltura dei decreti di concessione a favore di soggetti non
titolari di altre concessioni;
i)
sulle questioni in materia di orario rivenienti dalla L.R. 23 maggio 1980, n.
49, e successive modifiche].
(10) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO 2Impianti per uso pubblico
Art. 9Requisiti soggettivi del richiedente.(11) [1. Il richiedente la concessione per linstallazione e
lesercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso
autotrazione deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt.
5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269] .
(11) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 10Domanda di concessione e contenuti.(12) [1. La
domanda di concessione, in competente bollo e diretta alla Regione Puglia -
Assessorato industria, commercio, artigianato - Settore commercio - Ufficio
carburanti, deve indicare:
a) le
generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale
rappresentante, nonché, per le società, i dati di cui al primo e secondo comma
dellart. 2250 del codice civile;
b) la
località in cui si intende installare limpianto;
c) la
dettagliata composizione dellimpianto con lindicazione del numero dei
distributori semplici o doppi, del numero dei serbatoi con relative capacità,
del tipo di carburante, del serbatoio dellolio esausto, nonché delle quantità
massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante
adulterato per uso riscaldamento in confezioni diverse originali sigillate che
si intendono detenere presso limpianto per la vendita al dettaglio;
d) la
precisa denominazione della strada o via comunale e della chilometrica, con
relativo numero nel caso di strada statale o provinciale;
e) il
proprietario dellarea su cui si intende installare limpianto;
f) la
documentazione da cui risulti il possesso delle capacità tecnico-organizzativa
ed economica;
g) il
numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare;
h) la
indicazione della distanza tra la posizione del nuovo impianto e quella del più
vicino esistente, sia nello stesso senso di marcia che nel senso inverso.
2.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a)
dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dellart. 18 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, da cui risulti che per il
richiedente non sussistono le condizioni di incapacità soggettiva previste
dallart. 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
b)
atto di assenso, in competente bollo ed autenticato nei modi di legge, o altro
idoneo documento comprovante la disponibilità dellarea su cui si intende
installare limpianto, qualora trattisi di suolo di proprietà privata;
c)
disegno planimetrico in bollo a firma di tecnico abilitato da cui risulti:
1) la
corografia della zona di ubicazione dellimpianto;
2)
lesatta superficie in metri quadri dellarea destinata allimpianto;
3) la
posizione esatta dei distributori e dei serbatoi, con la indicazione delle
capacità, dei prodotti e dei relativi collegamenti tra erogatori e serbatoi;
4) la
precisa ubicazione di tutti i locali destinati ai vari servizi dellimpianto con
le rispettive superfici e le distanze dalle posizioni delle attrezzature;
5) la
distanza dei distributori e dei serbatoi da eventuali fabbricati adiacenti
allimpianto;
6)
copie di domanda e di disegno planimetrico per gli enti ed organi ai quali
necessita richiedere il parere e lautorizzazione di cui ai successivi artt. 11
e 12] .
(12) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 11Istruttoria delle domande.(13) [1.
Ricevute le domande di concessione, lUfficio carburanti procede allesame
preliminare delle stesse respingendo con comunicazione motivata:
a)
quelle presentate da soggetti ritenuti non idonei in base alle disposizioni
della presente legge;
b)
quelle riferentisi a località in cui linstallazione di un nuovo impianto sia in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Per
le altre domande si provvede a richiedere:
a) il
parere del Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio;
b) il
parere dellU.T.I.F. competente per territorio;
c) il
parere dellente proprietario della sede stradale prospiciente limpianto:
A.N.A.S. o Amministrazione provinciale;
d) il
parere della Capitaneria di porto competente per territorio qualora larea di
ubicazione ricada su suolo demaniale marittimo;
e) il
parere della Circoscrizione doganale qualora larea interessata ricada in
territorio doganale;
f) il
parere della Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente
per territorio per concessioni relative a nuovi impianti] .
(13) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 12Autorizzazione comunale.(14) [1. Ai
fini del completamento del procedimento istruttorio delle domande, la Regione è
tenuta a munirsi dellautorizzazione comunale per quanto attiene alle condizioni
di viabilità e di traffico, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici,
sia che limpianto vada a porsi su suolo comunale sia che si ponga su suolo
privato.
2.
Lautorizzazione è fornita con deliberazione della Giunta comunale.(15)
3. Le
aree sottoposte a vincoli impediscono al Comune il rilascio dellautorizzazione
sino a quando lo stesso non ottenga il nulla-osta della Sovraintendenza per i
beni ambientali ed architettonici ovvero dellAssessorato regionale
allurbanistica qualora trattisi di vincoli paesaggistici di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali).
4.
Lautorizzazione relativa ad impianti che erogano solo o anche G.P.L. comporta
lesplicita menzione che gli stessi non vanno a porsi nelle zone vietate, così
come individuate dallart. 22 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 (contenente le
norme di sicurezza degli impianti di gas petrolio liquefatto), sostituito
dallart. 2 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 29] .
(14) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(15) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 13Durata e contenuto della concessione.(16) [1. La concessione ha la durata di anni
diciotto e può essere rinnovata.
2.
Latto di concessione deve contenere tutte le clausole, le modalità, le
condizioni e le prescrizioni previste dal secondo comma dellart. 10 del D.P.R.
27 ottobre 1971, n. 1269.
3.
Sono, comunque, riportate nellatto di concessione le clausole, le condizioni e
le prescrizioni risultanti dai pareri degli organi ed enti interessati e
dallautorizzazione del Comune].
(16) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO 3Voltura, rinnovo ed estinzione della concessione
Art. 14Voltura delle concessioni.(17) [1. La
concessione, fermi restandone i contenuti e la durata, può essere trasferita ad
altro soggetto, purché questultimo acquisisca la proprietà dellimpianto e
possegga i requisiti previsti dallart. 9 della presente legge, non prima del
decorso di cinque anni dalla data del rilascio del decreto di concessione o di
voltura . (18)
2.
Nella domanda, che deve essere inoltrata alla Regione, per ottenere
lautorizzazione al trasferimento della concessione le parti, concessionario ed
acquirente, devono manifestare le rispettive volontà di rinuncia e di assenso al
trasferimento della concessione, nonché fornire tutte le indicazioni previste
dallart. 9 e dalle lett. a) ed e) del primo comma dellart. 10 della presente
legge.
3. In
calce alla domanda va posta la sottoscrizione autenticata di entrambi i
contraenti.
4. Ai
fini della verifica delle condizioni di cui al primo comma, alla domanda vanno
allegati, in originale o in copia autenticata, gli atti comprovanti, per legge,
il trasferimento della proprietà.
5. Non
è consentita la voltura concernente impianti che nel quinquennio solare
antecedente la data di presentazione della domanda non abbiano registrato
erogazione per un periodo superiore almeno a ventiquattro mesi.
6. Il
decreto regionale di assenso è adottato previo accertamento dufficio della
funzionalità dellimpianto e dei requisiti soggettivi del subentrante.
7.
Sono di competenza del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
le funzioni di cui al secondo comma dellart. 2 del D.P.C.M. 11 settembre 1989]
(17) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(18) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 15Rinnovo della concessione.(19) [1. La
domanda per ottenere il rinnovo della concessione ovvero la conversione
dellautorizzazione in concessione deve essere presentata dallinteressato alla
Regione, ai sensi del secondo comma dellart. 16 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità fissato nel
decreto di concessione ovvero nel decreto originario di autorizzazione; decorso
tale termine, la concessione o lautorizzazione si intendono decadute.
2. Per
decreto originario deve intendersi il primo decreto concernente lautorizzazione
alla installazione ed esercizio dellimpianto, per cui non hanno alcuna
rilevanza eventuali decreti emessi successivamente al primo per modifiche o per
potenziamento ovvero per voltura a terzi, qualora il decreto originario non
prescriva alcuna scadenza, la sua efficacia è limitata a diciotto anni.
3.
Lemissione del decreto regionale di rinnovo o conversione è subordinata
allacquisizione, a seconda dei casi, dei pareri favorevoli degli enti ed organi
interessati, dellautorizzazione del Comune, nonché dellaccertamento della
idoneità tecnica dellimpianto al sicuro e regolare espletamento dellattività
da effettuarsi a cura del comando provinciale vigili del fuoco ed, infine,
allaccertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente.
4.
Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle
strutture dellimpianto. deve essere diffidato il titolare, a mezzo raccomandata
dellufficio competente, assegnando un termine perentorio per la esecuzione dei
lavori stessi e disponendo, se necessaria, la sospensione dellesercizio. In
caso di inottemperanza nel termine assegnato, la domanda di rinnovo viene
respinta e, nel contempo, si provvede alla revoca del titolo abilitativo
allesercizio dellimpianto.
5. La
domanda di cui al primo comma del presente articolo, che deve contenere i dati
previsti dalle lett. a), c) e d) del primo comma del precedente art. 10. deve
essere corredata della documentazione indicata alle lett. a) e c) del secondo
comma dello stesso articolo, nonché di copia dei decreti assistenti limpianto.
Con listanza di rinnovo può essere richiesta anche la modifica o il
potenziamento dellimpianto.
6. Non
sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nella zona «uno» di
cui alla lett. a) del primo e terzo comma del precedente art. 5, se
incompatibili con la normativa urbanistica e non in regola con quella vigente in
materia di licenza di accesso.
7.
Agli impianti di cui al comma precedente si applica quanto previsto dalla lett.
a), secondo comma, del successivo art. 18].
(19) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 16Estinzione della concessione.(20) [1.
Per le cessazioni delle concessioni valgono le norme di cui allart. 18 del
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
2. I
provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati e devono
stabilire il giorno di cessazione dellesercizio dellimpianto.
3. Si incorre, altresì, nella decadenza quando la Regione riceve la
comunicazione dei comuni, di cui al terzo comma del successivo art. 33
attestante la sospensione dellesercizio. In tali casi, così come in tutti gli
altri casi in cui si viene a conoscenza della sospensione il concessionario,
previa diffida, deve rimettere in esercizio limpianto o, in alternativa,
chiedere lautorizzazione alla sospensione. Trascorsi sessanta (60) giorni dalla
lettera di diffida senza che lesercizio sia ripreso o senza che sia stata
presentata domanda di autorizzazione alla sospensione, previa verifica dufficio
sul posto e senza alcun altro avviso si procede alla dichiarazione di
decadenza ](21)
(20) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(21) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
TITOLO 4Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione
Art. 17Potenziamento e modifica.(22) [1.
Limpianto può essere potenziato con laggiunta di altro prodotto previa
rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente in esercizio o la cui
attività risulti sospesa con autorizzazione. In ogni caso deve trattarsi di
impianto dotato di piazzale o di adeguamento fuori strada.(23)
2. A
tal fine, la domanda di potenziamento in competente bollo, recante tutte le
notizie di cui alle lett. a) e e) del primo comma del precedente art. 10 nonché
gli estremi del decreto o dei decreti assistenti limpianto, deve essere
corredata di planimetria bollata e firmata sulla quale dovrà risultare non solo
la consistenza attuale dellimpianto, ma anche quella futura con lindicazione
di quanto previsto alla lett. e) del secondo comma dello stesso art. 10. Alla
domanda medesima debbono essere allegate, altresì, copie della istanza e della
planimetria occorrenti per richiedere pareri ed autorizzazioni agli organi ed
enti prescritti.
3.
