Anno 1990
Numero 7
Data 15/03/1990
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 6 aprile 1990, n. 67, S.O.
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Legge Regionale 15 marzo 1990, n. 7

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 18 e 30 dicembre 1987, n. 35.(1) 


(1) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7


Art. 1

(2) 


[1. L art. 1 della L. R. 11- 4- 1985, n. 18 e cosi integrato:

Per l assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8  del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilita di locali e attrezzature necessarie - comprese le linee telefoniche - per il loro funzionamento nonche di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio .

2. Il terzo comma dello stesso articolo e così sostituito:

L assegnazione del personale e disposta con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.]



(2) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7


Art. 2

(3) 


[1. I punti a), b), e c) dell art. 1 della l.r. 30- 12- 1987, n. 35 sono così sostituiti:

a) una quota di:

L. 1.500.000 per i Gruppi di un Consigliere;

L. 2.500.000 per i Gruppi fino a nove Consiglieri;

L. 3.900.000 per i Gruppi oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di lire 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all aggiornamento culturale e scientifico:

L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;

L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre i nove Consiglieri.]



(3) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7


Art. 3

(4) 


[1. Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.]


(4) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7


Art. 4

(5) 


[1. L onere finanziario derivante dall applicazione della presente legge gravera sul Cap.0001100   Spese per ilf unzionamento dei Gruppi consiliari ecc. del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1990.

2. Per gli anni successivi si provvedera con le corrispondenti leggi di Bilancio.]



(5) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7