Legge Regionale 27 dicembre 1996, n. 30 Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l' occupazione.
TITOLO 1Lavori socialmente
utili
Art. 1(Disposizioni
generali) 1. La Regione, nel quadro degli
interventi straordinari e urgenti a sostegno dell occupazione, in armonia con
la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l attuazione di
progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano
impiegati:
a) lavoratori privati di
qualsiasi forma di sostegno al reddito;
b) lavoratori iscritti nelle
liste di mobilita;
c) lavoratori disoccupati o in
cerca di prima occupazione iscritti da piu di due anni nelle liste di
collocamento;
d) gruppi di lavoratori
espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di
crisi aziendali, di settore o di area.
2. Costituiscono lavori
socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica
utilita rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e
cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell
ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati
dalla normativa nazionale, dell ammodernamento della pubblica amministrazione e
ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una
durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12
mesi.
3. Gli interventi previsti dalla
presente legge sono volti a favorire l inserimento o reinserimento lavorativo
dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l acquisizione di una piu
elevata qualificazione professionale.
4. L utilizzazione dei soggetti
di cui al comma 1 non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato.
Art. 2(Soggetti destinatari dei
contributi) 1. I contributi possono essere
concessi alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che propongano progetti per l impiego dei
soggetti di cui al comma 1 dell art. 1 in lavori socialmente
utili.
2. Tali progetti possono essere
proposti da piu di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano
fra di essi l ente coordinatore e responsabile.
3. I proponenti possono
affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia
pubblici che privati.
Art. 3(Domanda di contributo e criteri
di ammissibilita)(1) 1. Gli enti pubblici che
intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera
raccomandata AR, domanda all Assessorato regionale alle politiche per l
occupazione - entro il 30 giugno di ogni anno.(2)
2. La domanda deve essere
corredata dal progetto predisposto secondo la normativa vigente in materia
contenente i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione analitica
delle finalita e delle caratteristiche del progetto;
c) il numero e la qualificazione
professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e
nel pieno rispetto della vigente normativa;
d) la durata del progetto
espressa in mesi con l indicazione del numero complessivo delle giornate
lavorative previste;
e) l ammontare delle risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;
f) l onere finanziario che l
ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato
predisposto da piu enti, l onere finanziario direttamente assunto da ciascuno
di essi;
g) le fonti di finanziamento
previste.
3. Nella predisposizione e avvio
dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell Agenzia per
l impiego della Puglia.
4. Il progetto di cui al comma 2
deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione
regionale per l impiego e deve rientrare nelle finalita istituzionali dello o
degli enti richiedenti.
5. Possono essere ammesse a
contributo le domande relative a progetti che prevedono l impiego, per la
durata minima di sei mesi, di almeno tre unita lavorative qualora il progetto
sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unita lavorative
qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di piu enti e che,
inoltre, prevedono un attivita formativa volta alla qualificazione
professionale dei soggetti impiegati e allacquisizione di professionalita
richieste sul mercato del lavoro.
6. La Giunta regionale, con
proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria
delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti
priorita:
a) finalizzazione del progetto
alla ricollocazione dei lavoratori, alla creazione di autoimpiego e
autoimprenditoria anche in forma cooperativa e alla costituzione di societa
miste;
b) progetti che prevedono
interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della
persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell ammodernamento della
pubblica amministrazione;
c) compartecipazione al progetto
di piu enti;
d) quantita di risorse proprie
impegnate dall ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto
al costo complessivo del progetto medesimo;
e) numero di lavoratori
impiegati nel progetto;
f) progetti che garantiscono
azioni positive per la realizzazione della pari opportunita uomo -
donna.
(1) L’art. 22 della l.r. 17/99 così dispone:
“In deroga alle norma di
cui Titolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere
concessi contributi di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale ai
soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso
dell’anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla
data della presente legge.”(2) Termine così modificato dalla l.r. 16/97, art. 44. Precedentemente era 31 marzo.
Art. 4(Modalita di concessione del
contributo) 1. La Giunta regionale, su
proposta dell Assessore alle politiche per l occupazione, entro il 30
settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l
assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell
art. 3.
2. I contributi vengono erogati
in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unita lavorativa, entro un
massimale di lire 16 milioni per progetto.
3. Gli enti destinatari
comunicano alla Regione - Assessorato alle politiche per l occupazione -
Settore lavoro e cooperazione - entro trenta giorni dalla data della
deliberazione di assegnazione del contributo, l avvio del progetto ammesso a
finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano
alla Regione - Assessorato al bilancio -
ragioneria - il rendiconto e la relazione sull attivita svolta per la verifica
della documentazione contabile.
4. Il contributo e
liquidato:
a) nella misura del 20% al
ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell ente
destinatario;
b) nella restante misura dell
80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al comma
3.
Art. 5(Revoca del
contributo) 1. La Giunta regionale
dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente gia
erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente
realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico
dell ente richiedente entro i termini di cui all art. 4, con particolare
riferimento alla contabilizzazione della spesa.
Art. 6(Cumulo) 1. Il cumulo dei
contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla
legislazione nazionale o comunitaria - ove non specificatamente vietato - e
ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto
presentato.
Art. 7(Assistenza
tecnica) 1. La Regione, nella fase di
attuazione dei progetti ammessi a contributo, puo affidare all Agenzia per l
impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti
compiti:
a) assistenza tecnico -
amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento
formativo;
b) monitoraggio e valutazione
dell attivita svolta;
c) redazione di un rapporto
sull efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini
della formazione, riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori
impiegati;
d) diffusa informazione sul
territorio regionale sulle modalita e sulle opportunita di costituzione delle
societa miste e sugli interventi previsti dalla presente
legge.
