Legge Regionale 19 dicembre 1995, n. 38
Modifica art. 61 della Legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.(1)
Art. 1(2)
1. La lettera c) del comma 3
dell art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e
aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) e
sostituita dalla seguente:
c) un dirigente della
Regione ovvero un dirigente di altra pubblica amministrazione o,
subordinatamente, un libero professionista, nominato dal Presidente della Giunta
regionale .
2. Dopo la lettera d) dello
stesso comma 3 e aggiunta la seguente lettera:
e) un dirigente dell
Ente pubblico ovvero, in mancanza delle specifiche figure professionali
richieste dalla tipologia dell opera e della controversia, un libero
professionista nominato dall Ente pubblico parte della controversia .