Regolamento Regionale 23 giugno 1993, n. 1 Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 1990, n. 1 "Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione standards relativi". (1)
(1) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48,
comma 2, L.R.
25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 43
della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto
art. 48),
che dall'art. 70,
comma 5, lettera d), L.R.
10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie,
il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari
tempo abrogato la citata L.R.
n. 17/2003).
Istituto educativo assistenziale
Art. 1Definizione.(2) [1. È una struttura a carattere residenziale o semi residenziale, in grado di
assicurare:
- accoglienza e/o pronta accoglienza; - mantenimento; - vigilanza; - educazione; - istruzione]
(2) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 2Destinatari .(3) [1. Nellistituto educativo-assistenziale trovano temporanea sistemazione i
minori da 0 a 18 anni.
Oltre il compimento del 18 anno di età, e comunque non oltre il 20 anno, può
essere prorogata lospitalità per il completamento del ciclo di studi ovvero per
altri motivi di particolare rilevanza sociale. I minori ospiti possono essere
ambo i sessi, anche in relazione allorganizzazione della vita comunitaria.
2. Gli istituti garantiscono le loro prestazioni anche ai minori portatori di
handicap abbisognevoli di quanto previsto al precedente art. 1]
(3) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 3Requisiti strutturali ed ambientali.(4) [1. Il numero degli ospiti non può superare, di norma, le 40 unità, elevabili
a 60 qualora nella medesima struttura sia inserito anche il servizio
semiconvittuale.
2. La struttura deve essere inserita nel contesto circostante per una
reciproca azione di promozione sul territorio e soprattutto per lutilizzazione
dei servizi socio-sanitari, scolastici e del tempo libero.
3. Lutenza deve provenire da un ambito territoriale tale da consentire
frequenti rapporti con lambiente di origine e, quindi, la partecipazione delle
famiglie alla formazione degli indirizzi pedagogici programmatici ed
organizzativi.
4. Deve essere favorita linformazione utilizzando ogni forma di
comunicazione con lesterno (lettura di quotidiani e periodici. incontri
culturali, visione di spettacoli cinematografici).
5. Deve essere altresì garantito al personale e ai minori il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne il culto.
6. La struttura deve permettere lutilizzo da parte degli ospiti di spazi
individuali e collettivi e precisamente:
- zona notte costituita da camerette adeguate, con massimo 4 posti letto,
dotate di attrezzature e arredamento sufficiente, onde consentire ad ognuno di
avere uno spazio personale (non meno di mq. 4 per ogni posto letto); - zona o zone pranzo e soggiorno con spazi per attività di gruppo e
individuali; - cucina e dispensa adeguate alla capacità ricettiva; - servizi igienici rispondenti agli standard di una civile abitazione: 1
water per 4 convittori, 1 lavabo per 4 convittori, 1 doccia per 8 convittori;
- infermeria dotata anche di apposita attrezzatura di pronto soccorso;
7. Particolare cura viene riservata alla tinteggiatura delle pareti (scelta
dei colori) e allarredo.
8. Apposite camere devono essere predisposte per il personale educativo e di
assistenza.
9. La struttura, inoltre, deve permettere agli ospiti di instaurare rapporti
personalizzati di tipo familiare, nonché di sentire propri gli ambienti in cui
vivono.
10. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per leliminazione delle
barriere architettoniche, con le procedure di cui alla legge 9 gennaio 1989, n.
13.
11. Qualora listituto educativo-assistenziale funzioni soltanto come
semiconvitto, non sono richiesti i requisiti strutturali necessari per la
permanenza notturna]
(4) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 4Personale.(5) [1. Ogni struttura educativo-assistenziale deve essere dotata di una pianta
organica comprendente:
- il personale addetto alla funzione educativa; - il personale addetto ai servizi; - il responsabile.
2. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del
diploma di educatore professionale.
3. Al personale addetto alla funzione educativa saranno garantiti interventi
qualificati e ricorrenti di formazione in servizio.
