Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 24 Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio.
TITOLO 1DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Obiettivi e articolazione
dellintervento regionale) 1. Con la presente legge e con i
provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali
di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli
interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.
2. Al fine di rendere operativo il contenuto
della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma
oggetto del d.lgs. 114/1998, il Consiglio regionale approva due
provvedimenti contenenti:
a) indirizzi e criteri per la programmazione
delle medie e grandi strutture di vendita,
nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica
commerciale e per lesercizio delle loro funzioni;
b) norme e
direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi
dellarticolo 28, commi 12 e 13, del d. lgs. 114/1998.
3. Allesame delle domande di autorizzazione
ex legge regionale 2 maggio 1995, n.32, corredate a norma alla data del 16 gennaio 1998, non si dà
seguito.
4. Il Consiglio regionale provvede con
appositi atti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma
2.
5. Gli indirizzi, i criteri e le direttive hanno durata di tre anni. A tal fine la
Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine
temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di
aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte
dallOsservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione
precedente.
6. Le norme di programmazione relative a
ciascuna fase hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova
norma programmatoria.
7. I provvedimenti attuativi di cui al comma
2 sono adottati a seguito di parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
8. Al fine di consentire lattuazione delle
misure previste nellarticolo 10 del
d.lgs. 114/1998 e di permettere un uso razionale e programmato del
territorio, di evitare successive concentrazioni di esercizi di vendita in
talune aree di maggiore densità abitativa e di garantire unadeguata copertura
del servizio distributivo sullintero territorio regionale, favorendone
lequilibrato sviluppo anche nei centri storici, nelle aree urbane periferiche e
in quelle agricole, si prevede di:
a) favorire lo sviluppo della rete commerciale
nelle aree montane e rurali;
b) riqualificare la rete distributiva e
rivitalizzare il tessuto economico, sociale e
culturale dei centri storici;
c) consentire una equilibrata e graduale
evoluzione delle piccole e medie imprese esistenti nelle aree urbane, nella
prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo.
Il
provvedimento di cui alla lettera a) del comma 2 indica gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita relativi alla stessa
prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, tenendo conto della
necessità di un graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita. Per
tale fine, in relazione alla presenza e allo sviluppo delle grandi strutture di
vendita di cui allarticolo 5, si stabilisce
quanto segue:
1) di consentire insediamenti di centri
commerciali con superficie massima di vendita non superiore a 20 mila mq.,
nellinterno dei quali nessun esercizio deve superare i limiti di cui allart.
5, lettera d);
2)
di consentire in ciascuna area, corrispondente alla provincia, la presenza di
strutture di vendita superiori sulla
base di un rapporto equilibrato con la popolazione residente, comprendendo in
tale rapporto anche gli eventuali trasferimenti e concentrazioni di esercizi
esistenti;
3)
di dare priorità agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti
rispetto alle richieste di nuovi insediamenti;
4) di autorizzare le grandi strutture di vendita
superiori nel settore alimentare o misto, solo se attivano un centro
commerciale;
5)
di garantire il servizio distributivo su tutto il territorio regionale, evitando
leccessiva concentrazione di grandi strutture di vendita superiori in ambiti
territoriali ristretti e a ridosso delle aree a maggiore densità abitativa;
6)
di evitare leccessivo carico in termini di traffico, di impatto ambientale e di
impatto economico sulla rete di vendita di minore dimensione derivante dalla
possibile concentrazione nelle stesse zone delle aree urbane di più grandi
strutture di vendita superiori, ponendo distanze minime tra le stesse, in
relazione alla popolazione residente nel Comune;
7) di autorizzare le grandi strutture di vendita
superiori a condizione che abbiano
disponibilità di parcheggio privato nella misura di due mq per ogni mq di
superficie di vendita e di una dimensione minima della sezione stradale della
viabilità di riferimento di quindici metri, sempre che non disti più di cento
metri dallaccesso.
Art. 2(Finalità) 1. Tenuto conto delle caratteristiche del
sistema distributivo della Puglia, la presente legge e i provvedimenti attuativi
previsti allarticolo 1 perseguono, ciascuno per il proprio ambito di
intervento, le seguenti finalità:
a)
la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs.