Agli impianti esistenti possono essere aggiunti altri distributori per prodotti
già erogati ai sensi del comma 3 dellart. 7 D.P.C.M. 11 settembre 1989. La
domanda di autorizzazione da parte del concessionario deve essere corredata del
parere favorevole dei Vigili del fuoco, dellU.T.I.F. e dellA.N.A.S. o
dellAmministrazione provinciale, qualora limpianto prospetti su strade di loro
pertinenza, nonché del parere del Comune espresso dalla Giunta comunale per
impianti installati su suolo del demanio comunale. Prima della messa in
esercizio, i nuovi distributori devono essere collaudati dallapposita
Commissione.(24)
4. Non
saranno prese in considerazione istanze di potenziamento qualora il decreto di
concessione ovvero loriginario decreto di autorizzazione assistente limpianto
stesso scada nel biennio successivo. In tali casi la domanda medesima deve
contenere anche la richiesta di rinnovo della concessione o di conversione
delloriginano decreto in concessione, al fine di effettuare unica istruttoria e
conseguente unico provvedimento finale.
5. Non
sono soggette ad autorizzazione le modifiche contemplate dal quarto e sesto
comma dellart. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.
6. Le
modifiche di cui al quarto comma dellart. 7 del citato D.P.C.M., prima di
essere realizzate, necessitano della preventiva comunicazione alla Regione e del
preventivo parere favorevole dei vigili del fuoco e dellente proprietario della
strada nonché dellautorizzazione comunale, dove richiesta. A lavori ultimati e
prima della messa in esercizio delle modifiche previste dalle lett. a), c) e d)
va chiesto il collaudo alla Regione, che vi provvede a mezzo dellapposita
commissione. Per le modifiche dei restanti punti b), e), f) occorre, qualora
richiesto, laccertamento del comando dei vigili del fuoco e dellU.T.I.F. ai
fini della corrispondenza delle norme di sicurezza e fiscali. Alla stessa
procedura dei punti a), c), d) è soggetta linversione duso dei
distributori.(25)
7. Le detenzioni di cui al sesto comma
dellart. 7 del già citato D.P.C.M. sottostanno al rispetto delle norme di
sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata, ai fini
conoscitivi, alla Regione, che provvede a farne menzione nel primo provvedimento
autorizzativo in, corso o, in mancanza, ad avvisarne lU.T.I.F.
8. La
detenzione dellolio lubrificante in confezioni o del petrolio lampante
adulterato ovvero laumento di stoccaggio degli stessi prodotti non costituisce
né modifica né potenziamento dellimpianto. La domanda per il rilascio
dellautorizzazione regionale deve essere corredata del benestare del comando
dei vigili del fuoco.
9. Non
sono consentite eliminazioni di prodotti dagli impianti non previste da
normative statali o regionali.
10. In
deroga al precedente primo comma, limitatamente al prodotto gasolio e nel
periodo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
Comuni sprovvisti di tale prodotto e contemplati dalla tabella IV - all. «A» - è
consentito il potenziamento ad un solo impianto senza rinuncia ad altra
concessione. La domanda va presentata entro il termine di giorni novanta dalla
entrata in vigore della presente legge.
In
caso di più domande, sarà data preferenza a quella riflettente un impianto con
più ampio piazzale e con erogato medio di benzine più alto nellultimo biennio.
A parità di condizioni prevarrà la data delloriginario decreto. Non saranno
prese in considerazioni domande relative ad impianti non dotati di piazzale o,
almeno, di adeguato fuori strada].
(22) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(23) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 1° settembre 1993, n.
20. (24) Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 5, L.R. 1° settembre 1993, n.
20. (25) Periodo aggiunto dal terzo comma dell'art. 5, L.R. 1° settembre 1993, n. 20.
Art. 18Trasferimenti e concentrazioni.(26) [1. Il
trasferimento degli impianti ha lo scopo principale di favorire il
decongestionamento di zone abitate, oramai sature, e di dotare del servizio zone
sprovviste o non sufficientemente servite.
2. Per
i trasferimenti che si effettuano nellambito territoriale dello stesso comune,
tenuto conto della ripartizione zonale prevista al precedente art. 5, devono
seguirsi i seguenti criteri:
a) gli
impianti ubicati nella zona «uno» e soggetti allobbligo del trasferimento
possono ricollocarsi in qualsiasi altra zona del territorio comunale;
b) gli
impianti ubicati nella zona «due» possono trovare ricollocazione tanto nella
stessa zona quanto nelle zone «tre» e «quattro»;
c) gli
impianti ubicati nella zona «tre» possono trovare ricollocazione allinterno
della stessa zona e nella zona «quattro»;
d) gli
impianti ubicati nella zona «quattro» possono trovare ricollocazione solo
allinterno della stessa.
3. Per
i trasferimenti che si effettuano fra comuni diversi nellambito della stessa
Provincia, ai fini istruttori la Regione deve acquisire anche il parere del
comune di origine che, se negativo, è da ritenersi vincolante solamente quando
motivato dal fatto che gli impianti da trasferire comprometterebbero
irrimediabilmente in loco il pubblico servizio. Sono, comunque, vietati i
trasferimenti che facciano aumentare il numero massimo degli impianti previsto
in ogni comune dalla tabella I, allegato «A».
4. Al fine di riequilibrare e razionalizzare la rete non è
consentito il trasferimento di un solo impianto nellambito dello stesso comune
o della stessa Provincia. Detto trasferimento su nuova posizione può essere
autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti
salvi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e
quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo
art. 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale.(27)
5. In
caso di più domande, sia di trasferimento che di trasferimento e concentrazione,
presentate nellarco di tempo di giorni sessanta dalla prima e concernenti
posizioni che si escludono fra loro per la normativa della presente legge, sarà
istruita quella avente per oggetto il trasferimento e concentrazione di più
impianti. A parità di condizioni, vale la data di presentazione.
6. Le
domande devono contenere tutte le notizie e le documentazioni previste dal
precedente art. 10, con esclusione di quelle relative alla lett. f) del primo
comma e alla lett. a) del secondo comma. Devono, altresì, essere corredate di
copia dei decreti relativi agli impianti da trasferire o da trasferire e
concentrare nonché da idonea documentazione che ne comprovi il regolare
funzionamento. Per listruttoria si segue la procedura contenuta nel precedente
art. 10.
7. È
vietato ogni trasferimento di impianti, comunque inteso, tra comuni di provincie
diverse, salvo i casi previsti dal successivo art. 22.
8.
Sono prese in esame soltanto le domande relative ad impianti funzionanti o la
cui sospensione di esercizio sia stata regolarmente autorizzata.
9. Non
si considera trasferimento di impianto il suo spostamento coatto sulla stessa
direttrice di marcia di strade statali o provinciali fino ad un massimo di metri
lineari duecento, nel rispetto della normativa prevista dalla presente legge,
fatta eccezione per le distanze di cui al comma 2 del successivo art. 20 ]. (28)
(26) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(27) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 1° settembre 1993, n.
20. (28) Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 6, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 19Sospensione dellesercizio.(29) [1. Fermo restando il
comma 3 del precedente art. 16, in generale, lesercizio degli impianti non può
essere sospeso senza la preventiva autorizzazione della Regione tranne che per
le ferie dei gestori, previste dallart. 19 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49 . (30)
2. Per gravi e urgenti
ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, la Regione può disporre la
immediata sospensione dellesercizio degli impianti e, se del caso, lo
svuotamento dei serbatoi.
3. La sospensione può
essere autorizzata per la durata di mesi sei per crisi di gestione; negli altri
casi, compresa la indisponibilità del suolo pubblico o di proprietà privata, la
sospensione può avere la durata di un anno. Con lo stesso provvedimento il
titolare della concessione o dellautorizzazione deve essere diffidato a
rimettere in esercizio limpianto entro il termine di sospensione accordato o,
in alternativa, a presentare domanda di trasferimento o di concentrazione. Nei
casi di trasferimento coattivo la sospensione può essere protratta per altri due
anni.
4. Trascorso inutilmente
il termine di cui al precedente comma, si provvede alla revoca del decreto
assistente limpianto a meno che non penda vertenza giudiziaria tra
concessionario e gestore. In tal caso o per documentata causa di forza maggiore,
la sospensione dellesercizio deve essere protratta fino alla definizione della
vertenza o fino alla cessazione della causa di forza maggiore] .
(29) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(30) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 7, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
TITOLO 5Nuove localizzazioni, Self-service, G.P.L. e Metano
Art. 20Ubicazioni nuovi impianti.(31) [1. I nuovi impianti,
sia quelli per nuove concessioni che per trasferimento o per trasferimento e
concentrazione, devono essere installati in zone di espansione e di traffico
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.
2. Fuori dai centri
abitati, lungo le strade statali e provinciali, il nuovo impianto non può essere
installato, sulla stessa direttrice di marcia, a distanza inferiore a Km. 15
(quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con
spartitraffico centrale già realizzato o in fase di realizzazione o
progettazione, fatte salve le eventuali pratiche in corso di perfezionamento
alla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi, fermo
restando il numero complessivo degli impianti, tale distanza non deve essere
inferiore a Km. 10 (dieci) da altro impianto similare ubicato nella stessa
direttrice di marcia e non inferiore a Km. 5 (cinque) nel senso inverso.
Comunque, lungo il primo chilometro di strada, statale o provinciale, a partire
dalla perimetrazione dellabitato, formalmente delimitata dagli strumenti
urbanistici, i nuovi impianti derivanti da trasferimento e/o concentrazione
possono essere ricollocati ad una distanza non inferiore a metri duecento in
entrambi i sensi di marcia.
3. Allinterno dei
centri abitati ed in relazione al volume di traffico, limpianto può collocarsi
a distanza non inferiore a metri trecento da altro impianto nei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti ed a metri cinquecento nei comuni con
popolazione inferiore, misurata sul percorso più breve, sempre che i Comuni
medesimi non abbiano adottato il provvedimento di cui al terzo e quarto comma
del successivo art. 30.
4. Laccertamento delle
distanze è riservato al Comune. Per le strade extraurbane la distanza va
misurata dal punto di vista in cui è installata lapposita segnaletica indicante
linizio del centro urbano.
5. Qualora la nuova area
di ricollocazione dellimpianto ricada lungo una strada di grande comunicazione
intercorrente il territorio di più comuni o di più province e, comunque, esterna
ai rispettivi centri abitati, il trasferimento e la concentrazione è ammesso in
deroga alle limitazioni della tabella I - allegato «A» - della presente legge e
ai contenuti del terzo comma del precedente art. 18 e nel rispetto delle
distanze stabilite dal presente articolo] .
(31) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 21Self-Service pre-pagamento.(32) [1. La installazione
delle apparecchiature self-service pre-pagamento presso gli impianti è
consentita previa rinuncia alla concessione di altro impianto installato e
funzionante (erogazione effettiva di carburante negli ultimi dodici mesi).
2. In deroga al
precedente comma ed in fase di prima attuazione della presente legge, tenuto
conto della carenza delle apparecchiature self- service pre-pagamento nella
Regione, il numero di impianti che potrà essere dotato di dette apparecchiature
senza rinuncia alla concessione di altro impianto è quello riportato nella
tabella VI - All. «A». Le relative domande vanno presentate alla Regione entro
il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In ogni caso, ha priorità assoluta la domanda che rinuncia ad
una concessione.
3. Il self-service è
installato presso impianti provvisti anche di gasolio, preferibilmente ubicati
allinterno delle perimetrazioni urbane con il rispetto delle distanze previste
nel terzo comma del precedente art. 20.
4. Ferme restando le
autorizzazioni rilasciate alla data del 31 dicembre 1977, per gli impianti già
autorizzati ad erogare benzina super attraverso il sistema self-service
pre-pagamento lautorizzazione può essere estesa anche agli altri prodotti,
sempre che limpianto possieda i requisiti previsti dal presente articolo.
