Anno 1993
Numero 1
Data 23/06/1993
Abrogato
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicato nel B.U. R. Puglia 23 luglio 1993, n. 103. 
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Regolamento Regionale 23 giugno 1993, n. 1

Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 6 giugno 1990, n. 1 "Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione standards relativi". (1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).  


Istituto educativo assistenziale 





Art. 1

Definizione.(2) 


[1. È una struttura a carattere residenziale o semi residenziale, in grado di assicurare:

- accoglienza e/o pronta accoglienza;

- mantenimento;

- vigilanza;

- educazione;

- istruzione]  



(2)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 2

Destinatari .(3) 


[1. Nellistituto educativo-assistenziale trovano temporanea sistemazione i minori da 0 a 18 anni.

Oltre il compimento del 18 anno di età, e comunque non oltre il 20 anno, può essere prorogata lospitalità per il completamento del ciclo di studi ovvero per altri motivi di particolare rilevanza sociale. I minori ospiti possono essere ambo i sessi, anche in relazione allorganizzazione della vita comunitaria.

2. Gli istituti garantiscono le loro prestazioni anche ai minori portatori di handicap abbisognevoli di quanto previsto al precedente art. 1]  




(3)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 3

Requisiti strutturali ed ambientali.(4) 


[1. Il numero degli ospiti non può superare, di norma, le 40 unità, elevabili a 60 qualora nella medesima struttura sia inserito anche il servizio semiconvittuale.

2. La struttura deve essere inserita nel contesto circostante per una reciproca azione di promozione sul territorio e soprattutto per lutilizzazione dei servizi socio-sanitari, scolastici e del tempo libero.

3. Lutenza deve provenire da un ambito territoriale tale da consentire frequenti rapporti con lambiente di origine e, quindi, la partecipazione delle famiglie alla formazione degli indirizzi pedagogici programmatici ed organizzativi.

4. Deve essere favorita linformazione utilizzando ogni forma di comunicazione con lesterno (lettura di quotidiani e periodici. incontri culturali, visione di spettacoli cinematografici).

5. Deve essere altresì garantito al personale e ai minori il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne il culto.

6. La struttura deve permettere lutilizzo da parte degli ospiti di spazi individuali e collettivi e precisamente:

- zona notte costituita da camerette adeguate, con massimo 4 posti letto, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente, onde consentire ad ognuno di avere uno spazio personale (non meno di mq. 4 per ogni posto letto);

- zona o zone pranzo e soggiorno con spazi per attività di gruppo e individuali;

- cucina e dispensa adeguate alla capacità ricettiva;

- servizi igienici rispondenti agli standard di una civile abitazione: 1 water per 4 convittori, 1 lavabo per 4 convittori, 1 doccia per 8 convittori;

- infermeria dotata anche di apposita attrezzatura di pronto soccorso;

7. Particolare cura viene riservata alla tinteggiatura delle pareti (scelta dei colori) e allarredo.

8. Apposite camere devono essere predisposte per il personale educativo e di assistenza.

9. La struttura, inoltre, deve permettere agli ospiti di instaurare rapporti personalizzati di tipo familiare, nonché di sentire propri gli ambienti in cui vivono.

10. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per leliminazione delle barriere architettoniche, con le procedure di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

11. Qualora listituto educativo-assistenziale funzioni soltanto come semiconvitto, non sono richiesti i requisiti strutturali necessari per la permanenza notturna] 



(4)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 4

Personale.(5) 


[1. Ogni struttura educativo-assistenziale deve essere dotata di una pianta organica comprendente:

- il personale addetto alla funzione educativa;

- il personale addetto ai servizi;

- il responsabile.

2. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di educatore professionale.

3. Al personale addetto alla funzione educativa saranno garantiti interventi qualificati e ricorrenti di formazione in servizio.

4. Deve essere altresì assicurata:

- la possibilità di avvalersi di esperti per la predisposizione e gestione del progetto educativo, nonché di specialisti per particolari problemi e/o aspetti;

- la continuità del rapporto con i minori e con le loro famiglie, in coerenza con le finalità del progetto educativo personalizzato.

5. Al personale si applica il contratto nazionale di categoria.

6. Ad ogni educatore è affidato uno dei gruppi in cui si articola lorganizzazione della vita allinterno della struttura. Detti gruppi sono composti da non più di 10 unità ciascuno. In ogni caso, deve essere garantita la presenza di almeno un educatore nelle ore notturne. Va altresì garantita la presenza di un educatore nellorario anti meridiano ove vi siano minori che permangono nella struttura perché impossibilitati ad andare a scuola o a seguire attività esterne di qualsiasi tipo.

7. Il personale addetto ai servizi (ausiliario, amministrativo) deve essere necessariamente adeguato alle esigenze comunitarie.

8. Per assicurare i servizi di trasporto, lavanderia, mensa ed altri servizi compatibili, lIstituto può avvalersi di prestazioni esterne.

9. Per la lavanderia e il trasporto la comunità può avvalersi di prestazioni esterne.

10. Ad ogni struttura educativo-assistenziale è preposto un responsabile, al quale spetta assicurare il buon andamento della comunità sotto ogni profilo gestionale, organizzativo ed educativo.