4. Deve essere altresì assicurata:
- la possibilità di avvalersi di esperti per la predisposizione e gestione
del progetto educativo, nonché di specialisti per particolari problemi e/o
aspetti; - la continuità del rapporto con i minori e con le loro famiglie, in coerenza
con le finalità del progetto educativo personalizzato.
5. Al personale si applica il contratto nazionale di categoria.
6. Ad ogni educatore è affidato uno dei gruppi in cui si articola
lorganizzazione della vita allinterno della struttura. Detti gruppi sono
composti da non più di 10 unità ciascuno. In ogni caso, deve essere garantita la
presenza di almeno un educatore nelle ore notturne. Va altresì garantita la
presenza di un educatore nellorario anti meridiano ove vi siano minori che
permangono nella struttura perché impossibilitati ad andare a scuola o a seguire
attività esterne di qualsiasi tipo.
7. Il personale addetto ai servizi (ausiliario, amministrativo) deve essere
necessariamente adeguato alle esigenze comunitarie.
8. Per assicurare i servizi di trasporto, lavanderia, mensa ed altri servizi
compatibili, lIstituto può avvalersi di prestazioni esterne.
9. Per la lavanderia e il trasporto la comunità può avvalersi di prestazioni
esterne.
10. Ad ogni struttura educativo-assistenziale è preposto un responsabile, al
quale spetta assicurare il buon andamento della comunità sotto ogni profilo
gestionale, organizzativo ed educativo.
11. Il responsabile della struttura deve essere in possesso dei requisiti
richiesti per il personale addetto alla funzione educativa o di adeguato titolo
specifico nel settore educativo-assistenziale.
12. Qualora listituto educativo-assistenziale funzioni solo come
semiconvitto, non va prevista la presenza di personale nelle ore notturne]
(5) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 5Caratteristiche e aspetti organizzativi.(6) [1. La struttura educativo-assistenziale deve:
a) assicurare il mantenimento, leducazione, listruzione di ogni minore
affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale,
delle prescrizioni eventualmente stabilite dallautorità affidante; b) agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde
favorirne il reinserimento; c) predisporre dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto
educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale,
leducatore e tenuto conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
d) tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite,
assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
e) tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti; f) curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai
rapporti con lautorità giudiziaria minorile;
g) organizzare la vita allinterno della struttura secondo il modello del
gruppo guidato; h) predispone ed attuare ogni iniziativa volta ad agevolare linserimento
degli ospiti nellambiente urbano-sociale del territorio; i) coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio
nel programma educativo e nella gestione delle attività]
(6) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 6Assistenza sanitaria.(7) [1. Lassistenza sanitaria agli ospiti e la vigilanza igienico-sanitaria sulle
strutture educativo-assistenziali è garantita dalla Unità sanitaria locale ove
ha sede la struttura, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in
materia. Tutto il personale operante nella struttura deve essere in possesso dei
requisiti e delle certificazioni prescritte dalle norme sanitarie]
(7) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 7Comunità di tipo familiare.(8) [1. È una struttura avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale della famiglia, con capienza non
superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti
personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi, tali da
consentire anche la pronta accoglienza.
2. La comunità è inserita preferibilmente in civili abitazioni ed utilizza,
oltre al personale addetto ai servizi (ausiliario, amministrativo), educatori
professionali.
3. È prevista lutilizzazione di consulenti socio-psico-pedagogici e di
esperti per prestazioni temporanee relative ad interventi di animazione.
4. Va attivamente ricercata la collaborazione di tutte le istituzioni e
lutilizzazione delle risorse presenti nel territorio per la realizzazione del
progetto educativo.
5. Il numero degli educatori professionali deve essere sufficiente per
consentire la loro presenza, con appositi turni per tutto larco della giornata,
ivi comprese le ore notturne.
6. Lorganico degli educatori deve essere di norma costituito da cinque
unità.
7. La struttura abitativa deve consentire lutilizzo da parte degli ospiti di
spazi individuali e collettivi, opportunamente arredati e, comunque, con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 4 per ogni posto letto.
