Legge Regionale 23 giugno 1992, n. 11 Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1990 della Regione Puglia.
Art. 1(Approvazione
del rendiconto 1990) 1. E approvato l allegato rendiconto generale per
l esercizio finanziario 1990 della Regione Puglia secondo le risultanze esposte
negli articoli seguenti.
Art. 2(Entrate e
spese di competenza) 1. Il totale delle
entrate accertate nell esercizio finanziario 1990, per la competenza propria
dell esercizio stesso, risulta dal conto consuntivo del bilancio in L.
15.447.503.649.761, delle quali L.12.772.582.850.574 furono riscosse e versate e
L.2.674.920.799.187 rimasero da riscuotere.
2. Il totale delle
spese impegnate nell esercizio stesso risulta stabilito dal conto consuntivo
del bilancio in L16.468.780.184.306, di
cui L.12.653.128.674.042 furono pagate e L.3.815.651.510.264 rimasero da
pagare.
Art. 3(Riepilogo
entrate e spese di competenza) 1. Il riepilogo
generale delle entrate e delle spese di competenza accertate e impegnate nell
esercizio finanziario 1990 risulta stabilito dal conto consuntivo del bilancio
come segue:
ENTRATA
TITOLO
I
Entrate derivanti da
tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di
quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo
comune di cui all art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281 L.
5.050.955.123.539
TITOLO
II
Entrate derivanti da
contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi del
bilancio statale, anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate dello
Stato alle Regioni L. 3.366.617.519.333
TITOLO
III
Entrate derivanti da
rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali L.
14.457.854.652
TITOLO
IV
Entrate derivanti da
alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborsi di
crediti L. 37.825.681.953
TITOLO
V
Entrate derivanti da
mutui, prestiti e altre operazioni creditizie L.
5.153.124.693
TITOLO
VI
Entrate per le
contabilita speciali L. 6.972.494.345.591
Totale entrate
accertate nella competenza 1990 L. 15.447.503.649.761
SPESA
PARTE
I
Obiettivi funzionali
L. 1.119.393.907.579
PARTE
II
Obiettivi operativi L.
8.194.580.396.240
PARTE
III
Contabilita speciale
L. 7.154.805.880.487
Totale spese impegnate
nella competenza 1990 L. 16.468.780.184.306
Art. 4(Disavanzo
finanziario della competenza 1990) 1. Il riepilogo
generale delle entrate e delle spese di competenza dell esercizio finanziario
1990 risulta stabilito dal conto consuntivo come segue:
- Entrate complessive
accertate L. 15.447.503.469.761
- Spese complessive
impegnate L. 16.468.780.184.306
Disavanzo finanziario
gestione competenza 1990 L. 1.021.276.534.545
Art. 5(Residui
attivi degli esercizi precedenti) 1. I residui attivi dell esercizio 1989 e
precedenti, alla chiusura dell esercizio 1990, risultano accertati dal conto
consuntivo in L. 3.476.297.927.127, delle quali furono riscosse nel 1990 L.
926.692.599.252 e rimasero da riscuotere al 31-12-90 L.2.549.605.327.875.
Art. 6(Residui
passivi degli esercizi precedenti) 1. I residui passivi dell esercizio 1989 e
precedenti, alla chiusura dell esercizio 1990, risultano rideterminati dal
conto consuntivo 1990 in L. 3.130.926.365.392, delle quali furono pagate nell
esercizio 1990 L. 1.016.071.251.987 e rimasero da pagare al 31- 12- 1990 L.
2.114.855.113.405.
Art. 7(Residui
attivi in conto competenza e in conto residui) 1. I residui attivi,
alla chiusura dell esercizio finanziario 1990, sono stabiliti nelle seguenti
somme:
- Somme rimaste da
riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell esercizio 1990 (art.
2) L. 2.674.920.799.187
- Somme rimaste da
riscuotere sui residui dell esercizio 1990 e retro (art. 5) L.
2.549.605.327.875
- Residui attivi al
31- 12- 90, di cui L. 797.993.780.634 depositate al 31- 12- 90 su conto corrente
infruttifero n.444 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato L.
5.224.526.127.062
Art. 8(Residui
passivi in conto competenza e in conto residui) 1. I residui passivi,
alla chiusura dell esercizio 1990, sono stabiliti nelle seguenti
somme:
- Somme rimaste da
pagare sulle spese per la competenza propria dell esercizio 1990 (art. 2) L.
3.815.651.510.264
- Somme rimaste da
pagare sui residui passivi dell esercizio 1989 e retro (art. 6) L.
2.114.855.113.405
- Residui passivi al
31- 12- 90 L. 5.930.506.623.669
Art. 9(Fondo di
cassa) 1. Il fondo di cassa
alla chiusura dell esercizio 1990, così come risulta dal conto reso dal
Tesoriere regionale, e determinato (al netto di pagamenti eseguiti in
anticipazione dallo stesso Tesoriere per esecuzioni giudiziarie, imposte e
contributi obbligatori ed altro per L. 72.755.858.028) in L. 31.263.063.495,
come risulta dai seguenti dati:
- Fondo di cassa al
31- 12- 1989 L. 1.187.512.698
-Riscossioni: L.
13.699.275.449.826
-Residui L.
926.692.599.252
- Competenza L.
12.772.582.850.574
Totale L.
13.700.462.962.524
- Pagamenti L.
13.669.199.926.029
- Residui L.
1.016.071.251.987
- Competenza L.
12.653.128.674.042
Differenza L.
31.263.036.495
Fondo di cassa al 31-
12- 1990 L. 31.263.036.495
Art. 10(Disavanzo
finanziario complessivo) 1. E accertato nella
somma di L. 674.717.460.112 il disavanzo complessivo di amministrazione
riaccertato al termine dell esercizio 1990 come risulta dal seguenti
dati:
- Fondo di cassa al
31- 12- 1990 presso la Tesoreria regionale Banco di Napoli L.
31.263.036.495
- Residui attivi al
31- 12- 1990 L. 5.224.526.127.062
Totale L.
5.255.789.163.557
- Residui passivi al
31- 12- 1990 L. 5.930.506.623.669
- Disavanzo di
amministrazione al 31- 12- 1990 L. 674.717.460.112
Art. 11(Obbligazioni
prive di copertura) 1. Le obbligazioni della Regione riconosciute
giuridicamente imputabili e rimaste prive di copertura sono accertate al 31-12-
1990, in conformita al disposto degli articoli 3
e 4
della LR
23-1-1991 n. 1, in complessive Lire 246.799.958.467, come definite nell
elenco allegato al rendiconto dell esercizio 1990.
Art. 121. I residui passivi dichiarati perenti al 31-12-1990
sono accertati in L. 140.976.389.937, come da elenco allegato al rendiconto
finanziario 1990, in conformita al disposto dell art. 72
della legge
regionale di contabilita 30-5-1977, n. 17 e successive
modificazioni.
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