11. Il responsabile della struttura deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il personale addetto alla funzione educativa o di adeguato titolo specifico nel settore educativo-assistenziale.

12. Qualora listituto educativo-assistenziale funzioni solo come semiconvitto, non va prevista la presenza di personale nelle ore notturne]



(5)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 5

Caratteristiche e aspetti organizzativi.(6) 


[1. La struttura educativo-assistenziale deve:

a) assicurare il mantenimento, leducazione, listruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dallautorità affidante;

b) agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;

c) predisporre dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, leducatore e tenuto conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;

d) tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;

e) tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

f) curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con lautorità giudiziaria minorile;

g) organizzare la vita allinterno della struttura secondo il modello del gruppo guidato;

h) predispone ed attuare ogni iniziativa volta ad agevolare linserimento degli ospiti nellambiente urbano-sociale del territorio;

i) coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività] 



(6)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 6

Assistenza sanitaria.(7) 


[1. Lassistenza sanitaria agli ospiti e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture educativo-assistenziali è garantita dalla Unità sanitaria locale ove ha sede la struttura, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. Tutto il personale operante nella struttura deve essere in possesso dei requisiti e delle certificazioni prescritte dalle norme sanitarie] 


(7)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 7

Comunità di tipo familiare.(8) 


[1. È una struttura avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale della famiglia, con capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi, tali da consentire anche la pronta accoglienza.

2. La comunità è inserita preferibilmente in civili abitazioni ed utilizza, oltre al personale addetto ai servizi (ausiliario, amministrativo), educatori professionali.

3. È prevista lutilizzazione di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti per prestazioni temporanee relative ad interventi di animazione.

4. Va attivamente ricercata la collaborazione di tutte le istituzioni e lutilizzazione delle risorse presenti nel territorio per la realizzazione del progetto educativo.

5. Il numero degli educatori professionali deve essere sufficiente per consentire la loro presenza, con appositi turni per tutto larco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

6. Lorganico degli educatori deve essere di norma costituito da cinque unità.

7. La struttura abitativa deve consentire lutilizzo da parte degli ospiti di spazi individuali e collettivi, opportunamente arredati e, comunque, con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 4 per ogni posto letto.

8. La comunità è coordinata da un responsabile, che può essere individuato anche in uno degli educatori.

9. Per gli interventi sanitari si fa riferimento ai servizi territoriali; per gli aspetti organizzativi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 5]

 



(8)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Centro socio-educativo culturale diurno 





Art. 8

Definizione e destinatari.(9) 


[1. Il centro educativo-culturale diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori residenti nellarea di pertinenza con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione] 


(9)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 9

Caratteristiche ed aspetti organizzativi.(10) 


[1. È una struttura territoriale a dimensione comunale o circoscrizione con funzioni di:

- prevenzione di processi di esclusione dallambiente di residenza;

- promozione e sviluppo della vita di relazione ed associativa;

- promozione della partecipazione attiva in programmi e interventi sociali.

2. Essa opera essenzialmente attraverso attività programmate, raccordate con i programmi e le attività di altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio.

3. È prevista la partecipazione delle famiglie e delle formazioni sociali nella determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi; sono altresì contemplati momenti di partecipazione degli utenti alla determinazione del programma e del calendario delle attività del centro.

4. La struttura fisica del centro deve essere adeguata alle modalità di svolgimento e al tipo di attività programmate; lorario di funzionamento deve essere compatibile con le esigenze di studio, formative e lavorative degli utenti] 



(10)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 10

Personale.(11) 


[1. Il personale operante nel centro deve essere adeguato allattività svolta ed alla tipologia di utenti ed essere in possesso del requisito di educatore professionale o, in mancanza, del diploma di scuola media superiore, avvalendosi, alloccorrenza, di altro personale esperto nelle varie discipline.

2. Il rapporto operatore/utenti è di 1:15]  



(11)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


 Asili-nido istituiti e gestiti da privati 





Art. 11

Requisiti.(12) 


[1. Per le caratteristiche strutturali ed ambientali, gli aspetti organizzativi, gestionali, assistenziali ed educativi, gli organici di personale e la loro qualificazione professionale, si richiamano le disposizioni di cui alla L.R. 3 marzo 1973, n. 6 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Qualora si intenda ospitare nella struttura un numero di soggetti inferiore a 50 unità, la consistenza degli ambienti, degli spazi esterni, delle attrezzature e del personale potrà subire proporzionali riduzioni rispetto alle prescrizioni contenute nella normativa sopra richiamata.

3. Il rapporto minimo superficie utile-ricettività non può essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino. È assicurata, inoltre, unadeguata area esterna per attrezzature a verde, per la permanenza ed il gioco dei bambini] 



(12)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Norme comuni 





Art. 12

Rapporto tra Comuni ed Ente affidatario.(13) 


[1. Il rapporto tra Ente affidante ed Ente affidatario di cui ai precedenti articoli è regolato da convenzioni sulla base di uno schema-tipo elaborato dalla Giunta regionale. Nello schema-tipo elaborato si stabiliscono le modalità regolatorie del rapporto, eventualmente prevedendo una contribuzione fissa relativa alle spese di gestione e una contribuzione a retta legata alle effettive presenze dei minori; si fissano inoltre le modalità per ladeguamento automatico delle contribuzioni allaumento del costo della vita.

