Legge Regionale 15 marzo 1990, n. 7
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 18 e 30 dicembre 1987, n. 35.(1)
(1) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7 Art. 1(2)
[1. L art. 1 della L.
R. 11- 4- 1985, n. 18 e cosi integrato:
Per l
assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai
sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilita di
locali e attrezzature necessarie - comprese le linee telefoniche - per il loro
funzionamento nonche di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio .
2. Il terzo comma
dello stesso articolo e così sostituito:
L
assegnazione del personale e disposta con deliberazione dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale. Nel caso di sostituzioni nel corso della
legislatura si adotta la stessa procedura.]
(2) Legge abrogata dala l.r. 3/94, art. 7