114/1998 attraverso la promozione dei processi di ristrutturazione e
riconversione delle attività commerciali in essere;
b)
la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà dimpresa e la libera
circolazione delle merci;
c) lo sviluppo della rete distributiva secondo
criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo levoluzione tecnologica
dellofferta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche
al fine del contenimento dei prezzi;
d) lequilibrio funzionale e insediativo delle
strutture commerciali in rapporto con luso del suolo e delle risorse
territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e della deliberazione della
Giunta regionale del 13 novembre 1989, n.6320, relativa ai criteri per la
formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno
residenziale e produttivo;
e) il riequilibrio territoriale della presenza
delle medie e grandi strutture di vendita attraverso larticolazione della
programmazione per aree sovracomunali;
f) il concorso alla valorizzazione delle
produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico
e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione
dei centri storici;
g) la valorizzazione e la salvaguardia del
servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei Comuni minori, con
particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
h) il graduale riordino del commercio su aree
pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti
lintegrazione con il commercio in sede fissa e che favorisca lo sviluppo delle
forme consorziali tra operatori;
i)
la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza
dellinformazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di
prossimità, allassortimento e alla sicurezza dei prodotti;
l) la qualificazione e laggiornamento
professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari
di piccole e medie imprese;
m) la predisposizione di un sistema di
monitoraggio riferito allentità e allefficienza della rete distributiva
regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di
commercio per la gestione dei flussi informativi;
n)
la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche
attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i
Comuni e le Camere di commercio.
TITOLO 2PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA
Art. 3(Ripartizione del territorio
comunale) 1. Al fine di formulare indirizzi e
obiettivi di espansione della rete distributiva che ne garantiscano un
equilibrato sviluppo nel territorio, le aree sovracomunali configurabili come
unico bacino di utenza sono identificate nel territorio delle cinque
province.
Art. 4(Classificazione dei
Comuni) 1. Ai fini della presente legge e dei
provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro
classi:
Classe
I -
Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti;
Classe
II - Comuni con popolazione superiore a
10 mila e fino a 50 mila abitanti;
Classe
III - Comuni con popolazione superiore a
3 mila e fino a 10 mila abitanti;
Classe
IV - Comuni con popolazione fino a 3
mila abitanti.
2. Ai Comuni delle classi I e II si
applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti dallarticolo 4,
comma 1, lettere d), e), ed f) , del d.lgs 114/1998; ai Comuni delle classi III e IV si applicano i
limiti inferiori.
3. Al fine di favorire il decongestionamento
dei Comuni di maggiore dimensione e la rivitalizzazione dei centri storici, in
deroga al disposto del comma 2, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali
previsti per i Comuni delle classi I e II:
a) nei centri storici;
b) nei Comuni
fino a 10 mila abitanti confinanti con Comuni superiori a 50 mila
abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia.
4. La Giunta regionale individua ulteriori
Comuni o loro parti in cui applicare i limiti dimensionali degli esercizi
commerciali in deroga al criterio di consistenza demografica, su proposta
avanzata dalle Province.
Art. 5(Classificazione delle medie e grandi
strutture di vendita) 1. Nel rispetto dei limiti dimensionali
degli esercizi previsti allarticolo 4 del d.lgs. 114/1998, ai fini di una più
puntuale programmazione, le medie e le grandi strutture, in relazione alla
superficie di vendita utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) medie strutture inferiori (M1) - con
superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq. nei Comuni delle classi III e
IV; con superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni delle classi I e
II;
b) medie strutture superiori (M2) - con
superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con
superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
c) grandi strutture inferiori (G1) — con
superficie compresa tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con
superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni delle classi I e II;
d) grandi strutture superiori (G2) - con
superficie di vendita maggiore di 4500 mq. sino a 7500 mq nei Comuni delle
classi III e IV; con superficie maggiore di 7500 mq. sino a 10.000 mq. nei
Comuni delle classi I e II.
2. Le medie e le grandi strutture di
vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita,
si suddividono nelle seguenti categorie:
a) strutture di vendita autorizzate per il solo
settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
b) strutture di vendita autorizzate per il solo
settore non alimentare.
