Anno 1996
Numero 30
Data 27/12/1996
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 gennaio 1997, n. 3.
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Legge Regionale 27 dicembre 1996, n. 30

Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l' occupazione.



TITOLO 1

Lavori socialmente utili





Art. 1

(Disposizioni generali)


1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari e urgenti a sostegno dell occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

a) lavoratori privati di qualsiasi forma di sostegno al reddito;

b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilita;

c) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da piu di due anni nelle liste di collocamento;

d) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.

2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilita rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale, dell ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l acquisizione di una piu elevata qualificazione professionale.

4. L utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.




Art. 2

(Soggetti destinatari dei contributi)


1. I contributi possono essere concessi alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che propongano progetti per l impiego dei soggetti di cui al comma 1 dell art. 1 in lavori socialmente utili.

2. Tali progetti possono essere proposti da piu di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano fra di essi l ente coordinatore e responsabile.

3. I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.




Art. 3

(Domanda di contributo e criteri di ammissibilita)(1) 


1. Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera raccomandata AR, domanda all Assessorato regionale alle politiche per l occupazione - entro il 30 giugno di ogni anno.(2) 

2. La domanda deve essere corredata dal progetto predisposto secondo la normativa vigente in materia contenente i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione analitica delle finalita e delle caratteristiche del progetto;

c) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e nel pieno rispetto della vigente normativa;

d) la durata del progetto espressa in mesi con l indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) l ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;

f) l onere finanziario che l ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da piu enti, l onere finanziario direttamente assunto da ciascuno di essi;

g) le fonti di finanziamento previste.

3. Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell Agenzia per l impiego della Puglia.

4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione regionale per l impiego e deve rientrare nelle finalita istituzionali dello o degli enti richiedenti.

5. Possono essere ammesse a contributo le domande relative a progetti che prevedono l impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unita lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unita lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di piu enti e che, inoltre, prevedono un attivita formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati e allacquisizione di professionalita richieste sul mercato del lavoro.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorita:

a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori, alla creazione di autoimpiego e autoimprenditoria anche in forma cooperativa e alla costituzione di societa miste;

b) progetti che prevedono interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell ammodernamento della pubblica amministrazione;

c) compartecipazione al progetto di piu enti;

d) quantita di risorse proprie impegnate dall ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;

e) numero di lavoratori impiegati nel progetto;

f) progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione della pari opportunita uomo - donna.



(1)  L’art. 22 della l.r. 17/99 così dispone: “In deroga alle norma di cui Titolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere concessi contributi di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell’anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data della presente legge.”
(2) Termine così modificato dalla l.r. 16/97, art. 44. Precedentemente era 31 marzo. 


Art. 4

(Modalita di concessione del contributo)


1. La Giunta regionale, su proposta dell Assessore alle politiche per l occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell art. 3.

2. I contributi vengono erogati in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unita lavorativa, entro un massimale di lire 16 milioni per progetto.

3. Gli enti destinatari comunicano alla Regione - Assessorato alle politiche per l occupazione - Settore lavoro e cooperazione - entro trenta giorni dalla data della deliberazione di assegnazione del contributo, l avvio del progetto ammesso a finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla  Regione - Assessorato al bilancio - ragioneria - il rendiconto e la relazione sull attivita svolta per la verifica della documentazione contabile.

4. Il contributo e liquidato:

a) nella misura del 20% al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell ente destinatario;

b) nella restante misura dell 80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al comma 3.




Art. 5

(Revoca del contributo)


1. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente gia erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell ente richiedente entro i termini di cui all art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.


Art. 6

(Cumulo)


1. Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione nazionale o comunitaria - ove non specificatamente vietato - e ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto presentato.


Art. 7

(Assistenza tecnica)


1. La Regione, nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, puo affidare all Agenzia per l impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti compiti:

a) assistenza tecnico - amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento formativo;

b) monitoraggio e valutazione dell attivita svolta;

c) redazione di un rapporto sull efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini della formazione, riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori impiegati;

d) diffusa informazione sul territorio regionale sulle modalita e sulle opportunita di costituzione delle societa miste e sugli interventi previsti dalla presente legge.

2. Per tali compiti e riservato un finanziamento, non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.




Art. 8


1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo e fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.


TITOLO 2

Interventi a sostegno delle iniziative di inserimento

lavorativo adottate dalle societa miste





Art. 9

(Destinatari)


[1. La Regione concede contributi alle societa costituite ai sensi del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per l assunzione di lavoratori impegnati in progetti per lavori socialmente utili.]