8. La comunità è coordinata da un responsabile, che può essere individuato
anche in uno degli educatori.
9. Per gli interventi sanitari si fa riferimento ai servizi territoriali; per
gli aspetti organizzativi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al precedente art. 5]
(8) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Centro socio-educativo culturale diurno
Art. 8Definizione e destinatari.(9) [1. Il centro educativo-culturale diurno è una struttura di prevenzione e
recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un
programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e
sportivi, mira in particolare al recupero di minori residenti nellarea di
pertinenza con problemi di socializzazione o esposti al rischio di
emarginazione]
(9) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 9Caratteristiche ed aspetti organizzativi.(10) [1. È una struttura territoriale a dimensione comunale o circoscrizione con
funzioni di:
- prevenzione di processi di esclusione dallambiente di residenza; - promozione e sviluppo della vita di relazione ed associativa; - promozione della partecipazione attiva in programmi e interventi sociali.
2. Essa opera essenzialmente attraverso attività programmate, raccordate con
i programmi e le attività di altri servizi e strutture educative, sociali,
culturali e ricreativi esistenti nel territorio.
3. È prevista la partecipazione delle famiglie e delle formazioni sociali
nella determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi; sono altresì
contemplati momenti di partecipazione degli utenti alla determinazione del
programma e del calendario delle attività del centro.
4. La struttura fisica del centro deve essere adeguata alle modalità di
svolgimento e al tipo di attività programmate; lorario di funzionamento deve
essere compatibile con le esigenze di studio, formative e lavorative degli
utenti]
(10) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 10Personale.(11) [1. Il personale operante nel centro deve essere adeguato allattività svolta
ed alla tipologia di utenti ed essere in possesso del requisito di educatore
professionale o, in mancanza, del diploma di scuola media superiore,
avvalendosi, alloccorrenza, di altro personale esperto nelle varie discipline.
2. Il rapporto operatore/utenti è di 1:15]
(11) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Asili-nido istituiti e gestiti da privati
Art. 11Requisiti.(12) [1. Per le caratteristiche strutturali ed ambientali, gli aspetti
organizzativi, gestionali, assistenziali ed educativi, gli organici di personale
e la loro qualificazione professionale, si richiamano le disposizioni di cui
alla L.R.
3 marzo 1973, n. 6 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Qualora si intenda ospitare nella struttura un numero di soggetti
inferiore a 50 unità, la consistenza degli ambienti, degli spazi esterni, delle
attrezzature e del personale potrà subire proporzionali riduzioni rispetto alle
prescrizioni contenute nella normativa sopra richiamata.
3. Il rapporto minimo superficie utile-ricettività non può essere inferiore a
mq. 8 per ogni posto bambino. È assicurata, inoltre, unadeguata area esterna
per attrezzature a verde, per la permanenza ed il gioco dei bambini]
(12) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Norme comuni
Art. 12Rapporto tra Comuni ed Ente affidatario.(13) [1. Il rapporto tra Ente affidante ed Ente affidatario di cui ai precedenti
articoli è regolato da convenzioni sulla base di uno schema-tipo elaborato dalla
Giunta regionale. Nello schema-tipo elaborato si stabiliscono le modalità
regolatorie del rapporto, eventualmente prevedendo una contribuzione fissa
relativa alle spese di gestione e una contribuzione a retta legata alle
effettive presenze dei minori; si fissano inoltre le modalità per ladeguamento
automatico delle contribuzioni allaumento del costo della vita.
2. La retta deve corrispondere ai reali costi di gestione del servizio.
3. I Comuni stipulano convenzioni con Enti affidatari che non hanno scopo di
lucro]
(13) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 13Condizioni di sicurezza valide per tutti i servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e non .(14) [1. Ogni edificio o appartamento e ogni altro locale destinato al
funzionamento dei servizi socio-assistenziali per minori deve garantire:
a) condizioni di abitabilità in conformità a quanto previsto dalle norme
vigenti; b) condizioni di sicurezza degli impianti e di benessere termico
dellimpianto di riscaldamento; c) difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.