3. I centri commerciali, come definiti
dallarticolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, necessitano:
a) di autorizzazione per il centro come tale, in
quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o,
in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi
danno vita, purchè associati per la creazione del centro commerciale;
b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda
delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
Art. 6(Criteri e modalità di priorità ai
fini del rilascio delle
autorizzazioni) 1. In
caso di domande concorrenti per lapertura di una media o grande
struttura di vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità
per lesame delle domande:
a) concentrazione di preesistenti esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita in
attività da almeno un anno purchè sussistano le seguenti condizioni:
1)lassunzione dellimpegno di reimpiegare
il relativo personale dipendente
formalizzata mediante specifico accordo sindacale;
2
) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima
tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a
quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la
classificazione di cui allarticolo 5;
3)
trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma
delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno
pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova
struttura e la domanda sia corredata di impegno di reimpiego del personale;
4)
trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare, il
richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 6 o sia comunque
in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 5;
b) ampliamento;
c) trasferimento;
d) nuova apertura di esercizio del settore non
alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione
professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dallarticolo
5, comma 9, del d.lgs. 114/1998 o è in possesso di adeguata qualificazione;
e) nuova apertura.
2. Nei casi in cui il reimpiego del
personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede
laccorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con
quanto disposto dallarticolo 10 del d.lgs. 114/1998, per usufruire di
agevolazioni o di automatismi allapertura o allampliamento di medie o grandi
strutture di vendita, si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Limpegno del reimpiego del personale si
intende assolto qualora listanza di apertura o di ampliamento di esercizi sia
accompagnata da proposta formale, indirizzata allimpresa da accorpare o
concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante.
4. I corsi di qualificazione che
costituiscono titolo per usufruire delle priorità del rilascio di autorizzazioni
sono quelli previsti dallarticolo 5, comma 9, del d.lgs. 114/1998.
5. Il requisito del possesso di adeguata
qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la
pregressa disciplina facente capo alla legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano
titolo ad iscriversi al Registro esercenti il commercio.
6. Per lindividuazione del soggetto al
quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi
del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di
requisito professionale per il commercio alimentare.
Art. 7(Concentrazioni ed accorpamenti di
esercizi autorizzati ai sensi della l. 426/1971 per la vendita di beni di largo
e generale consumo) 1. Sono sempre concesse:
a)
lautorizzazione allapertura di una media struttura di vendita mediante
concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati
ai sensi dellarticolo 24 della l. 426/1971, per la vendita di generi di largo e
generale consumo.
La superficie massima di vendita del
nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti,
secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati;
b)
lautorizzazione allampliamento di una media struttura di vendita mediante
concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso
Comune e autorizzati ai sensi dellarticolo 24 della l. 426/1971, per la vendita
di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dellampliamento
deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato
del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli
esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture
concentrate o accorpate;
c)
lautorizzazione allampliamento di una grande struttura di vendita esistente
mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello
stesso Comune e autorizzati ai sensi dellarticolo 24 della l. 426/1971, per la
vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima
dellampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti,
secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle
medie e grandi strutture concentrate o accorpate.
Lampliamento
di cui alle lettere b) e c) non comporta variazioni al settore merceologico
dellesercizio. Quanto previsto nel
presente comma è consentito anche nellipotesi del centro commerciale.
2. Il rilascio dellautorizzazione
prevista nel comma 1 comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai
preesistenti esercizi.
Art. 8(Procedura di rilascio delle
autorizzazioni per le grandi strutture di vendita) 1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di
una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando
la modulistica di cui allarticolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente
alla seguente documentazione:
a)
una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della
conformità dellinsediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali e alla programmazione territoriale regionale;
b) il progetto definitivo dellintervento,
comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e
delle destinazioni duso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici
delle aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi
veicolari;
c)
relazione tecnico-economica sulliniziativa proposta, contenente le previsioni
occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dimpatto sulla rete di
vendita esistente nellarea di presunta
attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.
2. Nel caso di domande prive delle
indicazioni di cui allarticolo 9, comma 2, del d.lgs. 114/1998 o degli elementi
di cui al comma 1, il Comune, entro dieci giorni dal loro ricevimento, invita
linteressato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine
di trenta giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono
rinunciate.
