Legge Regionale 14 giugno 1994, n. 18

Norme per l' istituzione degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL.



Art. 1

(Ambiti territoriali)


1. Sono istituite, a norma dell art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 12 Unita Sanitarie Locali quali Aziende dotate di personalita giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestione e tecnica, secondo gli ambiti territoriali di cui all allegato A).

2. Le Aziende Unita Sanitarie Locali sono istituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3. Sono sedi delle Unita Sanitarie Locali i capoluoghi di Provincia. Le altre Sedi sono deliberate dalla Giunta regionale, sentite le Province interessate e l ANCI regionale, nel quadro della loro articolazione in distretti, prima dell immissione nelle funzioni del Direttore Generale e, comunque non oltre il 30- 6- 94.




Art. 2

(Norme transitorie)


1. Le Unita Sanitarie Locali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse a far data dalla immissione nelle funzioni dei Direttori Generali.

2. Il Consiglio regionale, entro il 30- 6- 1994, approva la normativa relativa alle modalita organizzative, gestionali e contabili delle Aziende - UUSSLL nonche le sue articolazioni in distretti.

3. Fino alla costituzione delle Aziende – UUSSLL e delle Aziende Ospedaliere si applicano le disposizioni legislative e normative vigenti per le Unita Sanitarie Locali.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.