Anno 1996
Numero 25
Data 21/11/1996
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 25

Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.



Art. 1


1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l Azienda unita sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha gia subito un trapianto, rimborsa allo stesso le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonche di quelli per le complicanze derivanti dall intervento stesso;
d) dell eventuale espianto.
2. Le spese di soggiorno sostenute presso la localita sede del Centro trapianti, per esigenze cliniche documentate, sono rimborsate se relative all utilizzo di strutture alberghiere, nei limiti della tariffa per la categoria a tre stelle; le spese per i pasti, debitamente documentate, sono rimborsate entro la somma di lire 80 mila giornaliere.
3. In caso di utilizzazione di autovettura privata e corrisposto un rimborso pari a 1/ 5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonche il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico e calcolato sulla piu breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell assistito e quello dove e ubicata la struttura sanitaria.
4. Ai pazienti che si sottopongono a trapianto presso Stati esteri comunitari ed extracomunitari, la cui struttura ospedaliera richieda un anticipo delle spese mediche relative al trapianto e agli esami preparatori, le Aziende unita sanitarie locali di appartenenza corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero un anticipo fino al 76% della somma totale preventivata.



Art. 2


1. Il Comune di residenza dell assistito rimborsa all accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno.
2. Il rimborso delle spese previste al comma 1 e corrisposto, entro i limiti indicati all art. 1, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non sia superiore a lire 100 milioni annue.
3. Il rimborso e corrisposto su richiesta dell assistito correlata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessita dell accompagnamento.



Art. 3


1. Alle spese derivanti dall applicazione della presente legge, rispettivamente per gli interventi di propria competenza, le Aziende unita sanitarie locali faranno fronte con la quota del Fondo sanitario assegnato, i Comuni con i fondi fuori quota di cui al cap. 0784010 << Fondo globale per i servizi socio - assistenziali (art. 11 lr n. 11/ 90) >> che saranno assegnati dalla Regione su richiesta dei medesimi Comuni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Per il finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni previsti all art. 2, pari a lire 300 milioni, si provvede per l anno 1996 con le residue disponibilita di cui al cap. 0784010 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1996.
3. Per gli anni successivi si provvedera con gli stanziamenti che saranno determinati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.



Art. 4


1. E abrogato l art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.