Anno 1995
Numero 31
Data 02/05/1995
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 maggio 1995, n. 56.
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31

Art. 14 legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi.(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 6


Art. 1

(Modifiche all art. 36 della legge regionale 19 dicembre 1993, n. 24)


1. L art. 36 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 e così sostituito:

Art. 36 (Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi)

1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:

a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviale, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla regione dall art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.

2. Ai sensi del comma 1, lett. g), dell art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviale, a eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

3. Le Province attuano e organizzano la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente articolo .




Art. 2

(Modifiche all art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1993, n. 24)


1. L art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 e così modificato:

1. I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

2. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti      gestori delle stesse .




Art. 3

(Rinnovo autorizzazioni agli scarichi)


1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 così come modificato dall articolo unico della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 28, devono entro centottanta giorni (2)  dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere al rinnovo dell autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorita competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente legge. 



(2) La l.r. 3/97 ha prorogato il termine per il rinnovo delle autorizzazioni al 31 marzo 1997.