5. Per le finalità di
cui al precedente secondo comma e tenuto conto delle priorità in esso
contemplate, nel caso di più domande intese ad ottenere la installazione
dellapparecchiatura self-service pre-pagamento per uno stesso comune o
quartiere, lautorizzazione è rilasciata con priorità per gli impianti:
a) dotati di piazzale;
b) con più alto erogato
medio annuo di benzine e gasolio negli ultimi tre anni;
c) con maggior numero di
carburanti erogabili.
6. Il trasferimento
dellapparecchiatura da un impianto ad altro del medesimo concessionario
nellambito dello stesso comune è ammesso solamente quando viene ad esserne
servita una zona o un quartiere sprovvisto. Il medesimo trasferimento tra comuni
della stessa Provincia è ammesso purché il comune di origine non ne resti
sprovvisto e il nuovo comune non ne sia dotato.
7. Lapparecchiatura
self-service pre-pagamento deve funzionare ininterrottamente. In caso di
inosservanza e qualora la interruzione del servizio si protragga per più di due
mesi per anno solare, lautorizzazione può essere revocata su proposta del
Comune] .
(32) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 22Impianti di g.p.l. e di metano.(33) [1. Fermo restando il
rispetto delle distanze di sicurezza sancite dal D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208,
e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di gas petrolio liquefatto
(g.p.l.) per uso autotrazione devono essere installati nei bacini di utenza
risultanti dalla tabella V, allegato «A», sia potenziandolo del prodotto
impianti già esistenti e sia consentendo linstallazione di nuovi impianti per
la distribuzione del solo g.p.l.. Il numero complessivo dei punti di vendita,
sia misti che di solo g.p.l., non potrà essere superiore al 6% (sei per cento)
del totale degli impianti di carburante programmati.
2. Il potenziamento di
un impianto esistente con il prodotto g.p.l. si consegue previa rinuncia alla
concessione di altro impianto installato e funzionante ai sensi del primo comma
dellart. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989. La nuova concessione per gli
impianti di distribuzione del solo g.p.l. ai sensi del secondo comma dellart. 6
del citato D.P.C.M., non comporta alcuna rinuncia.
3. Il potenziamento o la
nuova concessione si consegue anche con il trasferimento da zone sature di
province diverse del solo decreto di g.p.l. se coesistente con altri prodotti
sullimpianto.
4. Per più domande
concorrenti per una medesima località è data preferenza a quella tesa a
realizzare il potenziamento. Per più domande simili deve preferirsi quella che
potenzia un impianto con più alto erogato nellultimo triennio.
5. Ferme restando le
zone di cui al precedente primo comma, le nuove installazioni o i potenziamenti
sono assentiti quando larea prescelta sia ubicata:
a) al di fuori di un
bacino di influenza di un impianto di g.p.l. preesistente delimitato da una
circonferenza avente il raggio di Km. 7 (sette);
b) a distanza non
inferiore a Km. 25 da altro impianto similare o da altra localizzazione
prescelta sia sulla stessa direttrice che nel senso inverso di marcia per strade
statali o provinciali e comunque fuori del raggio di cui alla lett. a). A tali
distanze si deroga solamente per i capoluoghi di Bari e Taranto nonché per i
trasferimenti di impianti, misti o di solo g.p.l., nellambito dello stesso
bacino, a condizione che larea prescelta sia ubicata al di fuori di un raggio
di Km. 3 da altro impianto di g.p.l.
6. Oltre alle
localizzazioni indicate nella tabella V, allegato «A», al fine di completare la
distribuzione omogenea degli impianti sul territorio regionale, nuove
installazioni di distributori o impianti eroganti g.p.l. potranno essere
realizzati purché:
a) non venga superato il
limite del 6% del totale dei punti di vendita di tutti i carburanti della
Regione;
b) lerogato medio annuo
di G.P.L. dellimpianto più vicino non sia stato inferiore a due milioni di
litri nel triennio antecedente la data della domanda ; (34)
c) si pongano in comune
sprovvisto di prodotto con popolazione superiore a 20.000 abitanti o, se
inferiore, purché rientrante in un bacino di utenza infracomunale con
popolazione superiore a 20.000 abitanti. In questultimo caso, il bacino di
utenza è dato dalla somma degli abitanti dei comuni allultimo censimento, non
distanti tra loro più di 10 Km;
d) sussistano le
distanze minime di cui al precedente quinto comma.
7. Le domande di cui al
primo comma, con le modalità dellart. 10, in fase di prima applicazione, vanno
presentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le successive, sino allesaurimento delle
localizzazioni di cui al primo comma, vanno presentate inderogabilmente entro il
30 giugno di ogni anno. Non saranno prese in considerazione le domande relative
a localizzazioni non inserite nella tabella V - allegato «A» - sino a quando la
stessa non sia stata completata.
8. Fermo restando il
rispetto delle distanze di sicurezza sancite, gli impianti per la distribuzione
del metano per uso autotrazione possono essere installati nei bacini di utenza
risultanti dalla tabella VII - allegato «A». Altri impianti di metano possono
essere realizzati in bacini di maggiore prevedibile utenza compatibilmente a
ragioni tecnico-economiche connesse alla condotta di adduzione del metano.
9. Le domande per la
installazione degli impianti di metano per uso autotrazione devono essere
conformi a quanto previsto dal precedente art. 10, nonché alle disposizioni del
D.M. 24 novembre 1984. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in possesso di autorizzazione per lesercizio dellimpianto di metano
hanno diritto ad ottenere la concessione previa apposita istanza alla
Regione] .
(33) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(34) Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 8, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 23Istruttoria delle domande di self-service di g.p.l. e di metano.(35) [1. Le domande per la
installazione delle apparecchiature self - service prepagamento e quelle per gli
impianti di g.p.l. e di metano, prima della richiesta di pareri e autorizzazioni
agli organi ed enti prescritti, devono essere sottoposte allesame della
Commissione consultiva regionale carburanti.
2. Con provvedimento
motivato verranno respinte le domande le cui posizioni saranno ritenute non
idonee per lutenza, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti.
3. Fermo restando il
disposto del comma 4° del precedente art. 22, nel caso che più domande di solo
g.p.l. o di metano concorrano per una medesima località o bacino, si deve tener
conto della posizione prescelta e dei conseguenti vantaggi per lutenza, sia
stanziale che itinerante.
4. Per le istanze
afferenti la sola installazione dellapparecchiatura self-service pre-pagamento
lemissione del decreto autorizzativo è subordinata alla presentazione del
certificato di prevenzione incendi e della licenza U.T.I.F., purché ancora
validi. La messa in esercizio è subordinata al solo accertamento del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco, che deve darne comunicazione alla Regione e
allU.T.I.F] .
(35) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO 6Nuove concessioni e impianti stagionali
Art. 24Nuove concessioni.(36) [1. I rilasci di nuove
concessioni per linstallazione e lesercizio di impianti di distribuzione
automatica di carburanti sono consentiti:
a) previa rinuncia alla
concessione di due impianti installati e funzionanti e con le modalità di cui al
primo comma dellart. 6 del D.P.C.M. 11 settembre 1989;
b) per gli impianti di
distribuzione di solo g.p.l. con le modalità e i limiti di cui al secondo comma
del succitato art. 6;
c) per gli impianti di
distribuzione di solo metano:
d) per i nuovi impianti
derivanti da trasferimento con concentrazione di almeno due impianti esistenti e
funzionanti o con sospensione autorizzata;
e) nei Comuni sprovvisti
di impianti di distribuzione di carburanti risultanti dalla tabella 11 Allegato
«A».
2. Le nuove concessioni
afferenti gli impianti di cui alle lett. a), d) ed e) del precedente comma si
intendono completi di benzine, gasolio e miscela] .
(36) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 25Impianti stagionali.(37) [1. Gli impianti con
esercizio limitato ad un determinato periodo dellanno si considerano stagionali
sempre che ci sia richiesta in tal senso da pane del concessionario o, per
quelli già installati e funzionanti, del concessionario e del gestore.
2. Nelle località o
frazioni di comuni situate nelle zone montane o lungo i litorali, caratterizzate
da turismo stagionale e distanti almeno 8 km. (otto) dal più vicino impianto,
possono essere realizzati nuovi impianti soltanto in corrispondenza della
chiusura di impianti esistenti e funzionanti in altre località dello stesso
comune o della stessa Provincia, nel preciso rispetto delle disposizioni
previste dal precedente art. 18 e, comunque, dalla presente legge.
3. Le richieste di
esercizio limitato vanno poste nellambito del periodo stagionale di maggior
afflusso turistico e comunque non superiore a mesi sei per ogni anno. Durante il
periodo di esercizio accordato, limpianto stagionale, al pari di tutti gli
altri impianti esistenti, è obbligato allosservanza degli orari di apertura e
chiusura, nonché alle turnazioni domenicali e festive e della mezza giornata di
riposo infrasettimanale, pena la decadenza della concessione su proposta del
Comune.
4. Il decreto regionale
con il quale viene attribuita ad un impianto la qualifica di «stagionale» è
emesso una volta acquisita, fra laltro, lautorizzazione comunale] .
(37) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO 7Impianti per uso privato e per natanti e prelievi in fusti
Art. 26Impianti ad uso privato.(38) [1. Ai fini della
presente legge, per impianti ad uso privato si intendono gli impianti ubicati
allinterno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti,
cantieri, magazzini, depositi e simili, destinati allesclusivo rifornimento
degli automezzi di proprietà o di uso esclusivo dellimpresa o società operante
sulle aree stesse, nonché gli impianti di proprietà delle Amministrazioni
pubbliche con esclusione delle Amministrazioni dello Stato.
2. Le autorizzazioni
regionali di cui al precedente comma sono rilasciate purché:
a) sia dimostrata ed
accertata la effettiva necessità e finalità dellimpianto in relazione
allattività e produttività dellimpresa e società;
b) il parco degli
automezzi non sia inferiore a dodici con esclusione delle autovetture.
3. Le domande, in
competente bollo, devono contenere tutte le notizie di cui alle lett. a), b), c)
e d) del primo comma del precedente art. 10 e devono essere corredate di:
a) disegno planimetrico
conforme a quanto previsto dalla lett. c), secondo comma, dellart. 10 della
presente legge;
b) titolo di proprietà o
contratto di fitto, debitamente registrato, dellarea su cui si intende
realizzare limpianto;
c) dichiarazione
sostitutiva di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche, contenente lelenco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo
della impresa con estremi di targa e telaio;
d) certificato della
Camera di commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre,
attestante liscrizione dellimpresa al registro ditte, nonché lindicazione
dellattività esercitata e del legale rappresentante con i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione nel caso di società;
e) tre copie della
domanda e della planimetria.
4. Ai fini
dellistruttoria, le domande vanno corredate, inoltre, della certificazione
dellavvenuto espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 1 dellart. 5
del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162. (39)
5. Il provvedimento di
autorizzazione ha la durata di anni diciotto, salvo più breve periodo su
esplicita dichiarazione del richiedente, e può essere rinnovato.