Le
domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o
regolarizzazione.
3. Lesame delle domande in sede di
Conferenza di servizi avviene solo se lubicazione della struttura commerciale è
prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio.
In difetto, la domanda si intende respinta.
4. Al fine della comparazione delle domande
in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle
regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima Provincia nel corso dello
stesso mese.
5. I Comuni, entro il giorno 15 di ciascun
mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese
precedente, indicendo la relativa Conferenza di servizi da svolgersi, nel corso
del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito
calendario.
6. La Regione, nel corso della seconda metà
di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni,
attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui
allarticolo 1, comma 2, lettera a).
7. La Conferenza di servizi si svolge presso
la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione,
di uno della Provincia e di uno del Comune. Le deliberazioni della Conferenza
sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dellautorizzazione é
subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla
Conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dellANCI, delle
organizzazioni dei consumatori e dei commercianti.
8. Al fine di una puntuale valutazione dello
sviluppo omogeneo del territorio, lOsservatorio regionale del commercio,
nellambito della Conferenza di servizi, relaziona sullo stato di avanzamento
della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio,
sulla base delle risultanze dellattività di monitoraggio di cui allart.
21.
9. LAssessorato regionale specifica gli
elementi informativi che il Comune dovrà fornire ai componenti la Conferenza di
servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di
comunicazione.
10. La domanda documentata a norma, per la
quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dallindizione
della Conferenza, è ritenuta accolta.
Art. 9(Gestione di reparto) 1. Il titolare di un esercizio
commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di
vendita può affidare uno o più reparti, perchè lo gestisca in proprio per il
periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui
allarticolo 5 del d.lgs. 114/1998, dandone comunicazione alla Camera di
Commercio e al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni,
risponde dellattività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare
comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio. La fattispecie non
costituisce caso di sub-ingresso.
Art. 10(Sub-ingresso) 1. Il trasferimento della gestione e della
titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte
comporta il trasferimento della titolarità dellautorizzazione, sempre che il
subentrante possieda i requisiti di cui allarticolo 5 del d.lgs 114/1998.
2. La domanda di sub-ingresso é presentata,
pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta
giorni dallatto di trasferimento della gestione o della titolarità
dellesercizio.
3. In caso di morte del titolare,
lautorizzazione é reintestata allerede o agli eredi che ne facciano domanda,
purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dallarticolo
1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici
con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che
abbiano i requisiti di cui allarticolo 5 del d.lgs. 114/1998.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al
settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dellautorizzazione che
ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui
allarticolo 5 del d.lgs. 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.
Art. 11(Commercio su aree
pubbliche) 1. Il provvedimento attuativo in materia di
commercio su aree pubbliche, di cui allarticolo 1, comma 2, lettera b),
raccoglie in modo organico la disciplina normativa del settore, in modo da
costituire un riferimento normativo univoco.
2. La disciplina in materia si ispira ai
seguenti principi:
a) indirizzo dellevoluzione del commercio su
aree pubbliche nella Regione, con la facoltà di fissare parametri di sviluppo,
con particolare riguardo ai mercati, e in relazione alla consistenza
dellofferta al dettaglio in sede fissa;
b) promozione di una ampia rispondenza tra le
esigenze del consumatore e lofferta, anche attraverso la previsione di una
pluralità di manifestazioni fieristiche e mercatali, compresi fiere e mercati
specializzati o con articolazione merceologica;
c)
riequilibrio del territorio mediante lindicazione di criteri e parametri per
listituzione, la modifica e la soppressione di fiere e mercati;
d)
rilevanza prioritaria della riqualificazione e del potenziamento dellofferta
esistente;
e) previsione di ampi poteri organizzatori da
parte dei Comuni, con redazione, a seconda dei casi obbligatoria o facoltativa,
di un piano per il commercio su aree pubbliche, accompagnato da eventuali
regolamenti di fiera o mercato.
TITOLO 3DISPOSIZIONI DI CARATTERE
URBANISTICO
Art. 12(Dotazione di aree a
parcheggio) 1. I Comuni, in sede di formazione degli
strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a
definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi
insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti minimi di
seguito indicati oltre quelli di legge statale.