2. La retta deve corrispondere ai reali costi di gestione del servizio.

3. I Comuni stipulano convenzioni con Enti affidatari che non hanno scopo di lucro]   



(13)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 13

Condizioni di sicurezza valide per tutti i servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e non .(14) 


[1. Ogni edificio o appartamento e ogni altro locale destinato al funzionamento dei servizi socio-assistenziali per minori deve garantire:

a) condizioni di abitabilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) condizioni di sicurezza degli impianti e di benessere termico dellimpianto di riscaldamento;

c) difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

2. Le condizioni igieniche di abitabilità e di uso raggiunte nella realizzazione delle strutture devono essere mantenute nel tempo] 




(14)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 14

 Autorizzazione.(•) 


[1. I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare domanda, in carta legale, di autorizzazione allapertura ed al funzionamento al Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la struttura, unitamente alla seguente documentazione:

- planimetria dei locali con indicazione della relativa utilizzazione;

- organigramma del personale adibito al servizio con relative qualificazioni;

- certificazione di abitabilità per le comunità di tipo familiare in civili abitazioni e di agibilità per gli altri servizi, comprendente la destinazione duso e le condizioni di sicurezza:

- prospetto dei mezzi economico-finanziari destinati allo svolgimento della futura attività dellistituzione;

- copia dellatto costitutivo, ove esista;

- esemplare dello statuto e del regolamento o del programma delle attività che listituzione si propone di svolgere.

2. Il Sindaco del Comune, ricevuta la richiesta corredata della documentazione suindicata, provvede a trasmetterla, unitamente ad apposita relazione informativa contenente motivato parere sulla richiesta stessa, allAssessorato servizi sociali della Regione.

3. La Giunta regionale, su proposta dellAssessorato ai servizi sociali, concede o nega lautorizzazione, entro 120 giorni dallacquisizione agli atti dufficio di tutta la documentazione prevista, informandone sia il soggetto richiedente che il Comune competente.

4. Presso lAssessorato regionale ai servizi sociali è istituito lAlbo delle strutture previste dal presente regolamento, nel quale sono iscritte le strutture autorizzate ai sensi del presente articolo e del successivo art. 15 del presente regolamento]





(•)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).


Art. 15

Norme finali e transitorie.(15) 


[1. I servizi contemplati dalla presente normativa e di fatto già funzionanti, ancorché in possesso di precedente autorizzazione allapertura e funzionamento, sono sottoposti a revisione per verificarne la corrispondenza alle norme del presente regolamento. A tale scopo, i soggetti interessati producono allAssessorato regionale ai servizi sociali la documentazione indicata nel precedente art. 14. La corrispondenza alle norme del presente regolamento è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dellAssessorato regionale ai servizi sociali. Tale accertata corrispondenza comporta liscrizione nellAlbo di cui al precedente art. 14.

2. I servizi di cui il precedente comma, per i quali alla data del 30 giugno 1998 è stata prodotta allAssessore regionale ai servizi sociali, anche in parte, la documentazione richiesta per la verifica della corrispondenza alle norme regolamentari, sono autorizzati a proseguire le attività assistenziali sino allapprovazione del provvedimento regionale di corrispondenza o di non corrispondenza da emanarsi al massimo entro il 30 giugno 1999.

Gli enti sono obbligati a perfezionare gli atti entro il 30 aprile 1992.(16) 

3. Sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 10% degli standard strutturali di riferimento.

4. Fino alla regolamentazione con norme statali o regionali del profilo delleducatore professionale, il personale educativo previsto dal presente regolamento deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Nelle strutture preesistenti può continuare a prestare servizio personale educativo non in possesso del diploma di scuola media superiore, purché con esperienza in attività educativa di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore delle presenti norme di modifica e integrazione e non superi il 50% dellorganico educativo.

La norma del presente comma non si applica agli asili-nido privati, per i quali invece si fa riferimento alla relativa normativa regionale]  



(15)   Il presente regolamento è stato abrogato sia dall'art. 48, comma 2, L.R. 25 agosto 2003, n. 17, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 43 della stessa legge (vedi anche per le norme transitorie, il comma 3 del suddetto art. 48), che dall'art. 70, comma 5, lettera d), L.R. 10 luglio 2006, n. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 64 della stessa legge (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 del suddetto art. 70; il comma 3 del medesimo articolo ha in pari tempo abrogato la citata L.R. n. 17/2003).
(16) Comma prima modificato dal primo comma dell'art. 1, Reg. 29 agosto 1996, n. 1 e, successivamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 1, Reg. 1° marzo 1999, n. 1. Il testo precedente così disponeva: «2. I servizi che non siano in possesso dei requisiti previsti devono adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1998, pena la cessazione dell'attività».