6. Lautorizzazione deve
contenere:
a) le clausole, le
modalità, le condizioni e le prescrizioni di cui al comma secondo dellart. 13
della presente legge;
b) lobbligo
dellaggiornamento, con periodicità triennale, dellelenco degli automezzi che
utilizzano limpianto;
c) il divieto di
cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, con
lavvertenza che in caso di inosservanza sarà revocata lautorizzazione, salva
lapplicazione delle sanzioni penali di cui allart. 16, comma quarto, della
legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
7. Lautorizzazione può
essere revocata o sospesa per violazione degli obblighi imposti, nonché per
motivi di pubblico interesse e per diminuzione degli automezzi riforniti
dallimpianto al di sotto del numero previsto dal secondo comma del presente
articolo] . (40)
(38) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(39) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L.R. 1° settembre 1993, n.
20. (40) «Il Governo non si oppone all'ulteriore corso della legge in argomento
nell'intesa che le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 siano interpretate
alla luce del D.P.C.M. 11 settembre 1989, richiamato dall'art. 2, in relazione
alle autorizzazioni prefettizie per l'installazione e l'esercizio degli impianti
di cui all'art. 3 del citato D.P.C.M. 11 settembre 1989».
Art. 27Impianti per natanti.(41) [1. Ferme restando le
facoltà spettanti alla competente autorità marittima, la Regione provvede al
rilascio delle concessioni per la installazione e lesercizio di impianti per
lesclusivo rifornimento di natanti, sia da diporto che per buncheraggio navi e
motopesca.
2. La concessione
afferente gli impianti per natanti è accordata solamente in presenza di reali e
comprovate necessità e può essere rilasciata a soggetti che siano in possesso
dei requisiti previsti dalla presente legge.
3. Le istanze e la
relativa istruttoria devono essere conformi alle disposizioni contenute nella
presente legge.
4. Nel caso di impianti
«S.I.F. - Schiavi imposta di fabbricazione» per motopesca e buncheraggio navi è
richiesto anche il parere della circoscrizione doganale e dellUtif competente
per territorio.
5. Limpianto per
natanti da diporto deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile
il rifornimento ai veicoli stradali.
6. Non è consentita la
concessione per nuovi impianti «S.I.F.» qualora nel porto siano installati e
funzionanti altri impianti con erogato medio inferiore a duemila tonnellate nel
biennio solare precedente ] . (42)
(41) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(42) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 28Autorizzazioni al prelievo e trasporto di carburante sul posto di lavoro.(43) [1. Gli operatori
economici che abbiano necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati
direttamente sul posto di lavoro possono ottenere lautorizzazione al prelievo
di carburante ed al trasporto sul posto di lavoro.
2. Le autorizzazioni di
cui al precedente comma, nel rispetto della normativa fiscale, devono essere
subordinate alle seguenti condizioni e prescrizioni:
a) il carburante deve
essere prelevato presso impianti stradali ubicati fuori della sede stradale
pubblica e dotati di ampio piazzale;
b) il carburante deve
essere prelevato in fusti o recipienti in ferro regolamentari ai fini della
sicurezza e prevenzione incendi;
c) il provvedimento
autorizzativo è valido esclusivamente nellambito del territorio regionale e può
avere durata non superiore ad anni sette.
3. Le istanze in bollo
devono riportare le complete generalità e lattività esercitata dallimpresa o
società richiedente, nonché il numero dei mezzi meccanici da rifornire e devono
essere corredate di:
a) certificato della
Camera di commercio competente per territorio, di data non anteriore a mesi tre,
attestante liscrizione dellimpresa o società al registro ditte e lattività
esercitata;
b) dichiarazione
sostitutiva di notorietà attestante lelenco dei mezzi da rifornire sul posto di
lavoro. In alternativa, tale dichiarazione può essere inserita nella domanda a
condizione che questultima sia autenticata nelle forme di legge;
c) marca da bollo per il
rilascio dellautorizzazione.
4. Le autorizzazioni
previste dal presente articolo sono rilasciate dal Sindaco del Comune di
residenza dellimpresa richiedente ovvero dal Sindaco del Comune nel cui
territorio si trovano gli impianti e/o i mezzi meccanici da rifornire, a seconda
che limpresa richiedente lautorizzazione al prelievo e trasporto di carburante
sul posto di lavoro abbia o meno la residenza ovvero la sede legale od
amministrativa in uno dei comuni della Puglia] .
(43) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO 8Razionalizzazione della rete
Art. 29Obiettivi da conseguire.(44) [1. Per il conseguimento
degli obiettivi di razionalizzazione e riequilibrio della rete di carburanti, la
presente legge favorisce e prevede:
a) il decongestionamento
dei centri storici;
b) il decongestionamento
di località o quartieri saturi e, conseguentemente la localizzazione in zone
sprovviste o di espansione abitativa;
c) il potenziamento di
impianti carenti di prodotti;
d) la riduzione del
numero degli impianti;
e) il miglioramento del
servizio di distribuzione a mezzo apparecchiature self-service pre-pagamento;
f) lomogenea
dislocazione degli impianti di g.p.l. sul territorio regionale].
(44) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 30Attribuzioni dei Comuni.(45) [1. Oltre che per le
nuove concessioni lautorizzazione del Comune di cui al precedente art. 12 va
richiesta per:
a) i rinnovi delle
concessioni in scadenza;
b) la conversione delle
autorizzazioni in concessione;
c) la installazione di
nuove attrezzature presso gli impianti in caso di potenziamento, con esclusione
della installazione dei distributori previsti al terzo comma del precedente art.
17 e per i self-service pre - pagamento;
d) i trasferimenti di
impianti da altre località.
2. Lautorizzazione del
Comune si intende tacitamente accordata, se non espressa entro novanta giorni
dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta regionale, per gli
impianti ubicati su suolo di proprietà privata e limitatamente ai seguenti casi:
a) rinnovo delle
concessioni in scadenza;
b) conversione delle
autorizzazioni in concessione;
c) potenziamento
dellimpianto con nuovo prodotto.
3. Ai fini della
razionalizzazione delle rispettive reti, i Comuni, nellambito delle previsioni
urbanistiche di cui al precedente art. 6, sentite le organizzazioni di categoria
indicate allultimo comma dellart. 1 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49 e nel
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge , adottano apposita
deliberazione del Consiglio dalla quale, tenuto conto delle determinazioni della
legge medesima, risulti: (46)
a) il fondato motivo
connesso al servizio ed al pubblico interesse, per cui è necessario il
trasferimento di determinati impianti;
b) lelencazione degli
impianti e lesatta descrizione delle incompatibilità degli stessi con il
territorio per cui se ne rende necessario il trasferimento coatto;
c) la individuazione
delle possibili nuove localizzazioni;
d) la diffida ai
concessionari degli impianti incompatibili a richiedere il trasferimento,
assegnando agli stessi un congruo termine, pena, in caso di inosservanza, la
revoca della concessione del suolo pubblico e la proposta di revoca del titolo
abilitativo.
4. La deliberazione del
Consiglio comunale, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata in copia
allUfficio carburanti della Regione ed il contenuto della stessa deve essere
notificato nei modi di legge ai concessionari interessati.
5. In caso di inerzia
delle Amministrazioni comunali e previa diffida da parte della Regione ad
adempiere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data della stessa, il
Presidente della Giunta regionale o lAssessore al commercio, se delegato,
nomina con decreto il commissario ad acta] .
(45) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(46) Il termine previsto per l'adozione della deliberazione comunale, di cui al
presente alinea, è prorogato di dodici mesi dall'entrata in vigore della L.R. 1°
settembre 1993, n. 20, come disposto dal primo comma dell'art. 10, L.R. n.
20/1993.
TITOLO 9Termini, comunicazioni, collaudi
Art. 31Termini per la riattivazione degli impianti chiusi.(47) [1. Gli impianti il cui
esercizio, previa autorizzazione, è attualmente sospeso per crisi di gestione
devono essere rimessi in esercizio entro il termine perentorio di mesi sei dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli impianti con
sospensione regolarmente autorizzata a causa della indisponibilità del suolo
pubblico o privato ovvero per altri motivi, deve essere presentata, entro il
termine perentorio di anni uno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, istanza di trasferimento ovvero di trasferimento e concentrazione su
nuova posizione oppure istanza di semplice concentrazione su altro impianto
esistente e funzionante, seguendo le modalità, i termini e le condizioni
previste dalla presente legge.
3. Gli impianti di cui
al secondo comma del presente articolo devono essere realizzati e messi in
esercizio entro i successivi due anni dalla data di presentazione della domanda.
Non è ammessa alcuna proroga.
4. Trascorsi inutilmente
i termini previsti dai precedenti comma, si provvederà, senza alcun preavviso,
alla definitiva revoca del titolo abilitativo allesercizio dellimpianto con
oneri a carico del concessionario per la rimozione delle attrezzature residue e
per la rimessa in pristino del relativo suolo] .
(47) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 32Termini per la ultimazione dei lavori.(48) [1. I lavori per la
realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi tipo di modifica agli
impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di
un anno dalla data di esecutività del decreto di concessione o di
autorizzazione. Il termine di ultimazione dei lavori fissato nel relativo
provvedimento, se potrà essere diverso a seconda della entità dei lavori
medesimi, non sarà mai superiore ad un anno.
2. Il termine di cui al
precedente comma, in presenza di comprovata e documentata necessità e su
richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un
periodo massimo di sei mesi . (49)
3. Entro il termine di
ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare la domanda in bollo con
la quale ne richiede il collaudo] .
(48) Termini per la ultimazione dei lavori. (49) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 11, L.R. 1°
settembre 1993, n. 20.
Art. 33Comunicazioni.(50) [1. Ai soli fini
dellaccertamento del funzionamento degli impianti e del rispettivo erogato
annuo, entro il termine del 31 marzo di ogni anno ciascun concessionario deve
presentare alla Regione copia dellesemplare dellinventario del movimento dei
prodotti petroliferi da cui risulti il complessivo del carico e dello scarico
dei prodotti erogati durante lanno precedente da ciascun impianto, presentato
allU.T.I.F. competente per territorio dal gestore.
2. Entro il termine di
cui al precedente comma ciascun U.T.I.F. deve trasmettere alla Regione lelenco
degli impianti che risultino chiusi alla data del 31 dicembre dellanno
precedente ovvero lelenco degli impianti per i quali non è stato richiesto il
registro di carico e scarico per lanno in corso.
3. Fermo restando il
disposto del comma 1 del precedente art. 19, i Comuni devono comunicare alla
Regione le chiusure degli impianti ogni qualvolta dovessero verificarsi tali
evenienze e sempre che il periodo di inattività sia superiore a quindici giorni
consecutivi ] . (51)
(50) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(51) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 12, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 34Collaudi.(52) [1. Ultimati i lavori e
prima della messa in esercizio, i nuovi impianti o la parte modificata o
potenziata degli stessi devono essere sottoposti a collaudo da parte di
unapposita commissione.
2. La commissione di
collaudo è nominata con decreto del Presidente della Regione o dellAssessore al
Commercio, se delegato, ed è composta:
a) dal coordinatore del
Settore commercio o suo delegato appartenente alla qualifica dirigenziale, con
funzione di Presidente;
b) dal Comandante
provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio, o suo delegato;
c) dal dirigente
dellU.T.I.F. competente per territorio o suo delegato;
d) da un dipendente
regionale in servizio presso il Settore commercio - Ufficio carburanti, con
funzione di segretario.
3. La commissione
soggiace alla normativa della L.R. 12 agosto 1981, n. 45,e sue eventuali
modifiche ed integrazioni. Le spese di funzionamento sono a carico dei
concessionari trattandosi di prestazioni per conto di terzi] .
(52) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
TITOLO 10Disposizioni finali e transitorie
Art. 35Stato di conservazione degli impianti.(53) [1. Per assicurare e
garantire la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione
automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti
devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche
ai fini dellestetica e del decoro.
