Art. 21. Al risanamento della situazione debitoria si provvede mediante la contrazione di mutui e prestiti a lungo termine in esecuzione di un programma triennale di indebitamento di ammontare complessivo non superiore al fabbisogno necessario a soddisfare le obbligazioni costituenti le passività accertate all’articolo precedente. 2. Il programma di indebitamento, da realizzare a termini dell’art. 29 del Decreto Legge 17.03.92, n. 233, sarà precisato nel bilancio pluriennale 1992-1994 (1) con la previsione del volume dei mutui da contrarre nei singoli esercizi del triennio.
(1) Vedi l.r. 15/92, artt. 21 e 22.
Art. 31. Nei bilanci annuali di previsione per gli
anni finanziari 1992 e successivi sarà iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa lonere cumulato di ammortamento dei mutui autorizzati
a mente dellart. 46,
comma 2, della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in conformità al procedimento indicato dal richiamato art. 29,
commi primo e secondo, del decreto legge 17 marzo 1992, n. 233.
|