Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 25
Modifica del primo comma dell' art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, concernente «Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie».(1)
Art. 1[1. Il primo comma
dell art. 10 della l.r. 23/ 10/ 1979, n. 65 viene soppresso e sostituito dal
seguente:
1. La Giunta
regionale, su proposta dell Assessore competente, sentita la Consulta per l
Emigrazione:
a) sottopone all
approvazione del Consiglio regionale il programma triennale di
interventi;
b) adotta annualmente
apposito provvedimento per l attuazione del programma e presenta alla
Commissione consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo
stato di attuazione del programma .]