Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 21
Arco temporale del piano di Formazione Professionale 1998/99.(1)
Art. 1(2)
[1. La decorrenza finanziaria e contabile
del piano di formazione professionale 1998 è fissata al 1° maggio 1998 con
riguardo allaggiornamento degli operatori, al funzionamento delle strutture e
dei servizi strumentali alle attività didattiche attinenti le attività
formative.
2. Le stesse saranno avviate a partire dal
mese di luglio 1998 per concludersi il 30 aprile 1999.
3. Le risorse finanziarie sono quelle
rivenienti dalle disponibilità del P.O.P. 1994-1999 per il 1998 così come
riprogrammate e rimodulate.
4. In applicazione dellart. 5, comma 1, della
legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, così come riproposto con la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, la
Regione riconosce, in assenza di attività formativa, unicamente le spese
relative al mantenimento delle strutture operative ordinarie e agli interessi
per anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale di cui
allalbo e allelenco ex art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e
alle spese di funzionamento agli enti gestori pubblici e privati, se titolari di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i formatori di cui al suddetto albo
ed elenco].