Legge Regionale 9 aprile 1993, n. 6 Istituzione del Comune di Statte in Provincia di Taranto.
Art. 11. La frazione di Statte della città di Taranto è eretta in Comune autonomo con denominazione “Statte” con distacco dal Comune capoluogo.
Art. 21. Il nuovo Comune di Statte è istituito sul territorio delimitato come riportato negli allegati qui di seguito specificati e facenti parte integrante della presente legge: 1) All. A): cartografia comunale costituita dai quadri di unione dei fogli catastali; 2) All. B): delimitazione dei confini territoriali del comuni di Statte ed elenco dei fogli di mappa che compongono il territorio; 3) All. C): elenco delle masserie che ricadono nel territorio di Statte ed elenco delle masserie che circoscrivono il perimetro del territorio di Statte. ((1) ) 2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, provvede a regolamentare, ove occorra, i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i comuni interessati, derivanti dallavvenuta variazione territoriale. ALLEGATO A (2) Lallegato A, che si omette, riproduce la cartografia
del nuovo Comune di Statte.
(1) Comma così modificato dalla l.r. 22/93.(2) Vedi BUR n. 144 del 22/10/1993.
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