2. La dotazione di aree private destinate a
parcheggio è stabilita:
a) per le medie e grandi strutture di vendita
ubicate nelle aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di
parcheggi dei Comuni che, in ogni caso, non può superare 0,5 mq. per ogni mq. di
superficie di vendita e può essere disponibile in un raggio di almeno 300 mt.
dal perimetro dellarea dellintervento;
b) nelle altre zone territoriali, nella misura
seguente per ogni mq di superficie di vendita:
Superficie
di vendita Settore alimentare o
misto Settore non alimentare
fino
a 1500 mq 1 mq 0,8 mq
da 1500 a 2500 mq 1,5 mq 1
mq
oltre
2500 mq 2 mq 1,5
mq
c) la disciplina di cui al precedente capoverso
resta sostituita dal piano comunale parcheggi per i Comuni che lo abbiano
adottato.
3. I requisiti relativi alle aree destinate
a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di
vendita, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti
determina la revoca dellautorizzazione commerciale.
4. Per gli esercizi di vicinato non sono
previste dotazioni di aree private a parcheggio.
5. Per i locali destinati a esercizi di
vicinato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già
corredati di destinazione duso commerciale non si applica la dotazione di aree
a parcheggio prevista dal comma 2.
Art. 13(Correlazione tra concessione edilizia e
autorizzazione commerciale) 1. Al fine di quanto disposto dallarticolo
6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il rilascio delle concessioni
edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con
quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il
rilascio delle stesse, non oltre trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni
amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto
rispettivamente agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.
2. Per le medesime finalità, le istanze
volte allottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di
vendita devono essere corredate di un attestato di conformità urbanistica delle
aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali.
3. Lautorizzazione amministrativa per
lapertura, il trasferimento e lampliamento delle medie e grandi strutture di
vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle
condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in
relazione alla tipologia dellesercizio insediato o risultante
dallampliamento.
TITOLO 4INDICAZIONI AI COMUNI
Art. 14(Strumenti comunali di programmazione e
incentivazione) 1. I Comuni, per lesercizio delle funzioni
di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi
e criteri per la programmazione di cui allarticolo 1, comma 2, lettera a), entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore di questultime, si dotano di
appositi piani o provvedimenti contenenti:
a) i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi
ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale e alla cui
approvazione è in ogni caso subordinato il rilascio di autorizzazione per le
medie strutture superiori di tipo M2;
b) gli strumenti di promozione e sviluppo del
tessuto commerciale nei centri storici.
2. In caso di inerzia da parte dei Comuni
nellesercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via
sostitutiva, ai sensi dellarticolo 6, comma 6, del d.lgs. 114/1998, adottando
le norme necessarie, che restano in vigore fino allemanazione dei piani o
provvedimenti comunali.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere,
per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dallarticolo
10, comma 1, lettera c), del d.lgs. 114/1998, gli effetti della comunicazione
allapertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per
lintero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle
seguenti condizioni:
a) esistenza di aree urbane non idonee
allinsediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti
normativi;
b) esecuzione di programmi comunali di
qualificazione della rete commerciale diretti
alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei
consumatori;
c) esigenze di tutela di specifiche aree
localizzate nei centri storici o di edifici di
interesse storico, archeologico e ambientale.
Art. 15(Sviluppo e promozione dei centri
storici) 1. Per centri storici, oggetto del presente
articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli
interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in
mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.
2. Al fine di conseguire unefficace
politica di sviluppo e promozione dei centri storici nelle indicazioni di cui
allart. 1, comma 2, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di
esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai Comuni in tali ambiti
territoriali. Detti poteri comprendono le facoltà di intervento in materia
merceologica e di compatibilità già previste dallarticolo 4 del decreto legge 9
dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987,
n. 15, nonché la possibilità di operare interventi in materia merceologica e
qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione
regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie e
di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici esercizi.
3. I Comuni, ravvisandone lopportunità ai
fini di una migliore articolazione dei
propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento
motivato, estendere, in tutto o in parte, luso degli incentivi e della
strumentazione previsti per i centri
storici a fasce ad essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche
socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.
4. I Comuni possono emanare disposizioni
particolari a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale e disporre
misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario.