2. Il concessionario
dellimpianto deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria non
solo delle attrezzature costituenti il punto di vendita, ma anche dellarea
interessata allimpianto medesimo e di tutti i locali destinati ai vari servizi
accessori per lutenza e per lautomobilista, ove esistano.
3. Al concessionario è
fatto, altresì, obbligo di tenere costantemente pulita larea destinata
allintero complesso commerciale e di osservare tutte le norme comunali
igienico-sanitarie, di polizia urbana, di traffico e di edilizia] .
(53) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Art. 36Norme transitorie e di sanatoria.(54) [1. I concessionari
degli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sia scaduto loriginario decreto di concessione o di autorizzazione senza che
sia stata presentata la domanda di rinnovo nei termini previsti dalla
legislazione vigente possono regolarizzare la posizione amministrativa
presentando domanda di rinnovo in bollo entro il termine perentorio di mesi sei
dalla data di entrata in vigore della presente legge .(55)
2. La domanda deve
essere corredata, oltre che della documentazione prevista dallart. 15 della
presente legge, di:
a) attestato del Sindaco
circa la ininterrotta funzionalità dellimpianto;
b) certificato
dellU.T.I.F. da cui risulti lerogato dellimpianto relativamente al periodo
non coperto da concessione.
3. Trascorso inutilmente
il termine di cui al primo comma del presente articolo, lautorizzazione o la
concessione si intendono decadute.
4. Gli impianti che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono inattivi per crisi di
gestione con chiusura debitamente autorizzata o in corso di autorizzazione e per
i quali risulti già presentata istanza di semplice concentrazione sono
automaticamente autorizzati a protrarre la sospensione dellesercizio fino al
perfezionamento delliter istruttorio ed al completamento dei conseguenti lavori
di concentrazione.
5. Nel primo biennio di
attuazione della presente legge al fine di favorire la eventuale ricollocazione
degli impianti esistenti nei rispettivi Comuni, non possono essere presentate
domande che, a qualsiasi titolo, facciano aumentare il numero degli impianti già
installati nei dieci Comuni risultanti dalla tabella I - alleg. «A». Sono
comunque salve le domande già autorizzate in base a provvedimenti formalmente
esecutivi] .
(54) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(55) Il termine previsto per le domande di regolarizzazione della posizione
amministrative da parte dei concessionari, di cui al presente comma, è prorogato
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 1° settembre 1993, n. 20,
come disposto dal primo comma dell'art. 13, L.R. n. 20/1993.
Art. 37Esercizio delle funzioni.(56) [1. Le funzioni
amministrative afferenti la presente legge sono esercitate dalla Regione ai
sensi e con le modalità previste dallart. 27 della L.R. 23 maggio 1980, n. 49,
modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 1985, n. 50.
2. Con la legge di
riordino degli Uffici regionali sarà istituito presso lAssessorato industria,
commercio ed artigianato Settore commercio - lUfficio carburanti.
3. Fino allentrata in
vigore della legge di cui al precedente comma, lespletamento delle funzioni
nonché gli accertamenti ai fini istruttori e le ispezioni, rivenienti
dallapplicazione della presente legge, sono affidate al settore commercio
dellAssessorato - Ufficio carburanti ] . (57)
(56) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.(57) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 14, L.R. 1° settembre 1993, n.
20.
Art. 38Disposizioni abrogate.(58) [1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni
incompatibili con la stessa e in particolare lart. 2 e lart. 17 della L.R. 23
maggio 1980, n. 49.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.
127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione] .
(58) Legge abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera c),L.R. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge.
Allegati TABELLA I
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
71101 |
ACCADIA |
2 |
1 |
2 |
AALBERONA |
1 |
1 |
3 |
ANZANO di PUGLIA |
1 |
1 |
4 |
APRICENA |
5 |
5 |
5 |
ASCOLI SATRIANO |
3 |
3 |
6 |
BICCARI |
2 |
1 |
7 |
BOVINO |
2 |
2 |
8 |
CAGNANO VARANO |
2 |
2 |
9 |
CANDELA |
5 |
3 |
10 |
CARAPELLE |
2 |
2 |
11 |
CARLANTINO |
1 |
1 |
12 |
CARPINO |
2 |
2 |
13 |
CASALNUOVO MONTEROTARO |
1 |
1 |
14 |
CASALVECCHIO di PUGLIA |
2 |
1 |
15 |
CASTELLUCCIO dei SAURI |
1 |
1 |
16 |
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE |
1 |
1 |
17 |
CASTELNUOVO della DAUNIA |
2 |
1 |
18 |
CELENZA VALFORTORE |
1 |
1 |
19 |
CELLE di SAN VITO |
- |
- |
20 |
CERIGNOLA |
27 |
27 |
21 |
CHIEUTI |
2 |
2 |
22 |
DELICETO |
3 |
2 |
23 |
FAETO |
1 |
1 |
24 |
FOGGIA |
79 |
66 |
25 |
ISCHITELLA |
2 |
2 |
26 |
ISOLE TREMITI |
- |
- |
27 |
LESINA |
5 |
5 |
28 |
LUCERA |
14 |
14 |
29 |
MANFREDONIA |
18 |
18 |
30 |
MARGHERITA di SAVOIA |
3 |
2 |
31 |
MATTINATA |
2 |
2 |
32 |
MONTELEONE di PUGLIA |
- |
- |
33 |
MONTE SANTANGELO |
5 |
3 |
34 |
MOTTA MONTECORVINO |
1 |
1 |
35 |
ORSARA di PUGLIA |
3 |
3 |
36 |
ORTANOVA |
11 |
11 |
37 |
PANNI |
- |
- |
38 |
PESCHICI |
2 |
2 |
39 |
PIETRAMONTECORVINO |
1 |
1 |
40 |
POGGIO IMPERIALE |
3 |
2 |
41 |
RIGNANO GARGANICO |
4 |
2 |
42 |
ROCCHETTA SANTANTONIO |
2 |
1 |
43 |
RODI GARGANICO |
3 |
3 |
44 |
ROSETO VALFORTORE |
1 |
1 |
45 |
SAN FERDINANDO di PUGLIA |
7 |
5 |
46 |
SAN GIOVANNI ROTONDO |
6 |
6 |
47 |
SAN MARCO in LAMIS |
4 |
3 |
48 |
SAN MARCO LA CATOLA |
1 |
1 |
49 |
SANNICANDRO GARGANICO |
7 |
7 |
50 |
SAN PAOLO di CIVITATE |
2 |
2 |
51 |
SAN SEVERO |
26 |
26 |
52 |
SANTAGATA di PUGLIA |
2 |
1 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
71153 |
SERRACAPRIOLA |
3 |
2 |
54 |
STORNARA |
3 |
3 |
55 |
STORNARELLA |
2 |
2 |
56 |
TORREMAGGIORE |
6 |
6 |
57 |
TRINITAPOLI |
8 |
8 |
58 |
TROIA |
2 |
2 |
59 |
VICO del GARAGANO |
3 |
3 |
60 |
VIESTE |
5 |
5 |
61 |
VOLTURARA APPULA |
2 |
1 |
62 |
VOLTURINO |
2 |
2 |
63 |
ORDONA |
2 |
2 |
64 |
ZAPPONETA |
1 |
1 |
|
72001 |
ACQUAVIVA delle FONTI |
11 |
10 |
2 |
ADELFIA |
5 |
4 |
3 |
ALBEROBELLO |
6 |
5 |
4 |
ALTAMURA |
14 |
18 |
5 |
ANDRIA |
34 |
38 |
6 |
BARI |
170 |
156 |
7 |
BARLETTA |
26 |
28 |
8 |
BINETTO |
1 |
1 |
9 |
BISCEGLIE |
15 |
15 |
10 |
BITETTO |
4 |
3 |
11 |
BITONTO |
18 |
19 |
12 |
BITRITTO |
3 |
3 |
13 |
CANOSA di PUGLIA |
13 |
13 |
14 |
CAPURSO |
4 |
4 |
15 |
CASAMASSIMA |
10 |
10 |
16 |
CASSANO delle MURGE |
3 |
3 |
17 |
CASTELLANA GROTTE |
9 |
8 |
18 |
CELLAMARE |
- |
- |
19 |
CONVERSANO |
11 |
10 |
20 |
CORATO |
14 |
18 |
21 |
GIOIA del COLLE |
14 |
14 |
22 |
GIOVINAZZO |
5 |
5 |
23 |
GRAVINA di PUGLIA |
13 |
13 |
24 |
GRUMO APPULA |
3 |
2 |
25 |
LOCOROTONDO |
10 |
7 |
26 |
MINERVINO MURGE |
5 |
5 |
27 |
MODUGNO |
9 |
10 |
28 |
MOLA di BARI |
10 |
10 |
29 |
MOLFETTA |
11 |
11 |
30 |
MONOPOLI |
24 |
24 |
31 |
NOCI |
6 |
7 |
32 |
NOICATTARO |
6 |
6 |
33 |
PALO del COLLE |
6 |
5 |
34 |
POGGIORSINI |
1 |
1 |
35 |
POLIGNANO a MARE |
10 |
10 |
36 |
PUTIGNANO |
14 |
12 |
37 |
RUTIGLIANO |
5 |
5 |
38 |
RUVO di PUGLIA |
10 |
9 |
39 |
SAMMICHELE di BARI |
5 |
3 |
40 |
SANNICANDRO di BARI |
6 |
5 |
41 |
SANTERAMO in COLLE |
6 |
7 |
42 |
SPINAZZOLA |
6 |
6 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
72043 |
TERLIZZI |
12 |
12 |
44 |
TORITTO |
5 |
5 |
45 |
TRANI |
18 |
18 |
46 |
TRIGGIANO |
9 |
8 |
47 |
TURI |
6 |
5 |
48 |
VALENZANO |
7 |
4 |
|
73001 |
AVETRANA |
2 |
3 |
2 |
CAROSINO |
2 |
1 |
3 |
CASTELLANETA |
8 |
8 |
4 |
CRISPIANO |
5 |
5 |
5 |
FAGGIANO |
2 |
2 |
6 |
FRAGAGNANO |
2 |
2 |
7 |
GINOSA |
13 |
13 |
8 |
GROTTAGLIE |
12 |
12 |
|
72009 |
LATERZA |
4 |
4 |
10 |
LEPORANO |
4 |
2 |
11 |
LIZZANO |
7 |
5 |
12 |
MANDURIA |
15 |
15 |
13 |
MARTINA FRANCA |
25 |
17 |
14 |
MARUGGIO |
4 |
4 |
15 |
MASSAFRA |
17 |
17 |
16 |
MONTEIASI |
2 |
2 |
17 |
MONTEMESOLA |
2 |
1 |
18 |
MONTEPARANO |
1 |
1 |
19 |
MOTTOLA |
10 |
10 |
20 |
PALAGIANELLO |
2 |
2 |
21 |
PALAGIANO |