2. Le condizioni igieniche di abitabilità e di uso raggiunte nella
realizzazione delle strutture devono essere mantenute nel tempo]
(14) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 14 Autorizzazione.(•) [1. I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare domanda, in carta legale,
di autorizzazione allapertura ed al funzionamento al Sindaco del Comune nel cui
territorio trovasi la struttura, unitamente alla seguente documentazione:
- planimetria dei locali con indicazione della relativa utilizzazione; - organigramma del personale adibito al servizio con relative qualificazioni;
- certificazione di abitabilità per le comunità di tipo familiare in civili
abitazioni e di agibilità per gli altri servizi, comprendente la destinazione
duso e le condizioni di sicurezza: - prospetto dei mezzi economico-finanziari destinati allo svolgimento della
futura attività dellistituzione; - copia dellatto costitutivo, ove esista; - esemplare dello statuto e del regolamento o del programma delle attività
che listituzione si propone di svolgere.
2. Il Sindaco del Comune, ricevuta la richiesta corredata della
documentazione suindicata, provvede a trasmetterla, unitamente ad apposita
relazione informativa contenente motivato parere sulla richiesta stessa,
allAssessorato servizi sociali della Regione.
3. La Giunta regionale, su proposta dellAssessorato ai servizi sociali,
concede o nega lautorizzazione, entro 120 giorni dallacquisizione agli atti
dufficio di tutta la documentazione prevista, informandone sia il soggetto
richiedente che il Comune competente.
4. Presso lAssessorato regionale ai servizi sociali è istituito lAlbo delle
strutture previste dal presente regolamento, nel quale sono iscritte le
strutture autorizzate ai sensi del presente articolo e del successivo art. 15
del presente regolamento]
(•) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
Art. 15Norme finali e transitorie.(15) [1. I servizi contemplati dalla presente normativa e di fatto già
funzionanti, ancorché in possesso di precedente autorizzazione allapertura e
funzionamento, sono sottoposti a revisione per verificarne la corrispondenza
alle norme del presente regolamento. A tale scopo, i soggetti interessati
producono allAssessorato regionale ai servizi sociali la documentazione
indicata nel precedente art. 14. La corrispondenza alle norme del presente
regolamento è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dellAssessorato
regionale ai servizi sociali. Tale accertata corrispondenza comporta
liscrizione nellAlbo di cui al precedente art. 14.
2. I servizi di cui il precedente comma, per i quali alla data del 30 giugno
1998 è stata prodotta allAssessore regionale ai servizi sociali, anche in
parte, la documentazione richiesta per la verifica della corrispondenza alle
norme regolamentari, sono autorizzati a proseguire le attività assistenziali
sino allapprovazione del provvedimento regionale di corrispondenza o di non
corrispondenza da emanarsi al massimo entro il 30 giugno 1999.
Gli enti sono obbligati a perfezionare gli atti entro il 30 aprile 1992.(16)
3. Sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 10% degli
standard strutturali di riferimento.
4. Fino alla regolamentazione con norme statali o regionali del profilo
delleducatore professionale, il personale educativo previsto dal presente
regolamento deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Nelle
strutture preesistenti può continuare a prestare servizio personale educativo
non in possesso del diploma di scuola media superiore, purché con esperienza in
attività educativa di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore delle
presenti norme di modifica e integrazione e non superi il 50% dellorganico
educativo.
La norma del presente comma non si applica agli asili-nido privati, per i
quali invece si fa riferimento alla relativa normativa regionale]
(15) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).(16) Comma prima modificato dal primo comma dell'art. 1, Reg.
29 agosto 1996, n. 1 e, successivamente, così sostituito dal primo comma
dell'art. 1, Reg.
1° marzo 1999, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «2. I servizi che
non siano in possesso dei requisiti previsti devono adeguarsi agli stessi entro
il 30 giugno 1998, pena la cessazione dell'attività».
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