Art. 16(Sviluppo e rivitalizzazione dei centri
di minor consistenza demografica) 1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo
della rete di vendita nel territorio comunale, nelle frazioni e nelle altre aree
con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, nonché nelle zone montane e
insulari, individuati con atto della Provincia ove gli stessi ricadono, i Comuni
possono dotarsi di appositi strumenti di promozione e sviluppo, comprendenti la
possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.
2. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o
complesso unitario, di:
a)
attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e artigianali pugliesi;
b) servizi per la promozione del
territorio;
c) attività di pubblico esercizio, di vendita di
giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi
pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
3. Per i centri polifunzionali possono
essere previste:
a) lesenzione da vincoli di orario o di
chiusura domenicale e festiva;
b) lesenzione da tributi locali e
regionali.
4. I centri polifunzionali sono promossi
curando la massima accessibilità allutenza e la loro collocazione anche al
servizio di più centri abitati circonvicini. Della loro presenza è data idonea
informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita
segnaletica stradale.
5, Ai centri polifunzionali è dato
riconoscimento con provvedimento comunale comunicato alla Regione.
6. La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad
agevolarne la costituzione e il funzionamento.
7. I Comuni possono procedere
allautointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività
commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.
8. Con appositi provvedimenti, la Giunta
regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari allapplicazione del
presente articolo.
Art. 17(Orari di apertura degli esercizi nei
Comuni turistici e nelle città
darte) 1. In materia di orari, giorni e turni di
apertura delle attività commerciali, il provvedimento di cui allart. 1, comma
2, lettera a), stabilisce i criteri per lindividuazione dei Comuni ad economia
prevalentemente turistica, delle città darte,
prevedendo che essa avvenga su istanza dei Comuni stessi .
2. I Comuni, sentite le locali
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e
dei lavoratori dipendenti, possono
individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico
nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui allarticolo 12,
comma 1, del d.lgs. 114/1998.
TITOLO 5VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE
STAGIONE
Art. 18(Vendite di liquidazione) 1. Loperatore che intende effettuare una
vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici
giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve
contenere:
a) in caso di liquidazione per cessazione
dellattività commerciale, atto di rinuncia allautorizzazione per le medie o
grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione
di cessazione dellattività;
b)
in caso di liquidazione per cessione dazienda, copia del contratto, non
preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) caso di liquidazione per trasferimento in
altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di
esercizi di vicinato, ovvero dellautorizzazione negli altri casi, unitamente a
prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o
rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori con elenco
dettagliato degli stessi comunicato allUfficio urbanistico del Comune.
Lesecuzione dei lavori va poi comprovata dalla dichiarazione di fine lavoro
dellimpresa esecutrice e dalla sua
fattura. I tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci
giorni;
e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione,
lubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di
trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della
vendita, le merci oggetto della stessa;
f) le merci poste in vendita distinte per voce
merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in
percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.
2. Al termine della vendita di liquidazione
per il rinnovo o la trasformazione dei locali lesercizio deve essere
immediatamente chiuso per il tempo necessario alleffettuazione dei lavori e
comunque per almeno dieci giorni.
3. Le vendite di liquidazione possono essere
effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dellanno
esclusi il mese di dicembre e i trenta giorni precedenti linizio di ciascun
periodo di vendite di fine stagione.
4. Per cessazione dellattività è da
intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i
quali lesercizio è abilitato alla
vendita.
5. Dalla data di inizio delle vendite di
liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso
altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto
interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
6. E fatto assoluto divieto dellutilizzo
della dizione vendite fallimentari o di fare qualsiasi riferimento, anche come
termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le
vendite di liquidazione.
7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di
esecuzione forzata.
Art. 19(Vendite di fine stagione o
saldi) 1. Per prodotti a carattere stagionale o di
moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di
tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si
intendono:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in
genere;
b) gli accessori dellabbigliamento e la
biancheria intima;
c) le calzature, le pelletterie, gli articoli
di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni e i prodotti tipici natalizi,
al termine del periodo natalizio;
2. I Comuni possono estendere lelenco dei
prodotti di cui al comma 1, sulla base di
valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di
categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente
rappresentative.
