Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31
Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi.(1)
Art. 1(Modifiche all art. 36 della
legge regionale 19 dicembre 1993, n. 24)
1. L art. 36 della legge
regionale 19 dicembre 1983, n. 24 e così sostituito:
Art. 36 (Funzioni delle
Province in materia di disciplina e controllo degli
scarichi)
1. Oltre alle funzioni
amministrative di cui all art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le
Province esercitano:
a) le funzioni inerenti le
autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti
da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviale, e dagli
insediamenti civili, demandate alla Regione dall art. 14 della legge 24
dicembre 1979, n. 650;
b) le funzioni inerenti le
autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda
delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di
determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla regione dall art. 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.
2. Ai sensi del comma 1, lett.
g), dell art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le
funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili,
produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale, a eccezione degli
scarichi di cui al successivo art. 42.
3. Le Province attuano e
organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente
articolo .