2. Per tali compiti e riservato
un finanziamento, non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di
bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.
Art. 81. Nella fase di prima
applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di
contributo e fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
TITOLO 2Interventi a sostegno delle
iniziative di inserimento
lavorativo adottate dalle
societa miste
Art. 9(Destinatari) [1. La Regione concede
contributi alle societa costituite ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per l
assunzione di lavoratori impegnati in progetti per lavori socialmente
utili.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f
Art. 10(Misura del contributo e
modalita di liquidazione - Revoche)(3) [1. Per ogni lavoratore assunto
ai sensi dell art. 9 viene concesso un contributo di lire 10 milioni, entro un
massimale di lire 400 milioni. Il contributo individuale viene elevato a lire 12
milioni per le assunzioni eccedenti le cento unita, entro un massimale di lire
600 milioni.
2. Per ogni lavoratore che la
societa si impegna ad assumere viene concesso il 50% del contributo spettante
ai sensi del comma 1 a condizione che il legale rappresentante della societa
comunichi alla Regione, con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorieta
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il numero dei lavoratori da
assumere, i loro dati anagrafici, la loro intervenuta partecipazione alla
realizzazione dei progetti per lavori socialmente utili, opportunamente
specificati e regolarmente approvati dalla Commissione regionale per l impiego.
Il restante 50% del contributo viene concesso a seguito dell acquisizione della
documentazione richiesta dalla Regione.
3. I contributi concessi con
provvedimento della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di ricevimento
della regolare richiesta e nei limiti dello stanziamento disponibile in
bilancio.
4. In caso di risoluzione del
rapporto prima dello scadere di trentasei mesi dall assunzione, la societa
usufruisce del contributo in misura proporzionale al periodo lavorativo
effettivamente prestato ed e obbligata a restituire alla Regione la quota
eccedente il contributo percepito.
5. La mancata assunzione del
lavoratore, nel caso previsto dal comma 2, comporta l obbligo per la societa
di restituzione del contributo percepito.
6. La Regione si riserva di
richiedere alla societa ogni documentazione utile a comprovare il possesso dei
requisiti richiesti per l accesso ai benefici previsti dalla
legge.]
TITOLO 3Interventi aggiuntivi a sostegno
di autoimpiego e autoimprenditoria
Art. 11(Destinatari) [1. Sono concessi
contributi per l acquisizione di servizi e di attrezzature a ditte individuali
e societa cooperative anche di nuova istituzione che siano composte per almeno
il 50% da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati
dalla CRI e che inoltrano la domanda dopo almeno un anno dalla loro
costituzione. Si intendono di nuova costituzione le ditte o societa cooperative
sorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.]
Art. 12[1. Possono essere concessi
contributi in conto capitale per un importo complessivo non superiore al 50%
sugli investimenti realizzati per l acquisizione di servizi e attrezzature dai
soggetti di cui al comma 1 dell art. 11.
2. I contributi di cui al
precedente comma 1 non sono cumulabili con altri contributi a favore dello
stesso datore di lavoro, per gli stessi lavoratori e per le medesime
finalita.
3. Per poter accedere ai
contributi di cui al comma 1, le ditte o societa interessate devono avere sede
legale e operativa nella Puglia.
4. Non possono essere ammesse ai
contributi previsti dalla presente legge, le imprese nei cui confronti siano
stati emanati, nellultimo biennio,
provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.]
Art. 13(Presentazione delle domande e
concessione dei contributi)(4) [1. Ai fini della concessione dei
contributi, le ditte e le societa interessate inoltrano la richiesta alla
Regione Puglia - Assessorato alle politiche per l occupazione - Settore lavoro
e cooperazione - corredata dalla documentazione di cui al comma 2 avendo cura di
indicare:
a) tipo di impresa e descrizione
dell attivita svolta;
b) soggetti beneficiari degli
interventi;
c) eventuale progetto formativo
da realizzarsi;
d) descrizione degli
investimenti realizzati.
2. La definizione della
documentazione da allegare alle domande di contributo, costituisce oggetto di
apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione Puglia, attraverso
i funzionari dell Assessorato alla politiche per l occupazione - Settore
lavoro e cooperazione - verifica la completezza delle domande e della
documentazione, nonche la rispondenza alle condizioni e requisiti di legge ed
esprime parere di congruita con le finalita della presente legge. La Giunta
regionale approva le richieste e concede i contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali di bilancio.]
Art. 14(Revoca dei
contributi) [1. La risoluzione del rapporto
di lavoro che avvenga entro tre anni dall assunzione comporta l obbligo di
restituzione alla Regione dell intero contributo concesso per l assunzione
medesima.
2. Nel caso in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 sia intervenuta per giusta
causa o per dimissioni del lavoratore, oppure nel caso di cessazione dell
attivita imprenditoriale prima di tre anni dalla concessione del contributo,
questo viene ridotto in misura proporzionale all attivita effettivamente
svolta rapportata a tre anni.]
Art. 15(Norma
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge per il 1996, definiti in L. 6.500.000.000, si
provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza
e cassa cosi come segue:
Variazione in
aumento:
Cap. di nuova istituzione n.
0952030 per Interventi in materia di lavori socialmente utili e per
favorire l occupazione competenza L. 6.500.000.000 Cassa L.
6.500.000.000;
Variazione in
diminuzione:
Cap. 1110070 Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione
Competenza L. 6.500.000.000 Cassa 6.500.000.000
2. Per gli esercizi successivi
si provvede con legge annuale di bilancio.
3. La Giunta regionale
stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto
in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli
interventi di cui ai Titoli I, II e III e divisi per aree territoriali in base
al numero dei disoccupati.
|