3. Lesercente che intende effettuare una
vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno
cinque giorni prima, indicando:
a) la data di inizio e la durata della
vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) la sede dellesercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti
offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.
4. Le vendite di fine stagione o saldi
devono essere presentate al pubblico come tali
e possono essere effettuate solamente dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10
luglio al 10 settembre.
5. Le merci offerte a prezzi di saldo devono
essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente
siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale
separazione non fosse possibile, queste ultime non possono essere poste in
vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino più prezzi
di vendita secondo la varietà degli
articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più
alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti
gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere venduti a tale
prezzo.
Art. 20(Disposizioni comuni per vendite di
liquidazione e saldi) 1. Nelle vendite di liquidazione e di fine
stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite
giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico
incanto.
2. Il venditore deve essere in grado di
dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere
presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle
comunicazioni, la durata e loggetto della vendita.
3. Le merci offerte in vendita straordinaria
devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle
condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono
essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita
straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di
essa.
4. Nel caso in cui per una stessa voce
merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà
degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato
il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo
prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere
venduti a tale prezzo.
6. Durante il periodo di vendita di fine
stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti
nellesercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto
deposito.
7. Lesaurimento delle scorte deve essere
portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dallesterno del
locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per
evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.
8. La pubblicità relativa alle vendite di
cui ai precedenti articoli deve essere impostata in maniera non ingannevole per
il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della
iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di
qualsiasi affermazione in essa contenuta
in merito alla qualità e ai prezzi.
9. I prezzi pubblicizzati devono essere
praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza
abbinamento di vendita, fino allesaurimento delle scorte. In caso di
esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere
portato a conoscenza con avviso ben visibile allesterno del locale. Gli organi
della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano
effettivamente esaurite.
10 Gli organi di vigilanza possono effettuare
controlli presso i punti di vendita,
avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti
tribunali, appositamente incaricati.
11. Per le violazioni delle disposizioni di cui
al presente articolo e ai precedenti
articoli sulle vendite di
liquidazione e sui saldi, i Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma
3 dellarticolo 22 del d.lgs. 114/1998. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone
la chiusura del punto vendita per un
periodo non superiore a venti giorni.
TITOLO 6STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE
E SVILUPPO IMPRENDITORIALE,
PROFESSIONALE ED
ECONOMICO
Art. 21(Osservatorio regionale del
commercio) 1. In attuazione dellarticolo 6, comma 1,
lettera g), del d.lgs 114/1998, è istituito lOsservatorio regionale del
commercio.
2. LOsservatorio regionale opera in
raccordo con lOsservatorio nazionale costituito presso il Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato, al fine di garantire la
realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito allentità e
allefficienza della rete distributiva.
3. LOsservatorio regionale persegue le
seguenti finalità:
a) realizzare un sistema informativo della rete
distributiva con la collaborazione dei Comuni, per lutilizzazione dei dati
contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e
alle denunce allUfficio del registro delle imprese;
b) valutare landamento delle problematiche
della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai
processi derivanti dallentrata in vigore
della riforma di settore;
c) fornire le basi conoscitive per la
programmazione regionale nel settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e
lefficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere lacquisizione, lelaborazione e
la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura
dellofferta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e
articolazione delle associazioni di categoria;
f) diffondere linformazione sui programmi
comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali
o loro forme consortili.
4. Il sistema informativo regionale del
commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione
delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla
comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con
la rete distributiva nazionale.
5. Le modalità per lorganizzazione e il
funzionamento dellOsservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le
modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie
funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 22(Attività di formazione per gli
operatori commerciali) 1. La Regione promuove la formazione
professionale degli operatori richiedenti laccesso allattività commerciale e
di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e
qualificare loccupazione nel settore distributivo, in conformità con le
disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di
politiche attive del lavoro e di formazione e servizi allimpiego.
2. Lattività formativa regionale si ispira
ai seguenti principi generali:
a) garanzia di unampia ed efficiente offerta
formativa, attraverso lindividuazione
di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla
gestione dei corsi;
b) contenimento dei costi di accesso alla
formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola
impresa;
c) elevata qualità della formazione, anche in
considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
d)
integrabilità dei programmi formativi di
base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e
caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle
aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
e) gradualità del progetto di elevazione del
livello formativo generale;
f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di
formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di
prove finali.