(•) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f


Art. 10

(Misura del contributo e modalita di liquidazione - Revoche)(3) 


[1. Per ogni lavoratore assunto ai sensi dell art. 9 viene concesso un contributo di lire 10 milioni, entro un massimale di lire 400 milioni. Il contributo individuale viene elevato a lire 12 milioni per le assunzioni eccedenti le cento unita, entro un massimale di lire 600 milioni.

2. Per ogni lavoratore che la societa si impegna ad assumere viene concesso il 50% del contributo spettante ai sensi del comma 1 a condizione che il legale rappresentante della societa comunichi alla Regione, con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorieta resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il numero dei lavoratori da assumere, i loro dati anagrafici, la loro intervenuta partecipazione alla realizzazione dei progetti per lavori socialmente utili, opportunamente specificati e regolarmente approvati dalla Commissione regionale per l impiego. Il restante 50% del contributo viene concesso a seguito dell acquisizione della documentazione richiesta dalla Regione.

3. I contributi concessi con provvedimento della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di ricevimento della regolare richiesta e nei limiti dello stanziamento disponibile in bilancio.

4. In caso di risoluzione del rapporto prima dello scadere di trentasei mesi dall assunzione, la societa usufruisce del contributo in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato ed e obbligata a restituire alla Regione la quota eccedente il contributo percepito.

5. La mancata assunzione del lavoratore, nel caso previsto dal comma 2, comporta l obbligo per la societa di restituzione del contributo percepito.

6. La Regione si riserva di richiedere alla societa ogni documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l accesso ai benefici previsti dalla legge.]



(3) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f


TITOLO 3

Interventi aggiuntivi a sostegno di autoimpiego e autoimprenditoria





Art. 11

(Destinatari)


[1. Sono concessi contributi per l acquisizione di servizi e di attrezzature a ditte individuali e societa cooperative anche di nuova istituzione che siano composte per almeno il 50% da soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla CRI e che inoltrano la domanda dopo almeno un anno dalla loro costituzione. Si intendono di nuova costituzione le ditte o societa cooperative sorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.]

(•) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f


Art. 12


[1. Possono essere concessi contributi in conto capitale per un importo complessivo non superiore al 50% sugli investimenti realizzati per l acquisizione di servizi e attrezzature dai soggetti di cui al comma 1 dell art. 11.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro, per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita.

3. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le ditte o societa interessate devono avere sede legale e operativa nella Puglia.

4. Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge, le imprese nei cui confronti siano stati emanati,  nellultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingiunzione fallimentare.]



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f


Art. 13

(Presentazione delle domande e concessione dei contributi)(4) 


[1. Ai fini della concessione dei contributi, le ditte e le societa interessate inoltrano la richiesta alla Regione Puglia - Assessorato alle politiche per l occupazione - Settore lavoro e cooperazione - corredata dalla documentazione di cui al comma 2 avendo cura di indicare:

a) tipo di impresa e descrizione dell attivita svolta;

b) soggetti beneficiari degli interventi;

c) eventuale progetto formativo da realizzarsi;

d) descrizione degli investimenti realizzati.

2. La definizione della documentazione da allegare alle domande di contributo, costituisce oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione Puglia, attraverso i funzionari dell Assessorato alla politiche per l occupazione - Settore lavoro e cooperazione - verifica la completezza delle domande e della documentazione, nonche la rispondenza alle condizioni e requisiti di legge ed esprime parere di congruita con le finalita della presente legge. La Giunta regionale approva le richieste e concede i contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.]



(4) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f


Art. 14

(Revoca dei contributi)


[1. La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dall assunzione comporta l obbligo di restituzione alla Regione dell intero contributo concesso per l assunzione medesima.

2. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 sia intervenuta per giusta causa o per dimissioni del lavoratore, oppure nel caso di cessazione dell attivita imprenditoriale prima di tre anni dalla concessione del contributo, questo viene ridotto in misura proporzionale all attivita effettivamente svolta rapportata a tre anni.]



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art.12, lett. f


Art. 15

(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge per il 1996, definiti in L. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa cosi come segue:

Variazione in aumento:

Cap. di nuova istituzione n. 0952030 per Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l occupazione competenza L. 6.500.000.000 Cassa L. 6.500.000.000;

Variazione in diminuzione:

Cap. 1110070 Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione Competenza L. 6.500.000.000 Cassa 6.500.000.000

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli interventi di cui ai Titoli I, II e III e divisi per aree territoriali in base al numero dei disoccupati.