9 |
15 |
22 |
PULSANO |
7 |
6 |
23 |
ROCCAFORZATA |
1 |
1 |
24 |
SAN GIORGIO JONICO |
3 |
3 |
25 |
SAN MARZANO di SAN GIUSEPPE |
3 |
3 |
26 |
SAVA |
6 |
6 |
27 |
TARANTO |
109 |
96 |
28 |
TORRICELLA |
4 |
3 |
|
74100 |
BRINDISI |
62 |
41 |
2 |
CAROVIGNO |
9 |
9 |
3 |
CEGLIE MESSAPICO |
12 |
12 |
4 |
CELLINO SAN MARCO |
4 |
4 |
5 |
CISTERNINO |
8 |
5 |
6 |
ERCHIE |
6 |
5 |
7 |
FASANO |
27 |
23 |
8 |
FRANCAVILLA FONTANA |
14 |
14 |
9 |
LATIANO |
6 |
5 |
10 |
MESAGNE |
18 |
13 |
11 |
ORIA |
13 |
9 |
12 |
OSTUNI |
22 |
19 |
13 |
SANDONACI |
5 |
3 |
14 |
SAN MICHELE SALENTINO |
4 |
3 |
15 |
SAN PANCRAZIO SALENTINO |
5 |
5 |
16 |
SAN PIETRO VERNOTICO |
8 |
5 |
17 |
SAN VITO dei NORMANNI |
12 |
11 |
18 |
TORCHIAROLO |
3 |
3 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
74119 |
TORRE SANTA SUSANNA |
7 |
6 |
20 |
VILLA CASTELLI |
3 |
3 |
|
75001 |
ACQUARICA del CAPO |
3 |
2 |
2 |
ALESSANO |
5 |
3 |
3 |
ALEZIO |
4 |
2 |
4 |
ALLISTE |
5 |
2 |
5 |
ANDRANO |
4 |
2 |
6 |
ARADEO |
5 |
3 |
7 |
ARNESANO |
2 |
2 |
8 |
BAGNOLO del SALENTO |
1 |
1 |
9 |
BOTRUGNO |
2 |
2 |
10 |
CALIMERA |
5 |
5 |
11 |
CAMPI SALENTINA |
5 |
5 |
12 |
CANNOLE |
1 |
1 |
13 |
CAPRARICA di LECCE |
5 |
2 |
14 |
CARMIANO |
8 |
6 |
15 |
CARPIGNANO SALENTINO |
4 |
3 |
16 |
CASARANO |
9 |
7 |
17 |
CASTRI di LECCE |
2 |
1 |
18 |
CASTRIGNANO de GRECI |
3 |
2 |
19 |
CASTRIGNANO del CAPO |
5 |
3 |
20 |
CAVALLINO |
10 |
7 |
21 |
COLLEPASSO |
4 |
3 |
22 |
COPERTINO |
13 |
8 |
23 |
CORIGLIANO dOTRANTO |
3 |
3 |
24 |
CORSANO |
2 |
1 |
25 |
CURSI |
2 |
1 |
26 |
CUTROFIANO |
7 |
5 |
27 |
DISO |
4 |
2 |
28 |
GAGLIANO del CAPO |
2 |
2 |
29 |
GALATINA |
25 |
19 |
30 |
GALATONE |
8 |
8 |
31 |
GALLIPOLI |
13 |
13 |
32 |
GIUGGIANELLO |
1 |
1 |
33 |
GIURDIGNANO |
2 |
1 |
34 |
GUAGNANO |
6 |
3 |
35 |
LECCE |
92 |
58 |
36 |
LEQUILE |
3 |
3 |
37 |
LEVERANO |
6 |
5 |
38 |
LIZZANELLO |
4 |
3 |
39 |
MAGLIE |
17 |
11 |
40 |
MARTANO |
6 |
4 |
41 |
MARTIGNANO |
1 |
1 |
42 |
MATINO |
3 |
3 |
43 |
MELENDUGNO |
8 |
5 |
44 |
MELISSANO |
4 |
3 |
45 |
MELPIGNANO |
4 |
4 |
46 |
MIGGIANO |
2 |
1 |
47 |
MINERVINO di LECCE |
3 |
2 |
48 |
MONTERONI di LECCE |
5 |
4 |
49 |
MONTESANO SALENTINO |
3 |
2 |
50 |
MORCIANO di LEUCA |
3 |
2 |
51 |
MURO LECCESE |
2 |
2 |
52 |
NARDO |
17 |
15 |
Codice |
Comuni - Nome |
Numero Impianti |
Attuale |
Fine
Quinquennio |
75053 |
NEVIANO |
1 |
1 |
54 |
NOCIGLIA |
2 |
2 |
55 |
NOVOLI |
6 |
3 |
56 |
ORTELLE |
3 |
1 |
57 |
OTRANTO |
3 |
2 |
58 |
PALMARIGGI |
1 |
1 |
59 |
PARABITA |
4 |
4 |
60 |
PATU |
1 |
1 |
61 |
POGGIARDO |
5 |
4 |
62 |
PRESICCE |
4 |
4 |
63 |
RACALE |
10 |
7 |
64 |
RUFFANO |
5 |
5 |
65 |
SALICE SALENTINO |
5 |
4 |
66 |
SALVE |
4 |
3 |
67 |
SANARICA |
1 |
1 |
68 |
SAN CESARIO di LECCE |
8 |
5 |
69 |
SAN DONATO di LECCE |
3 |
2 |
70 |
SANNICOLA |
5 |
3 |
71 |
SAN PIETRO IN LAMA |
2 |
1 |
72 |
SANTA CESAREA TERME |
4 |
2 |
73 |
SCORRANO |
2 |
2 |
74 |
SECLI |
3 |
3 |
75 |
SOGLIANO CAVOUR |
3 |
2 |
76 |
SOLETO |
4 |
3 |
77 |
SPECCHIA |
3 |
2 |
78 |
SPONGANO |
2 |
2 |
79 |
SQUINZANO |
10 |
7 |
80 |
STERNATIA |
2 |
1 |
81 |
SUPERSANO |
2 |
2 |
82 |
SURANO |
1 |
1 |
83 |
SURBO |
3 |
3 |
84 |
TAURISANO |
4 |
4 |
85 |
TAVIANO |
8 |
4 |
86 |
TIGGIANO |
3 |
3 |
87 |
TREPUZZI |
3 |
3 |
88 |
TRICASE |
10 |
10 |
89 |
TUGLIE |
2 |
2 |
90 |
UGENTO |
9 |
9 |
91 |
UGGIANO LA CHIESA |
2 |
2 |
92 |
VEGLIE |
9 |
7 |
93 |
VERNOLE |
6 |
3 |
94 |
ZOLLINO |
2 |
2 |
95 |
SAN CASSIANO |
1 |
1 |
96 |
CASTRO |
2 |
2 |
97 |
PORTO CESAREO |
5 |
5 |
TABELLA I/A
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE PER PROVINCIA
Codice |
Provincia |
Numero impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice
di elasticità |
71 |
FOGGIA |
322 |
691 |
2.86 |
72 |
BARI |
613 |
795 |
2.17 |
73 |
TARANTO |
281 |
752 |
2.37 |
74 |
BRINDISI |
248 |
586 |
2.99 |
75 |
LECCE |
541 |
482 |
3.14 |
Totale Regionale |
2005 |
662 |
2.60 |
TABELLA I/A
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE PER PROVINCIA
Codice |
Provincia |
Numero impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice
di elasticità |
71 |
FOGGIA |
322 |
691 |
2.86 |
72 |
BARI |
613 |
795 |
2.17 |
73 |
TARANTO |
281 |
752 |
2.37 |
74 |
BRINDISI |
248 |
586 |
2.99 |
75 |
LECCE |
541 |
482 |
3.14 |
Totale Regionale |
2005 |
662 |
2.60 |
TABELLA I/B
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE A FINE QUINQUENNIO
Provincie |
Numero di Impianti |
Venduto medio
m/3 imp. |
Indice elasticità |
Numero Comuni
variazione impianti
- = + |
Cod. |
Nome |
71 |
FOGGIA |
289 |
775 |
2.66 |
17 |
43 |
0 |
72 |
BARI |
595 |
819 |
2.27 |
17 |
23 |
8 |
73 |
TARANTO |
259 |
816 |
2.36 |
8 |
18 |
2 |
74 |
BRINDISI |
198 |
734 |
2.48 |
13 |
7 |
0 |
75 |
LECCE |
400 |
653 |
2.45 |
56 |
41 |
0 |
Totale Regionale |
1741 |
763 |
2.41 |
111 |
132 |
10 |
Nota: - In diminuzione; = Costante; + In aumento
TABELLA I/C
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE
Zone
omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
Numero Comuni
con numero impianti |
Min. |
Cost.. |
Magg. |
1 |
907 |
838 |
2.29 |
13 |
21 |
6 |
2 |
387 |
705 |
2.35 |
57 |
39 |
0 |
3 |
38 |
630 |
3.04 |
7 |
15 |
0 |
4 |
390 |
676 |
2.69 |
31 |
54 |
4 |
5 |
19 |
480 |
3.79 |
6 |
4 |
0 |
Raggruppamento di Comuni per livelli di urbanizzazione
TABELLA I/D
PROGETTO COMPLETO DELLA RETE
Zone
omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
Numero Comuni
con numero impianti |
Min. |
Cost.. |
Magg. |
1 |
264 |
749 |
2.61 |
2 |
36 |
6 |
2 |
319 |
749 |
2.48 |
15 |
25 |
7 |
3 |
322 |
753 |
2.39 |
18 |
20 |
5 |
4 |
425 |
760 |
2.36 |
44 |
16 |
5 |
5 |
411 |
738 |
2.29 |
35 |
25 |
2 |
Raggruppamento di Comuni secondo zonizzazione dei consumi
TABELLA II
COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI
PROVINCIA 71 - FOGGIA |
Codice |
Comune |
Popol.ne |
Parco |
Percorso min. in Km. |
1 71019 |
CELLE SAN VITO |
327 |
48 |
3 |
2 71026 |
ISOLE TREMITI |
325 |
48 |
- |
3 71032 |
MONTELEONE di P. |
1.652 |
244 |
|
4 71037 |
PANNI |
1.322 |
176 |
|
PROVINCIA 72 - BARI |
Codice |
Comune |
Popol.ne |
Parco |
Percorso min. in Km. |
1 72018 |
CELLAMARE |
1.863 |
423 |
1 |
TABELLA III
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO PER PROVINCIA
Codice |
Provincie - Nome |
Numero impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
71 |
FOGGIA |
262 |
388 |
2.20 |
72 |
BARI |
428 |
493 |
1.67 |
73 |
TARANTO |
183 |
487 |
1.66 |
74 |
BRINDISI |
165 |
337 |
2.29 |
75 |
LECCE |
293 |
295 |
1.97 |
Totale regionale |
1331 |
409 |
1.97 |
TABELLA III/A
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI PER LIVELLI DI URBANIZZAZIONE
Zone omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
1 |
657 |
467 |
1.78 |
2 |
310 |
343 |
2.26 |
3 |
39 |
264 |
2.80 |
4 |
304 |
385 |
2.05 |
5 |
21 |
173 |
4.77 |
TABELLA III/B
SITUAZIONE ATTUALE DELLA RETE GASOLIO
RAGRUPPAMENTO DEI COMUNI SECONDO LE ZONIZZAZIONI DEI
CONSUMI
Zone omogenee |
Numero di impianti |
Venduto medio
(m3/imp.) |
Indice di elasticità |
1 |
213 |
488 |
1.75 |
2 |
257 |
464 |
1.74 |
3 |
252 |
436 |
1.76 |
4 |
352 |
334 |
2.38 |
5 |
257 |
364 |
2.24 |
TABELLA IV
COMUNI CON IMPIANTI PRIVI DEL PRODOTTO GASOLIO
Codice |
Comune - Nome |
Popol.ne |
Parco |
Percorso
min. in Km. |
|
Provincia 71 - Foggia |
|
|
|
1 71006 |
BICCARI |
3.523 |
726 |
10 |
1 71064 |
ZAPPONETA |
2.345 |
80 |
4 |
|
|
Provincia 73 - Taranto |
|
|
|
1 73016 |
MONTEIASI |
5.208 |
994 |
2 |
|
|
|
|
Provincia 75 - Lecce |
|
1 75008 |
BAGNOLO del SAL. |
1.881 |
491 |
4 |
2 75012 |
CANNOLE |
1.995 |
556 |
4 |
3 75017 |
CASTRI di LECCE |
2.994 |
901 |
2 |
4 75033 |
GIURDIGNANO |
1.783 |
383 |
1 |
5 75041 |
MARTIGNANO |
1.839 |
509 |
2 |
6 75056 |
ORTELLE |
2.587 |
627 |
2 |
7 75058 |
PALMARIGGI |
1.668 |
408 |
5 |
8 75069 |
S. DONATO di LECCE |
5.643 |
1508 |
3 |
9 75072 |
SANTA CESAREA T. |
3.134 |
781 |
3 |
10 75074 |
SECLI |
1.872 |
476 |
1 |
|
Provincia 75 - Lecce |
|
11 75080 |
STERNATIA |
2.714 |
839 |
2 |
12 75082 |
SURANO |
1.994 |
424 |
2 |
13 75095 |
SAN CASSIANO |
2.205 |
78 |
1 |
TABELLA V
NUOVE LOCALIZZAZIONI DI IMPIANTI DI G.P.L.