3. I corsi di formazione possono essere
gestiti, in via prioritaria, mediante apposita convenzione di affidamento, dai
seguenti soggetti:
a) le Camere di commercio e le strutture di
formazione da esse promosse;
b) le associazioni di categoria del commercio
legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse
istituiti;
c) le strutture incaricate dell’attività di
assistenza tecnica di cui allart. 23.
4. Con apposito provvedimento attuativo
della Giunta regionale sono stabiliti:
a) il numero di corsi qualificanti previsti
annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
b) le materie previste e le ore minime di
insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curando
il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell’ambito regionale,
tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi
stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l’approfondimento delle
disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e
alla informazione del consumatore, alla normativa sull’igiene dei prodotti
alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing
aziendale;
c) le modalità di svolgimento delle prove
finali che, per i corsi qualificanti, devono aver luogo innanzi ad un’unica
commissione per ciascuna provincia e consistere in una prova scritta e in un
colloquio;
d) la composizione della commissione d’esame di
cui alla lettera c);
e) ogni altro aspetto organizzativo o
regolamentare indicato all’articolo 5, commi 7 e 9, del d.lgs 114/1998 che fosse
opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per
l’organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.
Art. 23(Assistenza tecnica alle piccole e medie
imprese commerciali) 1. La Regione favorisce le iniziative
volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle
piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi
finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva,
migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di
qualità e di elevarne il livello tecnologico.
2. Con apposito regolamento sono
definiti:
a) i requisiti affinchè centri istituiti, anche
in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle
Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza
tecnica riconosciuta ai sensi dellart. 23 del d.lgs 114/1998;
b)
le modalità di autorizzazione regionale ai centri, le cui attività di assistenza
tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta ;
c)
l’individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in
relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche
conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute
nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all’articolo 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n.266;
d) i criteri per la certificazione di qualità
degli esercizi commerciali;
e) ogni altra disposizione necessaria alla
sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica.
TITOLO 7DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 24(Disposizioni
transitorie) 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono:
a) alla ricognizione dei principali dati e
caratteristiche dellapparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree
pubbliche esistente nel proprio territorio e alle relative problematiche, con
particolare riguardo alle medie strutture di vendite e alla rete distributiva
del centro storico;
b) alla redazione di studi preliminari, sulla
base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati
allemanazione dei provvedimenti comunali di cui allarticolo 14, comma 1, della
presente legge;
c)
alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e
delle procedure relative al commercio e
alla comunicazione delle risultanze allAssessorato regionale competente;
d)
ad inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio
territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia
turistica o costituenti città darte.
2. Non appena approvati dal Consiglio
regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui allarticolo 1,
comma 2, lettera a), i Comuni integrano
le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di
regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano gli strumenti
urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di
individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso
inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dellarticolo 6, comma 6,
del d.lgs. 114/1998, tenendo anche conto di eventuali scadenze previste dal
provvedimento di approvazione del piano urbanistico territoriale qualora
adottato nel suddetto termine.
4. Fino a quando non si sarà provveduto
allindividuazione dei Comuni ai fini dellarticolo 12 del d.lgs. 114/1998,
restano in vigore le disposizioni emanate in materia dai Comuni ai sensi
dellarticolo 3 della legge 28 luglio 1971, n. 558, senza facoltà di emanarne
altre.
5. Lesame delle istanze relative alle
medie strutture di vendita ha luogo
sulla base dei provvedimenti comunali
di indirizzo e programmazione di cui allarticolo 14.
6. Fino a quando non sarà stato emanato il
provvedimento in materia di formazione di cui allarticolo 22, comma 4, i corsi
di qualificazione per il settore alimentare di cui allarticolo 5 del d.lgs
114/1998 possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le
medesime modalità con cui erano effettuati i corsi per la qualificazione al
Registro esercenti il commercio per il settore alimentare.
Art. 25(Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni
regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli
articoli del d.lgs. 114/1998 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri
casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500 mila a
lire 3 milioni.
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