Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 25
Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.
Art. 11. Ferma restando la
normativa nazionale vigente in materia, l Azienda unita sanitaria locale di
residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha gia subito un
trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di
soggiorno per l effettuazione:
a) degli esami
preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell intervento di
trapianto;
c) di tutti i
controlli successivi, nonche di quelli per le complicanze derivanti dall
intervento stesso;
d) dell eventuale
espianto.
2. Le spese di
soggiorno sostenute presso la localita sede del Centro trapianti, per esigenze
cliniche documentate, sono rimborsate se relative all utilizzo di strutture
alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese
per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80
mila giornaliere.
3. In caso di
utilizzazione di autovettura privata e corrisposto un rimborso pari a 1/ 5 del
costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso,
nonche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi
autostradali. Il rimborso chilometrico e calcolato sulla piu breve distanza
viaria possibile tra il luogo di residenza dell assistito e quello dove e
ubicata la struttura sanitaria.
4. Ai pazienti che si
sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la
cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al
trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unita sanitarie locali di
appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero
un anticipo fino al 76% della somma totale preventivata.