Zona |
Localizzazione |
N. Imp. |
Pop.ne |
Altri Comuni serviti |
|
Prov. di FOGGIA |
|
|
|
+ 1 |
71043 |
RODI GARGANICO |
1 |
3987 |
Cagnano Varano, Peschici, Ischitella |
+ 2 |
71046 |
S. GIOVANNI Rot.do |
1 |
21891 |
Monte S. Angelo e San Marco in Lamis |
+ 3 |
71029 |
MANFREDONIA |
1 |
53030 |
Mattinata |
+ 4 |
71060 |
VIESTE |
1 |
12796 |
Utenza turistica |
+ 5 |
71009 |
CANDELA |
1 |
3096 |
Diversi Comuni |
6 |
71049 |
SANNICANDRO G.co |
1 |
18759 |
|
+ 7 |
71057 |
TRINITAPOLI |
1 |
13286 |
S. Ferdinando di P. e Margherita di Savoia |
|
|
|
Prov. di BARI |
|
|
|
+ 8 |
72010 |
ACQUAVIVA d. Fonti |
1 |
18390 |
Cassano delle Murge |
9 |
72004 |
ALTAMURA |
1 |
51346 |
|
10 |
72005 |
ANDRIA |
1 |
84661 |
|
11 |
72006 |
BARI |
1 |
371022 |
dir. Carbonara - Bitritto |
12 |
72006 |
BARI |
1 |
371022 |
|
13 |
72007 |
BARLETTA |
1 |
83452 |
|
14 |
72011 |
BITONTO |
1 |
49714 |
|
15 |
72013 |
CANOSA di PUGLIA |
1 |
30948 |
|
16 |
72015 |
CASAMASSIMA |
1 |
12047 |
SS. 100 dir.ce Taranto |
+ 17 |
72019 |
CONVERSANO |
1 |
20511 |
Rutigliano |
18 |
72021 |
GIOIA del COLLE |
1 |
27411 |
|
19 |
72022 |
GIOVINAZZO |
1 |
19202 |
dir.ce Mare |
20 |
72023 |
GRAVINA di PUGLIA |
1 |
36226 |
|
+ 21 |
72024 |
GRUMO APPULA |
1 |
11821 |
Toritto - Bitetto |
+ 22 |
72027 |
MODUGNO |
1 |
33830 |
Palo del Colle |
23 |
72029 |
MOLFETTA |
1 |
65625 |
|
24 |
73030 |
MONOPOLI |
1 |
44155 |
|
+ 25 |
72042 |
MINERVINO MURGE |
1 |
11909 |
Spinazzola |
+ 26 |
72036 |
PUTIGNANO |
1 |
25432 |
Castellana G. - Noci e Alberobello |
27 |
72041 |
SANTERAMO in COLLE |
1 |
22417 |
|
28 |
72045 |
TRANI |
1 |
445120 |
|
|
|
|
Prov. di TARANTO |
|
|
|
+ 29 |
73003 |
CASTELLANETA |
1 |
15555 |
Laterza - Palagianello |
30 |
73007 |
GINOSA Marina |
1 |
20284 |
SS. 106 |
31 |
73027 |
TARANTO |
1 |
244101 |
|
32 |
73027 |
TARANTO |
1 |
244101 |
|
33 |
73008 |
GROTTAGLIE |
1 |
27964 |
|
+ 34 |
73011 |
LIZZANO |
1 |
8765 |
Pulsano - Fragagnano - Faggiano e Leporano |
|
|
|
Prov. di BRINDISI |
|
|
|
35 |
74012 |
FASANO |
1 |
35440 |
|
36 |
74007 |
OSTUNI |
1 |
31367 |
|
+ 37 |
74017 |
S. VITO dei NORM. |
1 |
19033 |
dir.ce Carovigno |
+ 38 |
74011 |
ORIA |
1 |
14812 |
dir.ce Francavilla F.na |
|
|
Prov. di BRINDISI |
|
|
|
+ 39 |
74015 |
S. PANCRAZIO S.no |
1 |
10119 |
Torre S. S.na - Erchie e Sandonaci |
+ 40 |
74016 |
S. PIETRO V.co |
1 |
15567 |
Cellino S. Marco - Torchiarolo |
|
|
|
Prov. di LECCE |
|
|
|
+ 41 |
75016 |
CASARANO |
1 |
17792 |
Matino - Melissano - Supersano |
+ 42 |
75088 |
TRICASE |
1 |
15803 |
Specchia - Miggiano - Montesano - Andrano |
+ 43 |
75062 |
PRESICCE |
1 |
6556 |
Alessano - Acquarica C. |
+ 44 |
75061 |
POGGIARDO |
1 |
5750 |
Botrugno - Ortelle - Sanarica |
+ 45 |
75031 |
GALLIPOLI |
1 |
19622 |
Alezio |
+ 46 |
75052 |
NARDO |
1 |
28461 |
dir.ce Porto Cesareo |
+ Comuni eccentrici caratterizzati da domanda itinerante
TABELLA VI
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI FOGGIA
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
71004 |
APRICENA |
5 |
5 |
1 |
1 |
12774 |
2373 |
71020 |
CERIGNOLA |
27 |
27 |
1 |
3 |
52050 |
11598 |
71024 |
FOGGIA |
79 |
66 |
2 |
8 |
157371 |
50243 |
71027 |
LESINA 5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
6504 |
1303 |
71028 |
LUCERA |
14 |
14 |
1 |
2 |
33464 |
7743 |
71029 |
MANFREDONIA |
18 |
18 |
1 |
3 |
55668 |
11759 |
71030 |
MARGHERITA DI SAVOIA |
3 |
2 |
- |
1 |
11804 |
2045 |
71033 |
MONTE SANTANGELO |
5 |
3 |
- |
1 |
16871 |
3054 |
71035 |
ORSARA di PUGLIA |
3 |
3 |
1 |
1 |
3956 |
648 |
71036 |
ORTANOVA |
11 |
11 |
- |
1 |
15341 |
3500 |
71045 |
SAN FERDINANDO di P. |
7 |
5 |
- |
1 |
12984 |
2367 |
71046 |
SAN GIOVANNI R.do |
6 |
6 |
1 |
1 |
22247 |
4726 |
71047 |
SAN MARCO in LAMIS |
4 |
3 |
- |
1 |
15356 |
2683 |
71049 |
SANNICANDRO G.co |
7 |
7 |
- |
1 |
19056 |
3470 |
71051 |
SAN SEVERO |
26 |
26 |
3 |
3 |
54851 |
13492 |
71056 |
TORREMAGGIORE |
6 |
6 |
- |
1 |
17334 |
3646 |
71057 |
TRINITAPOLI |
8 |
8 |
- |
1 |
14024 |
2231 |
71058 |
TROIA |
2 |
2 |
- |
1 |
7854 |
1822 |
71059 |
VICO del GARGANO |
3 |
3 |
- |
1 |
8057 |
1664 |
71060 |
VIESTE |
5 |
5 |
- |
1 |
13247 |
2474 |
Numero di Comuni = 20 |
12 |
34 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI BARI
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
72001 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI |
11 |
10 |
1 |
1 |
18945 |
4904 |
72002 |
ADELFIA |
5 |
4 |
0 |
1 |
11571 |
2991 |
72003 |
ALBEROBELLO |
6 |
5 |
1 |
1 |
10068 |
3117 |
72004 |
ALTAMURA |
14 |
18 |
1 |
3 |
52902 |
11440 |
72005 |
ANDRIA |
34 |
38 |
0 |
4 |
86391 |
22232 |
72006 |
BARI |
170 |
156 |
7 |
18 |
369576 |
131336 |
72007 |
BARLETTA |
26 |
28 |
1 |
4 |
84900 |
19354 |
72009 |
BISCEGLIE |
15 |
15 |
1 |
3 |
46869 |
11023 |
72010 |
BITETTO |
4 |
3 |
0 |
1 |
8686 |
2083 |
72011 |
BITONTO |
18 |
19 |
0 |
3 |
50727 |
11729 |
72012 |
BITRITTO |
3 |
3 |
0 |
1 |
5918 |
1591 |
72013 |
CANOSA DI PUGLIA |
13 |
13 |
0 |
2 |
30971 |
5113 |
72014 |
CAPURSO |
4 |
4 |
0 |
1 |
11046 |
2879 |
72015 |
CASAMASSIMA |
10 |
10 |
0 |
1 |
12454 |
2618 |
72016 |
CASSANO DELLE MURGE |
3 |
3 |
0 |
1 |
8364 |
2179 |
72017 |
CASTELLANA GROTTE |
9 |
8 |
0 |
2 |
16886 |
5996 |
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
72019 |
CONVERSANO |
11 |
10 |
1 |
3 |
21088 |
6084 |
72020 |
CORATO |
14 |
10 |
1 |
3 |
42010 |
10426 |
72021 |
GIOIA DEL COLLE |
14 |
14 |
1 |
2 |
27603 |
7661 |
72022 |
GIOVINAZZO |
5 |
5 |
0 |
1 |
19895 |
4354 |
72023 |
GRAVINA IN PUGLIA |
13 |
13 |
0 |
2 |
37041 |
8330 |
72024 |
GRUMO APPULA |
3 |
2 |
0 |
1 |
12097 |
2514 |
72025 |
LOCOROTONDO |
10 |
7 |
1 |
1 |
12630 |
4603 |
72026 |
MINERVINO |
5 |
5 |
0 |
1 |
11909 |
1923 |
72027 |
MODUGNO |
9 |
10 |
0 |
2 |
34766 |
9744 |
72028 |
MOLA DI BARI |
10 |
10 |
0 |
1 |
26353 |
4937 |
72029 |
MOLFETTA |
11 |
11 |
0 |
3 |
65427 |
15989 |
72030 |
MONOPOLI |
24 |
24 |
0 |
3 |
45061 |
14778 |
72031 |
NOCI |
6 |
7 |
0 |
2 |
18433 |
5397 |
72032 |
NOICATTARO |
6 |
6 |
0 |
1 |
17360 |
4762 |
72033 |
PALO DEL COLLE |
6 |
5 |
0 |
1 |
15384 |
3872 |
72035 |
POLIGNANO A MARE |
10 |
10 |
0 |
1 |
15268 |
4447 |
72036 |
PUTIGNANO |
14 |
12 |
0 |
2 |
26005 |
8284 |
72037 |
RUTIGLIANO |
5 |
5 |
0 |
1 |
15208 |
4046 |
72038 |
RUVO DI PUGLIA |
10 |
9 |
1 |
2 |
23963 |
5492 |
72039 |
SAMMICHELE DI BARI |
5 |
3 |
0 |
1 |
7008 |
1896 |
72040 |
SANNICANDRO DI BARI |
6 |
5 |
0 |
1 |
7981 |
1672 |
72041 |
SANTERAMO IN COLLE |
6 |
7 |
1 |
2 |
23048 |
5425 |
72042 |
SPINAZZOLA |
6 |
6 |
0 |
1 |
8073 |
1707 |
72043 |
TERLIZZI |
12 |
12 |
0 |
1 |
25428 |
4967 |
72044 |
TORITTO |
5 |
5 |
0 |
1 |
7530 |
1534 |
72045 |
TRANI |
18 |
18 |
0 |
3 |
45776 |
10561 |
72046 |
TRIGGIANO |
9 |
8 |
0 |
1 |
21220 |
6109 |
72047 |
TURI |
6 |
5 |
0 |
1 |
10831 |
2881 |
72048 |
VALENZANO |
7 |
4 |
0 |
1 |
12280 |
3182 |
Numero di Comuni = 45 |
18 |
93 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI TARANTO
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
73001 |
AVETRANA |
2 |
3 |
- |
1 |
7772 |
1646 |
73003 |
CASTELLANETA |
8 |
8 |
4 |
1 |
16156 |
4224 |
73004 |
CRISPIANO |
5 |
5 |
- |
1 |
12235 |
3211 |
73007 |
GINOSA |
13 |
13 |
- |
1 |
20639 |
4957 |
73008 |
GROTTAGLIE |
12 |
12 |
2 |
2 |
29090 |
7347 |
73009 |
LATERZA |
4 |
4 |
- |
1 |
13748 |
2969 |
73011 |
LIZZANO |
7 |
5 |
- |
1 |
9224 |
2082 |
73012 |
MANDURIA |
15 |
15 |
2 |
2 |
31418 |
8654 |
73013 |
MARTINA FRANCA |
25 |
17 |
2 |
3 |
43926 |
14713 |
73015 |
MASSAFRA |
17 |
17 |
2 |
2 |
28419 |
7169 |
73019 |
MOTTOLA |
10 |
10 |
- |
1 |
16299 |
3936 |
73021 |
PALAGIANO |
9 |
15 |
1 |
1 |
13730 |
3936 |
73022 |
PULSANO |
7 |
6 |
- |
1 |
9633 |
2372 |
73024 |
S. GIORGIO JONICO |
3 |
3 |
- |
1 |
13427 |
3048 |
73025 |
S. MARZANO di S. Giuseppe |
3 |
3 |
- |
1 |
8033 |
1505 |
73026 |
SAVA |
6 |
6 |
- |
1 |
16509 |
4093 |
73027 |
TARANTO |
109 |
96 |
13 |
11 |
243120 |
75057 |
Numero di Comuni = 17 |
23 |
32 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI BRINDISI
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
74001 |
BRINDISI |
62 |
41 |
9 |
5 |
91118 |
29778 |
74002 |
CAROVIGNO |
9 |
9 |
- |
1 |
13525 |
3195 |
74003 |
CEGLIE MESSAPICO |
12 |
12 |
- |
1 |
20787 |
4423 |
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
74004 |
CELLINO SAN MARCO |
4 |
4 |
- |
1 |
7326 |
1849 |
74005 |
CISTERNINO |
8 |
5 |
- |
1 |
11684 |
3861 |
74006 |
ERCHIE |
6 |
5 |
- |
1 |
8097 |
1574 |
74007 |
FASANO |
27 |
23 |
- |
3 |
37083 |
10979 |
74008 |
FRANCAVILLA FONTANA |
14 |
14 |
1 |
2 |
33634 |
7994 |
74009 |
LATIANO |
6 |
5 |
- |
1 |
15619 |
4016 |
74010 |
MESAGNE |
18 |
13 |
- |
2 |
30734 |
7921 |
74011 |
ORIA |
13 |
9 |
- |
1 |
14994 |
3781 |
74012 |
OSTUNI |
22 |
19 |
- |
2 |
31770 |
9375 |
74013 |
SANDONACI |
5 |
3 |
- |
1 |
6840 |
1833 |
74015 |
SAN PANCRAZIO S.no |
5 |
5 |
- |
1 |
10470 |
2409 |
74016 |
SAN PIETRO V.co |
8 |
5 |
- |
1 |
15797 |
4602 |
74017 |
SAN VITO dei NORMANNI |
12 |
11 |
- |
2 |
19884 |
5291 |
74019 |
TORRE SANTA S.nna |
7 |
6 |
- |
1 |
10759 |
2036 |
74020 |
VILLA CASTELLI |
3 |
3 |
- |
1 |
7147 |
1674 |
Numero dei Comuni = 18 |
10 |
28 |
|
LOCALIZZAZIONE SELF-SERVICE PROVINCIA DI LECCE
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
75002 |
ALESSANO |
5 |
3 |
0 |
1 |
6524 |
1549 |
75006 |
ARADEO |
5 |
3 |
0 |
1 |
8961 |
2556 |
75010 |
CALIMERA |
5 |
5 |
0 |
1 |
7045 |
2239 |
75011 |
CAMPI SALENTINA |
5 |
5 |
1 |
1 |
11649 |
331 |
75014 |
CARMIANO |
8 |
6 |
0 |
1 |
11851 |
4010 |
75016 |
CASARANO |
9 |
7 |
1 |
2 |
18188 |
5174 |
75020 |
CAVALLINO |
10 |
7 |
2 |
1 |
7931 |
2815 |
75021 |
COLLEPASSO |
4 |
3 |
0 |
1 |
6334 |
1721 |
75022 |
COPERTINO |
13 |
8 |
0 |
2 |
22915 |
6592 |
75023 |
CORIGLIANO DOTRANTO |
3 |
3 |
0 |
1 |
5363 |
1512 |
75026 |
CUTROFIANO |
7 |
5 |
0 |
1 |
9381 |
2621 |
75029 |
GALATINA |
25 |
19 |
1 |
3 |
28695 |
10068 |
75030 |
GALATONE |
8 |
8 |
1 |
1 |
15675 |
4077 |
75031 |
GALLIPOLI |
13 |
13 |
1 |
1 |
20265 |
4322 |
75034 |
GUAGNANO |
6 |
3 |
0 |
1 |
6587 |
1947 |
75035 |
LECCE |
92 |
58 |
5 |
6 |
93883 |
41850 |
75036 |
LEQUILE |
3 |
3 |
0 |
1 |
7141 |
2229 |
75037 |
LEVERANO |
6 |
5 |
0 |
1 |
13305 |
3476 |
75038 |
LIZZANELLO |
4 |
3 |
0 |
1 |
8673 |
2682 |
75039 |
MAGLIE |
17 |
11 |
1 |
2 |
15386 |
5224 |
75040 |
MARTANO |
6 |
4 |
0 |
1 |
9249 |
2450 |
75042 |
MATINO |
3 |
3 |
0 |
1 |
11366 |
2840 |
75043 |
MELENDUGNO |
8 |
5 |
0 |
1 |
8327 |
2344 |
75044 |
MELISSANO |
4 |
3 |
0 |
1 |
6687 |
1928 |
75048 |
MONTERONI DI LECCE |
5 |
4 |
0 |
1 |
12914 |
4189 |
75052 |
NARDO |
17 |
15 |
1 |
2 |
29097 |
9190 |
75053 |
NEVIANO |
1 |
1 |
0 |
1 |
6393 |
1629 |
75055 |
NOVOLI |
6 |
3 |
0 |
1 |
9118 |
2882 |
75059 |
PARABITA |
4 |
4 |
0 |
1 |
9216 |
2607 |
75061 |
POGGIARDO |
5 |
4 |
0 |
1 |
5750 |
1574 |
75062 |
PRESICCE |
4 |
4 |
0 |
1 |
6556 |
1502 |
75043 |
RACALE |
10 |
7 |
0 |
1 |
10044 |
2538 |
75064 |
RUFFANO |
5 |
5 |
0 |
1 |
10922 |
2286 |
75065 |
SALICE SALENTINO |
5 |
4 |
0 |
1 |
8703 |
8307 |
75068 |
SAN CESARIO DI LECCE |
8 |
5 |
0 |
1 |
7545 |
2614 |
75069 |
SAN DONATO DI LECCE |
3 |
2 |
0 |
1 |
5429 |
1308 |
75070 |
SANNICOLA |
5 |
3 |
0 |
1 |
6219 |
1705 |
75037 |
SCORRANO |
2 |
2 |
0 |
1 |
6670 |
1325 |
Codice |
Comune |
NIMP |
NIR |
NASV |
NISSV |
POP.NE |
PARCO |
75076 |
SOLETO |
4 |
3 |
0 |
1 |
3235 |
1629 |
75079 |
SQUINZANO |
10 |
7 |
1 |
1 |
16386 |
4820 |
75083 |
SURBO |
3 |
3 |
0 |
1 |
10261 |
3187 |
75084 |
TAURISANO |
4 |
4 |
0 |
1 |
12024 |
2498 |
75085 |
TAVIANO |
8 |
4 |
0 |
1 |
11039 |
8928 |
75047 |
TREPUZZI |
3 |
3 |
0 |
1 |
13947 |
4313 |
75088 |
TRICASE |
10 |
10 |
0 |
1 |
16299 |
4026 |
75090 |
UGENTO |
9 |
9 |
0 |
1 |
10546 |
2468 |
75092 |
VEGLIE |
9 |
7 |
1 |
1 |
13116 |
3607 |
75093 |
VERNOLE |
6 |
3 |
0 |
1 |
7849 |
2063 |
Numero dei Comuni = 48 |
16 |
59 |
|
TABELLA VII
RIEPILOGO LOCALIZZAZIONE SELF SERVICE PER PROVINCIA
Cod. |
Provincia |
N. Comuni |
NASSV |
NISSV |
71 |
FOGGIA |
20 |
12 |
34 |
72 |
BARI |
45 |
18 |
93 |
73 |
TARANTO |
17 |
23 |
32 |
74 |
BRINDISI |
18 |
10 |
28 |
75 |
LECCE |
48 |
16 |
59 |
TOTALE |
148 |
79 |
246 |
TABELLA VIII
ZONE LOCALIZZAZIONE METANO IMPIANTI ESISTENTI
Provincia di Foggia |
|
|
Bacino LUCERA |
N. 1 |
|
SAN PAOLO DI CIVITATE |
1 |
|
SAN SEVERO |
1 = 3 |
NUOVE LOCALIZZAZIONI
Rete di base |
|
Provincia |
Bacini |
N. Imp. |
- FOGGIA |
CERIGNOLA |
1 |
|
FOGGIA |
2 |
|
MANFREDONIA |
1 |
- BARI |
ALTAMURA |
1 |
|
ANDRIA |
1 |
|
BARI |
2 |
|
BARLETTA |
1 |
|
BITONTO - GIOVINAZZO |
1 |
|
MOLFETTA |
1 |
|
MONOPOLI |
1 |
- BRINDISI |
BRINDISI |
1 |
|
FASANO |
1 |
- TARANTO |
TARANTO |
1 |
|
MARTINA FRANCA |
1 |
- LECCE |
GALATINA |
1 |
|
LECCE |
1 |
Numero di Comuni = 16 |
18 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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